Azione collettiva risarcitoria
a) L’azione collettiva risarcitoria
La legge Finanziaria 2008 ha introdotto nel nostro ordinamento l’azione collettiva, con funzione risarcitoria o restitutoria, a tutela di interessi individuali omogenei.
Lo strumento, nell’intenzione del legislatore, dovrebbe rendere più efficace, veloce ed economica la soluzione delle controversie seriali.
b) Non si tratta di una class action né di una tipica azione collettiva
L’istituto previsto dall’art.140 bis c. cons. non è la class action adottata nei paesi anglosassoni. Tra le numerose differenze con il modello nordamericano spiccano il mancato riconoscimento della legittimazione individuale a proporre l’azione nell’interesse della classe, nonché l’impossibilità per l’ente rappresentativo di dedurre automaticamente in giudizio i diritti individuali, con potere di rappresentanza diretta e presunta di tutti i membri del gruppo. Il nuovo strumento neppure è assimilabile ad un’azione collettiva tipica, perché la domanda non è volta a tutelare interessi collettivi, ma individuali omogenei.
c) Limiti oggettivi e soggettivi di applicazione
La norma tutela esclusivamente i consumatori e gli utenti. Restano, invece, escluse le imprese ed i soggetti che non abbiano un rapporto negoziale con il professionista convenuto. L’illecito fonte di danno deve essere seriale e plurioffensivo e, comunque, rientrare in una delle astratte categorie contemplate nell’art. 140 bis c. cons.
d) Conclusioni
L’Autore giunge ad una valutazione complessiva sostanzialmente critica. Il vizio più grave della nuova disciplina è rappresentato dalla struttura bifasica del processo. Ad un primo giudizio per l’accertamento dell’illecito, che si conclude con una mera statuizione di principio, nella maggior parte dei casi ne seguirà un secondo, introdotto dai singoli consumatori che non abbiano trovato un accordo con l’impresa, per ottenere la quantificazione e la liquidazione del proprio danno.
- 1. Notazioni introduttive
- 2. Le ragioni ispiratrici dell’intervento del legislatore
- 3. La natura del nuovo strumento processuale: né class action né una tipica azione collettiva ma figura ibrida
- 4. L’oggetto dell’azione: ambito soggettivo e diritti tutelabili
- 5. La legittimazione ad agire
- 6. L’adesione
- 7. L’intervento
- 8. Il filtro giudiziale e lo svolgimento del giudizio
- 9. La natura della pronuncia collegiale
- 10. L’eventuale fase conciliativa
- 11. Osservazioni conclusive
1. Notazioni introduttive
L’art. 2, co. 446-449, l. 24.12.2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) introduce nel nostro ordinamento giuridico, e più precisamente nell’art. 140 bis c. cons., lo strumento processuale dell’azione collettiva risarcitoria1, con l’obiettivo di fornire una tutela giurisdizionale rispetto agli illeciti contrattuali o extracontrattuali produttivi di danni nei confronti di una pluralità di utenti o consumatori.
Il testo della norma, che molti hanno criticato sotto il profilo tecnico2, riprende in larga misura quello di un’analoga disposizione contenuta nel disegno di legge Bersani3, il cui impianto, però, risulta notevolmente peggiorato dall’uso improprio di termini giuridici e dai notevoli “tagli”, frutto di compromessi dell’ultima ora4.
Questa nuova azione risarcitoria si articola in due fasi: nella prima, le associazioni di cui all’art. 139 c. cons. e quelle che, insieme ai comitati nati ad hoc, sono «adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere», agiscono in giudizio contro un’impresa che, con un comportamento illecito, abbia leso i diritti di una pluralità di consumatori o utenti. Il Tribunale del luogo in cui la convenuta ha la sede5, sentite in prima udienza le parti ed assunte quando occorra sommarie informazioni, statuisce collegialmente sull’ammissibilità della domanda con un’ordinanza reclamabile avanti la corte di appello. Il giudizio a cognizione piena prosegue, poi, con una distinta ed autonoma udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c. In caso di accoglimento della domanda la controversia si conclude con una sentenza che accerta l’illiceità del comportamento denunciato, la responsabilità dell’impresa e dichiara la sussistenza del diritto al risarcimento del danno o alla restituzione delle somme in favore dei singoli consumatori aderenti all’azione o intervenuti in causa. La pronuncia indica, inoltre, i criteri in base ai quali dovranno essere determinati gli importi da liquidare o da restituire a coloro che abbiano deciso di essere soggetti all’esito del giudizio.
Nella seconda fase, invece, la legittimazione non appartiene più all’ente esponenziale ma al singolo danneggiato. Nel termine di sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l’impresa può proporre, a ciascun avente diritto, il pagamento di una somma. Se la proposta non viene formulata o non viene accettata, i consumatori possono tentare la conciliazione giudiziale nell’ambito di una Camera appositamente costituita dal Presidente presso il Tribunale competente. In alternativa, su richiesta del promotore dell’azione collettiva e dell’impresa convenuta, la composizione non contenziosa ha luogo avanti uno degli organismi di conciliazione di cui all’art. 38, d.lgs. n. 5/2003. I singoli consumatori o utenti possono, comunque, dar corso immediatamente all’azione giudiziale per la liquidazione dei danni loro arrecati.
Quanto all’efficacia delle nuove norme, questa si produrrà una volta decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria e, quindi, dal 1.1.2009. In assenza di una disciplina transitoria, trattandosi di norme processuali e non sostanziali, esse si applicheranno anche per le obbligazioni nascenti da atti o fatti precedentemente verificatisi6.
2. Le ragioni ispiratrici dell’intervento del legislatore
Per comprendere la ratio dell’introduzione di questo nuovo istituto, occorre muovere dalla constatazione che, secondo un principio di esperienza comune, nella maggior parte dei casi nei quali i consumatori subiscono la lesione di un proprio diritto7, essi rinuncino ad avvalersi della tutela giurisdizionale. Ciò accade sia per l’esiguità dei danni subiti o della pretesa azionata (talché si parla di «small claims»), sia per la maggiore forza economica del professionista rispetto al soggetto che ha subito la lesione: ne consegue che i costi necessari per l’ordinario accesso alla giustizia (accompagnati dall’alea propria di ogni giudizio nonché dalla nota e spropositata lunghezza dei processi civili) risultano essere, di regola, assolutamente superiori ai benefici che ne potrebbero derivare.
