Sommario
L’articolo analizza il fenomeno del fotovoltaico galleggiante alla luce del diritto agrario italiano ed europeo, mettendo in relazione l’uso energetico dei bacini irrigui con la tutela della destinazione agricola del fondo. Dopo aver ricostruito il quadro civilistico e concessorio, vengono esaminati i profili ambientali, fiscali e comparatistici, evidenziando le criticità interpretative legate alla nozione di attività agricola connessa, alla disponibilità dei corpi idrici e alla coesistenza tra produzione agricola ed energetica. Vengono, inoltre, proposte soluzioni normative e contrattuali — dalla clausola di uso energetico sostenibile al riconoscimento dell’“uso plurimo agro-energetico” — volte a integrare la transizione verde nella funzione multifunzionale dell’impresa agricola e a delineare un modello di agroenergia dell’acqua coerente con i principi di sostenibilità, reversibilità e proporzione funzionale.
1. Introduzione
Negli ultimi anni, il fotovoltaico galleggiante — o floating photovoltaic (FPV) — si è affermato come una delle tecnologie più innovative nel panorama delle energie rinnovabili, introducendo una modalità di produzione elettrica che si distingue per la capacità di coniugare efficienza energetica, tutela delle risorse naturali e riduzione del consumo di suolo agricolo.
In Italia, dove la pressione sull’uso del territorio è particolarmente elevata e la densità urbana limita le superfici disponibili per impianti a terra, il ricorso a piattaforme solari installate su bacini idrici artificiali, invasi e cave dismesse si presenta come una prospettiva di straordinario interesse1. Il modello del fotovoltaico flottante permette, infatti, di utilizzare superfici d’acqua già esistenti — spesso di origine agricola o industriale — senza incidere sulla destinazione del suolo, con benefici in termini di sostenibilità e multifunzionalità aziendale.
L’elemento innovativo del fotovoltaico galleggiante non è soltanto tecnico, ma profondamente giuridico2. A differenza degli impianti fotovoltaici tradizionali, che insistono sul fondo e ne modificano l’assetto produttivo, le installazioni flottanti richiedono un ripensamento delle categorie classiche del diritto agrario e del diritto dei beni pubblici: la superficie agricola, il corpo idrico, la concessione, il diritto di superficie, l’uso irriguo e la servitù idraulica diventano tutti elementi da ricomporre in un nuovo equilibrio. Il sistema giuridico è, così, chiamato a misurarsi con una forma inedita di “ibridazione funzionale” fra attività agricola e attività energetica, dove la risorsa acqua — tradizionalmente strumentale alla produzione primaria — diviene supporto fisico per una produzione energetica rinnovabile.
Dal punto di vista agrario, il tema è cruciale. Gli invasi e i bacini idrici rappresentano infrastrutture fondamentali per l’irrigazione, la zootecnia e la gestione sostenibile del fondo rustico.
L’installazione di un impianto galleggiante su tali superfici implica, dunque, un possibile mutamento della destinazione del bene, con effetti sulla qualificazione dell’attività esercitata e sui rapporti giuridici tra proprietario, conduttore e soggetti terzi. Si tratta, in altri termini, di verificare se e in che misura la collocazione di un impianto fotovoltaico flottante possa considerarsi compatibile con la nozione di attività agricola connessa ex art. 2135 c.c. e con la ratio di tutela del suolo e delle risorse naturali propria del diritto agrario.
Sotto il profilo sistematico, il fotovoltaico galleggiante si colloca in una zona intermedia tra il diritto dell’energia e il diritto agrario, richiedendo una lettura integrata delle due discipline.
Da un lato, la normativa sulle fonti rinnovabili (D.Lgs. n. 28/20113; D.Lgs. n. 199/20214) promuove l’utilizzo di tecnologie innovative e individua procedure autorizzative semplificate per impianti installati su superfici non agricole; dall’altro, la disciplina agraria impone di garantire che le nuove forme di sfruttamento energetico non compromettano la funzione produttiva, ambientale e sociale del territorio rurale.
In questo dialogo fra due settori normativi, si inserisce la questione — ancora aperta — della compatibilità fra impianti energetici galleggianti e uso agrario dell’acqua, con implicazioni che toccano tanto i profili dominicali e contrattuali quanto quelli ambientali e fiscali.
L’obiettivo di questo contributo è, dunque, quello di analizzare il fenomeno del fotovoltaico galleggiante nella prospettiva del diritto agrario, individuando le linee di contatto e di frizione con la disciplina delle attività agricole, con particolare attenzione ai titoli giuridici utilizzabili, alle concessioni demaniali e alle possibili interferenze con i diritti irrigui e con l’uso produttivo dell’acqua.
In tal senso, il fotovoltaico galleggiante si presta a essere considerato, non solo come tecnologia energetica innovativa, ma anche come banco di prova per l’evoluzione del diritto agrario in senso multifunzionale, capace di accogliere forme di “co-produzione” energetica senza snaturare la vocazione agricola del territorio.
2. Qualificazione giuridica del corpo idrico
Prima di analizzare il regime delle acque pubbliche, è essenziale porsi un interrogativo preliminare: il bacino irriguo su cui si intende installare l’impianto fotovoltaico galleggiante può considerarsi a tutti gli effetti parte del fondo rustico?
La risposta non è univoca e segna il primo, decisivo snodo applicativo.
Laddove l’invaso sia un’opera realizzata su terreno privato e stabilmente destinata al servizio dell’azienda agricola, esso può configurarsi come infrastruttura strumentale dell’impresa, quindi come pertinenza del fondo ai sensi dell’art. 817 c.c. In tale ipotesi, il bacino — pur insistendo su acqua pubblica — rientra tra le “risorse aziendali normalmente impiegate” ai sensi dell’art. 2135 c.c., e l’eventuale uso energetico si innesta su un bene funzionalmente agricolo, rafforzando la qualificazione dell’attività come connessa.
Diverso è il caso, assai frequente, dei bacini di derivazione o degli invasi consortili, dove il rapporto dell’imprenditore con il corpo idrico è mediato da un titolo concessorio o da un atto di disponibilità temporanea. In tale ipotesi, la natura pubblicistica del bene prevale su quella privatistica, e l’installazione del FPV configura una occupazione del demanio idrico, richiedendo, quindi, una valutazione coordinata tra piano concessorio e piano agrario. Ciò comporta ricadute significative sia sul piano autorizzativo (conferenza di servizi, nulla osta idraulico, compatibilità ambientale), sia sul piano fiscale e della qualificazione civilistica dell’attività5.
Proprio da questa distinzione emerge che, ai fini dell’art. 2135 c.c., non è decisiva la mera inclusione dominicale dell’invaso nel fondo, quanto piuttosto la disponibilità giuridica e funzionale della struttura idrica come risorsa aziendale normalmente impiegata nell’attività agricola6, nonché la compatibilità del titolo concessorio con l’uso plurimo della risorsa. Solo entro questo doppio perimetro7 — disponibilità privata e titolo pubblico — l’impianto FPV può qualificarsi come attività agricola connessa e mantenere la funzione agronomica e ambientale originaria del bacino.
2.1. La demanialità delle acque e la loro funzione agricola
Nel nostro ordinamento l’art. 822, comma 1, c.c. colloca tra i beni dello Stato «i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia»8, mentre il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (artt. 144 ss.), in continuità con il D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 2389, dichiara pubbliche tutte le acque superficiali e sotterranee, anche quando raccolte in invasi o cisterne, in quanto «risorsa da salvaguardare e da utilizzare secondo criteri di solidarietà»10. Ne discende, in linea generale, che l’uso della risorsa idrica è sempre subordinato a titolo concessorio rilasciato dall’autorità competente. Questo principio, tuttavia, va calato nella morfologia concreta dei corpi idrici coinvolti dal fotovoltaico galleggiante, perché la struttura fisica dell’invaso condiziona la sovrapposizione tra titolo pubblico e disponibilità privata, e dunque i diritti, i poteri e le procedure coinvolte.
Quando l’impianto interessa un corso d’acqua naturale o un lago naturale, la demanialità è «piena»: non soltanto la materia liquida è pubblica, ma anche alveo e sponde sono assoggettati al regime proprio dei beni demaniali. In questi casi l’installazione di ancoraggi, passerelle o cavidotti integra un’occupazione di bene pubblico che richiede, accanto alla concessione d’uso dell’acqua, gli atti abilitativi e i nulla osta previsti dalla normativa di polizia idraulica11 e dalla disciplina ambientale.
Diverso è lo scenario, assai frequente in agricoltura, degli invasi artificiali su fondo privato (laghetti aziendali, bacini di accumulo irriguo, cave dismesse rinaturalizzate). Qui conviene distinguere con rigore tra bene pubblico naturale e bene privato artificiale: l’acqua raccolta nell’invaso conserva natura pubblica e il relativo prelievo/accumulo permane soggetto a concessione; il manufatto d’invaso (argini, impermeabilizzazioni, opere di presa e di scarico) resta, salvo diversa qualificazione, nella sfera dominicale privata. È su questo crinale che il fotovoltaico galleggiante rivela il suo carattere «ibrido»: la tecnologia non consuma suolo, ma utilizza lo specchio d’acqua come piattaforma tecnica, intrecciando titolo concessorio sull’acqua pubblica e disponibilità privata del bacino e delle sue pertinenze.
Operativamente, il procedimento autorizzativo si articola in due distinti ma coordinati percorsi. Il primo è idrico-ambientale: si verifica la legittimità dell’uso plurimo (irriguo ed energetico), la compatibilità con bilancio idrico e stato ecologico del corpo idrico12, acquisendo ove occorra i pareri in tema di VIA, paesaggio e polizia idraulica. Il secondo è privatistico: rilevano la disponibilità del manufatto e delle aree di sponda per ancoraggi, ormeggi e accessi, nonché l’assetto dei rapporti tra proprietario e conduttore del fondo, specie quando il bacino rientri in un contratto agrario13. La competenza amministrativa in materia di opere idrauliche e concessioni d’uso spetta oggi alle Regioni o agli enti delegati (ivi compresi i Consorzi di bonifica14), cui incombono anche manutenzione e controllo dei corpi idrici pubblici.
Ciò che occorre chiarire, sotto il profilo sistematico, è che la concessione sull’acqua non esaurisce le condizioni di legittimità dell’impianto FPV, così come la proprietà privata dell’invaso non consente di prescindere dalla tutela pubblica della risorsa. I due titoli — concessorio pubblico sull’acqua e disponibilità privata del manufatto — sono necessari e concorrenti15; il primo presidia l’interesse pubblico alla gestione sostenibile del bene idrico; il secondo regola, nel rispetto di quell’interesse, l’uso fisico del bacino e delle sue pertinenze. Solo entro questo doppio perimetro l’uso energetico dello specchio d’acqua risulta compatibile con la funzione agricola del bacino e con i canoni di sostenibilità e reversibilità che informano l’intero sistema.
2.2. L’uso agrario dell’acqua e la sua interferenza con l’uso energetico
Nel diritto agrario l’acqua rappresenta una componente essenziale della produzione, parte integrante del fondo rustico e risorsa strumentale all’esercizio dell’impresa agricola. Il suo impiego per irrigazione, abbeveraggio o trasformazione agroalimentare costituisce tradizionalmente un uso produttivo primario, strettamente legato alla funzione del suolo e al principio di tutela della fertilità.
L’avvento del fotovoltaico galleggiante — tecnologia che consente di installare moduli solari su specchi d’acqua artificiali, invasi irrigui o cave dismesse — pone oggi un interrogativo centrale: fino a che punto la risorsa idrica agricola può essere impiegata anche per finalità energetiche senza snaturarne la destinazione agraria?
La risposta non può prescindere dal regime dominicale delle acque e dal principio della loro demanialità pubblica, ormai affermato in modo pieno nel nostro ordinamento. Più che di “scomparsa” della proprietà privata dell’acqua, occorre parlare di regola generale della demanialità e di un sistema fondato sulla titolarità pubblica e sulla concessione di uso da parte dell’autorità competente16.
Il diritto di utilizzare un bacino o un invaso, anche se insistente su fondo privato, ha, dunque, natura derivata e funzionale alla specifica destinazione autorizzata (ad esempio, irrigua o zootecnica). Ne deriva che ogni impiego ulteriore, come l’installazione di un impianto FPV, può costituire un mutamento della destinazione concessa, da attuarsi mediante variante del titolo o autorizzazione integrativa, e richiede un’autonoma valutazione di compatibilità con l’uso agricolo originario.
