La recente approvazione del regolamento di esecuzione (UE) 2025/661 introduce una modifica non minore al disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano, relativa al requisito anagrafico massimo per l’inserimento dei bovini nella filiera produttiva, fissato ora al decimo mese di età. L’articolo analizza il contesto normativo europeo applicabile, gli obiettivi e le implicazioni della modifica approvata dalla Commissione europea, anche alla luce della procedura di opposizione sollevata dall’Austria e successivamente respinta. Viene, inoltre, esaminata la cornice regolatoria più ampia, con particolare attenzione al nuovo Regolamento (UE) n. 2024/1143, che rifonde e innova la disciplina delle indicazioni geografiche, offrendo strumenti interpretativi utili per comprendere la portata sistemica della modifica. L’elaborato si sofferma, infine, sulle conseguenze operative per gli allevatori e sulle prospettive evolutive del sistema DOP, evidenziando la rilevanza giuridica del provvedimento e le sfide organizzative ed economiche per la filiera del Parmigiano Reggiano.
Sommario
1. Introduzione
Nell’ambito del regime giuridico europeo delle indicazioni geografiche protette, le modifiche ai disciplinari di produzione rivestono un ruolo determinante per l’evoluzione delle filiere agroalimentari di qualità. Tali modifiche, soprattutto quando qualificabili come “non minori” ai sensi dell’articolo 53 del regolamento (UE) 1151/20121, incidono su elementi sostanziali del metodo produttivo e richiedono, per la loro approvazione, una procedura articolata e formalizzata a livello dell’Unione.
È in questo contesto che si colloca il regolamento di esecuzione (UE) 2025/6612 della Commissione, con il quale è stata formalmente approvata una modifica al disciplinare3 della Denominazione di Origine Protetta “Parmigiano Reggiano”. Il provvedimento interviene su un aspetto particolarmente centrale del sistema di produzione, ossia l’ammissione dei bovini nella filiera produttiva, incidendo, in particolare, sull’articolo 9 del disciplinare, che disciplina l’alimentazione degli animali ammessi nella produzione della materia prima utilizzata per il formaggio tutelato.
L’intervento normativo ha sostituito la disciplina previgente, che consentiva un periodo di transizione alimentare di quattro mesi per gli animali provenienti da filiere diverse, introducendo un limite temporale anagrafico più stringente: gli animali potranno essere inseriti nella filiera DOP solo se introdotti entro il compimento del decimo mese di età. Una modifica che, come si vedrà, ha generato, non solo una procedura di opposizione tra Stati membri, ma anche un dibattito sul bilanciamento tra esigenze di tutela della qualità e principi del mercato interno.
L’intervento, motivato dalla necessità di rafforzare il legame tra il prodotto e il territorio, garantire maggiore uniformità nella gestione della materia prima e semplificare i controlli di conformità, è stato promosso dal Consorzio del Parmigiano Reggiano nell’ambito della procedura prevista dagli articoli 49 e seguenti del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari4.
L’approvazione della modifica è giunta al termine di una procedura complessa, che ha incluso la presentazione formale della domanda da parte dell’Italia, la pubblicazione della proposta di modifica nella GUUE5, e un’articolata fase di opposizione interstatale avviata dall’Austria, la quale ha contestato la compatibilità della nuova regola con i principi del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea in materia di libera circolazione delle merci6. A seguito delle consultazioni tra gli Stati membri interessati, concluse senza esito, la Commissione ha adottato il provvedimento, ritenendo che la misura fosse proporzionata rispetto agli obiettivi perseguiti, e che non costituisse una restrizione ingiustificata al mercato interno.
La vicenda presenta numerosi profili di interesse sotto il punto di vista del diritto agroalimentare europeo. Essa chiama in causa il concetto stesso di legame tra qualità e origine geografica, che costituisce il fondamento giuridico della DOP, e solleva questioni rilevanti in merito alla qualificazione giuridica delle modifiche al disciplinare, alla tutela della tipicità nei sistemi regolati di produzione, e al bilanciamento tra libertà di circolazione e protezione delle indicazioni geografiche. Il presente contributo si propone di esaminare in dettaglio il contesto normativo e procedurale nel quale si inserisce il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/661, di analizzare il contenuto della modifica approvata, di ricostruire i termini della procedura oppositiva promossa dall’Austria ed, infine, di formulare alcune considerazioni critiche circa le implicazioni giuridiche e sistemiche della decisione della Commissione.
2. Il contesto normativo delle modifiche al disciplinare del Parmigiano Reggiano DOP
La modifica al disciplinare della DOP “Parmigiano Reggiano” approvata con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/661 si colloca all’interno del quadro normativo delineato dal Regolamento (UE) 1151/20127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari8. Tale normativa rappresenta, fino all’entrata in vigore del nuovo Regolamento (UE) 2024/1143, la disciplina di riferimento per le Denominazioni di Origine Protetta9 e le Indicazioni Geografiche Protette, delineando i presupposti per la registrazione10, la protezione, l’uso e la modifica delle denominazioni.
