L’articolo esamina la posizione dell’imprenditore agricolo nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, superando la tradizionale alternativa tra fallibilità e non fallibilità. La tesi centrale è che l’impresa agricola non sia estranea al diritto della crisi, ma resti sottratta alla liquidazione giudiziale solo quando l’attività concretamente esercitata conservi natura agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c. L’indagine muove dal rapporto tra art. 2135 c.c. e art. 121 CCII, per verificare come la qualificazione sostanziale dell’attività incida sui presupposti della liquidazione giudiziale, sull’onere della prova e sui poteri di accertamento del tribunale. Particolare attenzione è dedicata alle attività di confine — commercializzazione, agriturismo, gestione immobiliare, allevamento non tradizionale, società agricole e cooperative — e alle attività agroenergetiche, nelle quali il rischio è che la funzione agricola venga assorbita da un’attività commerciale autonoma. Il contributo analizza, infine, gli strumenti di regolazione della crisi accessibili all’imprenditore agricolo effettivo, valorizzando la necessità di assetti organizzativi, documentazione aziendale e scelte procedurali coerenti con la reale struttura economica dell’impresa.
Sommario
1. Introduzione: dalla non fallibilità dell’imprenditore agricolo alla specialità selettiva nel Codice della crisi
La crisi dell’impresa agricola non può più essere letta attraverso la tradizionale alternativa tra fallibilità e non fallibilità. Nel sistema vigente, la specialità dell’imprenditore agricolo non si traduce in un’immunità concorsuale, ma in un diverso criterio di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza. L’art. 1, comma 1, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, include espressamente, nell’ambito di applicazione del Codice, l’imprenditore che eserciti attività agricola; l’art. 2, comma 1, lett. c), CCII lo ricomprende tra i soggetti sovraindebitati; l’art. 121 CCII riserva invece la liquidazione giudiziale agli imprenditori commerciali non minori in stato di insolvenza1.
Da questa combinazione normativa emerge un principio chiaro: l’impresa agricola è assoggettata al diritto della crisi, ma resta sottratta alla liquidazione giudiziale finché l’attività esercitata conserva natura agricola ai sensi dell’art. 2135 c.c.
Il fondamento storico dell’esclusione dal fallimento – tradizionalmente legato alla distanza dell’agricoltura dal commercio, alla centralità del fondo, alla prevalenza del rischio biologico e alla minore propensione a generare circuiti creditizi tipici dell’impresa commerciale2 – non può più essere assunto come criterio risolutivo. L’evoluzione dell’agricoltura moderna e la riforma dell’art. 2135 c.c. (d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228) hanno sostituito la concezione fondiaria con una nozione incentrata sulla cura e sullo sviluppo di un ciclo biologico, estesa alle attività connesse purché rispettino il criterio della prevalenza e mantengano un collegamento effettivo con l’attività principale3.
L’agricoltura contemporanea può assumere dimensioni patrimoniali rilevanti, organizzarsi in forma societaria, accedere stabilmente al credito e svolgere attività ulteriori rispetto alla produzione primaria. La multifunzionalità non elimina il confine tra agricoltura e commercio, ma impone di verificarlo in concreto: non attraverso denominazioni, iscrizioni camerali o oggetti sociali, ma accertando se l’attività agricola principale conservi un ruolo effettivo nell’organizzazione aziendale e se le attività ulteriori restino funzionalmente integrate in essa. La giurisprudenza di legittimità si colloca stabilmente in questa direzione4, richiedendo un’indagine sostanziale che rileva anche sul piano dell’allegazione e della prova5
Il percorso di apertura agli strumenti di regolazione della crisi era già iniziato prima del CCII. L’art. 23, comma 43, d.l. 98/2011 aveva consentito agli imprenditori agricoli in crisi o insolventi di accedere agli accordi di ristrutturazione e alla transazione fiscale; la l. 3/2012 aveva poi esteso loro gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento6. Si trattava di interventi parziali, ma indicativi di un mutamento di prospettiva: l’imprenditore agricolo restava escluso dal fallimento, ma non dal governo concorsuale della crisi. Il Codice della crisi ha razionalizzato tale evoluzione, consentendo l’accesso a strumenti coerenti con la posizione soggettiva e con la concreta situazione aziendale, dalla composizione negoziata alla liquidazione controllata7.
È su questo terreno che si colloca il nucleo problematico dell’indagine: verificare, nelle diverse forme della multifunzionalità agricola, quando l’attività ulteriore resti collegata all’organizzazione agricola e quando, invece, assuma autonomia economica rispetto alla produzione primaria. I paragrafi che seguono esaminano tale verifica sul piano della nozione civilistica di impresa agricola, dell’art. 121 CCII, dell’onere della prova, delle attività di confine e degli strumenti di regolazione della crisi8.
2. L’art. 2135 c.c. come criterio di qualificazione sostanziale dell’impresa agricola
L’art. 2135 c.c. costituisce il parametro civilistico essenziale per individuare l’imprenditore agricolo, in coordinamento con la nozione generale di impresa di cui all’art. 2082 c.c. La qualificazione non discende da categorie fiscali, previdenziali, amministrative o meramente camerali, ma dalla concreta riconducibilità dell’attività esercitata alla fattispecie civilistica dell’impresa agricola. Il richiamo all’art. 2082 c.c. chiarisce che l’art. 2135 c.c. non deroga alla nozione generale di impresa: individua, piuttosto, quando un’attività economica, organizzata e professionale assuma natura agricola. La titolarità di terreni, fabbricati rurali o beni aziendali è quindi un dato neutro: senza un’attività produttiva organizzata non vi è impresa agricola; senza l’esercizio concreto di un’attività commerciale non vi è impresa commerciale.
La riforma introdotta dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, ha superato la concezione fondiaria originaria. Il testo vigente ricomprende coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, precisando che le attività agricole principali sono quelle dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico, o di una fase necessaria dello stesso, vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine9. Il fondo non scompare, ma perde il ruolo di presupposto esclusivo della fattispecie. Ciò che qualifica l’attività agricola non è più il solo rapporto materiale con la terra, ma l’intervento organizzato dell’imprenditore nella cura di un ciclo biologico.