L’uso energetico dell’acqua — nella sua forma più classica, l’idroelettrico — è già da tempo oggetto di un articolato sistema di concessioni e di canoni. Tuttavia, la novità del fotovoltaico galleggiante sta nel suo carattere “ibrido”: non sottrae fisicamente il bene acqua, ma se ne avvale come piattaforma/ambiente di installazione, incidendo, comunque, sul regime di utilizzo del bacino. In termini sistematici, l’acqua in ambito agricolo resta risorsa produttiva e bene ambientale la cui gestione esige un equilibrio tra funzionalità economica e tutela ecologica17.
L’installazione di moduli galleggianti può alterare tale equilibrio riducendo l’evaporazione — effetto positivo per la conservazione idrica — ma anche modificando l’ossigenazione e la temperatura dell’acqua, con potenziali ripercussioni sugli ecosistemi acquatici e sulla qualità dell’acqua destinata all’irrigazione.
Proprio per questi motivi, l’uso plurimo dell’acqua a fini agricoli ed energetici non può essere lasciato alla libera disponibilità del proprietario del fondo o del concessionario, ma deve essere espressamente autorizzato, in base al principio di prevalenza dell’interesse pubblico nella gestione delle risorse idriche18. L’interazione fra acqua ed energia costituisce uno dei “nodi sistemici” delle politiche europee, nel quale la produzione rinnovabile deve essere coordinata con la tutela dei bacini e con gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE (Water Framework Directive)19, che impone agli Stati membri di garantire il “buono stato ecologico” delle acque20e il principio di “non deterioramento” delle stesse (art. 4)21.
La stessa direttiva, interpretata in combinato con il principio di precauzione ambientale, impone che ogni progetto energetico in ambiente acquatico — anche se temporaneo o reversibile — sia valutato per gli impatti cumulativi sull’ecosistema idrico e sull’uso agricolo della risorsa.
Sul piano nazionale, il Codice dell’Ambiente (artt. 144 ss. D.Lgs. 152/2006) qualifica tutte le acque superficiali e sotterranee come beni pubblici e stabilisce che ogni loro utilizzazione è soggetta a concessione. Il fotovoltaico galleggiante, se installato su invasi destinati a uso irriguo, ricade, dunque, in un’area di interferenza normativa: l’autorizzazione energetica rilasciata ai sensi dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003 (oggi D.Lgs. 199/2021) non può prescindere dal mantenimento della finalità irrigua originaria e dalla non compromissione del titolo d’uso.
In questa prospettiva, l’impiego energetico può essere ammesso solo come uso complementare o “plurimo” della risorsa, subordinato alla condizione che non riduca la disponibilità idrica agricola né alteri la qualità dell’acqua22.
Un ulteriore profilo riguarda la titolarità dei diritti e la gestione dei benefici economici derivanti dall’uso energetico del bacino. La coesistenza tra uso collettivo delle acque e sfruttamento economico (idroelettrico o fotovoltaico) può essere compatibile solo se gli utili vengono reinvestiti nella tutela ambientale o nella manutenzione del bene collettivo. In questa chiave, la funzione energetica deve rimanere ancillare rispetto alla funzione irrigua, con meccanismi di compensazione/indennizzo e clausole di ripristino chiaramente definite in sede concessoria e contrattuale.
Infine, la disciplina europea più recente in materia di energie rinnovabili — in particolare il D.Lgs. 199/2021 e le linee del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima 2023-2030 — riconosce espressamente l’importanza di “evitare la competizione per le risorse naturali” e di “favorire impianti su superfici non agricole o non produttive”. Il fotovoltaico galleggiante, se applicato a bacini agricoli, deve pertanto rispettare il principio di non interferenza con gli usi primari della risorsa.
Il punto di equilibrio è, dunque, una gestione dell’acqua che resti pubblica nella titolarità, ma che possa essere oggetto di forme innovative di valorizzazione economica, purché sostenibili e reversibili.
In conclusione, l’uso energetico dei corpi idrici agricoli — di cui il fotovoltaico galleggiante rappresenta la più recente espressione — non può essere inteso come sfruttamento autonomo del bene, ma come funzione accessoria e temporanea compatibile con l’uso agrario. Qualsiasi inversione di prevalenza — in cui l’uso energetico soppianti la funzione irrigua o ne riduca la capacità — rischierebbe di trasformare la risorsa idrica da infrastruttura produttiva a mera superficie di rendita energetica, con effetti distorsivi sulla funzione sociale e ambientale che il diritto agrario assegna all’acqua.
2.3. Il principio della destinazione funzionale e la multifunzionalità aziendale
Nel nostro ordinamento, la produzione di energia da fonti rinnovabili rientra tra le attività agricole connesse quando soddisfa un duplice requisito: strumentalità rispetto all’impresa agricola e prevalenza dell’uso delle risorse aziendali “normalmente impiegate” nell’attività agricola (art. 2135 c.c., come novellato dal D.Lgs. 228/2001). In concreto, ciò implica che l’impianto energetico — anche quando si tratti di FPV su bacini irrigui — utilizzi mezzi e infrastrutture del fondo (specchio d’acqua e relative opere idrauliche/di servizio, vasche/invasi, fabbricati rurali, reti e aree di accesso) senza precluderne la funzione principale (produzione agricola e servizi irrigui) e che la finalizzazione dell’energia sia orientata all’autoconsumo o a esigenze del ciclo produttivo (irrigazione, refrigerazione, trasformazione), con eventuale cessione alla rete solo in termini secondari. La verifica è sostanziale e si misura attraverso indici di proporzione fisica, funzionale ed economica: percentuale di copertura e layout dell’impianto rispetto al bacino, rapporto tra energia prodotta e fabbisogni aziendali, bilancio idrico ed energetico documentato, incidenza dei proventi energetici sul valore della produzione agricola.
Quando questi indici mantengono l’equilibrio complessivo, l’attività energetica può qualificarsi come connessa; ove, invece, la destinazione prevalente divenga la vendita di energia o si determini un’interferenza non tollerabile con la funzionalità irrigua (riduzione della capacità utile, ostacolo alle opere di presa/scarico, peggioramento della qualità dell’acqua), l’attività esce dall’alveo agricolo e rientra nell’impresa industriale, con ricadute sul piano fiscale e urbanistico. In altri termini, l’assenza di consumo di suolo tipica del FPV non è di per sé sufficiente a garantire la natura “agricola connessa”: essa deve accompagnarsi alla prova della strumentalità e della prevalenza funzionale ex art. 2135 c.c., da valutarsi caso per caso su basi tecnico-contabili.
2.4. Verso una tipizzazione dell’uso energetico “agricolo” dell’acqua
La crescente diffusione degli impianti fotovoltaici galleggianti in ambito rurale rende, ormai, auspicabile una tipizzazione normativa dell’uso energetico dell’acqua in agricoltura. Occorre distinguere, in modo chiaro e operativo, tra l’uso agricolo primario — irrigazione, abbeveraggio, eventuale acquacoltura — e l’uso energetico, che si innesta su tali infrastrutture come attività connessa dell’impresa agricola, quando l’impianto FPV insiste su bacini irrigui aziendali, è strumentale al ciclo produttivo e non ne preclude le funzioni. In questa prospettiva, la qualifica “connessa” dovrebbe essere ancorata a indici legali minimi (bilancio idrico invariato o migliorato; prevalenza dell’autoconsumo; assenza di interferenze con opere di presa/scarico; reversibilità dell’impianto con garanzia di ripristino), da comprovare in sede autorizzativa.
Diverso è, invece, l’uso energetico autonomo, proprio di impianti realizzati e gestiti da operatori industriali su corpi idrici pubblici o in concessione, in cui la produzione elettrica costituisce l’attività principale e non un servizio ausiliario dell’azienda agricola.
L’assenza di una siffatta distinzione alimenta incertezza giuridica, con ricadute potenzialmente distorsive sui rapporti concessori e contrattuali e, soprattutto, sull’accesso agli incentivi e alle agevolazioni fiscali riservati al settore primario. La sfida per il legislatore è, dunque, quella di riconoscere l’uso energetico dell’acqua come una nuova declinazione della multifunzionalità agricola, subordinandolo a criteri verificabili di compatibilità idrica e ambientale e, al tempo stesso, evitando di appesantire il quadro autorizzativo: ciò può avvenire de iure condendo tramite
- una definizione normativa di “uso plurimo agro-energetico” del bacino irriguo;
- un titolo integrato che coordini concessione idrica e autorizzazione energetica, anche con clausole-tipo su monitoraggio e ripristino;
- la codificazione del consenso del conduttore quale presupposto del titolo quando il bacino ricada in fondo affittato;
- linee guida nazionali su percentuali di copertura modulabili per indici eco-idrologici.
Un simile assetto offrirebbe certezza agli operatori, tutelando al contempo l’interesse pubblico alla gestione sostenibile della risorsa idrica e la funzione agricola del fondo.
3. Rapporto con l’attività agricola
L’interferenza tra fotovoltaico galleggiante e attività agricola costituisce uno dei nodi più delicati della riflessione giuridica attuale. Se nel caso dell’agrivoltaico a terra la giurisprudenza ha ormai riconosciuto la possibilità di una coesistenza fra produzione agricola e produzione energetica, poiché la risorsa “supportata” dall’impianto non è il suolo, ma l’acqua, la cui funzione per l’azienda è strumentale all’attività produttiva e al ciclo irriguo. Ne discende che la verifica di compatibilità deve misurare non solo l’occupazione fisica dello specchio d’acqua, ma l’assenza di pregiudizi al bilancio idrico e alla funzionalità delle opere di presa/scarico, secondo un accertamento sostanziale più stringente rispetto agli impianti a terra.
3.1. La riconduzione all’attività agricola ex art. 2135 c.c.
L’art. 2135 c.c., definisce come agricola non solo l’attività diretta alla coltivazione, selvicoltura e allevamento, ma anche quella di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti, nonché la fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di risorse aziendali.
In questa prospettiva la produzione di energia da fonti rinnovabili può essere qualificata come attività agricola connessa quando utilizza risorse dell’azienda — il suolo, le strutture, l’acqua — senza snaturarne la funzione primaria. L’inquadramento civilistico dipende, quindi, dal nesso di strumentalità e complementarità tra l’attività energetica e quella agricola.
La giurisprudenza amministrativa, con riferimento agli impianti agrivoltaici, ha confermato questa interpretazione funzionale23. Pur riferendosi a impianti a terra, ribadisce che la compatibilità fra installazione fotovoltaica e destinazione agricola sussiste solo quando l’attività energetica sia integrata e subordinata a quella produttiva, in un rapporto di non esclusività. Per il FPV ciò si traduce, in concreto, in criteri verificabili: dimensionamento coerente con i fabbisogni aziendali (prevalenza dell’autoconsumo), nessuna riduzione della capacità irrigua né ostacolo all’accesso/manutenzione delle opere idrauliche, reversibilità e piano di ripristino. L’orientamento è applicabile per analogia al fotovoltaico galleggiante, ferma la necessità di un’istruttoria eco-idrologica sito-specifica; ne deriva un onere probatorio rafforzato in capo all’impresa (bilancio energetico e idrico, piano di monitoraggio) per dimostrare la “connessione” ai sensi dell’art. 2135 c.c.
3.2. Multifunzionalità e coerenza con la politica agricola comune
Il principio di multifunzionalità dell’impresa agricola, riconosciuto dal legislatore interno e comunitario, costituisce il fondamento sistematico di questa compatibilità.
L’art. 1 del D.Lgs. 228/2001 e l’art. 5 del Reg. (UE) 2021/211524 sulla nuova PAC riconoscono che l’attività agricola contribuisce, non solo alla produzione di alimenti, ma anche alla gestione sostenibile delle risorse naturali, alla tutela dell’ambiente e alla produzione di energia da fonti rinnovabili.
In tal senso, l’uso di invasi irrigui o di bacini aziendali per l’installazione di impianti fotovoltaici flottanti può essere ricondotto a una funzione eco-energetica dell’impresa, purché sia dimostrata—con elementi oggettivi—la riduzione degli sprechi idrici e il miglioramento dell’autosufficienza energetica aziendale (bilancio idrico ed energetico, prevalenza dell’autoconsumo, monitoraggio dei parametri idro-ecologici)25.
La condizione imprescindibile è che la produzione energetica non prevalga sulla funzione agricola e non ne comprometta la capacità produttiva complessiva. La multifunzionalità, infatti, non legittima una “diversificazione industriale” dell’impresa agricola, ma richiede che ogni attività accessoria resti integrata nel ciclo economico dell’azienda.