Proprio alla luce di tale rilievi, sin dagli anni ’708 si è cercato di creare un mezzo di tutela più effettivo, economico e semplice, per la soluzione delle controversie seriali: un’azione estranea ai meccanismi ordinari del processo litisconsortile che altrimenti genererebbe giudizi con centinaia o migliaia di parti9. In questa prospettiva, è opinione comune che un’azione risarcitoria seriale dovrebbe contemperare e garantire il soddisfacimento di tre interessi fondamentali: quello dei danneggiati ad ottenere una tutela efficace, quello del danneggiante alla predeterminazione dei danni, quello del sistema giudiziario a realizzare una deflazione del contenzioso seriale10. In particolare, per quanto concerne l’ultimo degli obiettivi menzionati, esso può essere perseguito con qualche probabilità di successo solo mediante uno strumento processuale che svolga anche una funzione di deterrenza e stimoli comportamenti virtuosi degli operatori. Diversamente, le imprese, non avvertendo il rischio di potenziali iniziative giudiziarie, avrebbero deboli motivazioni a rispettare le disposizioni normative e regole di condotta improntate a lealtà e correttezza nelle relazioni economiche.
3. La natura del nuovo strumento processuale: né class action né una tipica azione collettiva ma figura ibrida
Nonostante il continuo richiamo al termine «class action» da parte degli stessi relatori, dei primi commentatori e di gran parte della stampa11, l’art. 140 bis c. cons. non introduce in Italia lo stesso strumento processuale adottato negli ordinamenti di common law.
Al riguardo, va ricordato, in estrema sintesi, che negli Stati Uniti d’America la class action12 può essere esperita quando il convenuto (normalmente imprenditore) con un illecito o una serie di analoghi illeciti, contrattuali o extracontrattuali, abbia violato i diritti di una moltitudine di soggetti (“la classe”), ognuno dei quali può agire individualmente per ottenere, a seconda dei casi, la cessazione del comportamento lesivo, il risarcimento dei danni oppure la restituzione delle somme corrisposte.
In presenza di tali presupposti ciascuno dei soggetti lesi può agire in giudizio come rappresentante dell’intera classe, ossia per conto («on benhalf») di tutti coloro che siano stati danneggiati dal medesimo comportamento illecito, senza il concorso della volontà degli altri e senza bisogno del conferimento di alcun mandato.
La procedibilità della domanda è legata ad un «order» del giudice che ne effettua la «certification»13 verificando l’esistenza dei presupposti richiesti dalla legge, quali «numerosity», «commonality», «typicality», «fairness» e «adequacy»14. La Corte qualifica, poi, il tipo di azione esperita15, definisce la composizione della classe e dispone che sia data comunicazione, attraverso mezzi idonei, della pendenza dell’azione.
La sentenza – sia di accoglimento che di rigetto – ovvero l’accordo transattivo (settlement) stipulato producono effetti direttamente a favore o a sfavore degli appartenenti alla classe, pur se rimasti estranei al giudizio stesso. Questa estensione soggettiva del giudicato non è mai assoluta. Nell’ordinamento nord americano opera solo a favore o contro i soggetti che, entro un certo termine, non abbiano espressamente dichiarato di volersi dissociare dall’azione collettiva (opt out); in altri ordinamenti avvantaggia o colpisce unicamente coloro che vi abbiano espressamente aderito (opt in). La sentenza ha identico contenuto per tutti, poiché le posizioni giuridiche strettamente individuali perdono rilevanza. In caso di accoglimento della domanda di classe, la somma complessiva conseguita è, pertanto, ripartita tra i singoli componenti secondo le quote di spettanza ovvero in modo percentuale, nel caso in cui essa risulti insufficiente a soddisfare le pretese di tutti gli interessati.
Una volta illustrate le linee salienti della class action negli Stati Uniti d’America, passiamo, ora, ad analizzare la scelta operata dal nostro legislatore, confrontandola con l’esperienza nordamericana.
L’art. 140 bis c. cons. non introduce in Italia lo stesso strumento processuale adottato negli Stati Uniti d’America
Ebbene, a tale proposito va subito detto che l’istituto previsto all’art. 140 bis c. cons. mutua dalla class action solo alcuni profili: precisamente, la funzione risarcitoria o restitutoria dell’azione, i diritti oggetto di tutela, l’idea (e solo quella) del preventivo vaglio di ammissibilità della domanda, nonché altri aspetti marginali.
Di contro, le differenze rispetto al modello nordamericano sono indubbiamente numerose e importanti; tra queste assumono particolare rilievo il mancato riconoscimento della legittimazione individuale a proporre l’azione nell’interesse anche di tutti coloro che siano stati lesi dal medesimo comportamento illecito, nonché l’impossibilità per l’ente rappresentativo di dedurre automaticamente in giudizio i diritti individuali, con potere di rappresentanza diretta e presunta di tutti i membri del gruppo16. Questa scelta del nostro legislatore comporta che alla domanda non consegua un unico processo, ma che l’azione possa essere introdotta più volte sia a livello individuale che da altri enti rappresentativi. Tale opzione pare motivata dall’esigenza di non violare il diritto di azione consacrato all’art. 24 Cost.17, nonché con il principio della domanda (artt. 2907 c.c. e 99 c.p.c.), alla luce dei quali il nostro ordinamento conferisce, di regola, il diritto di agire in giudizio esclusivamente a chi si afferma titolare della posizione di vantaggio. La tutela, inoltre, non riguarda le pretese dell’intera classe, ma solo di quei soli soggetti che abbiano deciso di avvalersi dell’azione collettiva, manifestando la volontà di aderirvi18 nelle forme e nei modi prescritti dal comma 2.
Il rispetto del sistema costituzionale è, inoltre, garantito dal riconoscimento del diritto individuale ad agire in giudizio come strada alternativa all’azione collettiva, dalla facoltà di intervento nel giudizio introdotto dall’ente rappresentativo, dalla liquidazione individuale del danno19 e da un inedito sistema di «opt-in», del quale tornerò a parlare nel par. 7.