Il criterio del ciclo biologico consente di superare i limiti dell’agricoltura fondiaria tradizionale, senza però estendere la qualifica agricola a qualsiasi attività svolta in ambiente rurale o mediante beni di origine agricola. Animali, terreni e strutture rurali sono elementi rilevanti, ma non decisivi: l’attività è agricola solo quando l’organizzazione imprenditoriale sia diretta alla cura del ciclo biologico. La sostituzione del termine “bestiame” con “animali” ha ampliato l’ambito oggettivo dell’allevamento, ma non ha eliminato il requisito funzionale. Restano, quindi, estranee all’art. 2135 c.c. le attività che utilizzano animali, fondi o strutture rurali come supporto di servizi autonomi, sportivi, ricreativi o di intrattenimento10.
Le attività connesse completano la fattispecie, attraendo nell’area agricola attività che, considerate isolatamente, potrebbero presentare natura commerciale. L’art. 2135, comma 3, c.c. prevede due modelli: da un lato, manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dall’attività agricola principale; dall’altro, fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata11. Ne deriva una duplice prevalenza: nel primo modello rileva la provenienza agricola dei prodotti; nel secondo, l’impiego dell’organizzazione aziendale. La distinzione impedisce di applicare un parametro unico a fenomeni diversi e serve a evitare che un’attività accessoria si trasformi nel centro economico dell’impresa12.
L’art. 2135 c.c. esclude, dunque, un’attrazione automatica nell’area agricola. Le attività connesse vi restano comprese solo se valorizzano la produzione, le attrezzature o le risorse aziendali; ne fuoriescono quando si organizzano come fonte autonoma e prevalente di ricavi, costi e indebitamento. La multifunzionalità amplia il perimetro dell’impresa agricola, ma non consente di recidere il rapporto con il ciclo biologico e con l’organizzazione agricola di base.
Per tali ragioni, le nozioni settoriali non possono essere trasferite automaticamente nel giudizio concorsuale. La qualificazione resta ancorata al diritto civile dell’impresa: art. 2082 c.c. per l’esistenza dell’impresa; art. 2135 c.c. per la natura agricola; art. 121 CCII per l’assoggettabilità dell’imprenditore commerciale non minore alla liquidazione giudiziale13.
In definitiva, l’art. 2135 c.c. fornisce il parametro civilistico della qualificazione agricola; l’art. 121 CCII ne misura, sul piano concorsuale, le conseguenze quando l’attività effettivamente svolta esca dall’area agricola e si collochi in quella commerciale.
3. L’art. 121 CCII e la liquidazione giudiziale: commercialità, soglie dimensionali, insolvenza e filtro processuale
L’art. 121 CCII individua i presupposti soggettivi e oggettivi per l’apertura della liquidazione giudiziale. La procedura non riguarda ogni imprenditore insolvente, ma l’imprenditore commerciale che non dimostri il possesso congiunto dei requisiti dell’impresa minore e che versi in stato di insolvenza14.
La disposizione non richiama l’imprenditore agricolo, ma soltanto l’imprenditore commerciale; ciò conferma la continuità strutturale con l’impostazione dell’art. 1 l. fall., pur nel diverso assetto del Codice. Ne deriva che l’accesso alla liquidazione giudiziale non dipende dalla qualifica agricola formalmente dichiarata, ma dall’accertamento congiunto di tre presupposti: natura commerciale dell’attività, superamento dell’area dell’impresa minore e insolvenza15.
Il primo vaglio è qualitativo: occorre stabilire se il debitore eserciti un’attività commerciale. Tale accertamento non può fondarsi su indici puramente esteriori. Forma societaria, consistenza patrimoniale, complessità organizzativa, passivo, iscrizione camerale, denominazione sociale e oggetto statutario sono elementi indiziari, ma non decisivi. Acquistano rilievo solo se letti insieme all’attività concretamente svolta. Il tribunale deve quindi verificare se l’attività resti riconducibile all’art. 2135 c.c. oppure se le attività ulteriori siano divenute fonte prevalente di ricavi, costi, investimenti e debiti, collocando l’impresa nell’area commerciale16.
Il secondo vaglio è dimensionale. L’art. 121 CCII esclude dalla liquidazione giudiziale gli imprenditori commerciali che dimostrino il possesso congiunto dei requisiti dell’impresa minore. Il rinvio è all’art. 2, comma 1, lett. d), CCII, che individua tali requisiti in tre parametri cumulativi: attivo patrimoniale annuo non superiore a euro 300.000 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell’istanza, o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore; ricavi annui non superiori a euro 200.000 nel medesimo periodo; ammontare di debiti, anche non scaduti, non superiore a euro 500.00017. La prova della minore dimensione grava sul debitore che intenda sottrarsi alla procedura maggiore, ma tale verifica presuppone il previo accertamento della natura commerciale dell’attività. Le soglie dimensionali, dunque, non qualificano l’impresa come agricola o commerciale: operano soltanto dopo che l’attività sia stata ricondotta all’area commerciale. La dimensione economica può tuttavia rilevare come indice fattuale, quando ricavi, investimenti, debiti o assetti organizzativi mostrino che le attività ulteriori hanno superato il limite della connessione agricola e assunto autonomia rispetto alla produzione primaria18.
Il terzo vaglio riguarda lo stato di insolvenza. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. b), CCII, l’insolvenza si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori idonei a dimostrare che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Essa si distingue dalla crisi, che l’art. 2, comma 1, lett. a), CCII riferisce allo stato che rende probabile l’insolvenza e che si manifesta nell’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi19. La distinzione è rilevante anche per l’impresa agricola: la crisi consente l’accesso agli strumenti anticipatori e negoziali; l’insolvenza può condurre alla liquidazione giudiziale solo se il debitore è imprenditore commerciale non minore.
