Compensi professionali dell’avvocato: forma e tempestività dell’opposizione a decreto ingiuntivo

Il Tribunale di Bologna, con ordinanza 30 luglio 2019, torna ad occuparsi della forma con la quale deve essere proposta l’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento dei compensi professionali di un avvocato nei confronti di un ex cliente. In particolare, la pronuncia stabilisce che l’opposizione ex art. 645 c.p.c., proposta erroneamente con atto di citazione – anziché con ricorso (ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e dell’integrativa disciplina di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 150/2011) – è da reputarsi tempestivamente esperita qualora l’atto di citazione in opposizione sia stato notificato entro il termine di 40 giorni dalla data di notifica dell’ingiunzione di pagamento.

1. PREMESSA: LA SEMPLIFICAZIONE DEI RITI CIVILI

Con il d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, contenente Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 691, il Governo ha dato attuazione alla legge delega per la riduzione e semplificazione dei riti civili speciali, presenti in diverse fonti codicistiche o extracodicistiche e destinati alla risoluzione di particolari controversie.

Tra queste, le liti inerenti il compenso dell’avvocato per prestazioni giudiziali in materia civile2 che, ai sensi dell’art. 14, possono essere introdotte:

  1. con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., il quale dà luogo ad un procedimento sommario “speciale” disciplinato dagli artt. 3, 4 e 14 del menzionato D.Lgs.150/20113;
  2. ai sensi degli artt. 633 c.p.c. ss., fermo restando che la successiva eventuale opposizione deve essere proposta ex art. 702 bis c.p.c. ss., integrato dalla sopraindicata disciplina speciale e con applicazione degli artt. 648, 649, 653 e 654 c.p.c.4.

La norma esclude, dunque, la possibilità di introdurre l’azione con il rito ordinario o con quello sommario di cognizione5.

2. LA DISCIPLINA “SPECIALE” DEL MUTAMENTO DEL RITO

Il legislatore delegato – senza, peraltro, un’indicazione ad hoc da parte della legge delega – ha disciplinato l’ipotesi dell’errore nella scelta del rito applicabile e le conseguenze derivanti dal mutamento del rito “errato” in quello “corretto”.

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L’art. 4 del d.lgs. prevede, infatti, che, in caso di errore nella scelta del rito applicabile, il mutamento sia disposto con ordinanza pronunciata, anche d’ufficio, dal giudice non oltre la prima udienza di comparizione delle parti. In questo caso, «quando la controversia rientra fra quelle per le quali il […] decreto prevede l’applicazione del rito del lavoro, il giudice fissa l’udienza di cui all’art. 420 c.p.c. e il termine perentorio entro il quale le parti devono provvedere all’eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti in cancelleria» (co. 3).

Quanto, poi, agli effetti conseguenti al mutamento del rito, il co. 5 distingue fra quelli inerenti alla domanda introduttiva e quelli che riguardano le preclusioni già maturate in applicazione del rito “errato”. Anzitutto, l’errore nella scelta del rito comporta semplicemente il mutamento dello stesso, con la piena conservazione degli effetti sostanziali e processuali dell’originaria domanda, introdotta con la “forma errata”; e ciò in conformità, sia pure implicita, agli artt. 426 e 427 c.p.c. (con riferimento al processo del lavoro). Ne consegue che – ai sensi dell’art. 39, co. 3, c.p.c. – se l’atto introduttivo “errato” assume la forma del ricorso, gli effetti si producono dal suo deposito in cancelleria.

Qualora esso assuma la forma della citazione, si producono dal momento dell’avvenuta notifica.

La Relazione illustrativa del d.lgs. puntualizza che la norma «afferisce unicamente agli effetti della domanda e non può naturalmente incidere sulla facoltà della parte convenuta di provocare il mutamento del rito, con apposita istanza tempestivamente proposta».

Con riferimento al regime di preclusioni, il co. 5 stabilisce, in termini generali, che «restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento»6.

La soluzione indicata dall’art. 4 è chiara: anche ove il giudizio sia stato erroneamente instaurato con citazione, in luogo del prescritto ricorso, il doveroso mutamento del rito, successivamente disposto dal giudice (peraltro, entro la prima udienza), non esclude che gli effetti sostanziali e processuali dell’atto introduttivo si producano (già) con la notifica della citazione; così come, per converso, il ricorso erroneamente proposto in luogo della citazione è, comunque, idoneo ad impedire eventuali decadenze fin dal momento del suo deposito in cancelleria, indipendentemente dalla data della successiva notifica al convenuto. Il che equivale – come ribadisce la Relazione di accompagnamento del d.lgs. – ad «escludere in modo univoco l’efficacia retroattiva del provvedimento che dispone il mutamento [del rito]».