In tale contesto, l’articolo 7 del medesimo regolamento attribuisce al disciplinare di produzione un ruolo centrale: esso è lo strumento normativo che dà attuazione concreta al legame tra prodotto e territorio, definendo in modo cogente le caratteristiche del prodotto, le modalità di produzione, la delimitazione geografica, gli elementi che attestano l’origine, le prove storiche e documentali, nonché il sistema di controllo. Si tratta, in senso tecnico, di un atto normativo settoriale a base negoziale ma vincolante, che regola l’intera filiera e costituisce la fonte primaria per valutare la conformità di ogni fase del processo produttivo alla qualifica DOP.
Proprio in ragione di tale centralità, il procedimento di modifica del disciplinare è disciplinato con attenzione e rigore dagli articoli da 49 a 53 del Regolamento (UE) 1151/2012. In particolare, l’articolo 53 distingue tra modifiche minori, che possono essere approvate secondo una procedura semplificata, e modifiche non minori, che, invece, incidono su elementi essenziali della registrazione – quali il metodo di produzione, la delimitazione geografica, le caratteristiche del prodotto o il legame con l’ambiente – e richiedono un iter completo di approvazione da parte della Commissione europea. È nell’ambito di questa seconda categoria che si colloca la modifica in esame, in quanto intervenuta su un aspetto sostanziale del metodo di produzione: l’età massima di introduzione degli animali nella filiera, con effetti diretti sulla coerenza dell’allevamento con l’ambiente geografico delimitato e, conseguentemente, sulla tipicità del prodotto.
Sotto il profilo temporale, in base all’articolo 90, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2024/114311, che ha rifuso e sostituito la disciplina del 2012, le domande presentate prima della sua entrata in vigore continuano a essere esaminate secondo le disposizioni del Reg. (UE) 1151/2012. Pertanto, la procedura seguita dal Consorzio del Parmigiano Reggiano e conclusasi con l’approvazione della Commissione, si è svolta legittimamente nel quadro normativo previgente, pur in una fase di transizione regolativa già segnata dall’adozione formale del nuovo regolamento.
3. Il nuovo Regolamento (UE) 2024/1143: dal caso Parmigiano Reggiano alla rifondazione sistematica della disciplina delle DOP
La pubblicazione del Regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante rifusione della normativa in materia di indicazioni geografiche, rappresenta un intervento normativo di portata sistemica, volto a razionalizzare e semplificare l’intero impianto normativo dell’Unione in materia di IG agricole e alimentari12. Il nuovo regolamento, entrato in vigore il 5 maggio 2024 ed applicabile dal 1º gennaio 2025 (art. 91), ha abrogato il Reg. (UE) 1151/2012, senza, però, comprometterne la continuità funzionale, come dimostra la disciplina transitoria contenuta nell’art. 9013.
Tra le principali innovazioni, rileva, innanzitutto, la nuova classificazione delle modifiche ai disciplinari: il regolamento distingue tra modifiche ordinarie (art. 21) e modifiche di lieve entità (art. 22), superando la tradizionale dicotomia tra modifiche minori e non minori14. Le modifiche ordinarie – assimilabili per contenuto e per impatto a quelle “non minori” del sistema previgente – restano soggette a una procedura completa con pubblicazione e possibilità di opposizione. Le modifiche di lieve entità, invece, possono essere approvate mediante procedura semplificata, gestita a livello nazionale. Tali modifiche devono essere, tuttavia, notificate alla Commissione, che conserva il potere di richiesta di integrazioni o chiarimenti, in un’ottica di armonizzazione controllata15.
Accanto alla semplificazione procedurale, il regolamento introduce un’importante novità sul piano della governance, attribuendo all’EUIPO16 un ruolo di supporto tecnico-istruttorio per la valutazione delle domande, in coordinamento con la Commissione europea (art. 65). Tale scelta si inserisce nel più ampio disegno di digitalizzazione e razionalizzazione dei procedimenti relativi alle IG17.
Di rilievo è anche il rafforzamento della funzione dei consorzi di tutela, disciplinato negli articoli 39–41 del nuovo regolamento. La legittimazione formale dei consorzi, già riconosciuta nella prassi e dalla giurisprudenza, è, ora, esplicitata dal legislatore europeo, che ne valorizza il ruolo, non solo promozionale, ma anche di gestione tecnica e vigilanza. I consorzi dovranno dimostrare una rappresentatività qualificata per ottenere il riconoscimento, secondo parametri più stringenti, e potranno svolgere un ruolo attivo nei procedimenti di modifica disciplinare e nel contrasto alle evocazioni e usurpazioni18.