Il quarto filtro è processuale. L’art. 49, comma 5, CCII stabilisce che non si fa luogo all’apertura della liquidazione giudiziale se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a euro 30.00020. Tale soglia non incide sulla qualificazione agricola o commerciale dell’impresa, non sostituisce l’accertamento dell’insolvenza e non modifica i presupposti dell’art. 121 CCII. Opera, piuttosto, come limite legale all’apertura della procedura, una volta accertati commercialità, superamento dell’area dell’impresa minore e insolvenza.
Un ulteriore profilo riguarda il rapporto temporale tra attività esercitata e domanda di apertura della procedura. L’assoggettabilità alla liquidazione giudiziale non dipende soltanto dall’attività svolta al momento dell’istanza, ma anche dall’attività da cui trae origine l’insolvenza. Se l’impresa agricola in forma societaria abbia esercitato in concreto attività commerciale prevalente e da tale attività sia derivata la formazione del passivo, la successiva cessazione dell’attività commerciale non basta, di per sé, a impedire l’apertura della procedura. Ciò che rileva è il collegamento tra attività commerciale, origine dell’indebitamento e incapacità di soddisfare regolarmente le obbligazioni21.
Occorre, tuttavia, evitare l’eccesso opposto. La mera cessazione dell’attività agricola, se non accompagnata dall’esercizio positivo di una diversa attività imprenditoriale commerciale, non consente l’apertura della liquidazione giudiziale. La procedura richiede l’accertamento positivo dell’esercizio di attività commerciale, non la semplice constatazione della cessazione, riduzione o dismissione dell’attività agricola originaria22.
L’art. 121 CCII impone, dunque, una verifica progressiva e cumulativa: natura commerciale dell’attività, superamento dell’area dell’impresa minore, insolvenza e soglia minima dei debiti scaduti e non pagati. La liquidazione giudiziale può aprirsi solo quando questi presupposti concorrano unitariamente; dimensione economica, iscrizione agricola, insolvenza o consistenza del passivo non sono, singolarmente considerati, criteri sufficienti di assoggettabilità.
La riqualificazione dell’impresa formalmente agricola come commerciale non impone, di per sé, l’apertura della liquidazione giudiziale. Essa determina, piuttosto, l’ingresso dell’impresa nello statuto concorsuale dell’imprenditore commerciale non minore. Potranno quindi venire in rilievo, ricorrendone i presupposti, anche gli strumenti di regolazione propri di tale soggetto, inclusi il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e il concordato preventivo23.
4. Onere della prova e accertamento della natura agricola nel procedimento di apertura della liquidazione giudiziale
I criteri di qualificazione sostanziale dell’impresa agricola incidono direttamente sul procedimento di apertura della liquidazione giudiziale. Una volta individuato nell’art. 2135 c.c. il parametro civilistico di riferimento, occorre definire le regole di allegazione, prova e valutazione giudiziale.
Poiché l’apertura della procedura richiede l’inquadramento del debitore nell’area dell’imprenditore commerciale non minore, il creditore o il pubblico ministero devono allegare il presupposto soggettivo e fornire elementi a suo sostegno. Quando il debitore si qualifichi come imprenditore agricolo, l’istante non può limitarsi a dedurre l’insolvenza o l’entità del passivo, perché tali dati non dimostrano la commercialità dell’impresa. Occorre che dagli atti emergano indici concreti idonei a porre in discussione la natura agricola dichiarata, quali la struttura dei ricavi, la composizione del passivo, l’assetto organizzativo o lo svolgimento di attività estranee al ciclo produttivo.
Il riparto probatorio segue una scansione progressiva. L’istante deve introdurre elementi concreti e specifici idonei a fondare il presupposto della commercialità. Se tali allegazioni sono sufficienti a porre in discussione la qualifica agricola dichiarata, grava sul debitore l’onere di provare la sussistenza dei requisiti dell’art. 2135 c.c. Questa distribuzione dell’onere probatorio trova il proprio fondamento principale nel principio di vicinanza della prova ed è coerente con l’art. 2697, comma 2, c.c.: la natura agricola opera, in questa fase, come fatto impeditivo dell’apertura della procedura, mentre i dati necessari alla sua dimostrazione — cura del ciclo biologico, prevalenza delle attività connesse, impiego delle risorse aziendali — sono normalmente nella disponibilità documentale e organizzativa del debitore24.
Tale regola non impone una prova negativa, cioè la dimostrazione di non avere mai svolto attività commerciali. Impone, invece, una prova positiva: il debitore deve dimostrare che le attività ulteriori restano comprese nello schema dell’art. 2135, comma 3, c.c., provandone la prevalenza, la connessione e l’integrazione funzionale rispetto all’attività agricola principale.
Iscrizioni camerali, statuti, denominazioni sociali e autorizzazioni amministrative possono rilevare come indici preliminari, ma non sostituiscono la prova dell’attività effettivamente svolta e del concreto rapporto tra attività principale e attività connesse.
La documentazione deve essere calibrata sulla fattispecie contestata. Per l’attività agricola principale rilevano documenti di gestione, quali piani colturali, fascicolo aziendale, registri di stalla, contratti di conferimento, dati PAC e fatture relative a mezzi tecnici. Per la connessione per prodotto occorre provare la provenienza prevalente dei beni dalle attività proprie; per la connessione per risorse, l’utilizzazione prevalente di attrezzature o strutture normalmente impiegate nell’attività agricola. In entrambi i casi, la documentazione deve consentire una ricostruzione complessiva dell’organizzazione aziendale e dell’incidenza delle attività ulteriori su ricavi e passivo.
La composizione del passivo assume rilievo non come prova autonoma, ma come elemento indiziario ai sensi dell’art. 2729 c.c., purché grave, preciso e concordante. Un’esposizione originata da acquisti stabili di prodotti da terzi, gestione di strutture ricettive autonome, operazioni immobiliari o attività energetiche non integrate nella produzione agricola può orientare verso la commercialità. Viceversa, debiti per affitti agrari, mezzi tecnici, manodopera agricola o forniture legate al ciclo produttivo rafforzano la qualificazione agricola. Il passivo funge, dunque, da traccia economica dell’attività che ha generato l’insolvenza.