Il nuovo strumento processuale neppure è assimilabile ad un’azione collettiva tipica20 (come, ad esempio, è quella contemplata dall’art. 140 c. cons.21), perché la domanda non è volta a tutelare interessi collettivi (anche se questo termine è più volte e impropriamente utilizzato nel testo di legge22). Essa, piuttosto, consente di far valere in un unico processo una pluralità di diritti individuali omogenei o isomorfi23, che trovano origine da un’unica condotta illecita.
Si tratta di un’azione collettiva con funzione risarcitoria o restitutoria a tutela di interessi individuali omogenei
Per meglio comprendere la differenza tra le situazioni soggettive appena ricordate, bisogna ricordare che gli interessi collettivi sono quelli transindividuali di natura indivisibile di cui è titolare un gruppo, una categoria o una classe (determinata o per lo meno determinabile) di persone collegate tra di loro da un’identica relazione giuridica base e non solo da mere circostanze di fatto24/25.
Al riguardo, si può pensare alla tutela dell’ambiente e della salute nei rapporti di vicinato o nei luoghi di lavoro, all’annullamento delle clausole vessatorie, alla cessazione della pubblicità ingannevole, all’inibitoria dal commercio e alla distruzione dei prodotti dannosi.
Interessi individuali omogenei26 sono, invece, quelli divisibili, passibili di essere attribuiti a ogni singolo interessato (nella misura che spetta a ciascuno di loro)27. Essi, avendo origine comune, sono trattati collettivamente28.
In questa categoria si è soliti annoverare, ad esempio, quelli al risarcimento del danno o alla restituzione del prezzo vantati da ciascun consumatore nei confronti delle compagnie assicuratrici che, attraverso un cartello, abbiano concordato di tenere artificiosamente alti i prezzi praticati. In tale ipotesi i soggetti lesi possono dar corso ad un’azione seriale fondata su un fatto costitutivo comune a tutte le fattispecie: l’illecitoantitrust29.
Da una parte, quindi, l’azione collettiva tipica tutela l’interesse superindividuale di cui sono titolari taluni enti esponenziali o organismi pubblici, ai quali il diritto d’azione è attribuito in via esclusiva, e si chiude con una misura inibitoria o eventualmente ripristinatoria a vantaggio dell’interesse collettivo30. Dall’altra, il nuovo strumento protegge le pretese personali (risarcitorie o restitutorie) a contenuto omogeneo degli utenti o dei consumatori e si chiude con una pronuncia che dovrebbe poter reintegrare le situazioni soggettive dei singoli, lesi dal comportamento illecito plurioffensivo31. La sentenza di accoglimento della domanda collettiva, infatti, può essere direttamente invocata nei diversi e successivi giudizi risarcitori promossi da ciascun consumatore nei confronti dell’identico convenuto responsabile.
Un aspetto comune all’azione collettiva tipica (ed, in qualche misura, alla «Verbandsklage»32) è, invece, l’attribuzione della legittimazione ad agire ad un ente esponenziale. Anticipo che si tratta di una scelta criticabile poiché le associazioni possono ottenere risultati contro il professionista con azioni di tipo inibitorio, ma più difficilmente quando sono in gioco diritti risarcitori o restitutori33. Nel giudizio collettivo non possono, infatti, trovare spazio accertamenti di tipo personale che mutano con riguardo ad ogni posizione. Il nesso causale, l’imputabilità e la colpa sono variabili da caso a caso; alcune voci di danno, la liquidazione degli importi da risarcire o da ripetere hanno carattere individuale e non sono le stesse riguardo a tutti i soggetti, in quanto sono parametrate sulla concreta lesione subita. Le nuove disposizioni processuali in commento, pertanto, rendono indispensabile che il singolo, se desidera avvalersi del risultato positivo dell’azione collettiva, agisca in via individuale allo scopo di ottenere la liquidazione del danno subito.
4. L’oggetto dell’azione: ambito soggettivo e diritti tutelabili
Il legislatore, in una sorta di “proemio” al testo dell’art. 140 bis c. cons., definisce l’azione collettiva risarcitoria «strumento generale di tutela»34. Tale definizione appare eccessivamente enfatica: in questo paragrafo si vedrà, infatti, come tale azione possa essere esercitata solo entro notevoli limiti soggettivi ed oggettivi.
Il giudizio de quo, infatti, è volto ad accertare il diritto al risarcimento del danno35 e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’art. 1342 c.c., ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
La norma tutela, pertanto, esclusivamente le persone fisiche che agiscono «per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta»36. Nella nozione di consumatori o utenti rientrano anche categorie più specifiche quali i risparmiatori, gli assicurati, gli investitori non professionali, mentre ne restano esclusi tutti coloro che, pur avendo riportato un danno dall’atto illecito del professionista, non hanno alcun collegamento negoziale con lo stesso37. In tale prospettiva, dunque, l’azione collettiva risarcitoria rimane preclusa, per esempio, a coloro che, abitando nelle prossimità di uno stabilimento chimico, abbiano subito un danno a seguito della fuoriuscita nell’aria di gas tossici38. Neppure sono tutelati i soggetti che, pur avendo subito gli stessi pregiudizi del consumatore, abbiano contrattato con l’impresa nell’esercizio della loro attività imprenditoriale o professionale39. Mi riferisco, ad esempio, agli oltre 1600 operatori commerciali di due popolosi quartieri di Napoli che sono stati danneggiati dalla mancata raccolta dei rifiuti e hanno preannunciato di voler promuovere una class action.
Venendo ora a considerare i limiti oggettivi dell’azione collettiva, è da dire che il diritto a chiedere il pagamento di una somma di denaro40 può essere conseguenza di:
- «atti illeciti extracontrattuali», cioè condotte lesive dei diritti soggettivi dei consumatori o utenti tenute anche al di fuori ed indipendentemente dal rapporto giuridico di consumo e/o utenza (ad es. danno da prodotto difettoso);
- «pratiche commerciali scorrette»41, vale a dire comportamenti che, autonomamente considerati, potrebbero non essere giuridicamente rilevanti (la scorrettezza sembra non importare necessariamente una lesione della sfera giuridica altrui), ma che lo diventano soltanto a condizione che abbiano arrecato, in concreto, un pregiudizio ai diritti soggettivi dei consumatori o utenti;
- «comportamenti anticoncorrenziali»42, che si verificano, ad esempio, allorché i fornitori professionali di beni o servizi concludano accordi di cartello vietati dalla legge antitrust43 al fine di tenere alti i prezzi per i consumatori o utenti finali44.
