Danni all’impianto agrivoltaico causati dal conduttore agricolo: responsabilità, coperture assicurative e surrogazione

La compresenza dell’attività agricola e della produzione energetica sul medesimo fondo pone un problema di coordinamento che investe anche la responsabilità per i danni arrecati all’impianto durante le lavorazioni. L’esistenza di una copertura assicurativa dell’operatore energetico non comporta, infatti, la liberazione del conduttore responsabile, il quale può rimanere esposto tanto alla surrogazione dell’assicuratore quanto alle pretese relative alle perdite non indennizzate. La valutazione di tale esposizione richiede un esame congiunto del titolo della conduzione, delle garanzie effettivamente operanti e delle clausole con cui le parti distribuiscono il rischio, distinguendo il debito risarcitorio dagli ulteriori obblighi di rimborso eventualmente assunti dall’impresa agricola.

Sommario

1. Il rischio di danneggiamento nella conduzione del fondo agrivoltaico

La conduzione agricola di un fondo che ospita un impianto agrivoltaico espone le strutture energetiche al rischio di danneggiamento anche nell’esecuzione delle lavorazioni ordinarie. L’urto di un trattore contro un sostegno durante una manovra, la rottura di un collegamento elettrico interrato o la proiezione di pietre contro i moduli durante lo sfalcio sono manifestazioni di un rischio che deriva dalle condizioni nelle quali l’attività viene esercitata. Analogamente, un incendio sviluppatosi durante la mietitrebbiatura può propagarsi attraverso i residui colturali, mentre gli animali al pascolo possono danneggiare cavi e componenti accessibili. Le conseguenze non si esauriscono necessariamente nel deterioramento del bene colpito, poiché il ripristino può richiedere accertamenti tecnici e interventi di messa in sicurezza, accompagnati dalla riduzione o dall’interruzione della produzione elettrica. Se il guasto interessa una dorsale in media tensione o il collegamento alla rete, la configurazione dell’impianto può inoltre determinare un fermo complessivo, con un’esposizione economica sensibilmente superiore al valore della componente danneggiata.

Il pagamento dell’indennizzo all’operatore non esaurisce necessariamente l’esposizione del conduttore responsabile, che può rimanere destinatario dell’azione dell’assicuratore in surrogazione e delle pretese relative alle perdite non indennizzate. La valutazione del rischio deve quindi distinguere il ristoro ottenuto dal danneggiato dalla protezione effettivamente riconosciuta all’impresa agricola.

La prevenzione del danno deve, peraltro, essere conciliata con la funzione produttiva della conduzione. La continuità dell’attività agricola e pastorale costituisce un elemento qualificante del sistema agrivoltaico nelle Linee guida del Ministero della transizione ecologica del giugno 2022 e, per gli impianti ammessi al sostegno previsto dal decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, deve essere mantenuta e verificata attraverso i monitoraggi del regime incentivante1. Una disciplina delle lavorazioni che preservi le strutture energetiche comprimendo l’attività agricola fino a svuotarne la funzione non realizza, dunque, un adeguato coordinamento tra le due componenti del progetto.

La ricostruzione dei rapporti assume particolare rilievo quando l’agricoltore conduca un fondo che ospita un impianto appartenente ad altri. Il titolare dell’impianto, di seguito indicato anche come operatore energetico o operatore, può coincidere con il concedente, ossia con il soggetto che attribuisce il godimento agricolo del terreno, oppure esserne distinto; il concedente, a sua volta, non è necessariamente proprietario del fondo. Da questa articolazione discende la necessità di individuare il titolo della conduzione, i beni effettivamente affidati e le obbligazioni assunte verso ciascun soggetto, poiché tali elementi concorrono a determinare il regime della responsabilità. Quando l’operatore sia distinto dal concedente, un accordo diretto può disciplinare gli accessi e le cautele nelle lavorazioni, raccordando l’esercizio dell’attività agricola con le esigenze dell’impianto.

Il proprietario può, ad esempio, attribuire a soggetti diversi il diritto di superficie per la realizzazione e l’esercizio dell’impianto e il godimento agricolo del terreno. Se, invece, la conduzione è affidata dalla società di progetto, occorre verificare il titolo che le consente di concedere tale godimento, la cui disponibilità non è dimostrata dal solo diritto di superficie. A questi assetti possono affiancarsi le associazioni temporanee di imprese contemplate dall’art. 4, comma 1, lettera b), del d.m. 22 dicembre 2023, n. 436, che possono comprendere operatori energetici, purché includano almeno uno dei soggetti agricoli individuati dalla lettera a) della medesima disposizione. La partecipazione all’aggregazione non sostituisce, tuttavia, la ricostruzione dei titoli e degli obblighi attraverso i quali le parti organizzano l’utilizzazione del fondo. Anche l’impiego di dipendenti e contoterzisti richiede un esame distinto dei criteri in base ai quali le loro condotte possano essere imputate al conduttore.

Il coordinamento tra contratto di conduzione e polizze deve rendere riconoscibili le conseguenze economiche che possono restare a carico dell’impresa agricola, considerando insieme il titolo della responsabilità, l’estensione delle garanzie e gli eventuali impegni ulteriori assunti per contratto. Il presente contributo riguarda i danni arrecati all’impianto e le perdite che ne derivano. Resta estranea all’analisi l’esposizione conseguente alla mancata prosecuzione dell’attività agricola in quanto tale, anche quando incida sulla conservazione dei requisiti del regime incentivante2.

2. La responsabilità del conduttore per i danni all’impianto

2.1. Responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: i criteri di imputazione

L’individuazione del regime di responsabilità richiede, anzitutto, di stabilire se l’impianto, o la componente danneggiata, rientri tra i beni concessi in godimento all’agricoltore. Quando il bene appartenga alla cosa locata, trova applicazione l’art. 1588, primo comma, c.c., che pone a carico del conduttore la perdita e il deterioramento verificatisi durante il rapporto, salvo la prova di una causa a lui non imputabile. Una volta dimostrati l’affidamento del bene e il deterioramento sopravvenuto durante il rapporto, il concedente non è tenuto a provare una specifica condotta colposa dell’agricoltore. Spetta, invece, al conduttore dimostrare che il danno è derivato da una causa a lui non imputabile. La mancata individuazione della causa non consente, di per sé, di superare tale presunzione. Tale disciplina si coordina con gli obblighi di uso diligente e di restituzione previsti dagli artt. 1587, n. 1, e 1590, primo comma, c.c., salvo il deterioramento o il consumo derivanti dall’uso conforme al contratto.

consulenza agricola 10 26La documentazione delle condizioni iniziali dei beni assume, in questo quadro, un rilievo direttamente connesso alla distribuzione dell’onere probatorio. Un verbale di consegna sottoscritto dalle parti, corredato da fotografie datate e, quando utile, da riprese effettuate con drone, consente di individuare anomalie e danneggiamenti preesistenti, evitando che la loro presenza venga successivamente riferita all’attività del conduttore. In mancanza di una descrizione, opera, invece, la presunzione di consegna in buono stato di manutenzione stabilita dall’art. 1590, secondo comma, c.c. Per i componenti interrati o non visibili, le immagini devono essere integrate dalla documentazione tecnica pertinente; rimane, comunque, distinta la funzione delle diverse evidenze, poiché la descrizione iniziale contribuisce a stabilire se il deterioramento sia sopravvenuto durante il rapporto, mentre la dimostrazione della causa non imputabile richiede elementi riferiti all’origine e alla dinamica dell’evento.

