L’importanza del comparto
L’acquacoltura occupa, nel nostro Paese, 7.500 addetti in 800 impianti, che immettono sul mercato 140 mila tonnellate di pesce l’anno, contribuendo a circa il 40% della produzione nazionale e al 30% della domanda di prodotti ittici freschi.
L’Italia è la principale esportatrice di vongole veraci, coprendo i due terzi della produzione comunitaria di mitili. Nel penisola sono allevati 30 tipi di pesci, molluschi e crostacei, anche se il 97% delle vendite riguarda 5 specie; Emilia Romagna e Veneto rappresentano più del 50% dell’allevamento nazionale.
La Direzione Generale della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, che ha elaborato previsioni di crescita del comparto secondo uno scenario conservativo, prevede, fino al 2030, un incremento medio cumulato del 38% del volume di produzione, sia con riferimento alla capacità produttiva, che alla realizzazione di nuovi impianti.
1. Un primo inquadramento giuridico: l’acquacoltore come imprenditore agricolo
Evidenziata l’importanza strategica del settore per lo sviluppo sostenibile e competitivo del Paese, ne forniamo un inquadramento giuridico. L’acquacoltore è, certamente, un imprenditore agricolo (o ad esso assimilato), perché si occupa della cura di un ciclo biologico animale o di una fase necessaria dello stesso.
L’affinità tra le due figure è evidente nell’art. 2135 c.c., che equipara le acque dolci, salmastre o marine al fondo e al bosco. La norma contribuisce, così, a chiarire che il ciclo biologico, su organismi vegetali o animali, può compiersi, di fatto, anche sugli specchi d’acqua.
La definizione di acquacoltura è contenuta nell’art. 3 del D.lgs. 4/2012: “fermo restando quanto previsto dall’articolo 2135 del codice civile, … è l’attività economica organizzata, esercitata professionalmente, diretta all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici attraverso la cura e lo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, in acque dolci, salmastre o marine”.
Come avviene per l’imprenditore agricolo, l’acquacoltore può esercitare, in via residuale – senza essere sottratto allo speciale statuto di favore – “attività connesse”, distinte nel successivo comma II, con riferimento al prodotto, all’azienda ed alle finalità di natura ambientale e territoriale prestate a favore della collettività intera.
2. La qualifica di imprenditore ittico
Poiché le caratteristiche dell’acquacoltura sono, per alcuni aspetti, simili a quelle della pesca ed in considerazione del fatto che la normativa, nazionale e comunitaria, disciplina congiuntamente le due attività, l’acquacoltore “ai fini del decreto” 4/2012, è anche “imprenditore ittico”, quando “esercita in forma singola o associata l’attività di cui all’articolo 3”.
Va allora chiarito che “l’imprenditore ittico, figura comunque assimilata all’imprenditore agricolo, è il titolare di licenza di pesca, che esercita, professionalmente ed in forma singola, associata o societaria, l’attività di pesca professionale di cui all’articolo 2 e le relative attività connesse”.
Portando alle logiche conseguenze il ragionamento, l’acquacoltore è imprenditore agricolo per la sua ordinaria attività di allevamento di prodotti ittici, mentre quando esercita la pesca, professionale organizzata, “svolta in ambienti marini o salmastri o di acqua dolce, diretta alla ricerca di organismi acquatici viventi” o quando è dedito al pescaturismo o ittiturismo è, in tutto e per tutto, assimilato all’imprenditore ittico.
La norma definitivamente chiarisce che nell’ambito dell’attività principale della pesca sono compresi anche la cala, la posa, il traino e il recupero di un attrezzo da pesca, il trasferimento a bordo delle catture, il trasbordo, la conservazione e la trasformazione a bordo, il trasferimento, la messa in gabbia, l’ingrasso e lo sbarco di pesci e prodotti della pesca.
3. Un doppio statuto?
La riforma del 2012 ha, quindi, modificato, a livello teorico-definitorio, il rapporto tra impresa agricola, impresa ittica ed acquacoltura. Prima dell’entrata in vigore della norma, la categoria “imprenditore agricolo” includeva l’acquacoltore e vedeva a sé equiparato l’imprenditore ittico.