La norma prevede, infine, senza alcuna specificazione in ordine al titolo della pretesa, la possibilità di agire per la «restituzione delle somme».
In ambito contrattuale emergono ulteriori limiti. Come attentamente sottolineato da uno dei primi commentatori del nuovo istituto45, l’azione collettiva è irragionevolmente preclusa ai consumatori che non abbiano concluso un contratto standard, attraverso la sottoscrizione di moduli o formulari contenenti le «condizioni generali di contratto», funzionali a disciplinare in modo uniforme determinati rapporti commerciali (art. 1342 c.c.)46. Così, per esempio, nel caso di danno derivante da prodotto difettoso, il consumatore che lo abbia acquistato via internet dopo aver compilato un modulo informatico potrà avvalersi dell’azione collettiva; mentre non potrà ricorrere a questa forma di tutela chi abbia acquistato il medesimo bene in un centro commerciale. Nello stesso modo non pare esperibile, a mio parere, l’azione collettiva più volte paventata contro Poste italiane per i continui ritardi nella consegna della corrispondenza47.
Ulteriore requisito che deve sussistere affinché si possa legittimamente ricorrere all’azione è costituito dalla necessità che siano stati lesi i «diritti di una pluralità di consumatori o di utenti». Nella consapevolezza della difficoltà di individuare normativamente l’elemento unificante tra le varie fattispecie, l’indagine sulla plurioffensività è rimessa alla discrezionale valutazione del giudice. Il Tribunale deve vagliare anche la “non generalizzabilità” del caso portato alla sua attenzione. L’azione collettiva va esclusa, in applicazione di questo criterio, quando le modalità con cui si è verificata la lesione del diritto o la violazione del contratto non possono che esser valutate caso per caso. È, pertanto, inammissibile l’azione contro il call center di un gestore telefonico quando le sue inefficienze siano troppo diverse fra loro per poterne astrarre una categoria di inadempimento; è, invece, possibile se la medesima azienda pratica una tecnica commerciale scorretta “uniforme”, quale, ad esempio, la pubblicità ingannevole sul proprio sito web.
5. La legittimazione ad agire
Legittimate ad agire, nell’interesse dei singoli consumatori, sono, in primo luogo, le 16 associazioni dei consumatori e degli utenti, rappresentative a livello nazionale48, elencate nella lista tenuta presso il Ministero delle attività produttive (artt. 137-139 c. cons.)49. Ad esse si affiancano le associazioni e i comitati che siano «adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere». Si tratta di enti esponenziali a formazione spontanea e libera, costituiti anche ad hoc per agire in giudizio. A ragione della (possibile) mancanza di stabilità nella loro organizzazione, essi devono provare che rappresentano adeguatamente gli interessi di cui asseriscono essere portatori. La verifica spetta, poi, al giudice adito, al quale, però, non vengono offerte indicazioni precise sulle modalità e sui criteri che dovranno guidare la sua decisione50.
Dal punto di vista dei tempi e delle scansioni del nuovo processo, tale valutazione dovrebbe avvenire nell’ambito del giudizio preliminare di ammissibilità della domanda. Poiché, però, il 3° co. dell’art. 140 bis c. cons. nulla dice al riguardo, si profila la possibilità che la questione della legittimazione ad agire sia trattata in base alle norme generali, secondo cui la carenza del requisito è rilevabile in ogni stato e grado del processo. Questa interpretazione, tuttavia, si rivela alquanto pericolosa, perché, come sottolineato dalla più attenta dottrina, mantiene potenzialmente in vita una “vera mina vagante” per tutto il corso del giudizio51.
Quanto, invece, all’oggetto delle verifiche che il collegio dovrà effettuare, è evidente che, a causa dell’estrema vaghezza della formula adottata, la questione della legittimazione risulta affidata al mero arbitrio dei giudici. Tale scelta legislativa appare poco convincente: in effetti, sarebbe stato meglio fissare criteri oggettivi per la valutazione dell’adeguata rappresentatività (quali, per esempio, un numero minimo di adesioni individuali), stabilendo, altresì, l’improcedibilità della domanda quale conseguenza del loro mancato rispetto. Non sembra ragionevole, infatti, attribuire ad un soggetto che non raccoglie alcun consenso il potere di chiedere l’accertamento di un illecito plurioffensivo. Ancora, e per concludere sul punto, a mio parere il giudice dovrebbe verificare l’effettiva rappresentatività dell’ente anche sotto il profilo della disponibilità delle risorse finanziarie necessarie alla proposizione della lite ed all’eventuale rimborso delle spese legali in caso di soccombenza52.
Come si è già avuto modo di vedere, l’art. 140 bis c. cons. non contempla alcuna legittimazione ad agire in capo ai singoli consumatori ed utenti danneggiati dall’illecito plurioffensivo. Questi ultimi possono avvalersi solo dei rimedi processuali tradizionali o intervenire nel giudizio iniziato dall’ente esponenziale. La circostanza che sia stata proposta l’azione collettiva non ha alcuna incidenza sulla possibilità per il singolo di promuovere l’azione individuale. L’eventuale rigetto dell’azione collettiva non preclude, inoltre, la possibilità che l’azione individuale autonomamente proposta in altro giudizio sia accolta e viceversa.
Quest’ultimo aspetto della disciplina del nuovo istituto richiede di essere approfondito, giacché condiziona la soluzione di una serie di questioni, prima tra tutte quella relativa all’efficacia della sentenza53.