Nel procedimento unitario, il tribunale conserva poteri di verifica dei presupposti della procedura e non è vincolato a una lettura meramente formale delle allegazioni. Può valutare gli elementi acquisiti, richiedere chiarimenti e considerare la documentazione disponibile. Tali poteri non alterano però il riparto dell’onere probatorio: il giudice non può sostituirsi alle parti nella dimostrazione della natura agricola dell’impresa, né colmare carenze documentali decisive. L’art. 39 CCII opera su un piano diverso: impone un dovere processuale di deposito documentale e rafforza la centralità della documentazione aziendale, ma non modifica le regole sostanziali di riparto della prova.
Nella fase impugnatoria, chi contesti la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale non può limitarsi a richiamare la qualifica agricola dichiarata. Deve specificare quali elementi istruttori siano stati omessi o mal valutati e in che modo essi dimostrino la riconducibilità dell’attività esercitata all’art. 2135 c.c.25.
L’onere probatorio si traduce, in questa fase, in un onere di specificità della censura. La contestazione può inoltre assumere rilievo ai fini della sospensione, totale o parziale, della liquidazione dell’attivo, della formazione dello stato passivo o degli altri atti di gestione, secondo il coordinamento tra art. 51, comma 4, e art. 52 CCII.26.
5. Le attività di confine: connessione agricola e autonomia commerciale
Chiarito il piano probatorio, il criterio dell’art. 2135 c.c. deve essere applicato alle ipotesi in cui la multifunzionalità agricola rende più incerto il confine con l’impresa commerciale. Le attività di confine segnano concretamente il limite della fattispecie agricola e l’ingresso nell’area commerciale. Il giudice deve verificare se l’attività ulteriore resti integrata nella produzione, nelle risorse o nell’organizzazione aziendale, oppure se abbia acquisito autonomia per struttura, mercato e funzione economica. Come già osservato sul piano probatorio, la provenienza dei ricavi e la composizione del passivo rilevano quali indici della reale funzione economica dell’attività, non come criteri autonomi di qualificazione.
Nella commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, il discrimine non risiede nel canale di vendita o nella sofisticazione dell’organizzazione commerciale. Vendita diretta, distribuzione organizzata e piattaforme digitali restano modalità di collocazione del prodotto sul mercato. Rileva, invece, se l’attività sia proiezione economica della produzione propria o si trasformi in stabile intermediazione, lavorazione o rivendita di prodotti di terzi, fino a rendere recessiva la produzione aziendale. Il canale di vendita non è decisivo; conta la perdita del rapporto di prevalenza tra prodotto agricolo aziendale e prodotto immesso sul mercato27.
Va, poi, distinta dalla mera cessazione dell’attività agricola l’ipotesi della società agricola posta in liquidazione volontaria che intraprenda, in tale fase, un nuovo rischio imprenditoriale commerciale. La liquidazione, di per sé, non muta la qualifica dell’impresa: il liquidatore può compiere gli atti di conservazione del patrimonio, di definizione dei rapporti pendenti e di migliore realizzazione dell’attivo, secondo i criteri e i poteri determinati ai sensi dell’art. 2487 c.c. La situazione cambia se la società, pur formalmente in liquidazione, avvii operazioni di acquisto, rivendita, intermediazione o prestazione di servizi estranee alla gestione liquidatoria e all’azienda agricola originaria. In tal caso, la fase liquidatoria non neutralizza la commercialità sopravvenuta: se l’attività del liquidatore assume i caratteri di una nuova impresa commerciale, l’esclusione dalla liquidazione giudiziale viene meno e la società rientra nei presupposti dell’art. 121 CCII28.
Nell’agriturismo, il discrimine non è la presenza di servizi ricettivi o ristorativi, fisiologici rispetto alla fattispecie, ma il loro rapporto con l’azienda agricola. La qualificazione agricola richiede che tali attività si inseriscano nell’organizzazione aziendale, valorizzando coltivazione, selvicoltura o allevamento. Se la componente ricettiva assume dimensione, struttura e funzione economica proprie, fino a sostituire l’attività agricola come attività effettivamente prevalente, l’impresa esce dallo schema agrituristico connesso. I criteri regionali, anche quando utilizzano il parametro del tempo di lavoro, rilevano sul piano amministrativo, ma non vincolano il giudice concorsuale29.
Ai fini della qualificazione dell’impresa occorre applicare i criteri civilistici dell’art. 2135 c.c., integrati dalla l. 20 febbraio 2006, n. 96, e verificare in concreto il rapporto tra attività agricola e attività agrituristica30.
La provenienza dei prodotti utilizzati nella ristorazione è indice rilevante, ma non esclusivo. Violazioni isolate o marginali dei parametri relativi ai prodotti utilizzati non sono, di per sé, decisive ai fini concorsuali; lo diventano quando dimostrano che la ristorazione opera come servizio autonomo e non più come attività integrata nell’azienda agricola. Parimenti, l’autorizzazione amministrativa non preserva la qualificazione agricola quando la struttura presenti caratteristiche organizzative, qualitative o reddituali incompatibili con la funzione accessoria dell’agriturismo31. In questa verifica rilevano anche la tracciabilità dei prodotti, il rispetto dei limiti autorizzativi, la corretta rilevazione di pasti e presenze, nonché la separazione contabile tra attività agricola e attività agrituristica32.
La gestione immobiliare solleva un profilo distinto. La titolarità o la concessione in godimento di terreni, fabbricati rurali e beni strumentali sono dati ambivalenti: assumono rilievo diverso a seconda che si inseriscano in un’attività agricola produttiva o in una gestione immobiliare autonoma.
Occorre distinguere la valorizzazione accessoria del patrimonio aziendale dalla gestione organizzata di immobili come attività propria. La concessione marginale o funzionale alla conservazione del patrimonio produttivo non trasforma l’impresa in commerciale. Se, invece, l’organizzazione si impernia su compravendita, costruzione, ristrutturazione, locazione o gestione reddituale di immobili, e manca la prova della cura del ciclo biologico, il mero riferimento a terreni agricoli non sostiene la qualifica agraria33.