Ne deriva che la collocazione di un impianto fotovoltaico galleggiante su un bacino irriguo aziendale può rientrare nel perimetro dell’attività agricola solo ove sia provata la strumentalità all’attività primaria e il prevalente soddisfacimento dei fabbisogni energetici aziendali o dell’autoconsumo, restando esclusa la qualificazione agricola quando l’impianto sia destinato stabilmente alla produzione e vendita di energia come attività principale o autonoma.
3.3. Il principio di prevalenza dell’attività agricola e la “proporzione funzionale”
Il discrimine tra attività agricola connessa e attività estranea va individuato alla luce dell’art. 2135 c.c., il quale riconduce all’attività agricola anche “la fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata”.
Il criterio della prevalenza e della strumentalità costituisce, pertanto, il parametro decisivo per stabilire se un’attività accessoria conservi natura agricola o debba essere qualificata come industriale o commerciale26. La vendita dell’energia in eccesso non è di per sé ostativa alla qualificazione agricola, purché sia funzionalmente residuale rispetto all’autoconsumo e i proventi non divengano prevalenti nel quadro economico aziendale. La prova di questa strumentalità rimane a carico dell’imprenditore
La giurisprudenza di legittimità ha consolidato questa impostazione, affermando che la nozione di attività connessa implica un accertamento sostanziale di prevalenza dell’attività agricola su quella ulteriore, da compiersi in base a criteri economico-funzionali e rimesso al giudice di merito27.
La multifunzionalità dell’impresa agricola non deve, quindi, tradursi in una “deriva polifunzionale”, ma in un equilibrio fra attività principale e accessorie, misurabile attraverso la proporzione tra risorse impiegate e finalità perseguite28.
Applicando tali principi al fotovoltaico galleggiante, la verifica della proporzione funzionale va condotta su tre piani:
- proporzione fisica, ossia il rapporto tra la superficie occupata dai moduli e la dimensione del bacino, in modo da non compromettere la funzione idrica principale;
- proporzione funzionale in senso stretto, relativa al rapporto tra energia prodotta e fabbisogno energetico aziendale, così che la produzione resti strumentale all’autoconsumo o all’efficienza del ciclo produttivo;
- proporzione economica, che considera la relazione tra valore della produzione agricola e proventi energetici.
In assenza di una soglia legale nazionale sulla copertura degli specchi d’acqua, eventuali valori percentuali circolanti nella prassi (es. 30–50%) hanno natura meramente tecnica o cautelativa e non derivano da fonti statali vincolanti; la misura concreta è rimessa alla valutazione caso per caso dell’autorità competente (anche sulla base dei pareri di ARPA, Consorzi di bonifica e autorità idrauliche). Ne consegue che un impianto che saturi la superficie utile dell’invaso o che sia strutturato per la sola vendita in rete non è riconducibile all’attività agricola connessa, ma integra attività industriale, con i correlati effetti urbanistici, fiscali e autorizzativi. Viceversa, solo il mantenimento di un equilibrio complessivo — tra mezzi impiegati, risorse aziendali utilizzate e scopi agricoli perseguiti — consente di collocare il fotovoltaico galleggiante entro il perimetro dell’impresa agricola multifunzionale delineato dall’art. 2135 c.c.
3.4. La dimensione contrattuale e i rapporti tra proprietario e conduttore
La prospettiva contrattuale riveste un ruolo centrale nella disciplina del fotovoltaico galleggiante, poiché l’installazione di un impianto su un bacino irriguo o su un invaso aziendale inserito in un fondo condotto in affitto può incidere in modo significativo sull’equilibrio sinallagmatico del contratto agrario.
Nel quadro delineato nei paragrafi precedenti, l’impianto FPV si colloca in un’area “ibrida”: l’acqua è bene pubblico in concessione, mentre il manufatto d’invaso e le aree di sponda sono nella disponibilità privata; da qui la necessità che la regolazione privatistica (tra locatore e conduttore) sia coerente con i presupposti pubblicistici del titolo abilitativo. La disciplina dell’affitto di fondi rustici, contenuta nella legge 3 maggio 1982, n. 203, è imperniata sul principio della stabilità del rapporto e sulla tutela dell’interesse del conduttore alla conservazione dell’efficienza produttiva del fondo. L’art. 6 della legge citata29 e l’art. 1628 c.c.30 pongono un vincolo preciso: le trasformazioni del fondo e dei suoi accessori funzionali (ivi compresi invasi e opere idrauliche) non possono alterarne la destinazione agricola, né ridurne la capacità produttiva complessiva, a meno che non siano concordate o autorizzate.
Sotto il profilo civilistico, la realizzazione di un impianto FPV su un bacino irriguo costituisce una trasformazione del fondo (art. 17, L. 203/1982). Sebbene non modifichi il suolo, l’opera incide, infatti, sull’utilizzazione della risorsa idrica e sulla funzionalità produttiva, potendo interferire con prelievi, scarichi, accessi e manutenzioni. Secondo la giurisprudenza, ogni intervento che comporti una variazione della destinazione o della struttura del fondo senza consenso preventivo e specifico delle parti integra un inadempimento; in particolare, la realizzazione di manufatti o impianti estranei all’ordinaria conduzione richiede un accordo espresso e puntuale, non potendo il locatore disporre unilateralmente dell’invaso compreso nel fondo affittato senza ledere il diritto del conduttore al pacifico godimento del bene. Ne consegue che il consenso del conduttore assume la funzione di presupposto di legittimità sostanziale dell’intervento31.
Qualora il proprietario realizzi o conceda a terzi un impianto fotovoltaico galleggiante in assenza del consenso del conduttore, quest’ultimo può attivare i rimedi previsti dall’art. 5 della L. 3 maggio 1982, n. 20332, chiedendo la riduzione del canone in proporzione alla diminuzione del godimento ovvero la risoluzione del contratto quando la trasformazione incida in modo apprezzabile sulla destinazione agricola o sull’equilibrio economico del rapporto; resta ferma la possibilità di domandare il risarcimento del danno per perdita di produzione o per limitazioni all’uso dell’acqua irrigua33.
Se si intende costituire a favore dell’operatore un diritto reale (es. diritto di superficie34) o una concessione d’uso del bacino, il consenso deve essere espresso per iscritto, riferito alle opere specifiche e, ove si incida durevolmente sul godimento, accompagnato da adeguamento del rapporto (indennità, riduzione canone, rimodulazione degli obblighi). In difetto, occorre procedere alla sua estromissione dal bene con congrua indennità, proporzionata al pregiudizio arrecato.
La soluzione più coerente con il principio di stabilità del rapporto agrario è, in ogni caso, una pattuizione preventiva, scritta e tecnicamente dettagliata35, che chiarisca sin dall’origine la cornice civilistica e amministrativa dell’intervento. Tale accordo dovrebbe:
- definire durata e perimetro dell’autorizzazione alla realizzazione e gestione;
- fissare criteri di riparto dei proventi distinguendo la quota del proprietario da quella riconosciuta al conduttore a titolo di compenso per le limitazioni;
- disciplinare oneri di manutenzione dell’invaso e dell’impianto, accessi e corridoi liberi;
- prevedere obblighi di ripristino e rimozione alla scadenza ex art. 1590 c.c., con idonea garanzia (reale o fideiussoria) a copertura della dismissione.
Qualora si costituiscano diritti reali o servitù (es. servitù di ancoraggio/cavidotto), l’atto va redatto in forma idonea, registrato e trascritto, per l’opponibilità ai terzi e per l’allineamento con le esigenze di certezza del procedimento amministrativo.
La coerenza privatistica diviene, poi, requisito pubblicistico: l’accordo così strutturato costituisce il titolo di disponibilità richiesto nel procedimento di Autorizzazione Unica per impianti da fonti rinnovabili36. In tale contesto, il titolo di disponibilità ha natura sostanziale, poiché fonda la legittimazione stessa a richiedere il provvedimento (art. 11 d.P.R. 380/2001).
Se il bacino insiste su fondo in affitto, la qualità di proprietario non basta: il godimento spetta al conduttore per l’intera durata del rapporto; ne deriva che il consenso scritto e specifico del conduttore37 costituisce presupposto necessario della domanda di A.U.
L’amministrazione procedente — di regola la Regione, in conferenza di servizi — deve verificarne la sussistenza; in difetto, l’istanza è inammissibile o va archiviata, e un eventuale rilascio espone il titolo a rimozione in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/199038 e l’operatore a responsabilità per occupazione sine titulo.
Sul piano documentale, la domanda di A.U. dovrebbe essere corredata da: copia del contratto di affitto in essere; addendum o assenso del conduttore con descrizione delle opere e degli oneri; dichiarazioni sostitutive ex artt. 46–47 d.P.R. 445/2000; planimetrie con individuazione di aree di cantiere, ancoraggi, accessi e tracciati; nonché, in presenza di co-conduttori/cooperative/ATI, i consensi di tutti i titolari del godimento; per invasi in gestione consortile, l’atto dell’ente gestore che disciplina l’uso plurimo del bacino.
Il consenso del conduttore, pertanto, svolge una funzione duplice: legittima il proponente sul piano civile (titolo a chiedere) e consente il controllo pubblico di compatibilità con la destinazione agricola e con la funzionalità irrigua del bacino. In questo intreccio, la clausola contrattuale di ripristino e la garanzia di dismissione svolgono un ruolo-ponte tra interesse del conduttore e interesse pubblico alla reversibilità, riducendo il rischio di contenziosi sia privatistici (inadempimento) sia pubblicistici (revoca/annullamento del titolo).
Sul piano privatistico, inoltre, la mancanza o l’illegittima acquisizione del consenso del conduttore non resta priva di conseguenze: il conduttore può far valere i rimedi tipici previsti dall’art. 5 della legge 3 maggio 1982, n. 203, chiedendo la riduzione del canone in proporzione alla diminuzione del godimento del fondo, oppure la risoluzione del contratto quando la trasformazione incida in modo apprezzabile sulla destinazione agricola o sull’equilibrio economico del rapporto. A tali strumenti si aggiunge la tutela risarcitoria, azionabile per la perdita di produzione o per le limitazioni all’uso dell’acqua irrigua derivanti dall’installazione dell’impianto.
Queste previsioni — che riflettono la natura protettiva del contratto agrario e la funzione sociale dell’impresa agricola — confermano che la coesistenza tra attività agricola e uso energetico del bacino deve fondarsi su un consenso effettivo, informato e bilanciato, quale condizione tanto di legittimità amministrativa quanto di equità contrattuale.
3.5. L’uso energetico come attività agricola sostenibile
’inquadramento dell’uso energetico dell’acqua come attività agricola connessa trova, oggi, fondamento anche nei principi della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare, che permeano la nuova Politica Agricola Comune e le strategie europee del Green Deal. La transizione energetica nel settore primario non rappresenta più un fenomeno ancillare, ma un asse strutturale della PAC 2023–2027, il cui Piano Strategico Nazionale39 incoraggia la produzione di energia rinnovabile da parte delle imprese agricole a condizione che essa contribuisca alla riduzione delle emissioni, alla resilienza climatica e all’efficienza delle risorse, senza alterare la capacità produttiva alimentare né la funzionalità idrica delle infrastrutture aziendali.
In questa prospettiva, il fotovoltaico galleggiante su bacini irrigui può costituire una nuova espressione della multifunzionalità agricola, nella misura in cui si inserisce in una logica di autonomia energetica e di rigenerazione delle risorse idriche, riducendo le perdite per evaporazione e migliorando la gestione integrata dell’acqua. Tuttavia, la compatibilità dell’impianto FPV con l’attività agricola non può ridursi a una verifica formale di “connessione”, ma richiede un accertamento sostanziale, fondato su indicatori tecnico-economici verificabili e su una valutazione unitaria dell’impatto idrico, energetico e produttivo.
In sede istruttoria, l’azienda dovrebbe presentare:
- un bilancio idrico che dimostri il mantenimento — o, preferibilmente, il miglioramento — della disponibilità irrigua e dello stato ecologico del corpo idrico;
- un bilancio energetico che attesti la prevalenza dell’autoconsumo agricolo, escludendo sproporzioni fra potenza installata e fabbisogni aziendali storici;
- un piano di monitoraggio agronomico e ambientale, con parametri di controllo su ossigenazione, temperatura e qualità dell’acqua, nonché misure di mitigazione per garantire la tutela della biodiversità e la reversibilità dell’intervento.