La presenza dell’impianto sul fondo non basta, tuttavia, a ricondurlo all’oggetto della locazione. Occorre verificare quali beni siano stati concessi in godimento e quali siano rimasti nella disponibilità dell’operatore energetico, distinguendo la titolarità delle strutture, anche quando appartengano al concedente, dall’utilizzazione agricola delle superfici. Allo stesso modo, una clausola che imponga al conduttore di segnalare anomalie visibili non comporta necessariamente l’assunzione della vigilanza tecnica o della manutenzione dell’impianto: l’estensione dell’obbligo deve essere ricostruita attraverso il contenuto del rapporto.

Quando il bene danneggiato sia estraneo alla cosa locata, la responsabilità contrattuale va dunque riferita alle obbligazioni esistenti nei confronti del danneggiato. L’inosservanza delle prescrizioni sulle lavorazioni, degli obblighi di protezione o di altri impegni assunti verso l’operatore può fondare una pretesa ai sensi dell’art. 1218 c.c., anche quando tali obblighi derivino da un accordo direttamente concluso con un soggetto distinto dal concedente. In assenza di un pertinente rapporto obbligatorio, il danno deve, invece, essere esaminato sul piano extracontrattuale, secondo la regola generale dell’art. 2043 c.c., che richiede la prova del fatto doloso o colposo, del danno ingiusto e del nesso causale.

A tale regola si affiancano i criteri speciali eventualmente applicabili. Per i danni prodotti dalla circolazione dei veicoli, l’art. 2054, primo comma, c.c. pone a carico del conducente la prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno; la riconducibilità del sinistro a questo regime deve essere accertata in relazione alle modalità dell’evento. Quando l’impresa agricola sia proprietaria del mezzo, deve essere considerata anche la responsabilità solidale con il conducente prevista dall’art. 2054, terzo comma, c.c., salva la prova che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà. La responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale possono, inoltre, concorrere quando la medesima condotta integri i presupposti di entrambe, con conseguenze che interessano anche la prescrizione delle rispettive pretese3.

La necessità di ricostruire il fatto secondo il criterio di imputazione pertinente emerge con particolare evidenza nell’incendio. Un fuoco sviluppatosi durante la mietitrebbiatura può propagarsi attraverso stoppie, residui di fieno o vegetazione secca fino a interessare numerosi componenti e interrompere la produzione energetica. La concomitanza con la lavorazione non dimostra, da sola, una condotta colposa dell’agricoltore. Questa precisazione non modifica tuttavia la distribuzione dell’onere probatorio: quando il danno riguardi la cosa locata, resta applicabile la presunzione dell’art. 1588, primo comma, c.c., che il conduttore deve superare dimostrando la causa non imputabile. L’accertamento dell’innesco e della propagazione deve, pertanto, essere condotto secondo il regime di responsabilità pertinente.

Per i danni cagionati dagli animali al pascolo rileva l’art. 2052 c.c., che individua come responsabile il proprietario o chi se ne serve per il tempo in cui li ha in uso, salvo la prova del caso fortuito. La presenza del gregge sul fondo condotto dall’agricoltore non consente quindi di identificare automaticamente il soggetto tenuto al risarcimento, né la sola dimostrazione di avere adottato cautele nella gestione degli animali è sufficiente a provare il caso fortuito. Questa responsabilità deve, inoltre, essere distinta dall’eventuale inadempimento di obblighi specificamente assunti verso l’operatore, il cui accertamento segue la disciplina del rapporto obbligatorio.

Un diverso criterio è previsto dall’art. 2051 c.c. per il danno cagionato dalle cose in custodia. La disposizione può rilevare, ad esempio, quando una recinzione sottoposta al potere di governo dell’agricoltore ceda e danneggi una componente dell’impianto: occorre allora accertare la custodia della cosa che ha prodotto il danno e il suo nesso causale con l’evento, mentre al custode spetta la prova del caso fortuito. La sola dimostrazione di una condotta diligente non è sufficiente a provare il caso fortuito. Il rapporto di custodia va ricostruito attraverso i poteri effettivi di gestione e controllo, senza desumerlo dalla mera conduzione del fondo; soprattutto, esso non deve essere confuso con la disponibilità del bene danneggiato, il cui affidamento all’agricoltore non fonda una responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. per qualsiasi deterioramento subito.

Nell’adempimento degli obblighi inerenti alla conduzione, la diligenza deve essere valutata con riguardo alla natura professionale dell’attività, secondo l’art. 1176, secondo comma, c.c., e alle condizioni concrete nelle quali le lavorazioni vengono eseguite. Le prescrizioni relative ai percorsi di transito, alle distanze dalle strutture, agli ingombri delle attrezzature e alla profondità delle operazioni contribuiscono a rendere riconoscibili le cautele richieste, ma non ne esauriscono il contenuto. Un ostacolo visibile può imporre precauzioni anche in assenza di istruzioni analitiche; per i componenti nascosti assumono invece rilievo le informazioni disponibili e la possibilità di riconoscerne la presenza. La stessa disciplina operativa deve essere coerente con le lavorazioni previste, affinché spazi, accessi e ingombri ne consentano l’esecuzione nel rispetto delle cautele imposte.

Le strutture a inseguimento, come i tracker monoassiali, introducono un’esigenza ulteriore di coordinamento. La possibilità di lavorare senza urtare i moduli dipende dalla posizione delle strutture, dalle modalità con cui tale assetto viene ottenuto e mantenuto e dalle condizioni per ripristinare l’inseguimento. La valutazione deve, quindi, comprendere i comandi automatici e i poteri effettivamente attribuiti al conduttore: una prescrizione che consenta il transito soltanto in una determinata posizione richiede che egli possa ottenerla, direttamente o attraverso il soggetto competente, e verificarne il mantenimento durante l’operazione. Le altezze minime previste dal regime incentivante non sostituiscono l’accertamento della compatibilità con i mezzi e le attrezzature impiegati4.

L’urto contro un sostegno e la rottura di un collegamento interrato richiedono, pertanto, verifiche differenti. Nel primo caso assumono rilievo gli spazi disponibili, l’assetto delle strutture e le modalità della manovra; nel secondo, devono essere esaminati il tracciato, la profondità e le protezioni del cavidotto, insieme all’attendibilità delle informazioni trasmesse e al rispetto dei limiti di lavorazione. Per ripuntature e scassi, la profondità operativa va confrontata con la posizione effettiva del collegamento, senza presumere una quota di posa uniforme e considerando l’eventuale riduzione della copertura dovuta a sbancamenti o rimodellamenti successivi del terreno. Nastri segnalatori, picchettature e altre indicazioni contribuiscono alla riconoscibilità del rischio; il rinvenimento di un nastro o di una protezione durante la lavorazione richiede l’interruzione della lavorazione nel tratto interessato e le necessarie verifiche tecniche prima della ripresa.

In questa prospettiva, gli elaborati as-built georeferenziati consentono di documentare tracciati, profondità e protezioni effettivamente realizzati, mentre il progetto originario può essere stato superato dall’esecuzione o da modifiche successive. La ricostruzione del sinistro deve, quindi, individuare quali informazioni fossero disponibili al momento della lavorazione, se fossero state trasmesse al conduttore e se corrispondessero allo stato dei luoghi. L’omessa comunicazione di un vincolo tecnico, anche conseguente a una variazione dell’impianto, non comporta una liberazione automatica dell’agricoltore, dovendosi accertare l’incidenza causale dell’omissione insieme alle cautele da lui adottate. Se la condotta colposa dell’operatore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è ridotto secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate, ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., applicabile anche alla responsabilità extracontrattuale per il rinvio dell’art. 2056, primo comma, c.c. Le carenze informative possono, invece, concorrere alla prova liberatoria richiesta dall’art. 1588, primo comma, c.c., quando consentano di dimostrare che il danno è derivato da una causa non imputabile al conduttore.

