Trust e attività fiduciarie
A tutela del vostro patrimonio
-
Trust ed altri istituti di segregazione patrimoniale
Molto spesso i non addetti ai lavori presentano l’istituto del trust come uno strumento salvifico per le imprese che vogliono evitare il fallimento o per i privati che intendono sfuggire ai creditori, preservando il proprio patrimonio.
In passato, parte della dottrina e della giurisprudenza ha posto in dubbio la possibilità di istituire un trust interno, sostenendo che l’istituto derogherebbe al principio di responsabilità patrimoniale universale o che i negozi dispositivi, se hanno ad oggetto beni immobili, non sarebbero trascrivibili.
Va ricordato che, dopo la firma della “Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile al trust” avvenuta il 1 luglio 1985, l’Italia ne ha effettuato la ratifica con legge n. 364 del 16 ottobre 1989, entrata in vigore il 1 gennaio 1992.
In linea generale, il trust consiste nel rapporto, in virtù del quale il disponente (trustee), cui sono attribuiti i diritti e i poteri di un vero e proprio proprietario (legal owner), gestisce un patrimonio per uno scopo prestabilito, purché lecito e non contrario all’ordine pubblico.
Fra le possibili finalità del trust, vi è quella di conservare il patrimonio segregato (trust fund) per, poi, distribuirlo ai destinatari finali, al verificarsi di un dato evento (ad. es., la morte del disponente; il matrimonio o la maggiore età dei beneficiari), oppure per attribuire vantaggi a soggetti terzi, nel cui esclusivo interesse devono, dunque, essere usati i poteri attribuiti al trustee.
-
Costituire un trust a Mantova
I principali effetti che il trust dispiega nei confronti dei terzi sono i seguenti:
- i creditori non possono aggredire i beni oggetto del trust, in quanto tale patrimonio è sottoposto a un vincolo di destinazione e di separazione. Il trust fund, in altre parole, è separato sia dal patrimonio del disponente, che da quello personale del trustee, nell’interesse dei beneficiari;
- il trustee ha il dovere di amministrare i beni ricevuti, secondo le regole stabilite dal settlor nel negozio istitutivo del trust a vantaggio dei beneficiari, cui spetta il diritto di esigere la prestazione.
Molto frequentemente, sorge il problema della tassazione dell’atto istitutivo, degli atti di dotazione (specialmente nei casi di trust autodichiarato) e degli atti di trasferimento finale del bene o delle utilità ai beneficiari.
Il nostro studio può assistervi in questa complessa materia, nella quale la legislazione/disciplina di riferimento è di un altro ordinamento giuridico (ad es. Trusts Jersey Law 1984, legge di San Marino 1 marzo 2010, n. 42…) e va coordinata con i principi di ordine pubblico interno ed internazionale.
La consulenza si estende agli atti istitutivi di vincolo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2645 ter c.c. (con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche) o alla costituzione di fondi patrimoniali.
La nostra esperienza
-
Normativa internazionale
Convenzioni internazionali in tema di trust
- Legge sul trust di San Marino
- Trust Law of Argentine
- Hong kong trust Law
- Convenzione dell'Aja
- Jersey Law
-
Giurisprudenza
in tema di trust interno ed internazionale
- Rapporto tra disponente e beneficiari
- Conferimento del patrimonio in trust
- Segregazione totale
- Trust liquidatorio
- Atto istitutivo
-
Pubblicazioni
I nostri articoli sulla più importante rivista nazionale in tema di trust
- Trust con funzione liquidatoria e successivo fallimento dell’impresa
-
Convegni
Relazioni a seminari ed incontri universitari
- Trust e procedure concorsuali
- Trust: aspetti processuali e fiscali