Solo attraverso tali strumenti di verifica dinamica — che potrebbero essere standardizzati mediante linee guida ministeriali o regionali — la sostenibilità dell’uso energetico può divenire un requisito effettivo, e non una mera clausola di stile. L’introduzione di un quadro tecnico nazionale per la valutazione degli impianti fotovoltaici galleggianti — integrato nei procedimenti di VIA e nelle autorizzazioni uniche regionali — rappresenterebbe un passo essenziale per assicurare uniformità applicativa e certezza del diritto.
Questi elementi consentono di tradurre in pratica i principi della PAC e del Green Deal (efficienza delle risorse, principio “Do No Significant Harm”, tutela della biodiversità), evidenziando che l’impianto è strumentale e non prevalente, conserva la destinazione agricola del bacino e assicura la continuità della funzione produttiva e idrica. In assenza di tali presupposti, l’uso energetico perde la propria natura agricola e ricade nella disciplina industriale o commerciale, con i relativi riflessi fiscali, urbanistici e autorizzativi.
De iure condendo, la prospettiva dovrebbe essere quella di un riconoscimento espresso dell’uso energetico sostenibile dell’acqua come attività agricola connessa, subordinato a parametri oggettivi di compatibilità e di bilancio tra funzioni produttive e ambientali. Ciò consentirebbe di superare l’attuale frammentarietà interpretativa, favorendo un modello integrato di impresa agricola capace di coniugare produzione, energia e tutela delle risorse naturali.
4. Titoli giuridici e contrattuali
La realizzazione di un impianto fotovoltaico galleggiante su bacini idrici agricoli richiede l’individuazione di un titolo giuridico idoneo a legittimare sia l’occupazione della superficie d’acqua, sia l’utilizzo del corpo idrico per fini energetici.
Tale titolo varia a seconda della natura del bacino (pubblico, privato o collettivo), della titolarità del diritto sull’acqua e della qualificazione del soggetto installatore (imprenditore agricolo, gestore energetico, consorzio o ente pubblico). Il sistema italiano conosce, a questo riguardo, una pluralità di modelli giuridici — diritto di superficie, concessione d’uso, servitù idraulica — che possono combinarsi con i rapporti agrari preesistenti.
4.1. Il diritto di superficie e la proprietà delle opere
Nelle ipotesi in cui il bacino o l’invaso insistano su fondo agricolo privato, il titolo più coerente per la realizzazione dell’impianto è il diritto di superficie40 (art. 952 c.c.), che consente di costituire, a favore di un soggetto diverso dal proprietario, il diritto di mantenere e utilizzare un’opera stabilmente incorporata al bene.
Il diritto di superficie è pienamente compatibile con la funzione del fondo rustico, purché la costruzione mantenga una connessione funzionale con l’attività agricola41. Nel caso del fotovoltaico galleggiante, la superficie non riguarda il suolo, ma lo specchio d’acqua. Tuttavia, la sua natura accessoria rispetto al fondo su cui insiste l’invaso consente di configurare il diritto di superficie in senso funzionale, come diritto di utilizzare una porzione del bacino per installare e mantenere l’impianto, a condizione che l’intervento non comprometta l’uso irriguo o la stabilità dell’opera idraulica.
La durata del diritto di superficie, che può essere anche ultratrentennale (art. 953 c.c.), deve essere coordinata con quella del titolo concessorio sull’acqua, quando esistente, e con le esigenze di reversibilità del bene.
La giurisprudenza, anche in materia di impianti fotovoltaici a terra, ha chiarito che il diritto di superficie non si traduce in un autonomo diritto dominicale sull’area, ma in una facoltà funzionale e temporanea di uso finalizzato alla produzione energetica [Cass. civ., Sez. II, 12 maggio 2016, n. 9771, in Giust. civ., 2017, I, p. 411 ss.]. Pertanto, nel contesto agrario, tale diritto deve essere concepito come strumento di cooperazione economica tra proprietario e gestore energetico, e non come mezzo di alienazione del bene agricolo42.
4.2. La concessione d’uso dei corpi idrici pubblici
Qualora il bacino su cui insiste l’impianto sia di natura pubblica — come accade per invasi consortili, dighe o laghi di bonifica — la legittimazione non può fondarsi su un diritto reale, ma su un titolo concessorio rilasciato dall’autorità competente (Regione o Consorzio di bonifica).
L’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, e, oggi, l’art. 7 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, stabiliscono che la costruzione e l’esercizio di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili sono subordinati al rilascio di un’autorizzazione unica, che assorbe tutti gli atti di assenso necessari, comprese le concessioni demaniali.
L’autorità concedente conserva, tuttavia, il potere di subordinare l’autorizzazione alla verifica di compatibilità con l’uso idrico originario e con la funzione agricola del bacino.
La concessione deve garantire la reversibilità delle opere, la compatibilità ambientale e la tutela della qualità delle acque secondo gli artt. 144 ss. del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente).
In coerenza con la Direttiva 2000/60/CE, la P.A. deve assicurare che l’uso energetico non comprometta lo stato ecologico del corpo idrico né pregiudichi gli usi agricoli o civili preesistenti43. Da ciò deriva che, in presenza di concessione irrigua, l’installazione di impianti FPV richiede una modifica del titolo originario o una autorizzazione integrativa, che consenta l’uso plurimo della risorsa, con eventuale adeguamento del canone.
4.3. Le servitù idrauliche e le convenzioni agrarie
Un ulteriore titolo possibile è rappresentato dalle servitù idrauliche o dalle convenzioni agrarie stipulate fra imprese agricole confinanti o tra agricoltori e gestori di infrastrutture energetiche.
L’art. 1027 c.c.44 consente di costituire servitù per qualsiasi utilità del fondo dominante: pertanto, è configurabile una servitù di installazione o di ormeggio a favore dell’impianto fotovoltaico galleggiante, qualora questo richieda l’attraversamento o l’uso parziale di un corpo idrico comune.
Nella prassi, i consorzi agricoli e gli enti irrigui ricorrono, spesso, a convenzioni di uso plurimo, che disciplinano la coesistenza tra irrigazione e produzione energetica, con clausole di salvaguardia della priorità d’uso agricolo.
Questo modello contrattuale è particolarmente adatto alle ipotesi di invasi consortili o laghi aziendali condivisi, in cui la cooperazione fra più soggetti consente di bilanciare la produzione energetica con la gestione sostenibile della risorsa idrica45.
Le servitù idrauliche e le convenzioni agrarie si caratterizzano per la loro flessibilità: esse possono essere costituite per durata determinata, prevedere clausole di revisione del canone, e disciplinare la ripartizione dei costi di manutenzione e di rimozione delle strutture galleggianti. Tuttavia, la loro efficacia verso terzi richiede la trascrizione nei registri immobiliari, ai sensi dell’art. 2643, n. 4, c.c., per evitare conflitti con successivi acquirenti del fondo.
4.4. La reversibilità e la tutela della destinazione agricola
Qualunque sia il titolo utilizzato, il principio cardine resta quello della reversibilità dell’installazione e della conservazione della destinazione agricola del bene. Tale esigenza deriva sia dalla normativa nazionale in materia di fonti rinnovabili, che impone il ripristino dei luoghi al termine dell’attività46, sia dalla ratio agraria che tutela la permanenza della funzione produttiva del fondo. Ne consegue che i contratti e le concessioni devono prevedere obblighi di smontaggio, bonifica e restituzione del bacino al suo uso originario, garantiti da cauzioni o fideiussioni a favore dell’autorità competente o del proprietario.
5. Vincoli e autorizzazioni
L’installazione e l’esercizio di impianti fotovoltaici galleggianti (FPV) su bacini a servizio dell’attività agricola implicano un procedimento autorizzatorio integrato, nel quale confluiscono profili energetici, ambientali, paesaggistici e idraulici. La natura “ibrida” dell’intervento — produzione di energia rinnovabile su corpo idrico funzionale all’azienda — impone di coordinare la disciplina FER con quella delle acque e del paesaggio, nella cornice di competenze amministrative prevalentemente regionali (art. 117 Cost.).
5.1. Titolo abilitativo energetico: autorizzazione unica e PAS
Per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili il titolo abilitativo ordinario è l’Autorizzazione Unica (A.U.) di competenza regionale, un modulo procedimentale accentrato47 che, tramite conferenza di servizi, riunisce e sostituisce gli altri atti di assenso comunque denominati, restando salvi i pareri vincolanti di tutela (paesaggio, ambiente, vincoli idraulici e idrici)48.
Accanto all’A.U., l’ordinamento prevede la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per i casi tipizzati dal legislatore statale e regionale, in particolare al di sotto di determinate soglie dimensionali e in assenza di vincoli ostativi; anche in PAS, tuttavia, devono essere acquisiti gli assensi paesaggistico-ambientali eventualmente necessari49.
In termini operativi, per un fotovoltaico galleggiante su invaso irriguo aziendale l’A.U. è, di regola, la via più coerente quando la potenza supera le soglie PAS o quando l’intervento coinvolge più profili di tutela (idraulica, paesaggistica, ambientale). La PAS può essere valutata per impianti di potenza ridotta e in assenza di vincoli “forti”, fermo l’obbligo di munirsi dei relativi nulla-osta e di dimostrare la compatibilità con la funzione irrigua e la destinazione agricola del bacino.
5.2. Valutazione di impatto ambientale (VIA) e screening
La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), disciplinata dalla Parte II del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, si applica agli impianti fotovoltaici in base a soglie e criteri fissati negli allegati alla medesima Parte II e dalle discipline regionali.
Quando l’intervento insiste su aree sensibili—in particolare parchi e riserve o siti della rete Natura 2000 (SIC/ZSC/ZPS)50—l’iter autorizzativo richiede un livello istruttorio più denso: oltre alla possibile verifica di assoggettabilità (screening) VIA, ai sensi della Parte II del D.Lgs. 152/2006, è sempre dovuta la Valutazione di Incidenza (VIncA)51 qualora l’invaso ricada in perimetri Natura 2000, con applicazione degli strumenti di piano e dei regolamenti dell’ente gestore.
In tali contesti, la compatibilità viene scrutinata rispetto agli habitat e alle specie tutelati, con particolare attenzione agli effetti su ossigenazione, temperatura, torbidità, stato ecologico e biota e, per l’avifauna, su rotte e fenologia52.
Per un FPV su bacino irriguo, un’istruttoria ben congegnata—studio idro-ecologico ante operam, piano di monitoraggio post operam con misure di mitigazione calibrate sul sito, studio faunistico dedicato (avifauna acquatica, roost, corridoi di volo) e mappatura delle rotte—agevola l’esito positivo dello screening, snellisce la VIncA e consente di definire eventuali regimi speciali di compatibilità (limiti di superficie occupata, finestre stagionali di cantiere, gestione del rumore e delle luci, deterrenze non lesive), garantendo coerenza con gli obiettivi di tutela della rete Natura 2000 e della Parte II del Codice dell’Ambiente.
5.3. Tutela delle acque e concessioni: compatibilità dell’uso plurimo
Gli specchi d’acqua naturali e le relative fasce di rispetto rientrano tra le aree tutelate per legge ai sensi dell’art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); ne consegue che ogni intervento idoneo ad alterare lo stato dei luoghi richiede autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146, rilasciata dall’amministrazione competente previo parere della Soprintendenza, ove prescritto.
L’installazione di impianti fotovoltaici galleggianti (FPV), pur connotata da reversibilità, incide sulla percezione visiva e sulla fruizione paesaggistica: l’istruttoria valuta l’inserimento visivo, l’impatto dei riflessi, le caratteristiche cromatiche e materiche dei moduli e delle piattaforme, nonché le modalità di rimozione e ripristino a fine esercizio.
Sul versante idrico, le acque superficiali e sotterranee sono beni pubblici53 e il loro utilizzo è subordinato a concessione dell’autorità competente (Regione o ente delegato): quando un invaso è già assentito per uso irriguo, l’FPV integra normalmente un uso plurimo (agricolo + energetico) che esige variazione del titolo o autorizzazione integrativa, con eventuale aggiornamento del canone concessorio e puntuale regolazione delle condizioni d’esercizio54.