A tale proposito, va detto che i comitati e le associazioni hanno, in via esclusiva, il potere di far valere in giudizio (con i limiti oggettivi dello strumento in esame) non i diritti di tutti i consumatori ed utenti, ma solo di quelli che abbiano scelto di avvalersi del processo collettivo. Gli enti rappresentativi, pertanto, non agiscono a tutela di un interesse proprio, né di una classe o categoria, ma a tutela di una pluralità di uguali pretese risarcitorie collettivamente trattate in un unico giudizio. In altre parole, i soggetti dotati di legittimazione attiva non sono un sostituto processuale dei danneggiati (ex art. 81 c.p.c.) né agiscono in rappresentanza ex lege dei consumatori54. Tali associazioni o comitati neppure sono dei rappresentanti volontari in forza di un mandato conferito loro da parte dei singoli55. Essi operano in virtù di una legittimazione straordinaria ad agire56 per conto di una pluralità di soggetti non determinati né determinabili. Il ruolo di parte è assunto dall’ente indipendentemente dalle adesioni.
L’associazione agisce, peraltro, con numerosi limiti: non avendo la disponibilità del diritto controverso, non può rendere confessione o deferire giuramento, non può rinunciare agli atti o alla domanda, non può conciliare la lite.
Per quanto riguarda, invece, la legittimazione passiva, soltanto un’impresa può essere convenuta, dovendosi comprendere in tale ampia nozione ogni tipo di impresa (sia commerciale, che agricola), di qualsiasi dimensione e di qualsiasi forma che svolga un’attività di produzione o di scambio di beni o servizi. Ne restano escluse, quindi, la pubblica amministrazione, ad eccezione degli enti pubblici economici, ed i professionisti intellettuali o i loro ordini professionali.
6. L’adesione
Ciascun consumatore o utente, in virtù di una scelta rimessa all’autonoma valutazione di opportunità e convenienza, invece di esercitare l’azione individuale può aderire all’azione collettiva. Nel silenzio della norma l’adesione si effettua tramite una comunicazione scritta, diretta all’associazione o al comitato proponente, senza necessità di (previa) iscrizione all’ente rappresentativo57.
Sotto il profilo della natura giuridica (sostanziale o processuale), l’adesione non è un atto rivolto al procuratore dell’attore, né un mandato alle liti, non amplia i confini dello jus postulandi del difensore, né instaura alcun rapporto d’opera con conseguente obbligo di retribuzione. Si può definire, più semplicemente, manifestazione della volontà di essere inclusi nel “gruppo” (o “classe attiva”) per beneficiare dei risultati dell’azione.
L’adesione non è necessariamente preventiva58, in quanto può intervenire anche a giudizio iniziato ed, addirittura, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni del processo di appello.
La norma non chiarisce se l’ente possa agire solo dopo avere raccolto adesioni o se, invece, possa proporre la domanda anche senza averne ricevuto alcuna, sperando di raccoglierle nel corso del giudizio. Quanto alle associazioni dotate di legittimazione ex lege propendo per la seconda soluzione; quanto, invece, alle associazioni ed ai comitati costituiti ad hoc ritengo necessario un numero minimo di adesioni59, rimesso alla discrezionale valutazione del Tribunale in sede di vaglio della serietà dell’azione. In quest’ultima ipotesi, a differenza di quanto accade per le azioni promosse dalle associazioni di cui agli artt. 137-139 c. cons., il numero di adesioni non costituisce solo uno degli elementi che possono essere valutati ai fini del controllo dell’ammissibilità della domanda, ma integra (e quasi si confonde con) l’ulteriore presupposto della legittimazione ad agire (che, lo si ricorda, è legato alla verifica dell’«adeguata rappresentatività» degli interessi fatti valere). In altre parole, la Corte prenderà in esame il numero degli aderenti sia ai fini del controllo della legittimazione ad agire del comitato che del vaglio della serietà della domanda, quasi fossero due facce della stessa medaglia.
Per favorire l’adesione del maggior numero possibile di soggetti interessati, il giudice, se ritiene ammissibile la domanda, dispone, a cura del proponente, che venga data idonea pubblicità ai contenuti della citazione. L’informativa non dovrebbe essere limitata all’an ed al quantum della pretesa, ma estendersi anche ad altri elementi, in particolar modo quelli inerenti l’assistenza ed i costi legali dell’azione.
Un primo effetto dell’istituto è che la sentenza pronunciata al termine del giudizio farà stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che abbiano prestato l’adesione. In altre parole, chi scelga di avvalersi dell’azione (anche tramite l’intervento volontario) accetta che la decisione resa in sede collettiva produca effetti pure nella sua sfera giuridica.
Ancora: l’ultima parte dell’art. 140 bis, 2° co., c. cons. prevede che l’adesione valga anche come atto interruttivo del decorso della prescrizione, ai sensi dell’art. 2945 c.c. Dunque, al fine di potersi giovare del predetto effetto nei confronti dell’impresa convenuta in giudizio, sembrerebbe necessario che l’atto di adesione indichi esattamente tutti gli elementi costitutivi del diritto fatto valere e sia munito di data certa60/61. Tale risultato può essere raggiunto con modalità che consentano di accertare la data del documento ex art. 2704 c.c., ovvero, tramite deposito degli atti di adesione in udienza o in cancelleria, a cura dell’ente proponente, ogni qual volta pervengano dai singoli consumatori o utenti.
Se le adesioni, come abbiamo visto, non condizionano la procedibilità dell’azione collettiva, che può proseguire anche in loro mancanza, ciò significa che esse non hanno alcuna incidenza sulla definizione dell’oggetto del processo. Il petitum non ne risulta ampliato62, perché non si estende agli interessi particolari dei singoli, neanche se aderenti, ma resta confinato all’accertamento dell’illecito63. La regola neppure è derogata nell’ipotesi in cui il giudice definisca, se possibile allo stato degli atti, i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere agli aderenti. Anche coloro che non aderiscono, infatti, possono fruire di tale quantificazione semplicemente manifestando la loro volontà nel grado d’appello.
Dal punto di vista processuale l’adesione non abilita ad alcuna attività, conferendo soltanto poteri di controllo; in particolare, gli aderenti non possono impugnare la sentenza, alla quale l’ente abbia fatto acquiescenza.