Ora, invece, le tre figure sono accentrate nell’imprenditore ittico, che ingloba sia il pescatore professionale che l’acquacoltore, i quali possono utilizzare lo statuto dell’impresa agricola, se è a loro favorevole, o molto più frequentemente, utilizzarne uno proprio.
Questa sovrapposizione di categorie giuridiche in capo ad un unico soggetto deriva probabilmente dalla confusione di due piani o finalità contrastanti. Da una parte, infatti, il Legislatore voleva garantire l’applicazione di eventuali norme di favore al comparto, dall’altra desiderava rafforzare e rendere indipendente l’impresa ittica, creando una sorta di tertium genus rispetto all’impresa commerciale e a quella agricola.
La confusione poteva essere risolta inserendo la figura dell’imprenditore ittico nel sistema codicistico, con conseguente modifica dell’art. 2135 c.c.. Non si è, invece, compiuto questo auspicato lavoro di armonizzazione, lasciando alle Amministrazioni e agli operatori (e, in caso di controversia, ai giudici) la possibilità di applicare, caso per caso, all’imprenditore pescatore professionale e all’allevatore di organismi acquatici le norme agrarie di favore (i contratti di filiera, la programmazione, l’esenzione dal fallimento, le agevolazioni fiscali e le norme edilizie).
4. Gli effetti pratici della riforma
Non sempre le agevolazioni che spettano all’imprenditore agricolo vengono applicate. Lo si può riscontrare, ad esempio, in ambito tributario, quando la giurisprudenza ha negato all’impresa dedita ad attività di acquacoltura il diritto alle agevolazioni ICI o in tema di prelazione e riscatto agrario, ove tali diritti non sono stati riconosciuti a favore dell’affittuario di vasche per itticoltura, in forza della convinzione che l’affitto deve riguardare un fondo rustico, su cui si svolga attività di coltivazione in senso stretto.
Va detto, comunque, che l’introduzione nell’ordinamento dell’impresa ittica e la valorizzazione delle attività connesse hanno sicuramente inciso sulle potenzialità di sviluppo dell’iniziativa economica nel settore. Ad esempio, chi un tempo esercitava attività di pesca, con una propria imbarcazione ed era titolare di un’attività di ristorazione, nella quale somministrava i prodotti pescati, prima della riforma del 2001 avrebbe rivestito due diverse qualifiche, entrambe di imprenditore commerciale.
Ora, invece, esercita certamente un’impresa ittica, con attività connessa, entrambe assoggettabili alla disciplina della pesca, sostanzialmente assimilata all’agricoltura.
5. Le attività connesse: analogie e differenze rispetto all’impresa agricola
Come avviene nel settore dell’agricoltura, la connessione tra più attività sottrae quelle secondarie alla loro disciplina specifica (spesso di natura commerciale), in virtù del loro assorbimento nel regime giuridico dell’attività principale (la pesca o l’acquacoltura).
I confini che delimitano le attività connesse con l’impresa ittica sono, però, normativamente molto più definiti e in un certo senso più ampi, così da ridurre gli spazi di incertezza sulla sussistenza della connessione e da promuovere e valorizzare l’attività principale.
Nel campo dell’itticoltura, si ammettono anche alcune attività estranee per natura alla pesca professionale (ad esempio la trasformazione a bordo) o alla acquacoltura (la valorizzazione del territorio e dell’ambiente) e, in questo caso, non si pretende la verifica del requisito di connessione.
Come per il mondo agricolo, è sempre determinante il criterio di prevalenza che, come già anticipato, in certi casi riguarda i prodotti coinvolti, in altri le attrezzature utilizzate ed in altri ancora, il rapporto con imprenditori ittici in cooperative o consorzi. Anche in questo campo, infine, l’imprenditore ittico, può esercitare attività secondarie nel settore dei servizi correlati al turismo di qualità e disporre di nuovi strumenti, come i “contratti territoriali” e i distretti.
Il testo del saggio è pubblicato sulla rivista Consulenza Agricola, 3/2021, pagine 41-45.
Autore: Francesco Tedioli
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