L’impiego di dipendenti o contoterzisti richiede, infine, di individuare il criterio attraverso il quale il fatto dell’esecutore possa essere riferito all’impresa agricola. In ambito contrattuale, l’art. 1228 c.c. pone a carico del debitore, salva diversa volontà delle parti, i fatti dolosi o colposi dei terzi dei quali si avvale nell’adempimento. L’autonomia organizzativa del contoterzista non basta, pertanto, a escludere la responsabilità del conduttore, quando l’impresa esterna sia utilizzata nell’esecuzione delle obbligazioni da lui assunte verso il danneggiato5. Se trova applicazione l’art. 1588 c.c., il secondo comma comprende, inoltre, i danni causati dalle persone ammesse, anche temporaneamente, all’uso o al godimento della cosa. L’affidamento della lavorazione a un soggetto esterno non determina dunque, in presenza di tali presupposti, il venir meno della responsabilità verso il concedente.

Sul piano extracontrattuale, l’art. 2049 c.c. riguarda, invece, gli illeciti commessi nell’esercizio delle incombenze affidate nell’ambito di un rapporto di preposizione. Il semplice incarico di eseguire una lavorazione non rende il contoterzista o i suoi dipendenti automaticamente preposti dell’agricoltore: occorre accertare il rapporto concretamente esistente, ferma la possibile responsabilità di quest’ultimo per una propria condotta causalmente rilevante, quale l’impartizione di istruzioni inadeguate o l’omessa trasmissione delle informazioni necessarie all’esecuzione dell’intervento.

2.2. L’estensione del risarcimento e la prova della perdita produttiva

L’estensione del danno risarcibile varia secondo che la responsabilità del conduttore sia contrattuale o extracontrattuale. In caso di inadempimento, l’art. 1225 c.c. limita il risarcimento al danno prevedibile nel momento in cui è sorta l’obbligazione, salvo che l’inadempimento o il ritardo dipendano da dolo del debitore. Nella responsabilità extracontrattuale tale limite non opera, poiché l’art. 2056, primo comma, c.c. richiama gli artt. 1223, 1226 e 1227, ma non l’art. 1225. Rimane comune il criterio dell’art. 1223 c.c., secondo il quale sono risarcibili la perdita subita e il mancato guadagno che costituiscano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento o del fatto dannoso. Nel rapporto contrattuale, la prevedibilità deve essere apprezzata secondo un criterio oggettivo, riferito alla natura del rapporto e alle circostanze conosciute al momento in cui è sorta l’obbligazione, e riguarda anche la dimensione economica delle conseguenze6. La destinazione produttiva dell’impianto rende riconoscibile il rischio di un fermo, ma non consente di considerare prevedibile qualsiasi entità o durata della perdita, né sostituisce la prova del pregiudizio effettivamente subito e del suo nesso causale con il sinistro.

Per il danno materiale, la documentazione deve permettere di individuare le componenti compromesse e gli interventi necessari a ripristinarne la funzionalità. Rapporti tecnici, fotografie, preventivi e fatture assumono rilievo nella misura in cui consentano di riferire ciascuna spesa al sinistro, distinguendola dalle manutenzioni già necessarie e dagli eventuali miglioramenti. Il costo documentato non coincide necessariamente con il danno risarcibile: occorre verificare il collegamento della spesa con il sinistro, la necessità dell’intervento e la congruità del relativo importo.

La perdita produttiva richiede una ricostruzione ulteriore, diretta a stabilire quanta energia sarebbe stata ragionevolmente generata in assenza del danneggiamento. Devono essere individuati il perimetro dell’indisponibilità, che può riguardare una sezione o l’intero impianto, e la sua durata, rapportando la produzione attesa alla stagionalità, all’irraggiamento e alle condizioni di funzionamento. Il confronto deve, pertanto, fondarsi su misure attendibili e su dati coerenti con la configurazione dell’impianto: l’irradiazione rilevata e la resa storica, oppure la produzione di sezioni integre comparabili, possono fornire elementi utili, purché il metodo consenta di distinguere la perdita causata dal guasto dalle indisponibilità preesistenti e dalle limitazioni indipendenti7. Anche il trattamento della produzione residua deve rimanere coerente con il perimetro della stima, evitando di sottrarla nuovamente quando il calcolo riguardi già la sola sezione indisponibile.

Le registrazioni del sistema di supervisione, controllo e acquisizione dati, comunemente indicato come SCADA, le misure dei contatori e i dati meteorologici consentono di verificare tale ricostruzione. Gli orari degli eventi, gli stati di funzionamento, gli allarmi e gli interventi eseguiti permettono di riferire il fermo alle sue cause e di controllare la durata dell’indisponibilità attribuita al sinistro. La conservazione di queste evidenze interessa anche il conduttore, che deve poter esaminare gli elementi sui quali si fonda la richiesta risarcitoria; la loro perdita per sovrascrittura automatica può compromettere la possibilità di ricostruire il pregiudizio e di contestarne la quantificazione.

Accertata l’energia non prodotta, il suo valore economico deve essere determinato secondo il prezzo concretamente applicabile alla vendita, quale il prezzo zonale orario o quello convenuto in un power purchase agreement, tenendo conto delle condizioni del rapporto, degli incentivi effettivamente perduti e dei costi risparmiati. Il calcolo deve riflettere il meccanismo di remunerazione del progetto: quando il sostegno sia regolato per differenza rispetto al prezzo dell’energia, sommare il ricavo di vendita all’intera tariffa spettante, anziché al solo differenziale pertinente, comporterebbe una duplicazione8. Né la potenza nominale né l’indicazione complessiva delle ore di fermo consentono, da sole, di dimostrare la perdita economica e il suo nesso con l’evento9.

Un distinto profilo riguarda il danneggiamento dei sistemi di monitoraggio agricolo e ambientale, quando il guasto comprometta gli adempimenti del regime incentivante. L’analisi concerne, in questo caso, le conseguenze del sinistro sul sostegno riconosciuto all’operatore, da accertare considerando gli effetti concretamente prodotti e le misure adottate dal GSE. L’art. 14, comma 3, del decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, prevede la sospensione dell’erogazione fino alla trasmissione completa dei dati richiesti, mentre la revoca richiede il verificarsi di una delle fattispecie previste dall’art. 15, comma 1, del medesimo decreto, comprese quelle individuate dalla disciplina attuativa richiamata dalla lettera f). Occorre, pertanto, distinguere la perdita definitiva dal differimento dell’erogazione: le somme successivamente corrisposte non possono essere considerate definitivamente perdute, ferma la possibilità di dimostrare un pregiudizio derivante dal ritardo. Il rischio astratto di decadenza non giustifica, invece, la richiesta dell’intero incentivo futuro.

Anche il protrarsi dell’interruzione deve essere esaminato in relazione alle sue cause. I periodi di indisponibilità indipendenti dal danneggiamento pongono un problema di nesso causale, mentre le conseguenze che l’operatore avrebbe potuto evitare con l’ordinaria diligenza sono escluse dal risarcimento dall’art. 1227, secondo comma, c.c. La tempestività del ripristino va, tuttavia, apprezzata considerando le condizioni di sicurezza, la disponibilità dei ricambi e le possibilità concrete di intervento, senza desumere dalla sola durata del fermo un’inerzia imputabile al danneggiato.

Per componenti critici, quali trasformatori e inverter centralizzati, è, quindi, necessario documentare i tempi di approvvigionamento, separandoli dagli eventuali ritardi nella diagnosi, nell’ordine del ricambio o nell’attivazione dell’assistenza. La carenza di scorte può assumere rilievo, ma l’ordinaria diligenza non impone la conservazione di ogni componente di riserva: la valutazione deve considerare la criticità del bene, la prevedibilità della sua indisponibilità, il costo della scorta e le alternative accessibili, comprese le soluzioni temporanee utilizzabili in sicurezza10. Il conduttore che invochi l’art. 1227, secondo comma, c.c. deve, quindi, dimostrare quali misure fossero concretamente esigibili e in quale misura avrebbero consentito di contenere la perdita; il richiamo generico all’assenza di ricambi non basta a giustificare una riduzione del risarcimento.

