Il Testo Unico sulle Fonti Rinnovabili: una svolta per la semplificazione normativa o un’occasione mancata?

Sommario

1. Introduzione

Il Testo Unico Fonti Rinnovabili (di seguito “Testo Unico” o “Decreto”), approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 25 novembre 20241, costituisce uno dei più rilevanti interventi di riordino normativo nel settore delle energie rinnovabili in Italia. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: semplificare, razionalizzare e uniformare le procedure amministrative per l’installazione e la gestione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, in linea con gli obblighi euro-unitari e con le esigenze di accelerazione della transizione energetica.

Il Decreto, composto da 15 articoli, introduce importanti novità, tra cui l’eliminazione della comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e l’adozione di tre regimi autorizzativi, segnando un tentativo di superamento della complessità burocratica che storicamente caratterizza il settore. Tuttavia, nonostante le intenzioni dichiarate di semplificazione, il provvedimento ha suscitato critiche da parte di operatori, enti locali e giuristi, i quali hanno sottolineato che alcune disposizioni, come la gestione dei vincoli paesaggistici e i requisiti documentali aggiuntivi, potrebbero aggravare gli oneri procedurali anziché ridurli.

2. Obiettivi e finalità del Testo Unico sulle Rinnovabili

Il Testo Unico rappresenta un punto di svolta nella regolamentazione del settore delle energie rinnovabili in Italia. Il Decreto si pone, infatti l’obiettivo di superare la frammentazione normativa che, fino ad oggi, ha ostacolato lo sviluppo del comparto, introducendo un quadro giuridico unico, coordinato e razionalizzato per i regimi amministrativi relativi agli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER)2.

Le nuove disposizioni, che entreranno in vigore il 30 dicembre 2024, mirano ad allineare il sistema normativo nazionale agli obiettivi delineati nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC)3 e nella Direttiva RED III (Direttiva UE 2023/2413)4, entrambi orientati a una rapida transizione verso un modello energetico sostenibile.

Il Decreto si inserisce in un quadro normativo già complesso e stratificato, dominato dal D.Lgs. 387/2003, che disciplina gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, e dal D.Lgs. 199/2021, adottato per recepire la Direttiva UE 2018/2001 (RED II). A complicare ulteriormente il panorama, le normative regionali e locali, spesso disomogenee o incompleta, hanno contribuito a rallentare in modo significativo i processi di approvazione dei progetti. Il provvedimento in esame intende, inoltre, rispondere alle criticità segnalate dal Consiglio di Stato5, che ha sottolineato la mancanza di un adeguato coordinamento tra il livello statale e quello regionale6, l’assenza di una chiara valutazione dell’impatto normativo7 e la necessità di allineare il testo agli standard europei, al fine di scongiurare potenziali procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea8.

Il Decreto affronta anche le osservazioni sollevate dal Consiglio di Stato, che in un parere critico aveva evidenziato lacune procedurali, come la mancanza di coordinamento tra Stato e Regioni, l’assenza di una valutazione organica degli impatti normativi e l’urgenza di allineare la normativa italiana agli standard europei per evitare potenziali procedure di infrazione da parte della Commissione Europea.

Il Testo Unico mira a superare tali criticità attraverso l’introduzione di misure mirate, volte a ridurre i tempi e i costi delle autorizzazioni, incrementare la trasparenza dei procedimenti e garantire il raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici nazionali ed europei. In particolare, il Decreto si pone quattro obiettivi strategici:

  1. semplificazione amministrativa: il Decreto riduce i regimi autorizzativi da quattro a tre (art. 4), eliminando la Dichiarazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA), con l’intento di snellire le procedure e uniformare i requisiti normativi su tutto il territorio nazionale;

  2. tutela ambientale: viene sottolineata la necessità di coniugare lo sviluppo delle energie rinnovabili con il rispetto della biodiversità, del paesaggio e delle tradizioni locali, in un’ottica di sostenibilità integrata.

  3. promozione della sostenibilità agricola: il Decreto riconosce il valore strategico degli impianti agrivoltaici avanzati, capaci di bilanciare la produzione energetica con la salvaguardia del suolo agricolo, rafforzando il legame tra innovazione tecnologica e tutela delle risorse naturali.

  4. incentivazione dell’innovazione tecnologica: si intende favorire interventi di revamping9 e il repowering10 sugli impianti esistenti, finalizzati a migliorarne l’efficienza e la sostenibilità, promuovendo l’adozione di tecnologie avanzate per incrementare la capacità produttiva e ridurre l’impatto ambientale.