3. IL CASO IN COMMENTO

Nella vicenda in esame, un avvocato chiedeva ed otteneva dal Tribunale di Bologna l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di un proprio cliente, al quale veniva ingiunto di pagare le competenze per l’attività giudiziale di rappresentanza ed assistenza ottenuta. L’opposizione, proposta con atto citazione, concludeva per la revoca dell’ingiunzione e la dichiarazione che nulla era dovuto, avendo l’opponente già saldato quanto richiesto.

Nel giudizio di opposizione, il creditore eccepiva, pregiudizialmente, l’inammissibilità dell’opposizione, perché proposta con citazione e non con ricorso e, comunque, la sua tardività, in quanto l’atto era stato depositato oltre il termine di quaranta giorni, prescritto dall’art. 641 c.p.c.

4. LA DECISIONE DEL TRIBUNALE

Il Tribunale di Bologna affronta, in primo luogo, il problema della forma dell’opposizione a decreto ingiuntivo (ricorso, oppure atto di citazione), e, qualora sia fondata l’eccezione del convenuto, se la decorrenza del termine per la valida opposizione decorra dalla notifica dell’atto di citazione, oppure dal suo deposito in cancelleria.

L’opposizione, nell’ipotesi di crediti professionali dell’avvocato, va certamente introdotta con ricorso (ai sensi dell’art. 702 bis c.p.c. e della integrativa disciplina di cui all’art. 14, D.Lgs. n. 150/2011); secondo il Giudice, nel caso in cui sia (erroneamente) notificata citazione, l’errore non determina l’inammissibilità/tardività dell’opposizione, se l’atto è stato tempestivamente notificato al creditore, entro il termine di 40 giorni, dalla notifica del decreto ingiuntivo.

Disposto il mutamento di rito, da ordinario a sommario collegiale, il tribunale non applica, quindi, la regola secondo cui la citazione in opposizione va depositata in cancelleria (iscritta a ruolo) entro i quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, pena la sua tardività/inammissibilità. Ciò in quanto, in caso di errore nella scelta del rito, l’art. 4 D.lgs. n. 150/2011 comporterebbe la sola conseguenza del mutamento del rito, ma non il prodursi di eventuali decadenze, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda sarebbero regolati dalle norme del rito seguito prima del mutamento.

5. I DIVERSI ORIENTAMENTI IN DOTTRINA E GIURISPRUDENZA

La pronuncia in commento pare discostarsi da un recente (ma non indiscusso) orientamento della Suprema Corte.

La prima pronuncia cui fare riferimento è Cass., sez. un., 23 febbraio 2018, n. 44857, che, dopo aver ribadito che l’atto da utilizzare per opporre un decreto ingiuntivo in materia di compenso dell’avvocato è il ricorso (ex art. 702 bis c.p.c., integrato dall’art. 14 e dagli art. 3 e 4 del D.lgs n. 150/2011)8, dichiara comunque “privo di conseguenze” l’utilizzo dell’atto di citazione.

Non è facile interpretare tale ultimo assunto e capire se la carenza di conseguenze determini:

  • A) anche una diversa disciplina della decadenza per l’opposizione a decreto ingiuntivo, decadenza che decorrerà dalla richiesta di notifica della citazione, anziché dal deposito della stessa;
  • B) oppure implichi solamente la validità della citazione9, come atto introduttivo della fase di opposizione, ma pur sempre avendosi riguardo al deposito della stessa per verificare se l’opposizione sia tempestiva.

A favore dell’opzione sub B) è intervenuta un’ancor più recente sentenza di legittimità10, secondo la quale l’utilizzo della citazione rende l’opposizione valida purché essa sia depositata entro i 40 gg. dalla notifica del decreto ingiuntivo. In altri termini, nel caso in cui l’opposizione sia stata proposta con citazione, il giudice deve disporre il mutamento del rito e, in tale evenienza, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si produrrebbero secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, ferme restando le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme di quel rito.