Quando siano dimostrate l’esistenza del danno e la sua derivazione dall’evento, ma non sia possibile provarne il preciso ammontare, l’art. 1226 c.c. ne consente la liquidazione equitativa. La parte deve comunque fornire gli elementi disponibili per una stima attendibile, poiché il ricorso all’equità non supplisce alla mancata prova dell’esistenza del pregiudizio o del nesso causale.

3. La copertura assicurativa del rischio da interferenza tra attività agricola e impianto

La polizza di responsabilità civile dell’impresa agricola tutela il patrimonio dell’assicurato rispetto agli obblighi risarcitori compresi nella garanzia; quella dell’impianto indennizza i danni ai beni assicurati e, quando previsto, le perdite da interruzione della produzione. L’accertamento della responsabilità del conduttore non dimostra, quindi, che il sinistro sia coperto: occorre verificare separatamente il rischio assunto da ciascun assicuratore e le condizioni della relativa prestazione.

3.1. L’estensione del risarcimento e la prova della perdita produttiva

L’esame della polizza agricola deve partire dalla corrispondenza tra l’attività descritta nel contratto e quella effettivamente esercitata. Proprietà del fondo, conduzione, lavorazioni e servizi ulteriori resi all’operatore possono essere assoggettati a garanzie differenti, sicché la denominazione commerciale del prodotto non consente di presumere che siano compresi anche i danni alle strutture energetiche. L’incendio sviluppatosi durante la raccolta, la proiezione di pietre dalle attrezzature e il danneggiamento provocato dagli animali al pascolo devono essere valutati attraverso le condizioni pertinenti, considerando insieme la descrizione del rischio, le estensioni e le esclusioni.

La presenza di strutture sopraelevate, collegamenti interrati e limitazioni alle manovre assume rilievo anche nella rappresentazione del rischio all’assicuratore. Se, al momento della stipulazione, vengono taciute o descritte inesattamente circostanze che avrebbero determinato il rifiuto del rischio o la sua assunzione a condizioni diverse, le conseguenze dipendono dai presupposti degli artt. 1892 e 1893 c.c. In presenza di dolo o colpa grave del contraente, possono trovare applicazione l’annullamento e, nei casi previsti dall’art. 1892 c.c., il rifiuto della prestazione; in assenza di tali elementi, l’art. 1893 c.c. prevede, invece, il recesso e, per i sinistri verificatisi nelle condizioni temporali indicate dalla norma, la riduzione dell’indennizzo secondo il rapporto tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato. L’inesattezza o l’omissione non comportano, dunque, indistintamente la perdita integrale della garanzia.

Le variazioni successive devono essere esaminate secondo la disciplina dell’aggravamento del rischio. Una modifica delle strutture o degli spazi di manovra impone l’immediata comunicazione prevista dall’art. 1898, primo comma, c.c. quando aggravi il rischio al punto che l’assicuratore, se avesse conosciuto quelle condizioni alla stipulazione, non avrebbe concluso il contratto oppure avrebbe richiesto un premio maggiore. Gli artt. 1892, 1893 e 1898 c.c. non possono essere derogati in senso meno favorevole all’assicurato, secondo l’art. 1932, primo comma, c.c.; le clausole peggiorative sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge, ai sensi del secondo comma.

La descrizione assicurativa dell’attività deve essere coerente anche con le modalità attraverso le quali vengono gestite le interferenze con l’esercizio e la manutenzione dell’impianto. Delimitazione delle aree, comunicazioni preventive e procedure operative contribuiscono a evitare interventi incompatibili e danneggiamenti, mentre l’accesso alle superfici coltivate non comporta, per ciò solo, l’autorizzazione a intervenire sulle parti elettriche. Le regole di sicurezza delle persone e le relative coperture conservano, peraltro, un ambito distinto dalla garanzia dei danni all’impianto11.

Per i sinistri causati dai mezzi agricoli occorre inoltre distinguere la responsabilità civile connessa all’attività dell’impresa dalla responsabilità civile automobilistica. L’art. 122, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, nel testo modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, attribuisce rilievo all’utilizzo del veicolo conforme alla funzione di mezzo di trasporto al momento dell’incidente, senza rendere decisive, da sole, la natura privata del terreno o la circostanza che il mezzo sia fermo o in movimento12. L’urto contro un sostegno durante uno spostamento può quindi richiedere l’esame della garanzia RCA, mentre il danno prodotto dall’attrezzatura nell’esecuzione di una lavorazione pone, anzitutto, il problema della copertura dell’attività agricola. La qualificazione deve, comunque, essere riferita alla dinamica concreta, soprattutto quando movimento e lavoro concorrano nella medesima operazione.

A questa disciplina si affianca la deroga prevista dall’art. 122-bis, comma 1-ter, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dall’art. 9 della legge 11 marzo 2026, n. 34, in vigore dal 7 aprile 2026. La disposizione riguarda le macchine agricole dell’art. 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolate o prive del certificato di idoneità tecnica alla circolazione, utilizzate esclusivamente all’interno di fondi agricoli, aziende agrarie o spazi a uso interno non accessibili al pubblico, purché coperte da una diversa polizza di responsabilità civile verso terzi. L’esclusione dall’obbligo RCA rimane circoscritta a tali presupposti e non risolve la questione dell’adeguatezza della copertura alternativa, che deve essere verificata anche rispetto alle clausole sull’impiego dei veicoli.

Un ulteriore profilo riguarda le condizioni relative alle cose in consegna o custodia e ai beni oggetto dei lavori. La disponibilità dell’impianto deve essere ricostruita secondo il contenuto della clausola, senza desumerla dalla sola conduzione del fondo né escluderla in ragione dell’altrui proprietà. Analogamente, una lavorazione eseguita tra le strutture non rende necessariamente l’intero impianto oggetto dell’intervento: assumono rilievo l’operazione concretamente svolta e il suo rapporto con la componente danneggiata. Anche un’estensione per i beni in consegna o custodia può lasciare esclusi quelli sui quali si lavora, sicché le due delimitazioni devono essere considerate congiuntamente.

Per i collegamenti interrati, l’esame deve comprendere la clausola relativa ai danni a condutture e impianti sotterranei. La garanzia generale dei danni a cose può escluderli, mentre un’estensione specifica può assicurarli con scoperti e sottolimiti propri oppure circoscrivere la protezione alle attività eseguite per conto di terzi. Occorre, quindi, accertare che la copertura operi anche per le lavorazioni sul fondo condotto, senza utilizzare il massimale generale come misura della prestazione disponibile per il danneggiamento del cavidotto.

La perdita produttiva dell’operatore richiede una verifica ulteriore della garanzia per l’interruzione o la sospensione dell’attività di terzi. Tale estensione deve comprendere la produzione elettrica e va esaminata sia nel limite economico sia nell’eventuale collegamento con un danno materiale indennizzabile dalla medesima polizza: la copertura del costo di ripristino del cavo non dimostra, infatti, che siano assicurati anche i ricavi perduti. La garanzia riguarda il debito risarcitorio del conduttore e rimane distinta dalla copertura diretta della mancata produzione eventualmente prevista nella polizza dell’impianto.

Anche quando la lavorazione sia affidata a un contoterzista, la responsabilità civile dell’impresa agricola oggetto della copertura assicurativa deve essere distinta da quella dell’esecutore. Una garanzia riferita alla committenza può tenere indenne l’agricoltore per il debito compreso nella polizza senza coprire la responsabilità direttamente gravante sul contoterzista; quest’ultimo deve, pertanto, disporre di una propria assicurazione oppure essere incluso tra i soggetti protetti dalla garanzia pertinente. La presenza di una copertura del committente non consente di presumere l’estensione della tutela a tutti gli operatori coinvolti.