Il Decreto si compone di 15 articoli, suddivisi in quattro sezioni principali: principi generali e ambito di applicazione (artt. 1-3); regimi amministrativi (artt. 4-10), che includono l’introduzione della piattaforma SUER (Sportello Unico per le Energie Rinnovabili); sanzioni e misure transitorie (artt. 11-13); disposizioni finali e abrogazioni (artt. 14-15).

Il Testo Unico rappresenta,dunque, una sfida ambiziosa, non solo per il legislatore italiano, ma anche per gli operatori del settore e le autorità amministrative, chiamati a tradurre queste disposizioni in pratiche concrete ed efficaci. L’effettiva attuazione delle norme sarà cruciale per garantire un reale avanzamento nella transizione energetica e raggiungere gli obiettivi climatici fissati a livello nazionale ed europeo.

3. I tre regimi autorizzativi

Il Testo Unico FER, all’art. 6, introduce una significativa razionalizzazione delle procedure amministrative per gli impianti a fonti rinnovabili, articolando il quadro autorizzativo in tre regimi principali: Attività Libera, Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) e Autorizzazione Unica (AU). Questa differenziazione dei regimi autorizzativi, calibrata sulla base della complessità dei progetti e dei contesti territoriali, costituisce una risposta normativa concreta alla necessità di bilanciare lo sviluppo delle energie rinnovabili con la tutela ambientale e paesaggistica, offrendo un quadro chiaro e organico per gli operatori del settore.

3.1 Attività Libera: semplificazione per gli interventi di modesto impatto

Il regime di Attività Libera, disciplinato dall’articolo 7 del Testo Unico FER,rappresenta la procedura amministrativa più semplificata e meno onerosa, consentendo l’esecuzione di interventi senza la necessità di ottenere permessi, autorizzazioni o dichiarazioni preliminari. Tale regime si applica esclusivamente a interventi di modesto impatto, garantendo la massima semplificazione amministrativa pur nel rispetto delle condizioni dettate dalla normativa.

Tra gli interventi che possono rientrare in Attività Libera figurano (allega A):

  • Impianti fotovoltaici integrati su edifici esistenti, con potenza fino a 12 MW, a condizione che non alterino significativamente la destinazione d’uso dell’immobile.

  • Impianti agrivoltaici sotto i 5 MW, a condizione che garantiscano la continuità dell’attività agricola e pastorale.

  • Turbine eoliche di piccole dimensioni, come quelle con altezza complessiva inferiore a 5 metri e potenza fino a 20 kW.

Tuttavia, il regime non si applica in presenza di vincoli specifici, quali quelli paesaggistici o culturali. In questi casi, l’intervento è soggetto al rilascio di un parere obbligatorio, che deve essere espresso entro il termine di 30 giorni. Tale disposizione, oltre a rappresentare una riduzione rispetto ai 45 giorni previsti dalla normativa previgente, evidenzia l’intento di accelerare i procedimenti senza compromettere la tutela del patrimonio culturale e ambientale.

Un’ulteriore innovazione riguarda gli interventi su suoli non antropizzati. Sebbene non tutti possano rientrare nel regime di Attività Libera, per quelli ammissibili è previsto l’obbligo per il proponente di fornire una garanzia finanziaria, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, a copertura delle spese necessarie al ripristino del suolo al termine della vita utile dell’impianto. Questa misura riflette un approccio che, pur semplificando le procedure, pone un accento rilevante sulla responsabilità ambientale degli operatori.

3.2 Procedura Abilitativa Semplificata (PAS): un iter agile ma strutturato

La Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), disciplinata dall’articolo 8 del Testo Unico FER, si colloca come un regime amministrativo intermedio, concepito per interventi che richiedono una valutazione tecnica più approfondita rispetto all’Attività Libera, ma che non necessitano di un procedimento autorizzativo completo. Questo iter si applica in particolare a progetti di media complessità (allegato B), quali:

  • impianti con potenza compresa tra 5 MW e 10 MW, purché non situati in aree con vincoli assoluti;

  • interventi su impianti esistenti, come il repowering e il revamping, a condizione che le modifiche non comportino un ampliamento significativo del perimetro dell’impianto o impatti rilevanti sul territorio;

  • altri interventi non soggetti a valutazione di impatto ambientale (VIA), ma che comportano modifiche significative alla configurazione degli impianti.