Infine, il nuovo regolamento integra nel sistema delle IG la dimensione della sostenibilità ambientale, in linea con il Green Deal europeo e la strategia Farm to Fork19. Le modifiche ai disciplinari potranno, ora, essere giustificate anche in funzione dell’impatto ambientale, energetico o climatico (art. 21, par. 2, lett. d), aprendo a una lettura evolutiva del legame tra territorio, qualità e responsabilità ecologica.
In questa prospettiva, la modifica al disciplinare del Parmigiano Reggiano – pur approvata sotto il vigore del Reg. 1151/2012 – anticipa alcuni principi, ora, formalizzati nel Reg. 2024/1143, come il rafforzamento del legame territoriale, l’integrità del metodo produttivo e la coerenza dell’origine animale con l’identità della DOP. Essa può, dunque, essere letta come un caso paradigmatico della transizione verso il nuovo impianto regolativo, utile anche per comprendere la futura applicazione degli articoli 23 (casi particolari) e 41 (funzioni dei consorzi), nonché l’evoluzione della giurisprudenza e della prassi amministrativa in materia di IG.
4. Il nuovo articolo 9 del disciplinare: contenuto e portata normativa
La modifica approvata con il Regolamento di esecuzione (UE) 2025/661 riguarda una parte qualificante del disciplinare della DOP “Parmigiano Reggiano”, precisamente l’articolo 9 della sezione intitolata “Regolamento di alimentazione delle bovine”. Il testo previgente prevedeva la possibilità di introdurre animali provenienti da filiere produttive diverse da quella del Parmigiano Reggiano, a condizione che gli stessi fossero sottoposti a un periodo di transizione alimentare di quattro mesi, durante il quale dovevano adattarsi al regime alimentare prescritto dal disciplinare.
Tale previsione intendeva garantire che il latte prodotto fosse conforme agli standard qualitativi della DOP, pur consentendo una certa flessibilità nella gestione zootecnica degli allevamenti, in particolare, per quanto concerne la rimonta, ossia l’inserimento di giovani bovine nel ciclo produttivo. Tuttavia, come si evince dal considerando 9 del regolamento di esecuzione, l’applicazione pratica della norma transitoria aveva fatto emergere criticità rilevanti in sede di controllo, dovute alla difficoltà di garantire una separazione netta tra animali già conformi e animali in fase di adattamento, e alla conseguente possibilità di commistione tra latte idoneo e latte non conforme20.
Alla luce di tali problematiche, l’articolo 9 è stato riformulato in modo da eliminare integralmente il periodo di transizione, introducendo un criterio anagrafico univoco: a decorrere dall’entrata in vigore del regolamento, l’introduzione di animali provenienti da filiere produttive diverse da quella del Parmigiano Reggiano negli allevamenti destinati alla produzione del latte (o negli allevamenti di rimonta) deve avvenire non oltre il compimento del decimo mese di età. La nuova formulazione si applica a tutti gli animali destinati alla produzione di latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano, indipendentemente dalla fase del ciclo produttivo in cui si trovino.
Il tenore letterale della norma è chiaro: essa stabilisce un limite temporale rigido, che si pone come condizione di ammissibilità per l’inserimento dell’animale nella filiera DOP. Non è più ammesso alcun meccanismo di adattamento successivo all’ingresso; al contrario, si richiede che l’animale venga introdotto nella filiera entro il decimo mese di vita, così da poter essere alimentato in maniera conforme al disciplinare prima dell’inizio della lattazione, e, dunque, prima che il latte prodotto possa essere destinato alla trasformazione certificata.
La portata normativa della disposizione è di rilievo. Essa incide in modo diretto sulla gestione della rimonta, imponendo agli allevatori di pianificare per tempo l’introduzione di nuove bovine nella mandria e di verificare, attraverso sistemi documentali tracciabili, la conformità anagrafica e zootecnica dell’animale al momento dell’acquisizione. Inoltre, la disposizione ha effetti sistemici sull’intera filiera lattiero-casearia, nella misura in cui rafforza la coerenza tra alimentazione, ambiente e identità del prodotto. In altre parole, essa integra e consolida il rapporto tra metodo di produzione e origine geografica, elemento fondante della DOP, stabilendo che non può dirsi conforme un latte prodotto da un animale che, seppur successivamente adattato, abbia già compiuto i primi dieci mesi in un contesto alimentare e ambientale estraneo alla filiera certificata.
Si tratta, in definitiva, di una misura che mira a rafforzare la tipicità del Parmigiano Reggiano attraverso l’allineamento precoce dell’intero ciclo zootecnico alle prescrizioni del disciplinare, favorendo l’omogeneità qualitativa della materia prima e la tracciabilità del prodotto finito. L’intervento si inserisce coerentemente nel quadro delle DOP europee, dove l’integrazione verticale tra materia prima, ambiente e processo costituisce la garanzia principale di autenticità e di protezione giuridica del prodotto.