Nell’assicurazione della responsabilità civile, l’art. 1917, primo comma, c.c. esclude dalla garanzia i danni derivanti da fatti dolosi dell’assicurato, mentre la colpa grave non è soggetta all’esclusione legale prevista dall’art. 1900, primo comma, c.c., ferma la verifica delle delimitazioni contrattuali del rischio13. La violazione di una prescrizione operativa deve, dunque, essere valutata sia nell’accertamento della responsabilità sia nell’applicazione delle condizioni di polizza, ma non costituisce, per il solo fatto di essersi verificata, una causa legale di esclusione della copertura.

3.2. La copertura del danno all’impianto e della mancata produzione

Le polizze dell’impianto destinate alla copertura dei danni materiali possono adottare una struttura all risks, che comprende gli eventi non espressamente esclusi entro il rischio descritto dal contratto. Questa configurazione non rende superfluo l’esame delle condizioni: i beni assicurati, le esclusioni e le eventuali prescrizioni di protezione rimangono determinanti per stabilire se il danneggiamento provocato durante una lavorazione agricola dia diritto all’indennizzo.

Particolare attenzione richiedono le clausole sull’urto di veicoli appartenenti all’assicurato o impiegati al suo servizio. La riconducibilità di un mezzo agricolo a quest’ultima categoria dipende dal contenuto della previsione e dal rapporto nel quale il mezzo viene utilizzato, senza poter essere desunta dalla sola presenza sul fondo. Per i collegamenti interrati possono assumere rilievo esclusioni riferite alle modalità di posa o alla protezione dei cavi. Il medesimo evento richiede quindi un esame autonomo nelle due polizze, poiché la copertura della responsabilità del conduttore e quella del danno all’impianto possono delimitarne diversamente le conseguenze assicurate.

La funzione della clausola rileva anche ai fini della necessità di una specifica approvazione scritta. La previsione che definisce l’oggetto della garanzia, delimitando il rischio assicurato, non richiede, per questa sola funzione, la specifica approvazione scritta dell’art. 1341, secondo comma, c.c.14. La clausola che limita la responsabilità dell’assicuratore vi è invece soggetta quando ricorrano i presupposti della disposizione, e la mancanza dell’approvazione ne impedisce l’efficacia. L’assenza della cosiddetta doppia firma non consente dunque di superare indistintamente le esclusioni di polizza: occorre prima stabilire quale funzione svolga la previsione contestata. Se permane un dubbio interpretativo sulle clausole contenute nelle condizioni generali o in moduli o formulari predisposti dall’assicuratore, l’art. 1370 c.c. impone di interpretarle a favore dell’altro contraente. Il criterio permette di risolvere l’ambiguità sull’estensione della garanzia, senza introdurre una copertura estranea al contenuto del contratto.

La garanzia dei danni materiali non comprende, di per sé, i ricavi perduti durante il fermo. La loro copertura richiede un’espressa previsione contrattuale, secondo l’art. 1905, secondo comma, c.c., che subordina la prestazione relativa al profitto sperato a uno specifico impegno dell’assicuratore. Anche quando sia prevista una garanzia per l’interruzione della produzione, occorre verificare se questa operi soltanto in presenza di un danno materiale indennizzabile dalla medesima polizza: in tal caso, l’esclusione del danno iniziale può impedire anche il ristoro della perdita produttiva conseguente.

Il periodo indennizzabile e le franchigie temporali concorrono a definire l’estensione della tutela. Secondo il meccanismo convenuto, possono rimanere scoperti i fermi di breve durata o la parte iniziale di un’interruzione più lunga. Occorre distinguere la franchigia che sottrae una quota di perdita dalla condizione che subordina la prestazione al superamento di una durata minima15. Per le perdite rimaste scoperte resta possibile la pretesa verso il conduttore, quando ne ricorrano i presupposti.

Massimali, sottolimiti, franchigie e scoperti vanno rapportati a uno scenario plausibile di danno, considerando insieme il costo del ripristino, i tempi tecnici e le conseguenze sul funzionamento dell’impianto. Assumono rilievo anche gli eventuali limiti complessivi per annualità assicurativa: un importo adeguato per il singolo evento può risultare insufficiente quando precedenti sinistri abbiano già consumato parte della disponibilità. Analogamente, un sottolimite per la mancata produzione può lasciare scoperta la componente economicamente più rilevante, anche in presenza di una garanzia sufficiente per i danni materiali.

Nell’assicurazione sui beni assume infine rilievo la sottoassicurazione. Se la somma assicurata è inferiore al valore del bene al momento del sinistro, l’art. 1907 c.c. prevede, salvo diversa pattuizione, una riduzione proporzionale dell’indennizzo. La regola può incidere anche su un danno parziale il cui costo sia inferiore alla somma assicurata, perché il calcolo dipende dal rapporto tra quest’ultima e il valore del bene, anziché dal solo confronto con la spesa di ripristino. Il massimale dell’assicurazione della responsabilità civile svolge invece la funzione di limite della prestazione dovuta dall’assicuratore e, per il solo fatto di essere inferiore al danno risarcibile, non determina una riduzione proporzionale analoga.

4. La surrogazione dell’assicuratore e la protezione del conduttore

4.1. Il subentro dell’assicuratore e le difese del conduttore

La liquidazione del danno all’operatore energetico può aprire una successiva fase di recupero nei confronti del responsabile. Ai sensi dell’art. 1916, primo comma, c.c., l’assicuratore che ha pagato l’indennità subentra nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili fino alla concorrenza dell’importo corrisposto. Il conduttore che non rivesta la qualità di assicurato per l’interesse e la garanzia coinvolti può, quindi, essere destinatario di una richiesta risarcitoria anche dopo la definizione del sinistro tra l’operatore e la compagnia. Occorre distinguere, a questo riguardo, il trasferimento del credito dalla decisione di esercitarlo: il primo consegue al pagamento, senza richiedere una preventiva dichiarazione dell’assicuratore di volersi surrogare, mentre l’iniziativa di recupero rimane nella sua disponibilità, entro il termine di prescrizione del diritto acquisito.

Una disciplina specifica è prevista dall’art. 1589 c.c. per l’incendio della cosa locata. Quando questa comprenda l’impianto e l’assicurazione sia stata stipulata dal locatore o per suo conto, la pretesa di quest’ultimo nei confronti del conduttore responsabile è limitata, ai sensi del primo comma, alla differenza tra il danno effettivo e l’indennizzo ricevuto, restando salve, ai sensi del terzo comma, le norme sul diritto di surrogazione dell’assicuratore. Per i danni diversi dall’incendio, il coordinamento tra le pretese discende invece dal principio indennitario e dall’art. 1916 c.c., senza applicare direttamente la disciplina della cosa locata assicurata al sinistro meccanico. Il richiamo all’art. 1589 conserva, in questo ambito, la funzione di conferma sistematica riconosciuta dalle Sezioni Unite16.

Il subentro non modifica il contenuto del credito risarcitorio. L’assicuratore acquista il diritto nella posizione in cui si trovava l’operatore, con i relativi limiti, e il conduttore conserva la possibilità di contestare i presupposti della responsabilità, il nesso causale e l’estensione delle perdite richieste, nonché di far valere il concorso colposo del danneggiato. La somma recuperabile non può, pertanto, eccedere quanto sarebbe dovuto per le voci interessate dalla surrogazione. Anche la prescrizione rimane quella del credito trasferito: il pagamento dell’indennizzo non determina la decorrenza di un nuovo termine.