La PAS prevede una serie di obblighi documentali, tra cui la dichiarazione di disponibilità del terreno per l’intervento11; la relazione progettuale che dimostri l’osservanza dei criteri di minimizzazione dell’impatto ambientale e paesaggistico e la polizza fideiussoria, obbligatoria per garantire il ripristino dei luoghi al termine della vita utile dell’impianto.

Una caratteristica innovativa introdotta dal Testo Unico FER è il meccanismo del “silenzio-assenso12, che sostituisce il precedente regime di “silenzio-inadempimento”. Questa modifica non solo accelera il processo decisionale, ma riduce il rischio di ritardi amministrativi, consolidando così la certezza procedurale. Il termine per la conclusione della PAS varia tra i 30 e i 75 giorni, a seconda della complessità del progetto e del coinvolgimento di più amministrazioni.

3.3 Autorizzazione Unica (AU): il regime per gli interventi più complessi

Il regime dell’Autorizzazione Unica (AU)13, disciplinato dall’articolo 9 del Testo Unico FER, si applica agli interventi più complessi e significativi sotto il profilo tecnico, ambientale e territoriale14. Questa procedura è pensata per garantire una valutazione approfondita e coordinata, coinvolgendo tutte le amministrazioni interessate. È destinata, tra gli altri, a:

  1. impianti di potenza superiore a 10 MW, compresi quelli che richiedono una Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). ;

  2. progetti collocati in aree soggette a vincoli significativi, come quelle di interesse paesaggistico o archeologico;

  3. impianti offshore, che rientrano nella competenza esclusiva del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE).

Il procedimento prevede l’indizione di una conferenza di servizi, che deve concludersi entro un termine massimo di 420 giorni per i progetti più complessi, comprensivi di VIA e verifica di assoggettabilità. Per interventi non sottoposti a valutazione ambientale, il termine si riduce a 175 giorni, favorendo una maggiore rapidità.

Una novità significativa del Testo Unico FER è la possibilità, per le Regioni, di ricorrere al Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR)15, previsto dall’articolo 27-bis del D.Lgs. 152/2006, per gli impianti soggetti a VIA di competenza regionale. Questo strumento consente di integrare in un unico procedimento tutte le autorizzazioni necessarie, garantendo un iter più coordinato e trasparente.

Un elemento centrale dell’Autorizzazione Unica è la garanzia della trasparenza e del coordinamento procedurale, che si traduce in una riduzione delle incertezze per gli operatori del settore. Inoltre, per progetti di grande rilevanza, è previsto il coinvolgimento di tutti gli enti competenti, assicurando che le decisioni siano prese in modo condiviso e nel rispetto delle normative vigenti.

3.4 Le implicazioni per gli impianti agrivoltaici avanzati

Il Testo Unico sulle Rinnovabili assume una rilevanza strategica anche per gli impianti agrivoltaici avanzati, considerati uno strumento chiave per la transizione energetica sostenibile, in grado di coniugare la produzione di energia con la valorizzazione del territorio agricolo16. La nuova disciplina offre un quadro normativo più organico e prevedibile, delineando specifici regimi amministrativi per la realizzazione degli impianti agrivoltaici in relazione alla loro potenza e localizzazione.

Per gli impianti con una potenza inferiore a 5 MW, il regime di attività libera elimina gran parte degli ostacoli burocratici, agevolando l’installazione in aree agricole, purché siano rispettati criteri stringenti per la tutela della biodiversità e delle tradizioni agroalimentari locali. In questo contesto, l’attività agricola deve mantenere un ruolo prioritario e funzionale, evitando la conversione definitiva delle aree interessate.

Per i progetti più complessi, che richiedono la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)17 o l’Autorizzazione Unica (AU)18, il decreto introduce strumenti e percorsi procedurali semplificati, ma non meno rigorosi, che includono la presentazione di garanzie per il ripristino dei luoghi e la dimostrazione della compatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici e paesaggistici. Questa flessibilità normativa si traduce in un’opportunità per ottimizzare l’uso delle superfici agricole, senza compromettere le loro funzioni primarie.

La normativa conferma inoltre il divieto di frazionamento artificiale degli impianti per eludere le procedure più stringenti. Le Regioni hanno facoltà di valutare il cumulo di potenza derivante dalla realizzazione di più impianti nello stesso contesto territoriale, prevedendo, in tali casi, l’obbligo di ricorrere all’Autorizzazione Unica.

