Una recentissima sentenza della Suprema Corte (sentenza n. 26115/2021) chiarisce quale forma debba rivestire il pignoramento dei titoli Pac e precisa che esso è autonomo rispetto a quello dei terreni: il primo è un pignoramento mobiliare (con vincolo che deve essere iscritto nel registro Agea) e il secondo è immobiliare, da trascrivere presso l’Agenzia del territorio ove è situato il fondo. La Cassazione statuisce, infine, come non esistano impedimenti a una espropriazione unitaria (da intendersi come contestuale) dei titoli e dei terreni in funzione dei quali sono riconosciuti.
1. Il caso deciso dalla Suprema Corte
Un istituto di credito assoggettava a espropriazione forzata diversi terreni e fabbricati rurali di proprietà del proprio debitore. Gli immobili venivano messi in vendita, aggiudicati e trasferiti unitamente ad alcuni titoli Agea relativi ad aiuti comunitari (c.d. Pac). Gli eredi del debitore, nel frattempo defunto, proponevano opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’articolo 617, c.p.c., avverso il decreto di trasferimento emesso dal G.E., limitatamente alla parte relativa ai predetti titoli Pac.
Poiché il ricorso veniva giudicato infondato, gli eredi del debitore impugnavano la sentenza loro sfavorevole, sostenendo che i titoli all’aiuto dovevano essere pignorati in via autonoma e non potevano essere messi in vendita e trasferiti unitamente ai terreni oggetto di espropriazione. La loro censura è stata ritenuta fondata.
2. La natura giuridica dei titoli PAC
Uno dei principali strumenti di sostegno al reddito delle imprese agricole è rappresentato dalla Politica agricola comune (Pac)1. Essa si sostanzia nella corresponsione di un pagamento unico disaccoppiato2, ossia svincolato dalla produzione del fondo, ma legato esclusivamente alla superficie aziendale destinata ad attività agricola. Tale provvigione è subordinata al mantenimento di buone condizioni agronomiche e al rispetto delle norme relative all’ambiente, alla sicurezza alimentare e al benessere animale.
L’importo del pagamento è suddiviso in quote (i c.d. titoli all’aiuto), che possono essere oggetto di atti di trasferimento per successione ereditaria (o anticipata3 per atto tra vivi, in via definitiva (compravendita) o in via temporanea (affitto, comodato, etc.) e anche a seguito di vendita forzata. In particolare, i titoli Pac sono suscettibili di trasferimento insieme alla proprietà dei terreni o indipendentemente da questa, sia pure a determinate condizioni (con atto che rivesta la forma scritta, da comunicarsi entro 10 giorni all’ente pagatore, che entro 30 giorni, deve convalidare il trasferimento dei titoli). In tutti questi casi, il cessionario dei diritti deve procedere ad abbinare ai titoli un numero corrispondente di ettari ammissibili di terreno condotti. In difetto, la cessione non produce effetti.
Il trasferimento dei titoli, per avere efficacia nei confronti dei terzi, deve essere iscritto in un apposito registro gestito dall’Agea4.
Poiché il “titolo all’aiuto” è un istituto di derivazione comunitaria, in dottrina e in giurisprudenza è molto discussa la sua qualificazione giuridica. Certamente i titoli Pac non rientrano tra i beni che possono ritenersi compresi nel pignoramento immobiliare ai sensi dell’articolo 2912, cod. civ., in quanto non possono essere qualificati né come pertinenze immobiliari ai sensi articolo 817, cod. civ. (non essendo “cose” e, tanto meno, cose “cose destinate in modo durevole al servizio o all’ornamento” degli ettari di terreno in funzione dei quali sono riconosciuti), né come frutti della terra né, tanto meno, come accessori degli immobili pignorati. Poiché i titoli Pac, come anticipato, possono essere alienati anche “senza terra”, va escluso che possano ritenersi accessori del terreno in funzione dei quali sono riconosciuti.
I titoli devono, invece, essere assimilati a un diritto di credito5, in considerazione del fatto che la loro titolarità dà diritto a percepire, annualmente, da Agea il contributo economico a essi associato. Sul punto la giurisprudenza6 ha evidenziato che “contributo” e “titolo all’aiuto” sono 2 entità diverse, seppur collegate: per avere diritto al primo, bisogna avere la titolarità del secondo. In altre parole, il premio è il diritto a percepire una somma in denaro e il titolo è la posizione giuridica soggettiva che nasce da un atto amministrativo ricognitivo dell’esistenza di tutti i requisiti necessari per poter inserire l’agricoltore nel “Registro nazionale titoli”. Tale iscrizione costituisce la premessa per conseguire, fra l’altro, il diritto di ricevere, annualmente, a titolo di premio comunitario una somma di denaro erogabile per legge dall’Agea o da altro organismo pagatore regionale.
Solo i titoli possono essere oggetto di azione esecutiva, mentre l’articolo 2, comma 2, D.P.R. 727/1974 e successive modificazioni e integrazioni, prevede espressamente l’impignorabilità del premio percepito7. Il principio è stato ribadito da Agea nella circolare 10 febbraio 2016, prot. n. ACIU.2016.70.