Da questa natura derivativa discende anche l’autonomia della verifica risarcitoria rispetto alla liquidazione assicurativa. L’importo concordato tra la compagnia e l’operatore non vincola il conduttore estraneo all’accordo, poiché le condizioni di polizza possono riconoscere prestazioni che non coincidono con la misura del danno risarcibile. Se, ad esempio, la garanzia prevede la sostituzione a nuovo di una componente, l’assicuratore deve, comunque, giustificare la somma richiesta al responsabile attraverso il pregiudizio effettivo e gli interventi necessari al suo ristoro; la liquidazione eseguita non costituisce, da sola, prova dell’entità del credito acquisito.
Il trasferimento del credito impone di individuare il soggetto legittimato a ricevere il pagamento. Per la quota già trasferita, il versamento all’operatore può liberare il conduttore se questi sia autorizzato dall’assicuratore a riceverlo oppure se l’assicuratore ratifichi il pagamento o ne abbia approfittato, secondo l’art. 1188, commi 1 e 2, c.c. Fuori da tali ipotesi, l’efficacia liberatoria richiede i presupposti dell’art. 1189, primo comma, c.c.: l’operatore deve apparire legittimato in base a circostanze univoche e il conduttore deve provare la propria buona fede17. La sola circostanza che l’operatore abbia inizialmente formulato la richiesta non è sufficiente.

Anche gli accordi conclusi prima del subentro devono essere esaminati in relazione ai diritti sui quali incidono. Le pattuizioni che validamente definiscono o limitano il credito risarcitorio dell’operatore si riflettono sul diritto acquisito dall’assicuratore, ferme le conseguenze dell’eventuale pregiudizio arrecato alla surrogazione; una clausola che distribuisca soltanto il costo della responsabilità tra i contraenti non produce necessariamente il medesimo effetto. In materia di appalto, la ripartizione interna dell’onere non è opponibile al terzo danneggiato né all’assicuratore subentrato nei suoi diritti18. Quando, invece, il danneggiato sia lo stesso operatore energetico che ha partecipato all’accordo, occorre stabilire se la clausola abbia effettivamente delimitato il suo credito oppure abbia previsto un distinto rapporto di rimborso.

La successione nel credito assume infine rilievo nella definizione negoziale del sinistro. Prima dell’indennizzo, l’operatore può disporre della propria pretesa, ma risponde, ai sensi dell’art. 1916, terzo comma, c.c., del pregiudizio che la sua condotta arrechi al diritto di surrogazione dell’assicuratore19. Dopo il pagamento dell’indennizzo, la liberatoria rilasciata dal solo operatore non estingue il credito già trasferito, salvo che egli sia legittimato a disporne per conto dell’assicuratore. Tale atto deve essere distinto dagli effetti eventualmente liberatori del pagamento eseguito all’operatore, secondo gli artt. 1188 e 1189 c.c. Per definire anche la pretesa relativa alla quota indennizzata, occorre pertanto acquisire l’assenso dell’assicuratore o verificare che una sua rinuncia efficace comprenda il credito interessato.

4.2. La rinuncia alla surrogazione e il suo ambito di efficacia

La rinuncia dell’assicuratore alla surrogazione può proteggere il conduttore dal recupero dell’indennizzo fin dalla stipulazione, purché risulti dalla polizza, da un’appendice o da una dichiarazione vincolante dell’assicuratore20. L’impegno dell’operatore a procurare tale protezione vincola, invece, soltanto quest’ultimo e non impedisce, da solo, l’esercizio del diritto previsto dall’art. 1916 c.c. La verifica deve, pertanto, riguardare la clausola effettivamente convenuta con l’assicuratore, anziché arrestarsi alla promessa contenuta nel contratto di conduzione.

Una diversa forma di tutela può derivare dall’inclusione dell’agricoltore tra gli assicurati della polizza all risks, ma la sola indicazione del suo nome non consente di considerare risolto il problema della surrogazione. Occorre individuare l’interesse assicurato, le attività e le garanzie rispetto alle quali egli assume tale qualità, poiché l’inclusione in una sezione non comporta necessariamente la protezione per ogni perdita contemplata dal programma assicurativo. Quando l’assicurazione sia stipulata per suo conto, l’art. 1891, commi 1 e 2, c.c. distingue gli obblighi del contraente dai diritti dell’assicurato; il terzo comma rende opponibili a quest’ultimo le eccezioni che l’assicuratore può opporre al contraente in dipendenza del contratto. La posizione del conduttore deve, dunque, essere ricostruita in relazione all’interesse e alla garanzia coinvolti nel sinistro, senza equiparare automaticamente la sua inclusione a una rinuncia espressa al recupero21.

L’inclusione del conduttore tra gli assicurati richiede inoltre di verificare il trattamento della colpa grave nella copertura diretta dei beni. L’art. 1900, primo comma, c.c. esclude i sinistri cagionati da dolo o colpa grave del contraente, dell’assicurato o del beneficiario, salvo patto contrario per la colpa grave; deve essere distinta la condotta delle persone del cui fatto l’assicurato risponde, regolata dal secondo comma. La disciplina speciale della responsabilità civile, esaminata nel § 3.1, non si estende alla garanzia dei danni all’impianto per il solo fatto che il conduttore sia incluso tra gli assicurati. La protezione va, quindi, valutata attraverso il complesso delle condizioni applicabili, considerando tanto la posizione del soggetto quanto le condotte e le perdite assicurate.

L’ambito soggettivo della rinuncia deve corrispondere all’organizzazione delle lavorazioni. Il conduttore deve essere identificato o risultare inequivocabilmente determinabile, mentre formule riferite genericamente a fornitori, collaboratori o persone delle quali l’assicurato debba rispondere possono non comprendere un’impresa agricola autonoma. La stessa verifica riguarda dipendenti, contoterzisti ed eventuali imprese incaricate del pascolo: la protezione riconosciuta all’impresa conduttrice non implica necessariamente la rinuncia nei confronti di ciascun esecutore, la cui posizione deve essere considerata secondo il contenuto della clausola.

Sul piano oggettivo, occorre accertare quali indennizzi siano sottratti al recupero. Una rinuncia limitata ai danni materiali può lasciare il conduttore esposto alla richiesta delle somme corrisposte per l’interruzione della produzione, anche quando entrambe le perdite derivino dal medesimo evento. Devono, inoltre, essere esaminate le eventuali riserve per dolo, colpa grave o altre condotte e le ulteriori condizioni dalle quali dipenda l’efficacia della protezione.

La tutela deve permanere per tutta la durata del rapporto. I certificati assicurativi possono attestare alcuni elementi della copertura, ma non sostituiscono l’esame delle condizioni di polizza né costituiscono, di per sé, un’estensione della garanzia; disdetta, recesso, mancato rinnovo, riduzione delle garanzie o sospensione per mancato pagamento del premio possono quindi modificare l’esposizione dell’agricoltore. Se l’operatore omette una comunicazione dovuta, può sorgere una sua responsabilità contrattuale, senza che ciò mantenga efficace una garanzia cessata o sospesa. Anche l’obbligo di avviso diretto da parte dell’assicuratore richiede una clausola da lui accettata, non potendo essergli imposto dal solo contratto di conduzione.

La successione di un nuovo conduttore rende necessario verificare l’aggiornamento delle rinunce e delle inclusioni tra gli assicurati, acquisendo il consenso dell’assicuratore quando richiesto dalla struttura della clausola. Deve essere, altresì, chiarita la posizione dell’impresa uscente rispetto agli eventi verificatisi durante la sua conduzione, poiché una richiesta formulata dopo la cessazione può riguardare un sinistro anteriore. La cessazione del rapporto e il momento nel quale viene esercitata la pretesa non possono, dunque, essere utilizzati indistintamente per delimitare la protezione.
Nei limiti convenuti, la rinuncia impedisce all’assicuratore di recuperare dal conduttore l’indennizzo corrisposto, senza consentire all’operatore di ottenere da quest’ultimo un secondo ristoro della medesima perdita. Restano, invece, autonome le pretese relative alle componenti non indennizzate, da individuare confrontando le voci effettivamente ristorate con quelle richieste al conduttore. Il divieto di un secondo ristoro riguarda, infatti, il medesimo pregiudizio: l’identità del sinistro non dimostra, da sola, la coincidenza delle perdite22. La portata della rinuncia e l’esposizione residua devono, pertanto, essere determinate sulla base delle prestazioni concretamente eseguite e dei diritti sui quali esse hanno inciso.