Ci si chiede, pertanto, quale sia l’utilità dell’istituto. Il consumatore che non aderisce può sempre sfuggire agli effetti di un giudicato sfavorevole. Se, invece, l’azione collettiva va a buon fine, può avvantaggiarsi sia del positivo accertamento dell’illecito nell’ambito della sua azione individuale che della proposta di pagamento formulata dall’impresa. Il consumatore che aderisce, invece, subisce le conseguenze dell’eventuale sconfitta senza poter esercitare poteri processuali. L’unico (minimo) vantaggio sembra emergere nella (eventuale) fase di liquidazione delle sue spettanze, in quanto solo l’aderente può avvalersi della camera di conciliazione costituita ad hoc da parte del presidente del tribunale.
Alla luce di quanto appena esposto, dunque, mi sembra che il meccanismo di «opt-in»all’italiana sia molto criticabile perché ingenera «gravi e quasi inverosimili complicazioni pratiche»64 e tradisce lo scopo precipuo per il quale è stato concepito in altri ordinamenti. Mi riferisco, in particolare, all’impossibilità per le imprese convenute di conoscere – sin dalle prime fasi – il numero dei soggetti aderenti e l’entità dell’eventuale danno da risarcire ed alla conseguente difficoltà di valutare la convenienza economica di transazioni stragiudiziali. Senza contare tutti i problemi di “gestione” del processo che conseguono alle azioni individuali introdotte con i singoli atti di intervento in giudizio.
7. L’intervento
Come anticipato nei paragrafi precedenti, i singoli consumatori o utenti possono sempre svolgere, nel giudizio collettivo, l’intervento volontario di cui all’art. 105 c.p.c. (ed, in particolare, quello litisconsortile o adesivo autonomo di cui al 1° co.) per proporre domande aventi il medesimo oggetto65. L’uso dell’avverbio «sempre», che si legge al 2° comma dell’art. 140 bis c. cons., non deve trarre in inganno: in realtà, infatti, i termini per l’ammissibilità dell’intervento sono quelli previsti dalle singole disposizioni relative a ciascun tipo di rito: artt. 267 e 268 c.p.c.66, art. 14, d.lg. n. 5/2003, nel processo societario. L’intervento, pertanto, è consentito soltanto entro le fasi iniziali del procedimento. Benché l’art. 140 bis c. cons. non lo contempli espressamente, è da ritenere ammissibile anche l’intervento adesivo dipendente del consumatore (ex art. 105, 2 ° co. c.p.c.), il quale voglia ottenere l’accertamento della responsabilità dell’impresa, da porre a fondamento della successiva azione individuale risarcitoria o restitutoria.
Anche sotto questo profilo la norma in commento appare criticabile. Infatti, a seguito dell’intervento litisconsortile autonomo, si realizza un cumulo di cause connesse (quella collettiva, che aggrega le pretese di tutti gli aderenti, e quelle individuali, introdotte dai singoli con gli atti d’intervento), il cui svolgimento può rivelarsi tanto più macchinoso quanto più sono le parti individuali che hanno affiancato quella collettiva67.
8. Il filtro giudiziale e lo svolgimento del giudizio
Il giudizio collettivo, che si introduce secondo le regole ordinarie, esibisce la particolarità di prevedere, nella prima udienza, un preliminare vaglio di ammissibilità della domanda. Infatti, ai sensi dell’art. 140 bis, 3° co. c. cons., «il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni», decide sull’ammissibilità dell’azione. La domanda è dichiarata (con l’uso di una terminologia impropria e contraddittoria sotto il profilo tecnico) «inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l’esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela»68. Il legislatore, nonostante la riserva manifestata al par. 5, sembra contemplare un’ulteriore ragione di inammissibilità: la mancanza di legittimazione delle associazioni o dei comitati che siano considerati non adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere. In tale ipotesi, il giudice deve accertare che l’illecito appaia potenzialmente idoneo a coinvolgere un numero indefinito di consumatori e che l’attore collettivo, qualora non sia tra le associazioni di cui all’art. 139 c. cons., dia sufficienti garanzie di serietà e rappresentatività.
L’art. 140 bis c. cons. non affronta il problema delle ulteriori azioni collettive svolte da altre associazioni rappresentative. Sarebbe stato opportuno fare chiarezza sul punto, negando l’ammissibilità di più domande: infatti, appare irragionevole che un’impresa possa subire, in contemporanea o in successione temporale, più azioni collettive aventi per oggetto la medesima condotta69. Tuttavia, tale aspettativa non sembra essere stata recepita dal legislatore ed, anzi, le indicazioni sono di segno opposto70.
Se la domanda ha per causa petendi la violazione della concorrenza, il giudice può differire la pronuncia sulla sua ammissibilità, quando sul medesimo oggetto sia in corso un’istruttoria71 avanti un’autorità indipendente. Il tribunale potrà così tenere nel dovuto conto le risultanze, istruttorie e decisorie, che emergeranno dal procedimento amministrativo. A mio parere, però, la norma espone il fianco a critiche di violazione dell’art. 24 Cost. (laddove esso presidia l’inviolabilità del diritto di azione), in quanto non contempla la durata massima del periodo di differimento del corso dell’azione civile, né l’evento che faccia venir meno lo stato di sospensione.
L’ordinanza pronunciata dal collegio all’esito di questo sub-procedimento a cognizione sommaria è reclamabile avanti la Corte di appello, che decide in camera di consiglio. Al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli artt. 737-742 c.p.c.
Superata la valutazione di ammissibilità, il giudice, per agevolare le adesioni, dispone, a cura di chi ha proposto l’azione collettiva, che venga data idonea pubblicità ai contenuti dell’azione e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio.
9. La natura della pronuncia collegiale
La fase collettiva della procedura termina con una sentenza che non ha natura di condanna, bensì di mero accertamento72. Si tratta di una pronuncia del tutto particolare, che non ha ad oggetto i diritti dei singoli consumatori danneggiati – i quali non sono individuati, né sono concretamente individuabili sulla base della domanda e/o della sentenza – ma verte «su mere questioni di fatto o di diritto, virtualmente comuni ai processi attivabili da ciascuno dei soggetti lesi dall’illecito» plurioffensivo73. Più analiticamente, essa accerta un fatto potenzialmente dannoso, la sua imputabilità ad un professionista, nonché l’an debeatur o, in alternativa, il diritto alla restituzione, in favore dei consumatori che abbiano partecipato all’azione collettiva, delle somme indebitamente acquisite da parte del convenuto.