4.1. Il principio della destinazione funzionale e la multifunzionalità aziendale
Nella normativa europea sulle Denominazioni di Origine Protetta, il termine «provenienza» riveste un ruolo centrale e assume una precisa connotazione giuridica. Ai sensi del regolamento (UE) 1151/2012, la provenienza del prodotto non indica semplicemente un’origine geografica generica o casuale, ma riflette un rapporto qualificato e rigoroso tra le caratteristiche qualitative del prodotto stesso e un determinato ambiente geografico. Più precisamente, l’articolo 5, paragrafo 1, del citato regolamento chiarisce che una DOP individua un prodotto originario di un luogo specifico, «la cui qualità o le cui caratteristiche siano dovute essenzialmente o esclusivamente a un particolare ambiente geografico e ai suoi fattori naturali e umani». Tale definizione rende evidente che la provenienza geografica si salda, nella prospettiva normativa europea, con fattori produttivi specifici e storicamente radicati in un determinato territorio.
In tale contesto, il nuovo requisito anagrafico introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/661 assume particolare rilievo giuridico e operativo. Stabilire, infatti, che gli animali destinati alla produzione del latte per la trasformazione in Parmigiano Reggiano debbano essere introdotti nella filiera entro il decimo mese di età significa definire in termini espliciti e vincolanti l’estensione temporale del nesso tra l’ambiente di produzione e l’animale, anticipando la verifica del rispetto delle condizioni qualitative essenziali già alle primissime fasi della vita degli animali stessi. In questo senso, il requisito anagrafico non si limita a un criterio organizzativo, bensì assume la natura di vero e proprio requisito sostanziale, volto a preservare e rafforzare la relazione genetica e ambientale tra l’animale e l’area geografica delimitata dalla DOP.
Sul piano operativo, tale norma impone agli allevatori di garantire la conformità degli animali fin dalla fase precedente alla lattazione, impedendo che si possano introdurre nella filiera produttiva animali già maturi, provenienti da contesti geografici e alimentari non coerenti con quelli stabiliti nel disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano. Questo determina una piena e verificabile coerenza fra le condizioni ambientali e alimentari di allevamento degli animali, e la qualità specifica del latte ottenuto, aspetto fondamentale che caratterizza in modo distintivo la filiera di questa rinomata DOP.
La ratio di tale modifica può essere compresa alla luce della giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia dell’Unione europea, che ha più volte affermato che la protezione della denominazione d’origine deve fondarsi su criteri oggettivi e verificabili di territorialità e qualità intrinsecamente legate a quel territorio specifico21. In tale ottica, il nuovo requisito previsto dal disciplinare contribuisce ad assicurare, in modo più rigoroso e verificabile, che il prodotto finale derivi esclusivamente da materia prima conforme ai requisiti territoriali e qualitativi fissati dal disciplinare, e non da animali provenienti da altre filiere produttive estranee al sistema normativo e produttivo tipico della DOP Parmigiano Reggiano.
La scelta di anticipare a dieci mesi l’età massima per l’introduzione degli animali nella filiera, si pone, pertanto, come garanzia rafforzata di conformità al disciplinare e come elemento di ulteriore tutela del valore reputazionale ed economico della DOP, che la normativa europea intende proteggere come diritto collettivo di proprietà intellettuale, ai sensi degli articoli 13 e seguenti del regolamento (UE) 1151/201222.
4.2. Implicazioni zootecniche, produttive e organizzative della nuova disciplina
La modifica introdotta con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/661, intervenendo direttamente sul requisito anagrafico degli animali destinati alla produzione del latte per la DOP Parmigiano Reggiano, comporta significative implicazioni di natura tecnica, gestionale e organizzativa per l’intera filiera lattiero-casearia coinvolta nella denominazione.
Dal punto di vista zootecnico, la previsione secondo cui gli animali provenienti da filiere produttive diverse da quella del Parmigiano Reggiano debbano essere introdotti entro il decimo mese di età determina un innalzamento degli standard di uniformità genetica, alimentare e gestionale all’interno delle aziende agricole aderenti al circuito DOP. In sostanza, si realizza un meccanismo di precoce identificazione degli animali che permette di uniformare, già dalle prime fasi dello sviluppo, l’alimentazione e le tecniche di allevamento alle prescrizioni rigorose stabilite dal disciplinare.