Restano applicabili le regole di polizia delle acque e delle opere idrauliche55, con necessità di nulla osta idraulico laddove l’impianto occupi lo specchio d’acqua o interferisca con sponde, scarichi, opere di presa/regolazione: la progettazione deve assicurare corridoi liberi, sistemi di ancoraggio/ormeggio compatibili con l’esercizio irriguo, accessi manutentivi e una gestione dei livelli idrici coerente con la funzionalità del bacino. In sede di Autorizzazione Unica, ciò si traduce nella produzione di un atto concessorio aggiornato o del parere dell’ente idrico (Regione, Consorzio di bonifica o altra autorità), attestante la compatibilità fra uso irriguo e piattaforma FPV e la coerenza con bilancio idrico e stato ecologico del corpo idrico.
Sul fronte paesaggistico, un progetto corredato da render, sezioni e relazione di mitigazione (altezze contenute, arretramenti dalle sponde, cromie neutre e opache) facilita il rilascio del titolo, in un quadro complessivo governato dal principio di prevalenza dell’interesse pubblico alla tutela e alla corretta gestione della risorsa e del paesaggio.
5.4. Vincolo idrogeologico, sicurezza e Protezione civile
Nelle aree assoggettate a vincolo idrogeologico56 e nelle zone perimetrate dai PAI (Piani per l’Assetto Idrogeologico), l’installazione di FPV deve essere dimostrata compatibile con la dinamica idraulica del bacino e con i profili di sicurezza e Protezione civile: ciò implica la verifica degli effetti di moto ondoso e vento, dei livelli di piena, dei fenomeni di erosione/smottamento delle sponde e dell’interazione con opere di presa e sfioro.
In sede progettuale, le amministrazioni prescrivono di regola specifiche soluzioni per ancoraggi e corpi morti, distacchi minimi dalle sponde, corridoi liberi per i mezzi nautici e di servizio, nonché procedure di gestione degli eventi estremi. Ciò comporta la necessità di una relazione geotecnica e idraulica che esponga le verifiche allo stato limite ultimo e di esercizio (SLU/SLE) sul sistema galleggiante e sugli ancoraggi, affiancata da un piano di emergenza coerente con la pianificazione di Protezione civile e da un manuale operativo che disciplini ispezioni periodiche, sostituzioni, ormeggi di sicurezza e condizioni di fermo impianto in caso di allerta idro-meteo57.
5.5. Pianificazione territoriale e connessione alla rete: coordinamento degli strumenti regionali e tecnici
Nel quadro delineato dal D.Lgs. 199/2021, la pianificazione regionale individua aree idonee e non idonee per le FER, con effetti pratici immediati: nelle prime l’iter autorizzativo beneficia di corsie accelerate e criteri di localizzazione già valutati ex ante; nelle seconde operano cautele rafforzate e, talora, preclusioni.
Pur concepiti prevalentemente per gli impianti a terra, tali criteri si riflettono sistemicamente anche sui bacini irrigui e sulle cave rinaturalizzate, orientando scelte progettuali (distanze da sponde e ricettori sensibili, cumulo con impianti esistenti, soglie di potenza) e rafforzando la preferibilità delle superfici d’acqua già infrastrutturate a fini irrigui rispetto al consumo di suolo, a condizione che non si comprimano gli usi idrici primari.
In parallelo, la connessione alla rete segue le regole tecniche del gestore di trasmissione/distribuzione (Terna/DSO) e la regolazione ARERA (TICA e provvedimenti correlati) e costituisce spesso il critical path dell’operazione: la disponibilità del punto di consegna, le condizioni tecnico-economiche di connessione, l’eventuale realizzazione di cabine e cavidotti in servitù (con attraversamenti idraulici e relativi nulla osta) possono condizionare tempi e contenuti dell’A.U./PAS.
Per gli FPV su invasi irrigui, è decisivo impostare sin dall’avvio un coordinamento trilaterale tra proponente, gestore di rete ed ente idrico: l’anticipo della richiesta di connessione e dello Studio di Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG)58, la verifica delle interferenze con opere idrauliche, la pianificazione delle servitù di passaggio/posa e dei corridoi tecnici riduce il rischio di varianti, allinea la progettazione agli atti regionali su aree idonee e rende più lineare la conferenza di servizi, con un quadro di oneri e tempistiche realisticamente sostenibile.
5.6. Reversibilità, ripristino e garanzie
La reversibilità dell’intervento costituisce un requisito sostanziale dell’equilibrio pubblico-privato: un impianto FPV è ammissibile su un bacino agricolo se e nella misura in cui può essere rimosso senza lasciare tracce durevoli e il sito può essere restituito alla piena funzionalità irrigua.
Questa logica è ormai immanente tanto alle clausole dell’Autorizzazione Unica (che, in forza dell’art. 12 D.Lgs. 387/2003, impongono la rimessa in pristino a carico dell’esercente), quanto alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (che, tramite VIA/VIncA, condiziona il titolo a prescrizioni di mitigazione, monitoraggio e dismissione). Ne discende che il progetto deve includere un piano di dismissione credibile—con cronoprogramma di smontaggio, gestione dei rifiuti ai sensi della Parte IV del D.Lgs. 152/2006, tracciabilità dei componenti e modalità di collaudo di restituzione del bacino—ed essere assistito da idonea garanzia (reale o fideiussoria) a copertura integrale dei costi di ripristino sino allo svincolo post-collaudo.
In termini istruttori, un fascicolo robusto dimostra sia la disponibilità giuridica del sito (titolo di proprietà o affitto con eventuale consenso del conduttore ex L. 203/1982), sia la legittimità idrica dell’uso plurimo (atto concessorio aggiornato e nulla osta idraulico ex R.D. 523/1904), nonché la compatibilità paesaggistica (relazione ex artt. 142 e 146 D.Lgs. 42/2004, con render e misure di inserimento), la sostenibilità eco-idrologica (studio, monitoraggio e—quando dovuti—screening VIA/VIA/VIncA) e la connettibilità alla rete (richiesta e STMG con definizione di tracciati e servitù).
Un’impostazione così congegnata non si limita a soddisfare adempimenti formali: rende verificabile ex ante la capacità dell’impianto di non snaturare la funzione agricola del bacino e di rispettare, fino alla fase finale di rimozione, i principi di tutela delle acque e del paesaggio.
6. Profili ambientali e agronomici
L’interazione tra fotovoltaico galleggiante e ambiente agricolo non può essere valutata soltanto in termini di compatibilità giuridico-formale: essa richiede un’analisi integrata che coinvolge gli aspetti ecologici, agronomici e idrologici della gestione delle risorse naturali.
Il corpo idrico, in quanto ecosistema complesso, svolge funzioni fondamentali di regolazione climatica, irrigazione, stoccaggio e sostegno della biodiversità. L’introduzione di strutture galleggianti modifica tali equilibri, determinando effetti che devono essere esaminati alla luce dei principi di precauzione, prevenzione e sviluppo sostenibile, sanciti dall’art. 3-ter del Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006) e recepiti anche nel diritto agrario contemporaneo.
6.1. Impatto fisico-ecologico sui bacini idrici
L’installazione di moduli fotovoltaici galleggianti modifica l’ambiente del bacino lungo tre direttrici tra loro intrecciate: la luce che raggiunge la colonna d’acqua, gli scambi termici aria–acqua e i processi di ossigenazione.
La schermatura parziale riduce l’irraggiamento e, con esso, l’evaporazione — un effetto spesso desiderabile in contesti a stress idrico — ma, nello stesso tempo, altera la dinamica termica e può influire sulla stratificazione e sui cicli biogeochimici dell’ossigeno disciolto, con ricadute sulla qualità chimico-fisica e sulla biocenosi acquatica. La letteratura tecnico-scientifica più recente segnala che coperture significative degli invasi irrigui sono in grado di contenere in modo marcato le perdite per evaporazione59. Tuttavia, proprio per evitare effetti collaterali sugli equilibri ecologici, la progettazione deve garantire corridoi di ventilazione, fasce d’acqua libere e un layout che non ostacoli i ricambi, né interferisca con le opere di presa e di scarico.
Le esperienze pilota condotte in Italia confermano questo approccio di cautela operativa: l’impianto funziona come “tappo permeabile” che limita l’evaporazione senza trasformare il bacino in un corpo d’acqua stagnante60. Ne discende, in chiave autorizzativa e gestionale, l’esigenza di accompagnare il progetto con uno studio idro-ecologico ante operam e con un piano di monitoraggio in esercizio (temperatura, ossigeno disciolto, torbidità, indicatori biologici), così da verificare nel tempo che il beneficio idrico non si traduca in un costo ambientale e che l’uso energetico resti compatibile con la funzione agricola del bacino.
6.2. Interferenze con la gestione agronomica e gli equilibri eco-idrologici
I bacini artificiali a servizio dell’agricoltura non sono meri serbatoi idrici, ma infrastrutture ecosistemiche complesse, la cui funzionalità è determinante per l’equilibrio produttivo e ambientale dell’azienda agricola multifunzionale. L’introduzione del fotovoltaico galleggiante (FPV) altera questo equilibrio, innescando una serie di interferenze che investono tanto la gestione irrigua quanto la stabilità ecologica del corpo idrico.
Sul piano operativo, la presenza di piattaforme e cavi può ostacolare le operazioni di manutenzione delle pompe e delle opere di presa, ridurre le superfici libere disponibili per il prelievo e rendere necessari costosi adeguamenti degli scarichi di fondo e dei canali di adduzione. Questi vincoli fisici, se non adeguatamente mitigati in sede progettuale, possono tradursi in una limitazione funzionale della capacità irrigua del bacino, con potenziale pregiudizio per la produttività aziendale. In tal caso, l’intervento si porrebbe in contrasto con il divieto di ridurre la capacità produttiva del fondo sancito dall’art. 6 della L. n. 203/1982 e dall’art. 1628 c.c., configurando un illecito civilistico oltre che un possibile motivo di diniego dell’autorizzazione.
La risposta a queste criticità non può essere affidata a standard rigidi, bensì a una valutazione tecnica proporzionata e sito-specifica. La letteratura scientifica e le linee guida internazionali più accreditate convergono nel indicare la copertura parziale come principio cardine per minimizzare gli impatti. Studi condotti in contesti climatici mediterranei evidenziano come una copertura fino al 50% della superficie del bacino rappresenti spesso un punto di equilibrio, in grado di coniugare un significativo beneficio in termini di riduzione dell’evaporazione – con valori che, in condizioni di pieno irradiamento, possono superare il 60% – e la preservazione di adeguati scambi gassosi, illuminazione e dinamica termica, fondamentali per prevenire fenomeni di anossia e alterazioni della stratificazione61. Questo parametro, sebbene privo di un valore normativo nazionale, si è imposto a livello internazionale come benchmark tecnico-precauzionale, che le autorità competenti sono chiamate a declinare caso per caso, tenendo conto della morfologia del bacino, delle portate e della vulnerabilità ecologica62.
La progettazione deve, inoltre, garantire il mantenimento dell’eterogeneità ambientale. La creazione di corridoi di ventilazione, fasce libere perimetrali e l’utilizzo di dispositivi mobili di ormeggio non sono mere raccomandazioni tecniche, ma veri e propri presidi di conformità al quadro giuridico-ambientale. La Strategia Nazionale per la Biodiversità 203063 e la disciplina VIncA impongono, infatti, di valutare e mitigare gli impatti sulla biocenosi acquatica e sull’avifauna lacustre. Le migliori pratiche, consolidate in esperienze francesi e olandesi64, prescrivono l’adozione di moduli a bassa riflettanza, la rotazione stagionale delle aree coperte e l’implementazione di buffer ecologici ripariali, misure che, se integrate nel progetto, dimostrano la sostenibilità ambientale dell’intervento e ne facilitano l’iter autorizzativo
6.3. Principio di sostenibilità e agricoltura multifunzionale
Nel quadro della PAC 2023–2027, la sostenibilità ambientale è divenuta condizione essenziale per l’accesso ai pagamenti diretti e agli eco-schemi65. L’adozione di impianti FPV su bacini agricoli deve essere coerente con i requisiti di condizionalità ambientale e con i criteri di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), in particolare la conservazione della risorsa idrica (BCAA 6) e la protezione del paesaggio. Ciò significa che l’imprenditore agricolo, per non perdere i sostegni PAC, deve dimostrare che l’impianto non compromette la disponibilità o la qualità dell’acqua irrigua né altera il profilo paesaggistico del fondo.
In linea con questa impostazione, la transizione ecologica del settore primario non si traduce in mera produzione di energia, ma in un processo di integrazione funzionale tra attività agricola e attività ambientale66. In questa prospettiva, il fotovoltaico galleggiante può essere considerato uno strumento di agricoltura sostenibile solo se inserito in un modello aziendale integrato, che mantenga la prevalenza dell’attività produttiva e garantisca il bilancio ecologico complessivo del territorio.