Anche l’allevamento non tradizionale richiede un accertamento concreto. La sostituzione del termine “bestiame” con “animali” ha ampliato l’ambito applicativo dell’art. 2135 c.c., ma non ha eliminato il requisito della cura del ciclo biologico. L’allevamento è agricolo quando è diretto alla cura e allo sviluppo di tale ciclo. Resta, invece, estranea all’art. 2135 c.c. l’attività in cui l’animale non costituisce l’oggetto del ciclo agricolo, ma il mezzo per erogare servizi sportivi, ricreativi o di intrattenimento. Il discrimine non è la specie animale, ma il ruolo svolto dall’animale nell’organizzazione imprenditoriale34.
La forma organizzativa costituisce un ulteriore terreno di verifica del rapporto tra qualifica dichiarata e attività effettiva. La società agricola, anche di capitali, può esercitare attività agricola e non diviene assoggettabile alla liquidazione giudiziale per il solo fatto di assumere una forma strutturata. La veste societaria, tuttavia, non garantisce l’agrarietà: lo statuto rileva come indice, ma non sostituisce l’accertamento dell’attività effettivamente svolta35.
L’accertamento sostanziale assume particolare rilievo quando la veste agricola sia utilizzata come veicolo di operazioni finanziarie o immobiliari. In tali ipotesi, non basta invocare la titolarità di fondi, la presenza di beni strumentali o l’esistenza di una pregressa attività produttiva, se ricavi, investimenti e debiti derivano da operazioni finanziarie, immobiliari, partecipative o da servizi prestati a terzi estranei alla produzione agricola. La società agricola non perde la propria qualifica per il solo fatto di ricorrere al credito o di compiere operazioni straordinarie; la perde quando tali operazioni divengono il nucleo economico dell’attività e della crisi, rivelando una funzione commerciale o finanziaria non più strumentale all’agricoltura36.
La società semplice agricola presenta un profilo peculiare. L’art. 2249, comma 1, c.c. consente l’utilizzo della società semplice solo per l’esercizio di attività non commerciale; ne deriva che una società semplice effettivamente agricola resta coerente con il tipo prescelto. Se, però, una società semplice formalmente agricola esercita in concreto attività commerciale prevalente, non può invocare la forma sociale per sottrarsi allo statuto dell’attività effettivamente svolta. Il primo accertamento è civilistico: occorre verificare se il rapporto sociale debba essere riqualificato come società commerciale irregolare, secondo il modello residuale della società in nome collettivo.
Poiché tale società non risulta iscritta nel registro delle imprese come società commerciale, vengono in rilievo, nei rapporti con i terzi, le regole della società in nome collettivo irregolare ai sensi dell’art. 2297 c.c. Solo dopo tale qualificazione diviene applicabile lo statuto concorsuale delle società commerciali con soci illimitatamente responsabili; nel sistema del CCII, il riferimento è l’art. 256, che disciplina l’apertura della liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, previa loro convocazione.
Nel regime previgente, la Corte costituzionale ha escluso che il giudicato sul fallimento sociale, dichiarato senza la partecipazione dei soci illimitatamente responsabili, potesse essere loro automaticamente opposto nel successivo giudizio di estensione37. Il tribunale doveva procedere a un nuovo accertamento incidenter tantum dei requisiti di fallibilità della società, compresa la natura commerciale dell’attività esercitata. Nel CCII, la necessità di convocare i soci prima dell’apertura della liquidazione giudiziale nei loro confronti conferma la medesima esigenza di contraddittorio.
Le cooperative agricole impongono, infine, una netta distinzione tra agrarietà e mutualità. La mutualità prevalente riguarda la struttura cooperativa e il rapporto con i soci; la prevalenza agricola concerne, invece, la natura dell’attività concretamente esercitata. Per conservare la qualifica agricola, non basta il funzionamento mutualistico: occorre provare che la cooperativa utilizzi prevalentemente prodotti di soci imprenditori agricoli o fornisca loro beni e servizi funzionali alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico. Nelle cooperative di trasformazione, gli indici formali non sono decisivi: è necessaria la prova della prevalenza dell’attività agricola dei soci, dei conferimenti o dei servizi resi in funzione del ciclo biologico38.
6. Attività agroenergetiche: biomasse, fotovoltaico, agrivoltaico e rischio di sostituzione dell’attività agricola
Le attività agroenergetiche costituiscono uno dei profili più delicati nella qualificazione dell’impresa agricola. Esse non integrano, di regola, attività agricole principali, ma possono essere attratte tra le attività connesse quando siano funzionali alla produzione, al fondo o alle risorse aziendali. Il problema non è stabilire se un imprenditore agricolo possa produrre energia, ma se l’impianto resti inserito nell’organizzazione agricola oppure assuma autonomia per ricavi, investimenti, indebitamento e struttura organizzativa.
Nel caso delle biomasse, il controllo si concentra anzitutto sull’origine del materiale impiegato. Occorre distinguere la coltivazione destinata alla biomassa, che nei limiti dell’art. 14, comma 13-quater, d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 può integrare coltivazione del fondo, dalla successiva produzione di energia mediante biomasse, che non è attività agricola principale e può rilevare soltanto come attività connessa. La verifica deve quindi riguardare la provenienza della biomassa, il rapporto tra produzione agricola e produzione energetica e l’eventuale autonomia industriale dell’impianto rispetto all’azienda agricola39.
Questa distinzione impedisce di trasformare parametri fiscali o incentivanti in criteri civilistici automatici. L’attività energetica rimane compatibile con la qualifica agricola finché valorizza effettivamente la produzione o le risorse aziendali. Assume, invece, autonomia quando la biomassa provenga prevalentemente da terzi o quando l’organizzazione agricola rivesta un ruolo marginale rispetto all’impianto. Ciò accade, in particolare, ove l’impianto generi volume d’affari, indebitamento, contratti di approvvigionamento e investimenti tecnologici tali da spostare il centro economico dell’attività dall’agricoltura alla produzione energetica.