Ciò implica inevitabilmente che gli allevamenti interessati, sia quelli finalizzati direttamente alla produzione del latte sia quelli dedicati alla rimonta, debbano programmare con ampio anticipo l’acquisto o l’inserimento degli animali giovani. Tali decisioni devono basarsi sulla capacità di documentare in maniera precisa e verificabile la conformità al requisito temporale di dieci mesi, il che richiede un rafforzamento dei sistemi interni di registrazione, gestione anagrafica e tracciabilità individuale degli animali, secondo gli standard già previsti dalla normativa europea in materia di identificazione e registrazione dei bovini23.
Sotto un profilo strettamente produttivo, la modifica semplifica considerevolmente l’attività di controllo ispettivo, che in passato si era mostrata particolarmente complessa proprio nella verifica del periodo di transizione alimentare di quattro mesi previsto dal disciplinare nella sua precedente versione. Infatti, l’applicazione della precedente disciplina aveva comportato difficoltà operative nella gestione pratica degli animali in fase di adattamento alimentare, dando origine a frequenti casi di non conformità riscontrati dagli enti preposti al controllo24.
Con l’introduzione della nuova norma si elimina alla radice tale ambiguità operativa, imponendo un criterio anagrafico rigido e facilmente verificabile, che permette di concentrare le attività ispettive sulla verifica documentale e fisica della presenza e dell’origine degli animali, piuttosto che sulla più complessa gestione della fase transitoria. L’assenza del periodo di adattamento comporta anche una riduzione dei margini di errore, favorendo un innalzamento del livello complessivo di compliance degli allevamenti alla disciplina della DOP.
Sotto un profilo più ampio, la disposizione in esame produce effetti anche sul mercato della rimonta zootecnica. Il vincolo temporale introdotto determina una crescente domanda di animali giovani pienamente conformi ai requisiti del disciplinare della DOP, stimolando, così, lo sviluppo di filiere specializzate di approvvigionamento e allevamento di animali destinati a entrare nella produzione del Parmigiano Reggiano. Tale processo potrebbe incentivare una filiera ancora più integrata e specializzata, aumentando nel tempo il grado di autosufficienza territoriale per gli allevamenti aderenti al consorzio di tutela della DOP e riducendo la dipendenza da approvvigionamenti esterni al territorio geografico delimitato.
In conclusione, la modifica normativa introdotta dalla Commissione europea determina una ridefinizione strutturale e funzionale della filiera produttiva del Parmigiano Reggiano, introducendo criteri più severi e precisi, volti a garantire una maggiore uniformità qualitativa del prodotto finito e ad assicurare un più rigoroso rispetto del legame essenziale tra prodotto, territorio e pratiche tradizionali locali.
5. Le finalità della modifica: il rafforzamento del legame territoriale nella prospettiva dell’articolo 5 del Regolamento (UE) n. 1151/2012
La modifica introdotta dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/661 risponde, anzitutto, alla necessità di consolidare ulteriormente il legame tra il prodotto Parmigiano Reggiano DOP e il territorio di origine, elemento essenziale per la tutela giuridica di questa indicazione geografica protetta, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1151/2012.
Secondo la normativa vigente, infatti, la protezione garantita dal regime delle denominazioni di origine protetta presuppone un nesso inscindibile tra la qualità del prodotto e l’ambiente geografico delimitato, comprensivo sia dei fattori naturali (clima, suolo, risorse idriche, tipologia di foraggi locali) sia dei fattori umani (tecniche tradizionali di allevamento e lavorazione). La qualità peculiare di un prodotto DOP deriva, dunque, dalla specificità del contesto ambientale e dal patrimonio culturale e tecnico della comunità agricola di riferimento. È proprio sulla base di tale presupposto che l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 1151/2012 stabilisce che il disciplinare di produzione debba contenere informazioni dettagliate e precise sull’origine geografica, sui metodi produttivi tradizionali, e su tutti quegli aspetti capaci di determinare la tipicità e la reputazione del prodotto protetto.
La nuova disposizione relativa all’introduzione obbligatoria degli animali entro il decimo mese di età si colloca precisamente all’interno di questa logica regolativa: mira, infatti, a garantire che gli animali utilizzati nella produzione di latte per il Parmigiano Reggiano siano alimentati fin dalle prime fasi di vita secondo i rigidi criteri previsti dal disciplinare, in particolare, la completa esclusione di insilati e di alimenti fermentati, e l’utilizzo esclusivo di foraggi locali e prodotti vegetali tradizionali. La scelta di anticipare significativamente il limite temporale per l’ingresso degli animali nella filiera implica che tali soggetti siano esposti per tutta la loro vita produttiva a condizioni alimentari e ambientali che rispecchiano fedelmente la tradizione locale e il contesto geografico delimitato dal disciplinare stesso.