Tra le finalità dell’azione di gruppo non rientrano, invece, la valutazione delle posizioni individuali, la liquidazione della somma da restituire o del danno sofferto, nonché le rispettive condanne. Esse rimangono estranee al processo collettivo e saranno trattate nell’ambito delle sedi conciliative appositamente previste dalla norma, oppure saranno oggetto di autonomi e separati giudizi individuali, che si pongono in un rapporto di “completamento” rispetto all’azione collettiva.
Il giudice, in questa prima fase del processo, fissa solo i criteri (generali) di liquidazione del danno, che assumono particolare rilevanza nella formulazione della proposta di pagamento da parte dell’impresa, nella quantificazione del credito ad opera dei conciliatori e nelle singole cause instaurate in caso di mancato raggiungimento di un accordo.
L’art. 140 bis c. cons. contempla, infine, la possibilità di liquidazione di una somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. A mio sommesso avviso, e nonostante l’opinione contraria di autorevole dottrina, neppure in questo caso è possibile parlare di un provvedimento di condanna generica o di una provvisionale74. Secondo me, infatti, non può reputarsi tale la pronuncia astrattamente resa in favore di soggetti indeterminati, che, in caso di contestazione, sono costretti ad instaurare un nuovo giudizio; il diritto al risarcimento resta sempre individuale ed azionabile solo dal singolo legittimato75. Pertanto, in difetto di una conciliazione con il professionista, ciascun danneggiato deve avviare un autonomo giudizio per far accertare la propria qualità di creditore76, l’esistenza di un danno e (in certi casi) la riconducibilità dello stesso alla medesima condotta offensiva alla base dell’azione collettiva77. Solo dopo aver soddisfatto l’onere della prova su questi requisiti, potrà ottenere una condanna al pagamento del proprio credito.
Giunti a questo punto, volendo esprimere una valutazione sulla scelta della struttura bifasica del processo, essa sembra alquanto discutibile. Da una parte, infatti, risulta evidente il pericolo che, in mancanza di una pretesa risarcitoria concretamente avanzata dal soggetto leso, si giunga ad accertare la commissione di un illecito, senza che si sia effettivamente dimostrato alcun danno. Inoltre, la scelta legislativa di non soddisfare le pretese attoree in un unico giudizio vanifica una delle principali ragioni per cui è stata concepita l’azione di classe, ossia quella di evitare ai singoli consumatori la necessità di agire per i loro diritti.
Ancora, mi sembra che l’azione collettiva risarcitoria sia criticabile, pure ponendosi dal punto di vista del professionista. Infatti, anche qualora l’impresa convenuta riesca ad ottenere una sentenza di rigetto, la vittoria opera solo nei confronti degli intervenienti e degli aderenti all’azione. Di contro, coloro che sono rimasti estranei al processo possono avvantaggiarsi dell’esito del giudizio se positivo, mentre, nel caso di esito negativo, non ne rimangono minimamente pregiudicati. L’eventuale rigetto dell’azione collettiva impedisce un’uguale azione tra le stesse parti, per la medesima fattispecie, ma non preclude altre iniziative (individuali o collettive) relative alla stessa vicenda dannosa.
Infine, mi pare del tutto singolare la previsione che la sentenza di accoglimento produca i suoi effetti dal momento della pubblicazione, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato: infatti ciò comporta che, nell’eventualità in cui la sentenza “madre” sia successivamente riformata, si producono gravi complicazioni, rimanendo inevitabilmente travolte le pronunce rese in favore dei singoli consumatori (perfino se già passate in giudicato).
10. L’eventuale fase conciliativa
Anche la fase dedicata alla liquidazione dei crediti individuali – fase alla quale si giunge in caso di esito favorevole del giudizio collettivo – è motivo di notevoli perplessità.
Innanzitutto, l’art. 140 bis, 4° co., c. cons. stabilisce che, nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l’impresa possa proporre il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. Ebbene, a mio avviso, è ragionevole prevedere che, nella gran parte delle ipotesi, il convenuto si asterrà dal prendere tale iniziativa, sia perché non è prevista alcuna sanzione se omette di avanzare la relativa proposta, sia perché la predetta norma contempla altresì l’automatica formazione di un titolo esecutivo contro l’impresa qualora la proposta stessa venga «in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente». Tale titolo esecutivo costituirà un precedente per una serie innumerevole – e non quantificabile78 – di casi analoghi, nei quali gli altri danneggiati potranno pretendere almeno lo stesso quantum riconosciuto in sede stragiudiziale79.
Dunque, poiché le ragioni appena esposte rendono improbabile la conclusione di un accordo tra impresa e ciascuno degli aventi diritto, il legislatore contempla due ulteriori forme di conciliazione.
Precisamente, l’art. 140 bis, 6° co., c. cons. prevede che il presidente del tribunale competente costituisca un’unica camera di conciliazione80 per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l’azione collettiva e da uno indicato dall’impresa convenuta ed è presieduta da un terzo nominato dal presidente del tribunale tra gli avvocati iscritti all’albo speciale per le giurisdizioni superiori. L’organo così costituito ha il compito di quantificare «con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l’ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti». Tale verbale è titolo esecutivo.
L’altra forma conciliativa alternativa è attivata su concorde richiesta del promotore dell’azione collettiva e dell’impresa convenuta. In questo caso, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all’art. 38, d.lg. 17.1.2003, n. 5 e successive modifiche, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale.
I singoli consumatori o utenti sono assolutamente autonomi nelle determinazioni da assumere: l’uno può aderire alla proposta formulata dall’impresa e l’altro no; taluni possono accettare la proposta dei conciliatori ed altri possono rifiutarla; altri, infine, possono immediatamente esercitare l’azione individuale contenziosa per la condanna dell’impresa al quantum dovuto. Nulla, dunque, è previsto in ordine ai soggetti ai quali siano accollati i costi della procedura né in ordine ai tempi di tale conciliazione, che – lo si ripete – è facoltativa.