Il problema si presenta in termini diversi per il fotovoltaico. Nelle biomasse esiste un materiale vegetale o agroforestale potenzialmente proveniente dall’attività agricola; nel fotovoltaico, invece, manca un prodotto agricolo destinato alla trasformazione energetica. Il giudizio di connessione non può, quindi, fondarsi sulla provenienza del prodotto, ma deve riguardare il rapporto tra impianto, fondo, risorse aziendali e permanenza dell’attività agricola principale. La produzione fotovoltaica non costituisce attività agricola principale, poiché non coincide con coltivazione, selvicoltura o allevamento; può essere attratta nell’area agricola solo come attività connessa, nei limiti in cui la disciplina speciale la riconduca all’art. 2135 c.c. e purché l’impianto non sostituisca, sul piano organizzativo ed economico, l’attività agricola originaria40.
La distinzione tra fotovoltaico a terra e agrivoltaico deve restare ferma. Nel fotovoltaico a terra, il fondo agricolo rischia di diventare mero supporto fisico dell’impianto, con perdita totale o parziale della funzione produttiva. Nell’agrivoltaico, invece, la coesistenza tra produzione agricola e produzione energetica è elemento strutturale: l’impianto può dirsi agrivoltaico solo se garantisce la continuità colturale o pastorale sul sito di installazione41.
L’agrivoltaico avanzato rappresenta una categoria tecnico-incentivante più qualificata, caratterizzata da soluzioni integrative innovative, moduli elevati da terra e sistemi di monitoraggio dell’impatto sulle colture e sulla produttività agricola42. Ciò attenua il rischio di sostituzione fisica del fondo con l’impianto, ma non risolve automaticamente il problema civilistico-concorsuale: resta necessario verificare che l’attività agricola sia effettiva, organizzata, economicamente rilevante e non meramente strumentale alla produzione energetica.
Nel settore energetico, le classificazioni fiscali43, catastali o incentivanti valgono come indici di verifica, non come parametri vincolanti. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 32/E del 6 luglio 200944, ad esempio, misura il rapporto tra impianto, fondo, superficie coltivata, volume d’affari agricolo e produzione energetica eccedente la soglia agevolata. Tali dati sono utili per valutare se l’attività energetica resti collegata all’organizzazione agricola o si configuri come autonoma e prevalente, ferma l’applicazione del criterio civilistico dell’art. 2135 c.c.
La Corte costituzionale, pronunciandosi sull’art. 1, comma 423, l. 23 dicembre 2005, n. 266 ha escluso che la disciplina fiscale possa essere letta come riconoscimento di una ruralità illimitata45. Il principio di prevalenza dell’attività agricola opera, in quella sede, sul piano tributario; esso assume però rilievo anche come indice sistematico, perché conferma la necessità di un rapporto effettivo tra produzione energetica e impresa agricola. Ai fini concorsuali, resta ferma la diversa verifica civilistica: l’attività energetica può essere considerata agricola solo se non altera il rapporto di prevalenza con l’attività agricola principale e se le risorse aziendali conservano una destinazione agricola effettiva.
La sproporzione quantitativa assume rilievo quando la potenza dell’impianto non sia coerente con la superficie effettivamente coltivata o quando i ricavi energetici siano stabilmente e largamente superiori a quelli agricoli. Il dato non produce automatismi, poiché l’ordinamento ammette attività connesse economicamente rilevanti. Tuttavia, se la sproporzione si accompagna alla marginalità dell’agricoltura, alla centralità dell’impianto nella formazione dei ricavi, all’origine energetica del passivo e alla concentrazione degli investimenti sulla produzione elettrica, l’energia non integra più l’agricoltura, ma tende a sostituirla come attività prevalente.
La recente giurisprudenza tributaria conferma, su un piano diverso, che il fotovoltaico può conservare ruralità anche quando l’imprenditore agricolo non sia proprietario dell’impianto, ma mero utilizzatore in leasing46, purché ricorrano i requisiti soggettivi e oggettivi catastali e l’impianto concorra allo svolgimento dell’attività agricola47. Il dato catastale, tuttavia, attesta solo la compatibilità fiscale o catastale dell’impianto; non risolve il profilo concorsuale e non esclude che, in concreto, la produzione energetica sia divenuta attività autonoma e prevalente.
La questione si ripropone per gli impianti agrivoltaici avanzati. La risposta a interpello dell’Agenzia delle Entrate 4 marzo 2025, n. 6148 ha chiarito che, sul piano fiscale, la cessione di energia prodotta da tali impianti segue le regole previste per gli impianti fotovoltaici. Entro la soglia di 260.000 kWh annui, la produzione e cessione di energia è considerata attività connessa produttiva di reddito agrario; per la parte eccedente, il reddito è determinato secondo il regime forfetario previsto dall’art. 1, comma 423, L. 23 dicembre 2005, n. 266, solo se ricorre almeno uno dei requisiti di connessione individuati dalla circolare n. 32/E del 200949. In mancanza, l’eccedenza è assoggettata alle ordinarie regole del reddito d’impresa. Anche qui, il vaglio fiscale non esaurisce la qualificazione civilistico-concorsuale: ai fini dell’art. 2135 c.c. resta necessario accertare che la coltivazione sia effettiva, documentata ed economicamente significativa.
La disciplina PNRR converge sul medesimo principio: l’agrivoltaico non si riduce a una qualifica formale dell’impianto. Le Regole operative GSE richiedono, nella fase di entrata in esercizio, un corredo documentale articolato, nel quale assumono rilievo la relazione agronomica asseverata, il fascicolo aziendale aggiornato, gli elaborati georeferenziati, la documentazione fotografica post operam e le attestazioni tecniche sulla conformità dell’intervento50. Tali adempimenti non costituiscono criteri civilistici, ma confermano che la continuità agricola deve essere dimostrabile lungo l’intero ciclo di vita del progetto. In caso di contestazione, questa documentazione può assumere rilievo indiziario per provare l’effettività dell’attività agricola ed escludere che la componente energetica abbia assorbito l’organizzazione aziendale.