La ratio di tale previsione risiede nella volontà di rendere impossibile la distrazione delle somme dovute per gli interventi a favore dell’agricoltura, dalla loro specifica destinazione e ciò anche in attuazione dell’articolo 1 del protocollo sui privilegi e sulle immunità delle comunità europee.
3. Le modalità della loro espropriazione
I titoli possono essere espropriati secondo le modalità previste per la procedura del pignoramento mobiliare diretto, nei confronti del debitore. Tale principio è stato chiarito da alcune circolari di Agea8 quale gestore del Registro, che, occupandosi degli atti di disposizione dei titoli Pac, si conforma a quanto già in passato ritenuto dalla giurisprudenza di merito. Non è ammissibile, quindi, ricorrere alla procedura del pignoramento presso terzi9, in quanto Agea non è custode o detentrice dei titoli, che sono intestati e rimangono nella disponibilità degli agricoltori. Agea, peraltro, neppure è debitrice degli agricoltori beneficiari delle provvidenze economiche.
Dal punto di vista operativo, il creditore dovrà consultare il Registro nazionale dei titoli presso il Sian10, verificare il numero progressivo, il valore e l’esistenza di eventuali pesi/vincoli giuridici (ad esempio: pegni, pignoramenti, sequestri o altri blocchi al trasferimento, quali fermi amministrativi), l’ultima campagna di utilizzo, relativi ai titoli intestati al proprio debitore.
Si precisa, inoltre, che i titoli condotti in affitto (l’informazione è visibile a sistema) non possono essere oggetto di pignoramento, essendo di proprietà di un terzo soggetto.
Acquisite tali informazioni, il procedente deve trasferirle all’ufficiale giudiziario competente per il pignoramento, il quale, nel proprio verbale, deve indicare il numero identificativo del titolo che intende pignorare e il codice fiscale del debitore esecutato.
Una volta redatto il verbale (e notificato al debitore), esso deve essere inviato, a mezzo pec, ad Agea, per la necessaria iscrizione (annotazione del pignoramento) nel Registro, ai fini dell’opponibilità ai terzi (e per evitare la libera trasferibilità dei titoli).
Ovviamente, come per il pignoramento dei beni mobili registrati e delle quote sociali, il verbale di pignoramento andrà iscritto a ruolo e il creditore dovrà chiedere la vendita dei beni pignorati.
Il provvedimento conclusivo della procedura (sia esso il decreto di assegnazione o l’atto di vendita dei titoli), deve essere comunicato ad Agea, per l’iscrizione (pena l’inopponibilità all’organismo pagatore degli atti inerenti la procedura esecutiva)11. Ciò deve avvenire anche in caso di estinzione della procedura esecutiva (per rinuncia agli atti), ai fini della cancellazione dell’annotazione del pignoramento.
Il debitore, titolare delle quote Pac pignorate, sino all’assegnazione/vendita dei titoli, può continuare a utilizzarli, inserendoli nella propria domanda unica e percependone i contributi.
Come il compratore12 anche l’aggiudicatario nella vendita forzata (e l’assegnatario), deve essere un agricoltore in attività13 alla data di richiesta di trasferimento dei titoli assegnati o acquistati nella procedura esecutiva14. In difetto di tale requisito, la procedura di trasferimento dei titoli non si può perfezionare.
Agea precisa, inoltre, che, per effetto dell’applicazione della normativa dell’Unione Europea e nazionale, i titoli possono subire modifiche nel loro numero e valore dopo l’esecuzione del pignoramento. In tal caso, il pignoramento continua a produrre i propri effetti limitatamente al numero e al valore dei titoli rimasti nella disponibilità dell’intestatario e nulla può essere opposto all’ente pagatore. Qualora, nelle more della procedura esecutiva, il debitore pignorato non dovesse più risultare intestatario di tutti o parte dei titoli oggetto della procedura esecutiva (ad esempio, per il mancato utilizzo per 2 anni consecutivi), nulla può essere opposto ad Agea, che non potrà dare seguito al trasferimento dei titoli per il venir meno dell’oggetto del pignoramento.
4. La soluzione adottata
La Cassazione ribadisce che i titoli agli aiuti Pac devono essere oggetto di pignoramento autonomo rispetto a quello dei terreni a cui sono associati, con vincolo in ogni caso soggetto a iscrizione nel Registro Agea, ai fini dell’opponibilità ai terzi.
Nulla esclude, però, che i titoli siano espropriati unitamente ai terreni in funzione dei quali sono riconosciuti, in applicazione estensiva dell’articolo 556, c.p.c., previa redazione da parte dell’ufficiale giudiziario di 2 distinti atti di pignoramento da depositare unitamente in cancelleria, ai sensi dell’articolo 556, comma 2, c.p.c. e, rispettivamente, da trascrivere nei registri immobiliari e da iscrivere nel registro Agea dei Pac.
Se viene operata questa scelta, il giudice dell’esecuzione potrà valutare l’opportunità di mettere in vendita i titoli unitamente ai terreni (sussistendone i presupposti normativi necessari), in modo da meglio garantire gli interessi dei creditori e degli stessi acquirenti del fondo.
Il testo del saggio è pubblicato sulla Rivista per la consulenza in agricoltura, 67/2022, pagine 37-42.
Autore: Francesco Tedioli
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