11. Osservazioni conclusive
Alla luce di quanto si è illustrato nei precedenti paragrafi, mi pare che una valutazione complessiva sul nuovo istituto introdotto con l’art. 140 bis c. cons., non possa che essere sostanzialmente critica. In tale prospettiva, direi, innanzitutto, che lo strumento approntato dal legislatore non sembra in grado di rispondere alle finalità alle quali è ispirato e, dunque, non offra la maggior tutela sperata, rischiando, anzi, di rivelarsi inutile e dannoso. In effetti, mi sembra che il legislatore, invece di introdurre un’azione astratta81 affidata a soggetti istituzionali, avrebbe fatto meglio a recepire, con maggior coraggio, un meccanismo («opt-out») che individuasse con certezza gli appartenenti alla classe, permettendo l’instaurazione di un processo efficace nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Inoltre, anche non volendo stravolgere il sistema di «opt in», sarebbe stato meglio rendere possibile l’adesione dei singoli interessati non oltre la chiusura della fase preparatoria del giudizio, prevedendo che il giudice, con l’ordinanza che dichiara ammissibile la domanda, assegnasse un termine perentorio per la definitiva formulazione delle adesioni.
Ancora, è da notare che molte delle disposizioni contenute nella norma in commento non sono esaustive, originando lacune che richiedono di essere colmate in via interpretativa; tuttavia, tale operazione ermeneutica è resa particolarmente difficile, per il fatto che nessuno dei nuovi istituti introdotti si presta ad essere agevolmente inquadrato nelle categorie tradizionali. All’incertezza del dato normativo, si aggiunge, poi, che alcune questioni di fondamentale importanza sono state completamente ignorate dal legislatore: mi riferisco, per esempio, all’individuazione dei mezzi di pubblicità della sentenza o al regime delle spese legali.
In particolare, tra le varie questioni irrisolte, mi sembra che risulti assolutamente incerto il regime della prescrizione. Non è chiaro, infatti, il significato che si deve attribuire al precetto secondo cui «l’esercizio dell’azione collettiva di cui al comma I o, se successiva, l’adesione all’azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile». In effetti, bisogna riconoscere che, sul punto, il testo del disegno di legge Bersani era molto più limpido, prevedendo che «l’atto con cui il soggetto abilitato promuove l’azione di gruppo di cui al comma 6-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione». Di contro, l’attuale formulazione della norma non precisa se la prescrizione sia interrotta a vantaggio di tutti i consumatori, o dei soli aderenti all’azione, ovvero, infine, dell’ente rappresentativo. La risposta più logica – ossia che la prescrizione si interrompa a favore di ciascun consumatore o utente che abbia aderito all’azione82 – non risolve il problema di come tale effetto possa essere determinato da due atti differenti e consecutivi nel tempo (la citazione e l’adesione). Non si comprende, infine, come l’esercizio dell’azione collettiva possa interrompere la prescrizione, quando la citazione ha esclusivamente per oggetto l’accertamento del fatto potenzialmente dannoso e della sua imputabilità ad un professionista.
Un altro difetto della nuova normativa è la mancanza di una disciplina sul tema «impudico (ma essenziale)»83 delle spese di lite. Il promotore non può condizionare l’adesione all’impegno del consumatore di contribuire, pro quota, al pagamento delle spese legali sostenute. È difficile prevedere, inoltre, a quale titolo le associazioni o i comitati possano richiedere le spese legali eventualmente non recuperate attraverso la liquidazione giudiziale. In questi casi, l’ente collettivo assume su di sé il rischio di non vedersi rimborsare da alcuno le spese legali sostenute per promuovere l’azione. Ciò evidentemente costituisce un forte disincentivo all’utilizzo dell’azione collettiva risarcitoria.
Detto questo, peraltro, occorre ribadire che il vizio più grave della disciplina del nuovo istituto è rappresentato, comunque, dalla struttura bifasica del processo84, che – lo si ricorda – prevede la legittimazione dell’ente rappresentativo per l’accertamento dell’illecito, lasciando, poi, al singolo l’onere di esercitare l’azione individuale risarcitoria o restitutoria. Tale sistema appare poco funzionale, quantomeno per due motivi. In primo luogo esso sembra collidere con il principio di economia processuale, generando la (concreta) possibilità che un’azione, concepita per offrire un risarcimento del danno (e, dunque, una tutela tendenzialmente esaustiva), si concluda con un provvedimento che si risolve, invece, in una mera statuizione di principio. Infatti, i consumatori che non abbiano trovato un accordo con l’impresa devono iniziare un nuovo giudizio per ottenere la quantificazione e la liquidazione del proprio danno. I limiti soggettivi della sentenza resa al termine del giudizio collettivo rendono, poi, sostanzialmente inutile una vittoria per il professionista. Come si è già avuto modo di vedere, infatti, un altro ente può sempre agire in giudizio, in ordine alla medesima vicenda, e, d’altra parte, i singoli consumatori non aderenti o intervenienti non sono vincolati da quella pronuncia nell’ambito delle azioni individuali.
Se, dunque, il giudizio sul nuovo istituto introdotto dall’art. 140 bis c. cons. si rivela complessivamente (e, mi pare, giustificatamente) negativo, tuttavia bisogna riconoscere che esistono ipotesi in cui l’azione collettiva può offrire una certa utilità. Mi riferisco, in particolare, a quelle situazioni in cui il diritto al risarcimento non è certo o comporta un’istruttoria particolarmente complessa e costosa. In questi casi, il consumatore potrà ritenere più utile l’azione collettiva e (tutt’al più) dividere con il proponente e gli altri aderenti i costi della propria tutela: infatti, una volta accertata l’illiceità della condotta (non tanto oltre si estende l’oggetto del giudicato85), i rischi di soccombenza nel successivo giudizio promosso dal singolo si riducono notevolmente.
NORMATIVA DI RIFERIEMENTO:
artt. 139 e 140 bis cod. cons. nella formulazione pre-riforma
art. 140 bis cod. cons. nella nuova formulazione in vigore dal 1 gennaio 2010
Il testo integrale del saggio è pubblicato su Obbligazioni e contratti, 2008, fasc. 10, pagg. 831-844.
Autore: Francesco Tedioli
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