L’adozione di impianti FPV in ambito agricolo richiede, dunque, un approccio di valutazione integrata che consideri, oltre ai parametri tecnici ed economici, gli equilibri idrici, ecologici e agronomici. Solo un progetto che dimostri neutralità idrica, compensazione ecologica e coerenza con la multifunzionalità agricola può essere ritenuto conforme ai principi del diritto agrario e ambientale contemporaneo.
7. Incentivi, fiscalità e trattamento nel contesto agrario
Il profilo economico-fiscale del fotovoltaico galleggiante costituisce uno degli snodi più delicati tanto per la qualificazione giuridica dell’attività quanto per la sostenibilità del modello d’impresa agricola. La produzione di energia da fonti rinnovabili in ambito rurale si colloca, infatti, in un sistema “a doppio regime”: da un lato, la disciplina incentivante e regolatoria del settore energetico; dall’altro, le regole civilistiche e tributarie che delimitano l’attività agricola connessa e ne condizionano il trattamento fiscale. È precisamente all’intersezione di questi due piani che si colloca la ratio dell’intervento pubblico: orientare la transizione ecologica senza alterare la funzione produttiva e territoriale dell’agricoltura, preservando la prevalenza dell’attività agricola e premiando soltanto quelle integrazioni energetiche che risultino realmente strumentali e compatibili con gli equilibri idrici, ecologici e paesaggistici.
7.1. Qualificazione reddituale e trattamento fiscale
Nel sistema tributario, la produzione di energia elettrica da parte dell’imprenditore agricolo può assumere natura agraria o commerciale a seconda del grado di connessione con l’attività principale. L’art. 2135 c.c. e l’art. 32 del TUIR67 riconducono ai redditi agrari anche le attività di fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di risorse68 o attrezzature aziendali normalmente impiegate nell’esercizio dell’attività agricola.
Ne deriva che la produzione energetica è fiscalmente attratta nell’alveo dell’impresa agricola solo quando rispetta il criterio della strumentalità, ossia quando l’energia viene prodotta principalmente per soddisfare i fabbisogni dell’azienda o per valorizzare in modo sostenibile le sue risorse (suolo, acqua, biomasse).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la mera localizzazione dell’impianto su fondo agricolo non basta a qualificare l’attività come agricola connessa: occorre un nesso di complementarità e proporzione effettiva rispetto all’attività produttiva principale69.
Nel caso del fotovoltaico galleggiante, il principio assume particolare rilievo. L’impianto non incide sul suolo, ma utilizza uno specchio d’acqua destinato a fini irrigui o aziendali: l’integrazione con l’attività agricola non è, quindi, automatica, ma deve essere dimostrata in termini di strumentalità idrica e proporzione funzionale, vale a dire attraverso la prova che l’impianto contribuisca alla gestione efficiente della risorsa idrica e all’autosufficienza energetica dell’impresa. Solo in questa configurazione l’attività può beneficiare del regime agevolato dei redditi agrari, mentre, in mancanza di tale nesso, essa assume natura commerciale autonoma, soggetta a imposizione ordinaria (IRPEF/IRES e IVA).
Sul piano normativo, la prima disciplina organica fu introdotta dall’art. 1, comma 423, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, che riconobbe come attività connesse, ai sensi dell’art. 2135, terzo comma, c.c., la produzione e la cessione di energia da fonti agroforestali e fotovoltaiche entro specifici limiti (2.400.000 kWh annui per le fonti agroforestali e 260.000 kWh per il fotovoltaico). Tale norma, tuttavia, aveva una valenza transitoria e semplificata, in quanto non definiva il criterio di connessione funzionale né considerava le nuove forme di generazione distribuita.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare 32/E del 6 luglio 2009, intervenne per colmare tale lacuna, individuando alcune presunzioni di connessione agricola:– la produzione fino a 260.000 kWh annui; – la realizzazione dell’impianto su strutture aziendali esistenti (integrazione architettonica o parziale integrazione); – il rapporto proporzionato fra volume d’affari agricolo e volume d’affari energetico.
Tali criteri, tuttavia, erano calibrati su impianti a terra o su coperture e devono, oggi, essere reinterpretati alla luce del D.M. 13 febbraio 2015 e del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che hanno ridefinito la nozione di connessione agricola in chiave funzionale, valorizzando la proporzionalità fra energia prodotta e fabbisogni aziendali. Le Risposte n. 319/2022 e n. 11/2024 dell’Agenzia delle Entrate confermano che, per qualificare la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici come attività agricola connessa, l’imprenditore agricolo deve soddisfare i criteri stabiliti dalla Circolare 32/E/2009 (integrazione, volume d’affari, rapporto terreno/potenza) e dimostrare, caso per caso, la prevalenza dell’attività agricola rispetto a quella energetica. Ne consegue che, nel caso degli impianti fotovoltaici galleggianti, il riconoscimento del reddito agrario non può fondarsi unicamente su parametri energetici, ma deve tener conto anche del mantenimento della destinazione idrica originaria del bacino e dell’assenza di effetti preclusivi sulla funzione agricola.
La produzione di energia elettrica che si integra funzionalmente nel ciclo produttivo aziendale e concorre, in modo dimostrabile, al miglioramento dell’efficienza idrica rientra nell’alveo dell’attività agricola connessa ex art. 2135 c.c.; viceversa, quando la finalità prevalente sia la cessione in rete ovvero la generazione di un profitto autonomo, l’attività perde la natura agricola e assume connotati industriali. Con specifico riguardo agli impianti fotovoltaici galleggianti, tale impostazione valorizza il principio di connessione idrico-energetica: la produzione destinata all’autoconsumo aziendale si traduce in uso efficiente della risorsa idrica (anche per la riduzione delle perdite per evaporazione), fermo il rispetto dei criteri di proporzionalità e della non compromissione della funzionalità irrigua del bacino.
7.2. Trattamento ai fini IVA e criteri di connessione agricola
Fin quando l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico è impiegata ai soli fini aziendali, non emergono imponibili soggetti ad IVA in quanto l’autoconsumo si limita a ridurre l’acquisto della stessa presso la rete e non integra i requisiti di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 633/1972.
In materia di IVA, la cessione di energia elettrica è in via generale soggetta all’imposta con aliquota ordinaria del 22% 70; per le imprese agricole che producono energia in connessione con l’attività principale può comunque trovare applicazione il regime speciale agricolo previsto dall’art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Tale regime consente la determinazione forfettaria della detrazione IVA sugli acquisti, mediante l’applicazione di specifiche percentuali di compensazione applicate alla cessione dei prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte prima, del D.P.R. n. 633/1972.
Qualora il l’impresa effettui operazioni diverse, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 34, queste devono essere registrate distintamente e indicate separatamente in sede di liquidazione periodica e di dichiarazione annuale.
Per contro, qualora la produzione di energia sia prevalente o autonoma rispetto all’attività agricola, si applica il regime ordinario IVA, con obbligo di contabilità separata e applicazione delle regole generali. (In caso di cessione di energia a soggetti rivenditori, trova applicazione il meccanismo del “reverse charge” ex art. 17, comma 6, lett. d-quater, D.P.R. 633/1972).
In conclusione, la linea interpretativa più coerente con la natura agro-energetica del fotovoltaico galleggiante è quella che riconosce la connessione funzionale in presenza di un effettivo nesso tra l’impianto e la gestione idrica del fondo: quando
- l’impianto è installato su invasi irrigui aziendali e destinato a coprire i consumi energetici connessi al ciclo produttivo (pompe, refrigerazione, trasformazione);
- la percentuale di copertura del bacino e la potenza installata rispettano criteri di proporzionalità e reversibilità ambientale;
- l’impianto contribuisce, anche indirettamente, al miglioramento dell’efficienza idrica o alla riduzione delle perdite per evaporazione.
In tali ipotesi, la produzione energetica non solo mantiene la qualificazione agricola connessa, ma integra una forma di uso sostenibile della risorsa acqua, coerente con i principi della PAC 2023–2027 e con il quadro ambientale europeo ispirato al principio DNSH (do no significant harm)71, fermo restando che la disciplina fiscale del fotovoltaico galleggiante non può prescindere dalla qualificazione agronomica e ambientale del bacino idrico: solo un impianto proporzionato ai fabbisogni irrigui e strumentale alla gestione aziendale consente di mantenere l’unità economica dell’impresa agricola multifunzionale ex art. 2135 c.c., evitando che l’uso energetico scivoli nella sfera industriale, con applicazione del regime ordinario ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA.
7.3. Catasto, IMU e qualificazione immobiliare degli impianti FPV
Sotto il profilo patrimoniale e tributario, gli impianti agrivoltaici e fotovoltaici galleggianti rappresentano configurazioni coerenti con la ratio agevolativa riconosciuta all’impresa agricola: entrambi sono caratterizzati da reversibilità e asportabilità, e non alterano in modo stabile la destinazione produttiva del fondo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’obbligo di censimento nel Catasto dei Fabbricati sorge soltanto per gli impianti strutturalmente integrati nel suolo o dotati di autonomia funzionale e reddituale (ad esempio, gli impianti fotovoltaici a terra con fondazioni)72.
Tali criteri non si applicano agli impianti agrivoltaici, che per definizione impiegano strutture leggere e amovibili destinate a coesistere con la coltivazione e a non compromettere l’uso agricolo del suolo. In questi casi – come per i fotovoltaici galleggianti su bacini irrigui – il terreno resta iscritto nel Catasto dei Terreni e non si determina la nascita di un nuovo cespite immobiliare, in quanto manca il requisito della stabilità richiesto per il classamento.
Questo principio è stato ulteriormente precisato dalla Circolare n. 2/E del 1° febbraio 2016 sugli imbullonati, che esclude dalla rendita catastale le componenti impiantistiche non strutturalmente incorporate all’immobile. Applicando tali criteri, né l’impianto agrivoltaico né quello galleggiante generano rendita propria, restando strumenti mobili dell’attività agricola.
Sul piano dell’IMU, la non accatastabilità comporta la neutralità patrimoniale dell’impianto, salvo che vengano realizzate opere edilizie permanenti (cabine elettriche, plinti in calcestruzzo, piattaforme fisse) tali da costituire unità immobiliare autonoma in categoria D/1 o D/10.
In termini sistemici, la tutela della natura agricola del fondo e la funzionalità produttiva degli impianti reversibili si pongono in continuità con il principio di multifunzionalità dell’impresa agricola: l’impianto energetico non è elemento di estraneità, ma strumento di valorizzazione sostenibile, che consente di integrare produzione agricola e produzione energetica senza consumo di suolo.
7.4. Incentivi economici e meccanismi di sostegno
Il fotovoltaico galleggiante non è più confinato in una zona “grigia” rispetto al regime incentivante: il Decreto FER273 prevede una procedura dedicata agli impianti fotovoltaici realizzati su bacini idrici interni (cd. “Procedura D”), con bandi e contingenti gestiti dal GSE74. Ne consegue che l’accesso agli incentivi per gli FPV è, oggi, esplicitamente contemplato nel perimetro FER2, a condizione del rispetto dei requisiti tecnici, ambientali e progettuali stabiliti dai bandi.
Rimane rilevante, per i progetti agricoli, il richiamo storico al D.M. 11 agosto 2022 n. 31575: pur non includendo espressamente gli impianti galleggianti, quella disciplina propone criteri (non consumo di suolo, reversibilità, strumentalità all’impresa agricola) che sono utili per qualificare i FPV su invasi irrigui aziendali, in particolare ai fini PAC e connessi profili autorizzativi.
In tale contesto, la nota MASAF – 30 giugno 202576 – assume rilievo nella dimensione PAC, in quanto afferma che gli impianti “Tipo 2” possono essere compatibili con la funzione agricola del fondo quando non pregiudicano l’attività produttiva e assicurano la continuità operativa agricola. Questo orientamento, pur non vincolante per i bandi FER, rafforza la lettura agro-funzionale degli FPV su invasi aziendali77.
In effetti, molti procedimenti regionali di conferenza dei servizi hanno già applicato per analogia la disciplina “Tipo 2” a impianti FPV su bacini irrigui, valorizzando la condizione che l’impianto sia integrato, reversibile e privo di effetti permanenti negativi sul suolo78.