Questa misura consente, quindi, di escludere, in modo oggettivo e verificabile, condizioni produttive potenzialmente pregiudizievoli per la conformità del latte ai requisiti qualitativi stabiliti dal disciplinare, assicurando, così, la piena rispondenza del prodotto finale agli standard della denominazione protetta. Questa motivazione è richiamata nel considerando 9 del regolamento europeo, dove sottolinea che la misura adottata consente di garantire «in modo più efficiente ed efficace» il raggiungimento degli obiettivi di qualità e tracciabilità stabiliti dal disciplinare25. La Commissione riconosce, così, espressamente che il requisito anagrafico adottato è funzionale alla protezione della tipicità del prodotto e del relativo valore reputazionale, coerentemente con i principi generali stabiliti dal diritto dell’Unione europea e dalla giurisprudenza interpretativa della Corte di Giustizia, che ha più volte affermato la centralità della tutela effettiva della provenienza geografica e del metodo di produzione tipico nel regime delle DOP26.
In conclusione, il rafforzamento del legame territoriale realizzato tramite la modifica approvata dalla Commissione risponde a un’esigenza essenziale del sistema delle denominazioni protette: garantire con precisione e rigore il rispetto delle condizioni che giustificano la tutela della qualità e della reputazione di un prodotto. Nel caso del Parmigiano Reggiano, tale legame si concretizza ulteriormente con questa nuova disposizione che impone il rispetto del requisito di provenienza geografica fin dalle prime fasi dello sviluppo degli animali, a tutela sia dei produttori che del consumatore finale.
5.1. Tutela della qualità e della reputazione della DOP come beni immateriali collettivi
Una seconda rilevante finalità che ha guidato l’approvazione della modifica al disciplinare del Parmigiano Reggiano DOP riguarda la necessità di garantire, in maniera più efficace rispetto al passato, la qualità intrinseca e la reputazione di questo prodotto emblematico dell’agroalimentare italiano. La protezione giuridica conferita dall’Unione europea alle denominazioni d’origine protetta risponde, infatti, a precise esigenze di tutela dei consumatori e degli stessi produttori, ponendo in primo piano la preservazione della qualità autentica e la prevenzione di pratiche potenzialmente lesive del prestigio delle denominazioni tutelate27.
La decisione della Commissione europea di fissare il limite massimo di ingresso degli animali nella filiera entro il decimo mese di età si inscrive in questa prospettiva di garanzia qualitativa e reputazionale. Nei consideranda del regolamento di esecuzione (UE) 2025/66128 è, infatti, stato chiarito che il precedente regime di transizione alimentare, previsto dal disciplinare, aveva evidenziato numerosi punti critici sul piano operativo e ispettivo, determinando un numero rilevante e crescente di situazioni di non conformità. Questi casi riguardavano principalmente la difficoltà di garantire una netta separazione tra animali pienamente conformi ai requisiti del disciplinare e quelli ancora in fase di adattamento, nonché la gestione complessa del flusso latte che ne derivava.
La nuova disciplina adottata risolve queste problematiche con un intervento normativo chiaro, preciso e facilmente verificabile. Eliminando il periodo transitorio di adattamento alimentare e anticipando significativamente l’età massima consentita per l’introduzione degli animali nella filiera produttiva, la Commissione ha voluto esplicitamente rafforzare la coerenza qualitativa del prodotto finale. Questa misura risponde direttamente all’obiettivo, previsto esplicitamente dal Regolamento (UE) 1151/2012, di «garantire ai consumatori che i prodotti agricoli e alimentari aventi particolari caratteristiche legate alla provenienza geografica siano conformi a specifici disciplinari di produzione»29 .
Inoltre, la modifica appare coerente con l’orientamento interpretativo consolidato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, secondo la quale le misure protettive delle denominazioni d’origine protette devono essere considerate legittime e proporzionate quando perseguono la finalità di preservare qualità, reputazione e autenticità dei prodotti tipici30. È proprio questa dimensione della reputazione – intesa giuridicamente come elemento immateriale, ma cruciale per il valore economico e culturale del prodotto tutelato – che la modifica normativa contribuisce a tutelare efficacemente, prevenendo in modo strutturale possibili violazioni del disciplinare, che avrebbero riflessi negativi sulla percezione e sulla fiducia dei consumatori.
Con l’adozione della nuova disposizione, dunque, la tutela della qualità e della reputazione del Parmigiano Reggiano DOP non è più affidata esclusivamente a verifiche ispettive complesse e potenzialmente incerte, ma viene resa strutturalmente più solida, grazie all’introduzione di un parametro oggettivo e incontestabile quale l’età massima dei bovini al momento dell’ingresso in filiera. Questa modifica rappresenta, pertanto, una chiara e significativa evoluzione nell’applicazione pratica del regime di tutela delle DOP, coerente con la disciplina europea e con la giurisprudenza interpretativa della Corte di Giustizia in materia di denominazioni protette.