5. La manleva e l’attribuzione contrattuale del rischio non assicurato

5.1. La funzione della clausola e il rischio assunto

La rinuncia alla surrogazione, anche quando sia efficace per gli indennizzi interessati, non esaurisce la valutazione dell’esposizione del conduttore. Il contratto di conduzione può, infatti, precisare le conseguenze di una responsabilità già configurabile oppure introdurre un’autonoma obbligazione di rimborso o di indennizzo, collegata al verificarsi di un evento convenuto. L’autonomia negoziale riconosciuta dall’art. 1322, commi 1 e 2, c.c. consente l’assunzione di impegni ulteriori rispetto alla responsabilità ordinaria, entro i limiti imposti dalla legge e, per le pattuizioni atipiche, dalla meritevolezza degli interessi perseguiti23. Occorre, pertanto, distinguere ciò che il conduttore deve in quanto responsabile del danno da ciò che si obbliga a sostenere in forza di una specifica attribuzione contrattuale del rischio.

La distinzione emerge confrontando una clausola riferita ai «danni imputabili alle lavorazioni agricole» con una previsione che ponga a carico del conduttore «ogni perdita verificatasi durante la conduzione e non indennizzata dall’assicuratore». La prima conserva il collegamento con l’imputazione del danno; la seconda può attribuire rilievo alla connessione temporale con la conduzione o al mancato ristoro assicurativo, secondo il significato che risulta dall’intero regolamento negoziale. Quando sia stata effettivamente assunta un’obbligazione autonoma, chi ne chiede l’adempimento deve dimostrare i presupposti convenuti e la perdita compresa nell’impegno, senza dover necessariamente accertare una responsabilità del conduttore secondo le regole ordinarie.

La denominazione «manleva» non determina, da sola, la natura dell’obbligo. Gli artt. 1362, primo comma, e 1363 c.c. impongono di ricostruire la comune intenzione delle parti attraverso il contenuto complessivo del contratto, distinguendo le pattuizioni che proteggono dalle pretese di terzi da quelle che riguardano le perdite proprie dell’operatore. Le prime distribuiscono tra i contraenti il costo di una responsabilità esterna al rapporto; le seconde possono delimitare le conseguenze della responsabilità del conduttore oppure attribuirgli oneri ulteriori. È questa funzione concreta, anziché la denominazione attribuitagli, a orientare l’esame dei presupposti e dei limiti dell’impegno.

La ricostruzione deve, inoltre, essere coordinata con la qualificazione della conduzione. La presenza dell’impianto non sottrae necessariamente il rapporto alla disciplina dei contratti agrari: il godimento oneroso del fondo per l’esercizio dell’impresa agricola del conduttore può conservare la natura di affitto anche quando sia accompagnato da prescrizioni tecniche e da obblighi di coordinamento con l’attività energetica. L’affidamento di servizi agricoli deve essere distinto da tale fattispecie considerando le prestazioni, l’autonomia organizzativa e il rischio produttivo, senza attribuire valore decisivo alla denominazione scelta dalle parti. L’art. 27 della legge 3 maggio 1982, n. 203, disciplina la riconduzione all’affitto dei contratti agrari; accertata l’applicabilità della disciplina dell’affitto di fondo rustico, le clausole di manleva devono rispettare le disposizioni inderogabili della medesima legge, secondo l’art. 58, primo comma. Le deroghe ammissibili ai sensi dell’art. 45, primo comma, richiedono l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro organizzazioni provinciali, ferma la previsione specifica per le province di Trento e Bolzano24. L’assunzione di un costo ulteriore non costituisce, di per sé, una deroga: occorre individuare la disposizione con la quale la pattuizione risulti incompatibile.

Anche la durata degli obblighi richiede una verifica distinta da quella relativa all’esercizio energetico. La vita tecnica dell’impianto e il periodo incentivante non determinano automaticamente la scadenza dell’affitto né la durata degli impegni assunti dall’agricoltore25. Alla cessazione della conduzione occorre, quindi, separare gli obblighi riferiti agli eventi verificatisi durante il rapporto dalle perdite imputabili alle attività successive. Una richiesta avanzata dopo la cessazione può riguardare un sinistro anteriore; la prosecuzione della produzione energetica non giustifica invece l’attribuzione indistinta al precedente conduttore delle conseguenze delle lavorazioni eseguite dal successore.

5.2. Le perdite non indennizzate e i limiti della loro attribuzione

Le perdite non indennizzate non costituiscono una categoria omogenea. Franchigie, scoperti, sottolimiti, esclusioni e inosservanza degli obblighi di polizza possono lasciare una parte del danno priva di copertura per ragioni differenti; una clausola che ne attribuisca indistintamente il costo al conduttore può, quindi, trasferirgli anche le conseguenze delle scelte assicurative dell’operatore. L’obbligo di rimborsare una quota residua, quale la franchigia, può permanere dopo la liquidazione del sinistro, ma le prestazioni aventi funzione di ristoro devono tenere conto degli indennizzi riferiti alla stessa perdita, evitando che la distribuzione contrattuale del rischio determini una duplicazione del recupero.

L’oggetto dell’impegno deve essere determinato o determinabile ai sensi dell’art. 1346 c.c., attraverso l’individuazione degli eventi, delle perdite comprese e dei criteri oggettivi di quantificazione. Distinta è la questione dell’importo massimo garantito previsto dall’art. 1938 c.c. per la fideiussione relativa a obbligazioni future, la cui applicazione alle garanzie personali atipiche richiede di accertare la funzione del patto e la natura delle singole obbligazioni garantite. La denominazione «manleva» e la previsione di un pagamento successivo alla stipulazione non bastano a rendere necessario il massimale; neppure gli obblighi conseguenti all’inadempimento di un rapporto già costituito sono necessariamente futuri nel significato rilevante per la disposizione26.

Anche quando non costituisca un requisito di validità, un limite concordato rende conoscibile la misura massima dell’esposizione e consente al conduttore di valutare il rischio assunto. Resta distinta la verifica dei presupposti del rimborso: il mancato pagamento dell’assicuratore non dimostra, da solo, né la responsabilità dell’agricoltore né l’esistenza di un’obbligazione contrattuale a suo carico.

Una questione ulteriore si presenta quando l’operatore abbia promesso una determinata protezione assicurativa e la clausola ponga a carico dell’agricoltore anche le perdite derivanti dalla mancata attuazione di tale impegno. L’attribuzione del rischio può allora neutralizzare le conseguenze dell’inadempimento della controparte, rendendo necessario accertare se il patto svolga, in concreto, una funzione di esonero. Quando la clausola svolga tale funzione, l’art. 1229, primo comma, c.c. ne sancisce la nullità nella parte in cui escluda o limiti preventivamente la responsabilità del debitore per dolo o colpa grave; il secondo comma vieta, inoltre, l’esonero o la limitazione per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. La formulazione come obbligo di rimborso non sottrae la clausola alla valutazione del suo effetto.

Deve essere distinta la manleva che distribuisca soltanto il costo di una responsabilità verso terzi, lasciando intatta la tutela del danneggiato. Tale pattuizione non ricade automaticamente nel divieto di esonero, dovendosi esaminare la funzione concreta dell’accordo e l’interesse che sorregge l’assunzione degli oneri della responsabilità altrui27. La distinzione assume rilievo anche nell’interpretazione delle clausole predisposte per il rapporto agrivoltaico, nelle quali possono convivere obblighi relativi alle perdite dell’operatore e impegni riferiti alle pretese di soggetti esterni.