Sul piano europeo, la Comunicazione 2023/C 80/0179 consente agli Stati membri di sviluppare regimi d’aiuto dedicati per interventi FER integrati in aziende agricole, purché il progetto manifesti una funzione ambientale e agricola prevalente. Se applicata al fotovoltaico galleggiante, questa linea interpretativa favorirebbe la convergenza tra disciplina italiana e politiche europee di agricoltura sostenibile e gestione idrica.
8. Il quadro dell’Unione: tra accelerazione del permitting e la ricerca di un equilibrio ambientale per il fotovoltaico galleggiante
Nel diritto dell’Unione il quadro di riferimento sulle fonti energetiche rinnovabili (FER) tende con decisione verso l’accelerazione dei procedimenti autorizzativi, ma lascia agli Stati membri un ampio margine di configurazione tecnica e ambientale, entro cui si colloca anche il fotovoltaico galleggiante (floating photovoltaic, FPV).
L’architettura normativa si fonda oggi su due pilastri: la Direttiva (UE) 2023/2413 (Renewable Energy Directive III, cd. RED III) e il Regolamento (UE) 2022/2577, adottato in via emergenziale durante la crisi energetica del 2022
La RED III80 rappresenta il nuovo quadro di lungo periodo della politica europea sulle rinnovabili. L’art. 3, par. 1, fissa un obiettivo vincolante di almeno il 42,5 % di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo dell’Unione entro il 2030, accompagnato da un obiettivo “di ambizione” del 45 %.
L’art. 16 introduce un istituto chiave anche per il FPV: la designazione delle “aree go-to”, ossia zone di sviluppo prioritario per impianti FER in cui le procedure autorizzative devono concludersi entro dodici mesi (Allegato I). Il considerando 46 esplicita che tali aree possono includere “bacini idrici artificiali e altre superfici d’acqua artificiali”, aprendo così alla possibilità di integrare gli invasi irrigui e le cave dismesse tra i siti idonei per l’installazione di FPV, con evidente rilievo per il diritto agrario.
In parallelo, il Regolamento (UE) 2022/257781 ha introdotto, in via temporanea, misure straordinarie di semplificazione, imponendo che l’autorizzazione per impianti fotovoltaici installati su superfici artificiali non superasse tre mesi (art. 4). Pur essendo ormai scaduto, esso ha avuto un effetto duraturo, normalizzando la logica dell’interesse pubblico prevalente delle FER e fungendo da precedente interpretativo per la futura attuazione di RED III.
Entrambi gli strumenti riaffermano tuttavia la inderogabilità delle garanzie ambientali: l’art. 16, par. 2, lett. d), RED III esclude che la designazione delle “aree go-to”82 possa eludere la Direttiva 2001/42/CE (VAS), la Direttiva 2011/92/UE (VIA), la Direttiva 92/43/CEE (Habitat) o la Direttiva 2000/60/CE (Acque). In altri termini, l’accelerazione procedurale deve restare compatibile con la tutela degli ecosistemi e con il principio del buono stato ecologico dei corpi idrici
Sul piano dottrinale, l’orientamento prevalente interpreta questa clausola come espressione di un principio di integrazione ambientale (environmental mainstreaming), che impedisce di subordinare la tutela degli ecosistemi agli obiettivi energetici83. Ne consegue che il diritto dell’Unione non consente scorciatoie procedurali che eludano gli obblighi derivanti dalle direttive ambientali, ma piuttosto mira a introdurre un modello di semplificazione compatibile, fondato sulla proporzionalità dell’istruttoria e sul controllo ex post degli effetti ambientali84.
Sul versante dell’advocacy industriale, SolarPower Europe ha pubblicato nel dicembre 2023 le Floating PV Best Practice Guidelines85, che promuovono raccomandazioni tecniche e ambientali per i progetti galleggianti. Il successivo position paper Recommendations for onshore Floating PV86 delinea quattro direttrici regolatorie — tra cui standard tecnici di qualità, adattamento dei procedimenti autorizzativi, ambiente e accesso all’acqua — applicabili anche ai bacini idrici artificiali. Sebbene si tratti di documenti privati non vincolanti, essi sono citati in diversi studi e contributi europei come riferimento di settore e possono influenzare le motivazioni amministrative nei permessi FPV.
Permangono, tuttavia, due rilevanti zone di incertezza interpretativa. In primo luogo, la nozione di “bacino artificiale” non è definita né nella RED III né in altra normativa dell’Unione. La distinzione tra invaso irriguo artificiale e bacino naturale modificato può, dunque, generare difformità applicative tra Stati membri, con ricadute sull’ammissibilità alle procedure semplificate. In secondo luogo, permane un potenziale conflitto sistemico con la Direttiva Quadro Acque, la quale impone di evitare ogni deterioramento dello stato ecologico dei corpi idrici. Anche per i bacini artificiali, gli impianti FPV potrebbero incidere su temperatura, ossigenazione e habitat acquatici, imponendo dunque una valutazione caso per caso in sede di VIA o VincA.
Da un punto di vista operativo, l’attuazione combinata di RED III e del Regolamento 2022/2577 apre scenari applicativi concreti anche per il contesto italiano. Si pensi a un Consorzio di bonifica che intenda installare un impianto FPV su un proprio bacino di accumulo irriguo: tale infrastruttura potrebbe essere designata come “area go-to” ai sensi dell’art. 16 RED III, beneficiando della procedura autorizzativa accelerata (massimo 12 mesi). Tuttavia, il progetto resterebbe soggetto alla valutazione di incidenza ambientale ai sensi della Direttiva Habitat e alla verifica di conformità con gli obiettivi della Direttiva Acque. In mancanza di una definizione uniforme di bacino artificiale, il rischio è che le autorità nazionali — in particolare le Regioni e le Autorità di bacino — adottino criteri difformi, vanificando la certezza giuridica che la RED III intende promuovere.
Nel complesso, il sistema europeo appare, dunque, orientato verso una “semplificazione condizionata”, in cui l’accelerazione del permitting non si traduce in una deroga agli obblighi ambientali, ma in una razionalizzazione dei procedimenti fondata su istruttorie più mirate, tempi certi e controlli post-autorizzativi87. Per il fotovoltaico galleggiante, questo approccio rappresenta una cornice normativa promettente ma ancora incompiuta, che richiederà — in sede nazionale — un delicato esercizio di coordinamento tra normativa energetica, diritto idrico e tutela ambientale.
8.1. Spagna: prime regole sostanziali sui bacini pubblici e il modello dell’“uso plurimo ecocondizionato”
Con l’approvazione del Real Decreto 4/2024, de 8 de enero, la Spagna ha introdotto la prima disciplina organica europea specificamente dedicata agli impianti fotovoltaici galleggianti (floating photovoltaic, FPV) su corpi idrici appartenenti al demanio pubblico idraulico, modificando il Reglamento del Dominio Público Hidráulico (RDPH). Tale intervento normativo, che attua i principi della Ley 10/2001, del Plan Hidrológico Nacional e della Ley 7/2021, de cambio climático y transición energética, istituisce un modello di “uso plurimo ecocondizionato” finalizzato a conciliare la transizione energetica con la tutela prioritaria della risorsa idrica, secondo un’impostazione fondata sul criterio della proporzionalità ecologica.
Il nuovo art. 118.3 RDPH subordina infatti l’installazione di impianti FPV a limiti percentuali di copertura del bacino, differenziati in funzione dello stato ecologico del corpo idrico, sulla base dei parametri della Direttiva 2000/60/CE e della classificazione nazionale elaborata dalle Confederaciones Hidrográficas. In particolare, la normativa consente una copertura massima del 15% per i bacini in stato “bueno o muy bueno” e del 5% per quelli in stato “suficiente” o ricadenti all’interno della Rete Natura 2000. Queste soglie, fondate su un approccio di proporcionalidad ecológica, mirano a preservare la qualità idrica e biologica del corpo idrico, garantendo che l’uso energetico non prevalga sulla funzione ambientale e potabile dell’acqua, in coerenza con l’art. 2 della Ley 10/2001, che sancisce la prevalenza degli usi ambientali su quelli economici88.
Tale evoluzione legislativa recepisce orientamenti già consolidati nella giurisprudenza amministrativa spagnola, che aveva anticipato il principio di compatibilità ecologica come limite intrinseco all’utilizzo energetico del demanio idrico89.
Nonostante la chiarezza dei principi generali, il nuovo quadro spagnolo lascia emergere alcune criticità interpretative. La prima riguarda la determinazione dello stato ecologico del corpo idrico, demandata alle Confederaciones Hidrográficas, le quali applicano l’Índice de Estado Ecológico previsto dalla Directiva 2000/60/CE. Tale valutazione, pur fondata su parametri scientifici, implica un margine di discrezionalità tecnica che può generare disomogeneità territoriali e potenziali contenziosi per eccesso di potere o difetto di motivazione. Un’ulteriore incertezza concerne il calcolo della superficie copribile, poiché il decreto non chiarisce se la percentuale debba riferirsi all’intera superficie liquida o solo a quella utile del bacino, escludendo le aree marginali o ripariali.
L’assenza di criteri univoci può aprire a interpretazioni difformi e a fenomeni di elusione nei progetti più estesi. A ciò si aggiunge la questione della coesistenza con concessioni irrigue preesistenti: nei bacini già affidati a consorzi di irrigazione o a enti di gestione agricola, l’installazione di un FPV comporta la necessità di modificare la concessione originaria o di stipulare un subcontratto con il concessionario, configurando potenziali conflitti tra diritto d’uso agricolo e diritto d’uso energetico, entrambi di natura pubblicistica.
Sul piano applicativo, il sistema spagnolo offre già esempi operativi concreti che illustrano l’attuazione del principio di uso plurimo. Nei grandi invasi demaniali, un bacino di 100 ettari classificato in stato “bueno” potrà ospitare impianti per una superficie non superiore a 15 ettari, subordinatamente a una Valutazione di Impatto Ambientale ordinaria (Evaluación de Impacto Ambiental ordinaria) che consideri in modo puntuale gli effetti sull’evaporazione, la temperatura e l’avifauna, e con obbligo di cauzione per il ripristino finale al termine della concessione, fissata in massimo 25 anni.
Nei casi invece di invasi irrigui in concessione agricola, un’impresa titolare del diritto d’uso dell’acqua potrà installare moduli FPV previa autorizzazione integrativa da parte della competente Confederación Hidrográfica, che dovrà attestare la compatibilità dell’impianto con la capacità utile del bacino e con le opere idrauliche di presa e scarico. In tali casi, l’onere di dimostrare la compatibilità e la reversibilità del progetto ricade interamente sul concessionario.
Nel complesso, il modello spagnolo rappresenta oggi un punto di riferimento di grande rilievo per il diritto europeo delle acque, poiché introduce una tipizzazione sostanziale dell’uso energetico del demanio idrico basata su limiti proporzionali, controllo ecologico e prevalenza funzionale dell’interesse ambientale. La logica sottesa è quella della sussidiarietà ecologica, secondo cui gli usi economici sono consentiti solo nella misura in cui risultino compatibili con la funzione agricola e ambientale del bene.
In prospettiva comparata, questa impostazione offre un precedente prezioso anche per l’ordinamento italiano, nel quale il D.Lgs. 152/2006 e il D.Lgs. 199/2021 non prevedono ancora soglie quantitative di copertura o criteri oggettivi per l’uso plurimo dei bacini idrici. L’esperienza iberica dimostra che è possibile disciplinare l’utilizzo energetico dell’acqua senza snaturarne la destinazione agricola, e suggerisce un modello di equilibrio normativo fondato su proporzione, compatibilità e reversibilità, che potrebbe orientare i futuri interventi regolatori italiani in materia di fotovoltaico galleggiante.
8.2. Francia: prassi e linee-guida ambientali su FPV
In Francia non esiste (ancora) una disciplina “codificata” del fotovoltaico galleggiante (FPV): l’inquadramento giuridico è governato, caso per caso, dal Code de l’environnement—che assoggetta gli interventi su acque e sponde al regime IOTA (artt. L.214-1 ss.) e, per i progetti di maggior rilievo, alla “autorisation environnementale” unica (artt. L.181-1 ss.)—e da prassi tecniche e amministrative elaborate da autorità statali e regionali (ADEME, DREAL), prive di valore normativo ma frequentemente assunte a parametro di legittimità nella motivazione dei provvedimenti.
In concreto, i prefetti richiedono studi d’impatto ambientale molto mirati (qualità delle acque: temperatura, ossigeno disciolto, torbidità; fauna, in particolare avifauna; paesaggio), prescrivendo la reversibilità integrale delle opere (ancoraggi, corpi morti, passerelle), corridoi di ventilazione e accessi alle opere idrauliche; non esiste un limite percentuale nazionale di copertura, che viene dunque modulato in sede istruttoria in funzione della morfologia del bacino e della sensibilità ambientale del sito.