5.2. Protezione del valore aggiunto economico della denominazione nel sistema europeo delle IG
La terza e rilevante finalità della modifica approvata con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/661 della Commissione consiste nella tutela e nel consolidamento del valore aggiunto economico associato alla Denominazione di Origine Protetta Parmigiano Reggiano. Le denominazioni protette costituiscono, infatti, nell’ordinamento europeo, non soltanto strumenti giuridici di tutela della qualità agroalimentare, ma anche diritti collettivi di proprietà intellettuale che permettono agli operatori economici del territorio di valorizzare i propri prodotti sul mercato interno ed internazionale, traendo beneficio diretto dalla reputazione e dall’autenticità riconosciuta dalla normativa comunitaria31.
La Corte di Giustizia UE, in numerose pronunce interpretative, ha sottolineato che il sistema europeo delle denominazioni di origine non tutela semplicemente un nome geografico, ma garantisce agli operatori economici un «valore aggiunto» direttamente connesso alla qualità certificata e alla reputazione che tale denominazione ha maturato nel tempo presso i consumatori32. Tale valore aggiunto rappresenta un vero e proprio bene immateriale collettivo, la cui protezione assume grande rilevanza giuridica ed economica, poiché permette ai produttori aderenti alla DOP di beneficiare di condizioni commerciali vantaggiose, derivanti direttamente dalla fiducia che il marchio protetto ispira nel consumatore finale.
Nel caso specifico del Parmigiano Reggiano, la modifica al disciplinare relativa all’età massima dei bovini ammessi nella filiera rappresenta un intervento normativo che rafforza direttamente la protezione del valore economico associato alla denominazione. L’introduzione del limite temporale di dieci mesi per l’ingresso degli animali assicura, infatti, un elevato livello di uniformità qualitativa del prodotto finale, riducendo al minimo il rischio che latte non pienamente conforme ai requisiti prescritti venga utilizzato nella produzione certificata. In questo modo, la nuova disposizione normativa tutela efficacemente la qualità intrinseca e la reputazione della denominazione stessa, contribuendo in maniera determinante a preservarne il valore economico sul mercato.
La Commissione europea ha esplicitamente sottolineato, nel testo del regolamento di esecuzione (UE) 2025/661, che l’introduzione del requisito anagrafico facilita i controlli e riduce i casi di non conformità33. In questo modo, la disposizione si rivela funzionale, non solo alla tutela della qualità del prodotto, ma anche alla salvaguardia della reputazione della denominazione, contribuendo alla stabilità economica della filiera.
Si realizza, così, una protezione giuridica più efficace del valore aggiunto della DOP, fondata sulla certezza normativa, sull’identità produttiva e sulla fiducia del consumatore34,
6. La procedura di opposizione e la valutazione giuridica della Commissione europea
La modifica non minore al disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano DOP, approvata dalla Commissione europea mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2025/661, è stata oggetto di una significativa opposizione formale da parte dell’Austria. La procedura si è svolta conformemente a quanto stabilito dagli articoli da 49 a 52 del regolamento (UE) 1151/2012, i quali disciplinano dettagliatamente l’iter procedurale per le modifiche non minori, inclusa la possibilità per gli Stati membri o soggetti interessati di presentare opposizioni motivate nel termine stabilito dalla Commissione stessa dopo la pubblicazione della domanda.
Nel caso specifico, la domanda di modifica al disciplinare proposta dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 9 giugno 2023. A seguito di tale pubblicazione, conformemente all’articolo 51 del regolamento (UE) 1151/2012, il 28 agosto 2023 l’Austria ha notificato formalmente alla Commissione europea una dichiarazione di opposizione motivata, sostenendo che il nuovo requisito anagrafico previsto per gli animali rappresentasse una restrizione ingiustificata alla libera circolazione delle merci ai sensi degli articoli 34 e 36 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE), nonché ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 1151/2012 e della Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio35.
Nella propria opposizione, l’Austria ha, in particolare, evidenziato che il limite temporale di dieci mesi imposto per l’introduzione dei bovini avrebbe superato quanto strettamente necessario a stabilire e mantenere il legame con il territorio geografico, configurando piuttosto una barriera commerciale sproporzionata. Tale misura sarebbe stata, inoltre, contraria all’articolo 7, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 1151/2012, che vieta restrizioni ingiustificate nella produzione o commercializzazione, salvo esigenze comprovate di salvaguardia della qualità, di tutela dell’origine o di garanzia del controllo. Inoltre, l’opponente ha richiamato l’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 664/2014, secondo cui eventuali restrizioni sull’origine delle materie prime devono essere strettamente giustificate dal nesso con la zona geografica delimitata36 .