Nel settore agroenergetico, la verifica deve dunque concentrarsi sulla funzione economica dell’impianto nell’organizzazione aziendale. Devono essere considerati l’origine della biomassa o delle risorse utilizzate, la continuità dell’attività agricola, la distribuzione dei ricavi, la provenienza del passivo, il peso degli investimenti energetici e la documentazione della produzione agricola. Se tali elementi rivelano che l’impianto assorbe organizzazione, capitale e indebitamento mentre l’agricoltura resta marginale, la produzione energetica cessa di operare come attività connessa e si configura come attività autonoma rispetto all’impresa agricola51.
7. Gli strumenti di regolazione della crisi dell’imprenditore agricolo effettivo
Gli strumenti elaborati per l’impresa commerciale non possono essere trasposti meccanicamente all’impresa agricola. Accertata la natura agricola dell’impresa, la scelta del rimedio deve tenere conto della reale condizione economica, produttiva e organizzativa dell’azienda: continuità dei cicli produttivi, stagionalità dei flussi, deperibilità dei prodotti, stabilità dei rapporti fondiari, accesso al credito e qualità della documentazione aziendale. La scelta non dipende soltanto dalla convenienza immediata del debitore, ma dalla capacità dello strumento di conservare, ristrutturare o distribuire correttamente il valore dell’azienda agricola52.
Il sistema non va costruito su una contrapposizione rigida tra imprenditore agricolo non minore e imprenditore agricolo sovraindebitato, né su una categoria indifferenziata di “imprenditore agricolo”53. La distinzione dimensionale rileva, ma non esaurisce il quadro. Alcuni strumenti, come la composizione negoziata, hanno vocazione trasversale; altri, come gli accordi di ristrutturazione, sono accessibili all’imprenditore anche non commerciale, purché non rientri nell’area dell’impresa minore; altri ancora, come il concordato minore e la liquidazione controllata, appartengono alle procedure di sovraindebitamento disciplinate dagli artt. 65 ss. CCII. La forma organizzativa può, tuttavia, produrre un effetto selettivo autonomo: la cooperativa agricola, quando sia assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa, resta fuori dall’area del sovraindebitamento ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), CCII. Resta ferma, ove la cooperativa svolga attività commerciale, la disciplina del concorso o della prevenzione tra liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale prevista dall’art. 2545-terdecies c.c54.
In funzione del risanamento precoce, la composizione negoziata è lo strumento più coerente con una crisi ancora reversibile. La ragionevole perseguibilità del risanamento, per l’impresa agricola, non può essere valutata solo sui flussi finanziari attesi, ma deve essere misurata alla luce dei tempi biologici e produttivi dell’azienda: campagne agrarie, allevamenti, rapporti fondiari, contratti di conferimento, contributi pubblici, credito agrario, forniture tecniche e stagionalità della produzione. In tale prospettiva assumono rilievo anche le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, che possono costituire un primo indice esterno della crisi e sollecitare l’imprenditore agricolo ad attivarsi prima che l’esposizione tributaria o contributiva divenga difficilmente reversibile55. Lo strumento è utile quando esiste ancora un valore aziendale da preservare; diviene, invece, improprio quando la continuità prospettata sia meramente nominale o l’azienda abbia perso stabilmente capacità produttiva. Se le trattative non conducono a una soluzione negoziale, può venire in rilievo, ricorrendone i presupposti, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-sexies CCII. Si tratta di uno sbocco liquidatorio della composizione negoziata, proponibile quando dalla relazione finale dell’esperto risulti che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, non hanno avuto esito positivo e non sono praticabili le soluzioni indicate dall’art. 23, commi 1 e 2, lett. b), CCII56.
Gli strumenti negoziali e omologati conservano rilievo quando il riequilibrio possa essere costruito mediante accordi con i creditori. Il piano attestato è funzionale alle crisi gestibili senza omologazione, purché fondato su una rappresentazione aziendale attendibile; gli accordi di ristrutturazione consentono, invece, di stabilizzare il consenso raggiunto e assumono particolare utilità nelle crisi agricole con significativa esposizione bancaria, fiscale o contributiva. In questo contesto, la disciplina dei crediti tributari e contributivi non costituisce un profilo accessorio: il trattamento del debito pubblico può rappresentare la condizione stessa di fattibilità del risanamento, tanto negli accordi di ristrutturazione quanto, con gli adattamenti propri del sovraindebitamento, nel concordato minore57.
Per l’imprenditore agricolo effettivo rientrante nell’area del sovraindebitamento, lo strumento concorsuale di regolazione più rilevante è il concordato minore. Esso è coerente quando occorra vincolare collettivamente i creditori e la prosecuzione aziendale sia ancora effettiva; se la continuità non è realistica, la proposta liquidatoria richiede l’apporto esterno apprezzabile previsto dalla norma. Il concordato minore, dunque, non serve a conservare artificialmente un’impresa agricola priva di capacità produttiva, ma a regolare collettivamente il debito quando vi sia ancora una prospettiva economicamente sostenibile o una convenienza apprezzabile rispetto alla liquidazione58.
Quando la continuità non è realisticamente perseguibile, lo strumento di riferimento diviene la liquidazione controllata. Essa non deve essere confusa con la liquidazione giudiziale: la prima appartiene all’area del sovraindebitamento e può riguardare l’imprenditore agricolo effettivo; la seconda presuppone l’imprenditore commerciale non minore. La liquidazione controllata non è soltanto uno strumento difensivo del debitore, ma una procedura concorsuale residuale, aperta anche all’iniziativa del creditore, destinata a regolare collettivamente l’insolvenza dei soggetti non assoggettabili ad altra procedura liquidatoria tipica59. In caso di domanda del creditore, l’art. 268 CCII prevede, peraltro, una soglia autonoma: non si fa luogo all’apertura della liquidazione controllata se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria è inferiore a euro 50.000. Tale soglia va tenuta distinta da quella di euro 30.000 prevista dall’art. 49, comma 5, CCII per la liquidazione giudiziale.