A supporto di questo approccio, alcune amministrazioni regionali hanno pubblicato cornici metodologiche settoriali—ad esempio il “Cadre régional pour le développement des projets photovoltaïques” della DREAL Provence-Alpes-Côte d’Azur—che, pur non dettando soglie cogenti, orientano la localizzazione verso corpi idrici artificiali (ex cave, invasi tecnici) e raccomandano cautele su inserimento paesaggistico e gestione dei livelli idrici90.
Ne discendono alcune implicazioni pratiche:
- onere probatorio elevato in capo al proponente (monitoraggi ante operam e piano di sorveglianza in esercizio);
- forte dipendenza dell’esito autorizzativo dalle caratteristiche sito-specifiche (gli invasi artificiali isolati risultano, in media, più favorevoli degli specchi d’acqua paesaggisticamente sensibili);
- possibile “doppio filtro” paesaggistico, dato il ruolo degli organi territoriali nella tutela del paesaggio.
In termini di coerenza sistematica, questo modello—basato su precauzione, proporzionalità e reversibilità—si coordina con il diritto UE (WFD 2000/60/CE) e con le traiettorie nazionali di accelerazione FER, ma lascia fisiologicamente margini di incertezza (assenza di soglie uniformi; eterogeneità regionale): per l’operatore ciò si traduce nella necessità di costruire dossier tecnici robusti e dialogare precocemente con le amministrazioni per calibrare percentuali di copertura e misure di mitigazione in funzione del sito.
8.3. Paesi Bassi: cautela regolatoria e forti istruttorie idro-ecologiche
Nei Paesi Bassi il fotovoltaico galleggiante (FPV) è inquadrato attraverso un assetto prudente ma abilitante, che non fa leva su una legge speciale, ma su un mosaico di fonti generali—innanzitutto l’Omgevingswet91 (in vigore dal 1° gennaio 2024, che ha assorbito gran parte della precedente Wabo) per la “omgevingsvergunning92” e il Waterwet93 per i profili di gestione/uso dei corpi idrici e le competenze delle Waterschappen (autorità idriche regionali)—completato da linee guida tecnico-scientifiche elaborate da enti pubblici94.
In assenza di soglie percentuali nazionali di copertura o di una “tipizzazione” normativa del FPV, l’istruttoria amministrativa è costruita sul principio di precauzione e sulla “migliore conoscenza scientifica disponibile”. Queste linee guida rappresentano “norme tecniche di comportamento” cui l’amministrazione deve ragionevolmente attenersi95, salvo motivata deroga, alla luce dei canoni di istruttoria accurata e motivazione sufficiente di cui alla Algemene wet bestuursrecht96 ;
Restano, però, aree d’incertezza:
- la disomogeneità applicativa tra le 21 Waterschappen, che possono imporre livelli di cautela differenti su coperture e layout (con impatti rilevanti su tempi e certezza del diritto);
- il coordinamento tra Omgevingswet e Waterwet per interventi su bacini funzionali a infrastrutture di drenaggio o difesa idraulica, dove la tutela della sicurezza pubblica può comprimere l’estensione installabile;
- il vuoto regolatorio per l’offshore ibrido (FPV accoppiato a eolico), ancora in fase di R&S (progetti TNO/“Solar-at-Sea”) e privo di un percorso autorizzativo dedicato.
Sul piano pratico, ciò significa—per il proponente—onere probatorio elevato, tempi istruttori dilatati e necessità di costruire dossier sito-specifici: ad esempio, un FPV su un bacino di fitodepurazione dovrà includere modellazioni idrodinamiche che dimostrino l’assenza di impatti sull’efficienza biologica del trattamento, con clausole di “adattività” della licenza (fino alla rimozione temporanea dei moduli) se i dati in esercizio segnalano degradi di qualità dell’acqua; un progetto su cava dismessa, al contrario, risulta di regola più agevole, purché siano garantiti corridoi di ventilazione e accessibilità agli impianti idrici.
In termini di coerenza sistemica, il modello olandese è giuridicamente solido: si fonda su norme generali (Omgevingswet/Waterwet/Awb), su prassi tecniche pubbliche (STOWA/Deltares/TNO) e su un controllo giurisdizionale che valorizza la “best available science”; al contempo, l’assenza di criteri quantitativi uniformi genera rischi di frammentazione che gli operatori devono mitigare con pre-consultazioni formali con Waterschap e Comune, recependo nelle soluzioni progettuali le raccomandazioni tecniche più aggiornate.
9. Verso una disciplina compiuta del fotovoltaico galleggiante agricolo: prospettive de iure condendo
Il quadro normativo attuale consente di realizzare impianti fotovoltaici galleggianti su bacini irrigui, ma lo fa in modo frammentario, attraverso un mosaico di disposizioni concepite per ambiti differenti — diritto delle acque, diritto ambientale, normativa sulle fonti rinnovabili e contratti agrari — che si sovrappongono senza una logica unitaria. Tale stratificazione genera incertezza giuridica, disparità territoriali e costi procedimentali elevati, rendendo la tecnologia del fotovoltaico galleggiante (FPV) un terreno promettente ma giuridicamente instabile97. È, quindi, necessario passare da una compatibilità “di fatto”, affidata all’interpretazione amministrativa, a una compatibilità “di diritto”, fondata su un riconoscimento esplicito e coerente dell’uso plurimo agricolo-energetico dei bacini idrici.
La prima esigenza riguarda la tipizzazione dell’uso plurimo dell’acqua. Il legislatore dovrebbe introdurre, nel D.Lgs. 152/2006 o nel futuro Testo unico sulle fonti rinnovabili, una disposizione che riconosca la possibilità di impiegare i bacini irrigui anche a fini energetici, purché siano rispettate tre condizioni: la neutralità idrica98, la reversibilità tecnica99; e la compatibilità eco-idrologica100. Un simile riconoscimento giuridico permetterebbe di passare da una concessione “esclusiva” per uso irriguo a una concessione plurima o integrata, con iter, criteri e canone definiti, ponendo fine alle disomogeneità oggi presenti tra Regioni e Autorità di bacino101.
Accanto a questo riconoscimento, si impone l’elaborazione di standard tecnici e ambientali uniformi. L’esperienza comparata dimostra che la qualità delle regole dipende più dal rigore tecnico che dalla quantità di norme. L’Italia dovrebbe dotarsi di linee guida nazionali, adottate dal MASAF di concerto con il MASE e con il coinvolgimento del SNPA e delle ARPA, capaci di stabilire criteri vincolanti in materia di distacchi da sponde, fasce di ventilazione, ancoraggi, metodologie di analisi idro-ecologica e sistemi di monitoraggio ante e post operam. Tali linee guida dovrebbero abbandonare la logica delle soglie rigide, preferendo un approccio adattivo e proporzionale, fondato su parametri ecologici del corpo idrico e su verifiche sperimentali in regime di “sandbox” regolatorio, che consentano la raccolta di dati reali prima della definizione definitiva dei limiti.
Ugualmente decisivo è il coordinamento dei titoli autorizzativi, oggi, disperso tra autorizzazione unica, concessione idrica e nulla osta idraulico. Il principio di semplificazione procedurale, evocato da RED III e dal Regolamento (UE) 2022/2577, non può tradursi in una mera accelerazione dei termini, ma deve realizzarsi attraverso l’integrazione sostanziale dei procedimenti. L’autorizzazione unica dovrebbe incorporare, e non semplicemente acquisire, il titolo idrico aggiornato, secondo una check-list nazionale che renda uniforme la documentazione e impedisca duplicazioni istruttorie. Ciò permetterebbe di sostituire il modello della “conferenza di servizi come sommatoria” con quello del “fascicolo unico digitale” condiviso, garantendo tempi certi e trasparenza delle decisioni.
Sul piano dei rapporti privati, il fotovoltaico galleggiante impone di intervenire anche sulla disciplina contrattuale agraria. Nei fondi concessi in affitto, il potere del proprietario di disporre del bacino per finalità energetiche può confliggere con il diritto del conduttore a un pieno godimento del fondo. La natura idrica dell’impianto, che non si traduce in un’occupazione del suolo ma può, comunque, incidere sul ciclo irriguo, impone di codificare contrattualmente un equilibrio di interessi. Sarebbe opportuno introdurre una clausola-tipo di uso energetico sostenibile, da inserire nei contratti agrari o nelle convenzioni consortili, che disciplini la durata del consenso, le indennità per le limitazioni d’uso, gli obblighi di accesso e manutenzione, nonché la partecipazione del conduttore ai proventi dell’energia prodotta. Una simile clausola, se approvata come modello ministeriale, ridurrebbe in modo significativo il contenzioso e renderebbe opponibile alla pubblica amministrazione la piena disponibilità del sito.
Altro punto critico riguarda la reversibilità effettiva dell’impianto. Le dichiarazioni di amovibilità, spesso contenute nei progetti, restano prive di garanzie esecutive. È necessario che la dismissione sia oggetto di un obbligo sostanziale, con un cronoprogramma vincolante, un piano di gestione dei rifiuti e una garanzia finanziaria a prima richiesta, calcolata secondo criteri uniformi102. Solo la certezza economica della rimozione può legittimare, sul piano giuridico, la compatibilità dell’impianto con la destinazione agricola.
Non meno urgente è la coerenza tra sistema incentivante e finalità ambientali. Le normative vigenti sugli incentivi e sulla fiscalità (DM FER 1, DM FER 2, DM 13 febbraio 2015) trattano il fotovoltaico galleggiante come un’appendice del fotovoltaico tradizionale, senza valorizzarne il minor impatto territoriale. È, invece, opportuno introdurre un incentivo specifico — un vero e proprio bonus agrivoltaico idrico — che premi gli impianti installati su bacini irrigui esistenti, destinati all’autoconsumo o alla fornitura consortile. In parallelo, il trattamento fiscale dovrebbe chiarire che l’impianto amovibile e strumentale non incide sulla qualificazione agricola del fondo, evitando interpretazioni accatastative penalizzanti. Il principio guida dev’essere quello della coerenza: favorire ciò che riduce il consumo di suolo e preserva la funzione agricola, non ciò che la elude.
Tutti questi interventi convergono verso una finalità più ampia: la costruzione di una governance multilivello dell’agroenergia idrica. L’attuazione di RED III offre l’occasione per includere formalmente gli invasi irrigui artificiali tra le “aree go-to” per le FER, ma ciò richiede una definizione normativa uniforme di “bacino artificiale” e una modellistica standard di valutazione della compatibilità con la Direttiva 2000/60/CE. Lo Stato dovrà garantire l’uniformità tecnico-procedurale, mentre alle Regioni spetterà il compito di localizzare e gestire operativamente le aree idonee, in un quadro di coerenza nazionale.
Infine, è necessario un rinnovamento del linguaggio giuridico. Il diritto crea realtà anche attraverso le parole: termini come “bacino irriguo artificiale”, “piattaforma fotovoltaica galleggiante amovibile” e “uso plurimo agro-energetico” devono trovare spazio in una norma positiva, perché solo la nominazione giuridica consente di stabilire confini e responsabilità. A questa operazione definitoria dovrebbe accompagnarsi una clausola generale di salvaguardia agricola, semplice ma inequivoca: l’uso energetico è consentito solo se non riduce la capacità irrigua, né altera in modo significativo la qualità dell’acqua. Tale clausola, posta a chiusura del sistema, costituirebbe la bussola interpretativa per amministrazioni, giudici e operatori.
In definitiva, la disciplina del fotovoltaico galleggiante in ambito agricolo non richiede più regole, ma regole migliori: chiare, controllabili e coerenti. Un pacchetto normativo unitario — fondato su tipizzazione dell’uso plurimo, standard tecnico-ambientali, clausole agrarie di equilibrio, garanzie di reversibilità e incentivi orientati alla sostenibilità — trasformerebbe un terreno oggi incerto in una politica pubblica strutturale103. Solo in questa prospettiva il fotovoltaico galleggiante può diventare, anche giuridicamente, la nuova frontiera dell’agroenergia: un modello di uso razionale della risorsa idrica e di integrazione tra produttività agricola, sicurezza energetica e tutela ambientale.
Il testo integrale della nota è pubblicato sulla rivista Consulenza Agricola, n. 10/2025, pagg. 20-56.
Autore: Francesco Tedioli
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