Se l’operatore non procura la copertura o la rinuncia alla surrogazione promessa, l’agricoltore può conservare una pretesa per inadempimento nei suoi confronti pur rimanendo esposto alla richiesta dell’assicuratore. Il danno deve essere ricostruito attraverso il contenuto della protezione dovuta e le conseguenze che il suo adempimento avrebbe evitato, senza identificarlo automaticamente con l’intero importo richiesto al conduttore. Occorre stabilire se la tutela convenuta avrebbe compreso il sinistro, quali perdite avrebbe riguardato e in quale misura avrebbe impedito l’esborso.

L’assicurabilità dell’impegno contrattuale costituisce un profilo distinto dalla sua validità. L’art. 1917, primo comma, c.c. riferisce la prestazione dell’assicuratore alla responsabilità dedotta nel contratto: se la polizza agricola comprende soltanto il debito configurabile anche in assenza della manleva, l’obbligo aggiuntivo di rimborso può restare a carico dell’impresa, benché tragga origine dal medesimo evento assicurato. Per trasferire anche questa esposizione occorre che la garanzia comprenda l’obbligazione assunta, non potendo la pattuizione con l’operatore ampliare unilateralmente il rischio accettato dall’assicuratore.

La distribuzione degli oneri deve, infine, essere rapportata ai poteri effettivi del conduttore e alle condizioni nelle quali svolge l’attività. Modifiche delle strutture, variazioni degli spazi disponibili o limitazioni alle lavorazioni decise dall’operatore possono incidere sul rischio assunto e sulle possibilità di prevenirlo; la disciplina della manleva deve, quindi, essere letta insieme agli obblighi di informazione e di coordinamento. Anche il corrispettivo della conduzione deve essere valutato considerando il limite dell’esposizione e la disponibilità di una copertura, poiché l’assunzione di un rischio ulteriore ha un costo economico anche prima che si traduca in un esborso.

5.3. Verifiche contrattuali essenziali

Il contratto di conduzione traduce le verifiche sulla responsabilità e sulle coperture in obblighi di informazione, procedure operative e criteri di ripartizione delle perdite, rendendo conoscibile l’esposizione assunta dall’impresa agricola. La documentazione iniziale individua i beni affidati al conduttore e ne registra lo stato mediante un verbale sottoscritto dalle parti, corredato da fotografie datate e, quando utile, da riprese effettuate con drone. Per i collegamenti interrati, la ricognizione si completa con la consegna, prima delle lavorazioni, degli elaborati as-built georeferenziati, recanti i tracciati, le profondità e le protezioni effettivamente realizzati. Il contratto precisa inoltre chi ne curi l’aggiornamento e come vengano comunicate le varianti rilevanti, comprese le modifiche del piano di campagna.

La disciplina delle lavorazioni comprende percorsi, fasce di rispetto e profondità ammesse, raccordati con le caratteristiche dei mezzi impiegati e con le esigenze di esercizio e manutenzione dell’impianto. Per i tracker occorre individuare le posizioni compatibili con il transito e il lavoro, i soggetti abilitati a disporle e verificarle e le condizioni per ripristinare l’inseguimento. Le eventuali procedure di autorizzazione o i permessi di lavoro trovano un raccordo nella programmazione agricola, affinché le cautele prescritte possano essere concretamente osservate.

La gestione del sinistro richiede l’individuazione preventiva dei referenti, delle modalità di comunicazione immediata e del termine per il sopralluogo congiunto, con tempestivo invito degli assicuratori interessati. Il sopralluogo va organizzato in modo compatibile con la sicurezza e con la conservazione delle prove, senza ritardare la denuncia, il soccorso o la messa in sicurezza. La procedura prevede anche la documentazione e la conservazione, per quanto concretamente possibile, delle evidenze necessarie a ricostruire l’origine e le conseguenze dell’evento, prima degli interventi che possano alterare lo stato dei luoghi.

La verifica della mancata produzione presuppone la conservazione e la disponibilità dei dati SCADA, delle misure di energia e dei dati meteorologici relativi al fermo e ai periodi utilizzati per il confronto. Registrazioni accessibili di eventi, allarmi e interventi consentono di ricostruire l’accaduto; tempi di conservazione e modalità di consultazione ed esportazione concordati evitano la perdita delle informazioni per sovrascrittura automatica. Questa disciplina documentale permette a entrambe le parti di verificare la durata e l’estensione della perdita attribuita al sinistro.

Sul piano assicurativo, il contratto regola la consegna, prima dell’inizio delle lavorazioni, delle polizze e delle relative appendici, dei certificati e della documentazione attestante il pagamento dei premi, nonché il loro aggiornamento in occasione di rinnovi, modifiche o sostituzioni delle coperture. La verifica riguarda i soggetti protetti dalla rinuncia alla surrogazione o inclusi tra gli assicurati, le garanzie interessate, le esclusioni, i sottolimiti, le franchigie e il trattamento della colpa grave. Completano la disciplina contrattuale il preavviso per disdetta, recesso, mancato rinnovo o riduzione della protezione, la comunicazione delle sospensioni e la continuità tra coperture sostitutive. Un obbligo di avviso diretto dell’assicuratore richiede il suo assenso contrattuale.

Su questa base, la manleva può essere definita attraverso gli eventi e le perdite compresi, i presupposti del rimborso e i criteri di quantificazione, precisando il limite massimo dell’esposizione secondo la funzione concreta del patto e i requisiti di validità applicabili. Completa il quadro la disciplina della successione nella conduzione: aggiornamento delle tutele al cambio dell’impresa agricola e individuazione degli obblighi e delle protezioni riferiti ai sinistri anteriori alla cessazione, anche quando le richieste vengano formulate successivamente.

6. Conclusioni

Il pagamento dell’indennizzo all’operatore non comporta, di per sé, la liberazione del conduttore responsabile. Il regime della responsabilità determina le perdite che egli è tenuto a risarcire, mentre le polizze individuano quelle comprese nella protezione assicurativa; per la quota indennizzata, la surrogazione trasferisce all’assicuratore il credito verso il responsabile, con il contenuto e i limiti che gli appartengono. La tutela dell’impresa agricola richiede pertanto che questi rapporti siano coordinati con l’eventuale rinuncia al recupero e con gli obblighi di rimborso assunti nel contratto di conduzione, poiché la manleva può lasciare a suo carico perdite ulteriori rispetto al debito risarcitorio e alle garanzie disponibili.

L’equilibrio di tale disciplina dipende anche dalla corrispondenza tra gli oneri attribuiti e i poteri effettivamente esercitabili. Le informazioni sui collegamenti interrati, la gestione dei tracker, le decisioni sul ripristino e le scelte assicurative possono incidere sulle conseguenze economiche del sinistro pur rimanendo, in tutto o in parte, nella disponibilità dell’operatore.

Rendere riconoscibile nel contratto questa distribuzione consente di collegare gli obblighi di prevenzione a informazioni attendibili e possibilità concrete di intervento. Prima di assumere l’impegno, il conduttore può, così, valutare l’esposizione residua, distinguendo le perdite comprese nelle garanzie assicurative da quelle destinate a rimanere a suo carico, anche in forza di obblighi ulteriori rispetto alla responsabilità ordinaria. Il rischio assunto trova, quindi, un termine di confronto nell’autonomia operativa riconosciuta all’impresa agricola e nel corrispettivo della conduzione.

Pubblicazione: Consulenza Agricola, n. 10/2026.

Autori: Francesco Tedioli e Stefano Pisciotta.

Versione originale: consulta l’articolo qui sotto nella veste grafica della rivista oppure apri il PDF integrale.

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