Nel giudizio di appello, il rigetto – anche implicito – dell’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio non determina vizio di omessa pronuncia né nullità della sentenza per difetto di motivazione, qualora il provvedimento impugnato rechi una motivazione complessivamente idonea a rendere intellegibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e dia comunque conto, anche indirettamente, delle censure tecniche svolte dall’appellante; il relativo diniego rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione risulti meramente apparente o manifestamente illogica.
CASO
Con l’ordinanza n. 14286 del 29 maggio 2025, la Terza Sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità sanitaria, affrontando specificamente i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione della consulenza tecnica d’ufficio e i presupposti per la rinnovazione della CTU in grado d’appello.
Il caso prende le mosse dalla condanna, sia in primo che in secondo grado, di un medico chirurgo e dell’Azienda Sanitaria Locale di Salerno, ritenuti responsabili in solido del decesso di un paziente ultraottantenne, sopraggiunto dopo una colecistectomia laparoscopica e successive complicazioni post-operatorie. Il Tribunale aveva fondato la decisione su una consulenza medico-legale, ritenuta sufficiente a dimostrare la colpa, pur con una riduzione del quantum risarcitorio in considerazione di concause naturali.
In appello, la Corte territoriale ha confermato la responsabilità del medico, respingendo l’istanza di rinnovo della CTU e ridefinendo le posizioni risarcitorie: esclusi i fratelli della vittima, rideterminati gli importi per moglie e figli.
Il ricorso per cassazione si articolava in due motivi: da un lato, la pretesa contraddittorietà della motivazione in merito all’interpretazione della CTU; dall’altro, l’omesso esame dell’istanza istruttoria volta a ottenerne il rinnovo. La ASL, dal canto suo, proponeva ricorso incidentale tardivo, fondato anch’esso sulla dedotta carenza motivazionale.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso principale e dichiarato inammissibile quello incidentale, affermando tre principi fondamentali nella prospettiva del giudizio di legittimità.
In primo luogo, ha escluso che la decisione della Corte d’Appello fosse affetta da vizio motivazionale, ritenendo che il giudice di merito avesse proceduto a un esame critico e approfondito della CTU e delle ulteriori risultanze cliniche, in particolare, quelle emergenti dall’esame autoptico. Pur discostandosi dalle conclusioni peritali in ordine all’insussistenza della colpa, il giudice d’appello ha individuato – sulla base di dati oggettivi – una condotta chirurgica negligente, ravvisabile nell’insistenza prolungata sulla via laparoscopica prima dell’intervento a cielo aperto.
In secondo luogo, la Corte ha precisato che il giudice d’appello non è tenuto a motivare in modo autonomo e specifico il rigetto dell’istanza di rinnovo della consulenza tecnica, qualora il contenuto motivazionale della sentenza consenta di desumere un rigetto implicito, purché logicamente strutturato e coerente con le risultanze istruttorie complessive. In assenza di lacune, omissioni o incongruenze manifeste, il mancato accoglimento della richiesta di nuova CTU non integra né un vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., né un difetto di motivazione ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Infine, la Corte ha rilevato che la proposizione del ricorso incidentale da parte dell’Azienda Sanitaria era priva di interesse sopravvenuto, avendo quest’ultima corrisposto spontaneamente le somme liquidate in appello senza alcuna riserva. Una tale condotta, valutata nel contesto processuale, equivale ad acquiescenza sostanziale alla sentenza impugnata, con conseguente inammissibilità del gravame.
QUESTIONI
Uno dei punti di maggiore rilievo nella decisione attiene alla qualificazione della consulenza tecnica d’ufficio come mezzo di valutazione e non di prova in senso proprio. Si tratta di uno strumento di supporto alla decisione, che assiste il giudice nell’apprezzamento dei fatti già acquisiti, ma non vincola il suo convincimento (Cass. sez. un. 20 dicembre 2007, n. 26664). È, quindi, legittimo che il giudice di merito aderisca alle conclusioni del consulente tecnico, se le ritiene condivisibili, ma può anche discostarsene, in tutto o in parte, purché la motivazione consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito.
Nel caso in esame, la Corte territoriale ha individuato nella condotta operatoria – e in particolare nel tardivo passaggio da laparoscopia a laparotomia – profili sintomatici di colpa medica, pur in presenza di una CTU tendenzialmente favorevole al sanitario. Una simile operazione ermeneutica rientra nella piena disponibilità del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, se sorretta da motivazione congrua e coerente (Cass., 4 agosto 2017, n. 19547; Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053; Cass. 3 marzo 2022, n. 7090).
La doglianza relativa al vizio motivazionale è stata, dunque, ritenuta infondata. Secondo l’orientamento consolidato, la motivazione può dirsi “apparente” solo quando manchi del tutto o sia affetta da insanabile incoerenza logica, tale da impedire la comprensione del ragionamento decisorio. È, per contro, sufficiente che il giudice affronti le questioni giuridiche rilevanti e offra una spiegazione plausibile delle conclusioni raggiunte, anche in forma sintetica, purché comprensibile e non tautologica. La sentenza d’appello impugnata ha valorizzato gli elementi clinici postumi, riletto criticamente la CTU e articolato un dissenso motivato, adempiendo così agli obblighi di cui all’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., in combinato disposto con l’art. 111, comma 6, Cost.
Quanto all’istanza di rinnovazione della CTU formulata in appello, la Corte ha ribadito che essa non deve essere accolta automaticamente, trattandosi di scelta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, il quale può ritenerla superflua se la consulenza già espletata appare esaustiva e priva di lacune, contraddizioni o sopravvenienze decisive (Cass., 19 maggio 1999, n. 4852). Tale potere non è sindacabile in sede di legittimità, purché esercitato nel rispetto dei criteri di logicità e coerenza argomentativa.
Non sussiste, inoltre, un vizio di omessa pronuncia qualora il rigetto dell’istanza non sia esplicito ma risulti chiaramente assorbito nella motivazione complessiva della sentenza. È pienamente legittimo, dunque, il rigetto implicito, ove la decisione risponda, anche indirettamente, alle censure tecnico-valutative dedotte in appello (Cass., sez. un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., 4 agosto 2017, n. 19547). Nel caso in esame, la Corte territoriale ha riesaminato criticamente la CTU, valorizzato le risultanze cliniche successive e argomentato in modo coerente la scelta di non rinnovarla. Ne discende che l’omesso accoglimento dell’istanza non costituisce né un vizio di motivazione, né una violazione del diritto alla prova, ma si colloca nel solco dell’orientamento che riconosce al giudice piena autonomia nella gestione delle istanze istruttorie, anche nel giudizio di appello.
Il testo integrale della nota è pubblicato su Euroconference LEGAL, 17 giugno 2025.
Autore: Francesco Tedioli
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