Nella fase liquidatoria, l’arresto immediato dell’attività non è sempre efficiente. Nell’impresa agricola, l’interruzione del ciclo produttivo può determinare una dispersione di valore superiore al costo della prosecuzione temporanea: colture in corso, piante vive, allevamenti, prodotti deperibili o contratti di conferimento possono rendere necessaria una prosecuzione vigilata e limitata dell’attività. Il principio, già emerso nella liquidazione dei beni ex l. n. 3/2012, conserva valore sistematico nell’attuale liquidazione controllata: l’apertura della procedura non impone necessariamente l’arresto immediato dell’attività quando la prosecuzione consenta di preservare o realizzare meglio il valore destinato ai creditori60.
Nelle imprese agricole collettive, la scelta dello strumento deve considerare anche la posizione dei soci illimitatamente responsabili. Nel procedimento di liquidazione controllata, il rinvio alle norme del procedimento unitario impone di valutare, nei limiti della compatibilità, se e in quali termini gli effetti della procedura possano riguardare anche i soci illimitatamente responsabili. La decisione di accedere alla procedura non è, dunque, soltanto una scelta aziendale, ma può coinvolgere i patrimoni personali dei soci e deve essere valutata anche in funzione dell’eventuale esdebitazione finale61.
La funzione liquidatoria deve essere letta anche in rapporto all’esdebitazione. Per l’imprenditore agricolo persona fisica e per i soci illimitatamente responsabili coinvolti dagli effetti della procedura, la liquidazione controllata non è soltanto strumento di distribuzione concorsuale dell’attivo, ma anche possibile presupposto della liberazione dai debiti residui. L’esdebitazione ordinaria nella liquidazione controllata opera secondo il regime dell’art. 282 CCII, mentre l’art. 283 CCII disciplina la diversa ipotesi del debitore persona fisica incapiente, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. La distinzione è rilevante per l’imprenditore agricolo individuale privo di patrimonio utilmente liquidabile: in tal caso, il tema non è soltanto la chiusura della liquidazione, ma la possibilità di accedere, una sola volta e alle condizioni previste dalla legge, a un’esdebitazione dell’incapiente. In entrambe le ipotesi, l’effetto liberatorio consente, ricorrendone i presupposti, di evitare che la crisi lasci un’esposizione debitoria indefinita62.
La scelta tra strumenti conservativi, negoziali, concordatari e liquidatori deve essere guidata dalla concreta possibilità di conservare valore aziendale. Se l’azienda mantiene fondi, capitale produttivo, rapporti di filiera, capacità tecnica e prospettive di generare flussi, vanno privilegiati strumenti di risanamento o continuità. Se la prosecuzione è solo apparente e l’attività aggraverebbe il dissesto, la liquidazione controllata può essere la soluzione più coerente. In questa valutazione il business plan agricolo non è un mero allegato finanziario, ma lo strumento attraverso cui l’impresa dimostra la possibilità di conservare valore, ricostruendo la reale fisionomia aziendale, la consistenza dei beni, la natura del passivo e l’attendibilità dei flussi prospettici63.
Questo criterio assume rilievo anche sul piano della responsabilità gestoria. Nelle società agricole di capitali, e in particolare nelle S.r.l. agricole, l’amministratore non è esposto alla liquidazione giudiziale in estensione, istituto riferito ai soci illimitatamente responsabili, ma resta soggetto alle ordinarie azioni di responsabilità. La mancata tempestiva rilevazione della crisi, la prosecuzione di attività prive di prospettiva di risanamento o la violazione degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale possono fondare, ricorrendone i presupposti, l’azione di responsabilità esercitabile dalla società o dai soci nei confronti degli amministratori, ai sensi dell’art. 2476 c.c.64 L’azione dei creditori sociali, disciplinata dal comma 6 della stessa disposizione, richiede, invece, l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale e l’insufficienza del patrimonio al soddisfacimento dei loro crediti. Il regime agricolo non attenua, inoltre, l’obbligo di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, secondo quanto previsto dall’art. 2086, comma 2, c.c.65
8. Conclusioni: l’impresa agricola tra esenzione dalla liquidazione giudiziale e responsabilità organizzativa
L’esenzione dalla liquidazione giudiziale non costituisce un privilegio formale, ma l’effetto di una qualificazione sostanziale coerente con l’attività effettivamente svolta. Tale coerenza non è soltanto un profilo da accertare in sede contenziosa: è un requisito di gestione. L’imprenditore agricolo che integri la produzione primaria con attività ulteriori deve poter dimostrare, mediante documentazione aggiornata e coerente, il rapporto tra tali attività, il ciclo biologico, la prevalenza economica e l’organizzazione aziendale.
Se questa documentazione manca, oppure se rivela che le attività ulteriori hanno assorbito investimenti, indebitamento e rischio d’impresa, la qualificazione agricola assunta sul piano formale può non reggere nel procedimento di crisi. L’iscrizione camerale, l’oggetto sociale, l’autorizzazione amministrativa o il regime fiscale applicato non bastano, da soli, a preservare l’esclusione dalla liquidazione giudiziale quando l’attività effettiva abbia assunto natura commerciale.
La corretta individuazione della fattispecie civilistica condiziona, di conseguenza, anche la scelta dello strumento di regolazione. La composizione negoziata e gli accordi di ristrutturazione sono funzionali a crisi reversibili o negoziabili; il concordato minore consente la regolazione collettiva del debito del debitore sovraindebitato; la liquidazione controllata viene in rilievo quando la continuità non sia realisticamente perseguibile. Se, invece, dall’accertamento concreto emerge la commercialità prevalente dell’attività, trovano applicazione gli strumenti propri dell’imprenditore commerciale non minore e, ricorrendone i presupposti, anche la liquidazione giudiziale.
In definitiva, la crisi dell’impresa agricola si previene e si gestisce attraverso assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla natura e alle dimensioni dell’attività esercitata, secondo la logica dell’art. 2086, comma 2, c.c. Senza tracciabilità della produzione, dei ricavi, del passivo e della funzione delle attività connesse, la specialità agricola rischia di rimanere una qualifica formale, non un regime giuridico effettivamente applicabile.
Il testo integrale dell’articolo è pubblicato su Diritto della Crisi, 2026, pp. 1-34.
Autore: Francesco Tedioli
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