Trust e attività fiduciarie
Organizzazione, gestione e trasmissione del patrimonio
Trust e pianificazione patrimoniale
Il trust consente di destinare beni a finalità individuate, stabilendo regole per la loro gestione e per l’attribuzione dei benefici. Può trovare impiego nella pianificazione successoria, nella tutela di persone vulnerabili e nell’organizzazione del passaggio generazionale del patrimonio familiare e dell’impresa.
Il disponente definisce gli obiettivi del trust e pone i beni sotto il controllo del trustee, che li amministra nell’interesse dei beneficiari o per uno scopo determinato. I beni costituiscono un patrimonio separato da quello personale del trustee, il quale deve operare secondo l’atto istitutivo e la legge applicabile, rendendo conto della propria gestione.
La Convenzione dell’Aja sulla legge applicabile ai trust e sul loro riconoscimento costituisce il quadro di riferimento per la scelta della legge regolatrice e il riconoscimento del trust. La pianificazione richiede quindi di individuare una disciplina in materia di trust adeguata agli obiettivi perseguiti e di coordinarla con le norme inderogabili applicabili in Italia. Da questa scelta dipendono aspetti essenziali, quali i poteri del trustee, le posizioni dei beneficiari e le modalità di amministrazione e distribuzione del patrimonio.
Lo Studio assiste privati, famiglie e imprese nell’individuazione delle soluzioni più adatte alle loro esigenze patrimoniali. La consulenza parte dall’esame dei beni, dei rapporti familiari e degli assetti societari, per valutare se il trust sia uno strumento appropriato e definirne finalità, beneficiari e criteri di gestione. La pianificazione deve rispettare i diritti dei legittimari e la tutela dei creditori, anche nei rapporti tra trust e procedure concorsuali.
Costituzione del trust e vincoli di destinazione
La costituzione di un trust richiede un atto istitutivo capace di tradurre gli obiettivi della pianificazione in regole chiare e concretamente applicabili. Lo Studio assiste nella sua predisposizione e nella definizione degli atti di dotazione patrimoniale, curando la disciplina dei poteri del trustee, delle attribuzioni ai beneficiari e degli eventuali meccanismi di controllo. Durata, criteri di amministrazione, obblighi di rendiconto e modalità di sostituzione del trustee devono essere coordinati per assicurare il funzionamento del trust nel tempo.
L’assistenza comprende l’esame delle formalità richieste per il trasferimento dei beni e la pubblicità degli atti, nonché dei limiti entro i quali la segregazione patrimoniale può essere opposta ai terzi. Il trust non offre una protezione indiscriminata dalle pretese dei creditori: gli atti che ne pregiudicano le ragioni possono essere soggetti ad azione revocatoria, quando ne ricorrono i presupposti, e restano ferme le tutele previste in caso di insolvenza. Questi aspetti devono essere valutati prima di procedere alla costituzione e alla dotazione del trust.
La progettazione richiede inoltre di considerare i profili processuali e fiscali del trust, distinguendo gli effetti dell’atto istitutivo, degli atti di dotazione, della gestione e delle attribuzioni ai beneficiari. L’analisi va condotta secondo la normativa vigente, tenendo conto della natura dei beni, della struttura del trust e della posizione dei soggetti coinvolti, per valutare gli oneri e gli adempimenti connessi all’operazione.
Lo Studio presta assistenza anche nella predisposizione di atti di destinazione ai sensi dell’art. 2645-ter c.c., per destinare beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela, e nella costituzione di fondi patrimoniali per i bisogni della famiglia. Il confronto con il trust riguarda le finalità perseguite, le regole di amministrazione, la durata e l’effettiva portata della separazione patrimoniale, così da individuare lo strumento più appropriato al caso concreto.