GIURISPRUDENZA
A norma dell’art. 1159 bis c.c. (usucapione speciale per la piccola proprietà rurale), per usucapire la proprietà di fondi rustici con annessi fabbricati che siano situati in comuni classificati come montani è necessario il possesso indisturbato per 15 anni. La stessa previsione si applica ai beni (destinati in concreto ad attività agraria) in comuni non montani, purché abbiano un reddito catastale che non superi i limiti fissati dalle leggi speciali.
Cass. civ. Sez. VI – 2, Ord., 26 agosto 2022, n. 25424
Essendo l’usucapione un titolo di acquisto a carattere originario, la sua invocazione, da parte del convenuto con l’azione di reintegrazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell’onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche i caso di mancato raggiungimento della prova dell’usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, anche attraverso i propri danti causa, fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo.
Cass. Sez. II Civ. Or. 15 febbraio 2022, n. 4931
Ai fini della prova degli elementi costitutivi dell’usucapione, la coltivazione del fondo non è sufficiente, perché, di per sé, non esprime, in modo inequivocabile, l’intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all’esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi.
Cass. civ. Sez. II, Ord., 20 gennaio 2022, n. 1796
In relazione alla domanda di accertamento dell’intervenuta usucapione della proprietà di un fondo destinato ad uso agricolo, non è sufficiente, ai fini della prova del possesso uti dominus del bene, la sua mera coltivazione, poiché tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale, o sulla mera tolleranza del proprietario, e non esprime comunque un’attività idonea a realizzare l’esclusione dei terzi dal godimento del bene, che costituisce l’espressione tipica del diritto di proprietà.
Cass. civ. Sez. II, Ord., 25 febbraio 2019, n. 5404
Deve essere riconosciuto nella coltivazione di un terreno, con messa a dimora di piante, l’esercizio di un potere di fatto sulla cosa corrispondente a quello del proprietario, come tale idoneo al possesso ad usucapionem
Cass. sez. II, 30 Luglio 2018, n. 20068
In tema di usucapione speciale prevista dall’art. 1159 bis c.c., il decreto di riconoscimento della proprietà rurale di cui alla legge n. 346 del 1976 non ha valore di sentenza e, quindi, non è idoneo a passare in cosa giudicata, conferendo solo una presunzione di appartenenza del bene a favore del beneficiario del provvedimento fino a quando, a seguito dell’opposizione di cui all’art. 3 della citata legge o di un autonomo giudizio, non vi sia stata una pronuncia di accertamento della proprietà; ne consegue che l’eventuale estinzione del giudizio di opposizione determina la caducazione e non la consolidazione del decreto che sia stato emesso.