Secondo tale precedente giurisprudenziale, l’art. 4 del D.Lgs. n. 150 del 2011, pur escludendo che l’erronea adozione dei due modelli di atto introduttivo sia di per sé motivo di nullità irrimediabile o, comunque, di definizione del processo in mero rito, pone un’importante ed incisiva limitazione allorché l’instaurazione del giudizio sia soggetta ad un termine di decadenza. In tali ipotesi si afferma che la tempestività dell’atto introduttivo deve essere valutata, non già alla luce del modello erroneamente utilizzato, bensì secondo quello che avrebbe dovuto impiegarsi.

In particolare, ove il processo debba promuoversi con ricorso, la domanda proposta con citazione può tenere luogo del ricorso, ma non dal giorno della notifica al convenuto, bensì solo dal momento in cui la citazione medesima sia depositata nella cancelleria del giudice adito.

Da ciò ne consegue che il termine per formulare l’opposizione andrebbe calcolato considerando la data di iscrizione a ruolo dell’atto di opposizione.

Parte della dottrina11 condivide questo ragionamento ed afferma che, se si ammettesse una diversa disciplina della decadenza, a seconda dell’atto introduttivo dell’opposizione al decreto ingiuntivo, ciò:

  1. determinerebbe un’interpretatio abrogans dell’art. 4, co. 5, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 150 del 2011, laddove prevede che “restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento“;
  2. implicherebbe una diversa disciplina dei termini perentori, rimessa alla scelta della parte e dipendente dal tipo di atto utilizzato per proporre l’opposizione (in contrasto con l’art. 153, co. 1, c.p.c.);
  3. si porrebbe immotivatamente in antitesi con la giurisprudenza in tema di opposizione a d.i. in materia di controversie sottoposte al rito locatizio12 o per tutte le ipotesi simili (salvo quella eccezionale e differente dell’impugnazione di delibere dell’assemblea di condominio)13.

L’opzione sub A) è stata, però, adottata da altra (ed ancora successiva) sentenza della Suprema Corte14, che, avallando la scelta operata dalla pronuncia del tribunale di Bologna che qui si commenta, dichiara che l’opposizione è tempestiva se la citazione è stata comunque notificata entro il termine di 40 gg. dalla notifica del decreto ingiuntivo, perché gli effetti sostanziali e processuali correlati alla proposizione dell’opposizione si produrrebbero alla stregua del rito tempestivamente attivato, ancorché erroneamente prescelto. La Suprema Corte, chiarisce, così, le motivazioni della propria decisione:

si è all’evidenza al cospetto di un’opzione positiva che, lungi dal sollecitare lo sterile ossequio al dettato della legge, risponde ad una ben precisa esigenza: calibrare la salvaguardia degli effetti alla stregua non già della mera conformità al rito astrattamente prefigurato, sibbene alla stregua dell’utile attivazione del rito ancorché erroneamente prescelto, in una proiezione teleologica non del tutto dissimile da quella consacrata al 3° co. dell’art. 156 cod. proc. civ.”.

Per ultimo, si segnala un’ancor più recente giurisprudenza di merito15, che ha fatto proprio l’indirizzo della sentenza in commento ed ha cercato di superare le argomentazioni contrarie riassunte sub 1-3).

In particolare, quanto all’argomento sub 1), l’interpretazione offerta dalla sentenza in commento (nonché da Cass., 24069/2019 e dal Tribunale bergamasco) non determinerebbe alcuna interpretatio abrogans, ma perverrebbe alla letterale applicazione dell’art. 4, co. 5, d.lgs. n. 150/201, perché, tra l’altro darebbe rilievo all’espressione “norme del rito seguite prima del mutamento”.

Quanto all’argomento sub 2), non vi sarebbe alcun contrasto con l’art. 153, co. 1, c.p.c., ma una deroga prevista nell’art. 4 d.lgs. n. 150 del 2011 (alla stregua del criterio cronologico e di quello di specialità).

Riguardo, infine, all’argomento sub 3), non vi sarebbe alcuna “antitesi” con la giurisprudenza in tema di opposizione al decreto ingiuntivo per controversie sottoposte al rito locatizio. Anche in questo caso, la norma sostanzierebbe una specifica deroga, per ipotesi estranee al rito ex art. 447 bis c.p.c.


Il testo integrale della nota è pubblicato su Studium Iuris, 10/2020, pagg 1182-1185.

Autore: Francesco Tedioli

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