A seguito della ricezione della dichiarazione di opposizione motivata, la Commissione europea ha invitato le parti, Italia e Austria, ad avviare consultazioni reciproche finalizzate a raggiungere un accordo, secondo quanto previsto dall’articolo 51, paragrafo 3, del regolamento (UE) 1151/2012. Tuttavia, nonostante un’ulteriore proroga di trenta giorni concessa dalla Commissione per favorire il raggiungimento di un’intesa, tali consultazioni si sono concluse senza esito positivo, rendendo necessario un intervento decisionale definitivo della Commissione stessa.
La Commissione europea, dopo attenta valutazione delle argomentazioni presentate dall’Austria e delle risposte fornite dall’Italia, ha ritenuto di respingere integralmente l’opposizione. Tale decisione si fonda principalmente su tre ordini di considerazioni: innanzitutto, la Commissione ha riaffermato che le DOP costituiscono diritti collettivi di proprietà intellettuale tutelabili anche mediante restrizioni proporzionate alla libera circolazione delle merci, come previsto espressamente dall’articolo 36 TFUE. In secondo luogo, ha ribadito che il requisito anagrafico previsto nella modifica era oggettivamente giustificato dalla necessità di garantire l’adattamento effettivo degli animali all’alimentazione prescritta dal disciplinare, requisito indispensabile per la qualità e la reputazione del prodotto. Infine, la Commissione ha confermato che la disposizione adottata avrebbe comportato una semplificazione concreta dei controlli, con benefici diretti sulla tracciabilità e sull’efficienza delle attività ispettive.
La decisione finale della Commissione europea appare, dunque, coerente con la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, secondo cui misure limitative della libera circolazione delle merci possono essere considerate proporzionate e legittime quando esse siano necessarie per garantire la qualità, l’origine e la reputazione dei prodotti protetti da indicazioni geografiche, purché tali misure siano oggettivamente motivate, non discriminatorie e idonee al raggiungimento degli scopi dichiarati37.
In definitiva, il rigetto dell’opposizione austriaca e la conseguente approvazione della modifica al disciplinare del Parmigiano Reggiano ribadiscono con chiarezza la priorità che il legislatore comunitario assegna alla tutela delle indicazioni geografiche come diritti qualificati, funzionali alla protezione efficace della qualità e della reputazione delle produzioni agroalimentari europee.
7. Conclusioni e prospettive future
La modifica del disciplinare della DOP Parmigiano Reggiano, approvata con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/661 della Commissione europea, rappresenta un intervento significativo nell’ambito della normativa europea delle indicazioni geografiche, che testimonia l’orientamento dell’Unione verso una tutela più precisa e rigorosa delle produzioni agroalimentari tipiche. La nuova disposizione, che introduce il limite massimo di dieci mesi per l’ingresso dei bovini nella filiera, risponde a precise esigenze di rafforzamento della qualità, della tracciabilità e dell’identità territoriale del prodotto.
Dal punto di vista giuridico, il provvedimento in commento assume particolare rilevanza per l’interpretazione e l’applicazione dei principi che disciplinano il rapporto tra la tutela della qualità agroalimentare e la libera circolazione delle merci all’interno del mercato unico europeo. La procedura di opposizione promossa dall’Austria e la successiva valutazione operata dalla Commissione evidenziano chiaramente la necessità di operare un corretto bilanciamento tra interessi contrapposti, potenzialmente destinato a influenzare anche future procedure di modifica dei disciplinari di altre DOP europee, favorendo una maggiore chiarezza applicativa e un innalzamento generale degli standard qualitativi e di tracciabilità.
Sul piano operativo, l’applicazione del nuovo requisito comporterà per gli allevatori e gli operatori della filiera un importante sforzo organizzativo e gestionale, specialmente nell’ambito della pianificazione strategica e della tracciabilità documentale. Tali adattamenti potrebbero tradursi in un aumento iniziale dei costi operativi, particolarmente avvertito dalle aziende di minori dimensioni. Tuttavia, nel medio-lungo termine, l’introduzione di una disciplina più chiara e rigorosa potrà migliorare significativamente la qualità complessiva della filiera e la competitività commerciale del Parmigiano Reggiano sui mercati nazionali e internazionali.
In prospettiva, il percorso normativo intrapreso con questa modifica offre interessanti spunti di riflessione sulla futura configurazione del sistema europeo delle indicazioni geografiche. Sarà, pertanto, necessario monitorare con attenzione gli effetti concreti della modifica, per assicurarsi che il rafforzamento delle garanzie qualitative e della tracciabilità non si traduca in ostacoli sproporzionati per gli operatori economici, ma contribuisca effettivamente alla crescita sostenibile e al consolidamento della reputazione della DOP Parmigiano Reggiano.
Il testo integrale del saggio è pubblicato sulla Rivista di Diritto Alimentare, 3/2025 pp. 95-105.
Autore: Francesco Tedioli
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