4. Le zone di accelerazione: un'innovazione per semplificare i processi autorizzativi

Un elemento di forte innovazione introdotto dal Testo Unico FER è rappresentato dalle zone di accelerazione, pensate per velocizzare e semplificare i processi autorizzativi per gli impianti FER (art. 12). Queste aree, che verranno individuate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) entro il 21 maggio 2025, sono destinate prioritariamente a superfici già antropizzate o, comunque, adatte allo sviluppo di impianti rinnovabili. Tra le aree candidate figurano siti industriali dismessi, parcheggi, superfici edificate, siti di smaltimento rifiuti e terreni degradati non utilizzabili per attività agricole.

Entro il 21 febbraio 2026, le Regioni saranno chiamate ad adottare piani specifici per la definizione delle zone di accelerazione, sottoponendoli a Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Questa pianificazione sarà fondamentale per coordinare le nuove disposizioni con le normative regionali esistenti (“Aree Idonee”) e per garantire un’applicazione uniforme del principio di tutela ambientale (art. 12 co. 2).

Dal punto di vista procedurale, le zone di accelerazione promettono una significativa riduzione dei tempi per gli iter autorizzativi. Per i progetti sottoposti a PAS o Attività Libera, eventuali vincoli paesaggistici richiederanno solo un parere obbligatorio, ma non vincolante da parte dell’autorità competente. Per i progetti soggetti ad Autorizzazione Unica (AU), invece, le tempistiche saranno ulteriormente abbreviate rispetto agli standard normativi, assicurando una maggiore rapidità nell’approvazione.

Tuttavia, questa innovazione non è priva di criticità. La mancata integrazione delle zone di accelerazione con il Decreto “Aree Idonee”19, emanato recentemente, e l’assenza di criteri uniformi a livello nazionale rischiano di generare disparità di applicazione tra le diverse Regioni. Ciò potrebbe compromettere l’efficacia complessiva di uno strumento potenzialmente cruciale per raggiungere gli obiettivi di transizione energetica.

In sintesi, le zone di accelerazione rappresentano un’opportunità per facilitare lo sviluppo degli impianti FER in territori strategicamente individuati, ma la loro implementazione richiederà una stretta collaborazione tra GSE, Regioni e autorità locali per garantire uniformità, trasparenza e sostenibilità.

5. Il ruolo della piattaforma SUER e la digitalizzazione delle procedure

Un pilastro fondamentale del Testo Unico FER è rappresentato dalla digitalizzazione delle procedure amministrative, con particolare enfasi sulla piattaforma SUER (Sportello Unico Energie Rinnovabili). Questo strumento20 si propone come un elemento chiave per centralizzare e semplificare i processi autorizzativi relativi agli impianti FER. La piattaforma, una volta pienamente operativa, dovrà gestire in maniera integrata tutte le tipologie di regimi amministrativi introdotti dal Testo Unico, dalla comunicazione per attività in edilizia libera, alla Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), fino all’Autorizzazione Unica (AU).

Consulenza agricola 12 2024Il SUER è stato progettato con l’obiettivo di ridurre drasticamente gli oneri burocratici per gli operatori del settore e di garantire una maggiore trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Tra le principali funzionalità della piattaforma SUER emerge, innanzitutto, la capacità di garantire un’elevata interoperabilità con le piattaforme digitali già esistenti a livello nazionale, regionale e locale. Tale caratteristica consente uno scambio automatico e fluido di informazioni tra le diverse amministrazioni coinvolte nel processo autorizzativo, riducendo al minimo il rischio di disallineamenti o duplicazioni.

La piattaforma offre, inoltre, un accesso unificato, permettendo agli operatori di gestire l’intero iter amministrativo attraverso un’unica interfaccia digitale. Questo strumento centralizzato consente di presentare richieste, caricare la documentazione necessaria e monitorare in tempo reale lo stato di avanzamento delle pratiche, fornendo così una visione chiara e costantemente aggiornata del procedimento.

Un altro aspetto innovativo è rappresentato dalla riduzione dei tempi di attesa, ottenuta grazie all’automazione di molte verifiche preliminari, che, fino ad oggi, rappresentavano un significativo collo di bottiglia nelle procedure autorizzative. Automatizzando tali controlli, il sistema è in grado di garantire una gestione più rapida ed efficiente delle istanze, rispondendo così alle esigenze di celerità richieste dal settore delle energie rinnovabili.

Non meno rilevante è il servizio di assistenza agli utenti, che rappresenta un supporto tecnico e normativo rivolto sia agli operatori del settore che alle amministrazioni competenti. Questo servizio mira a ridurre il rischio di errori nella compilazione delle pratiche e ad accompagnare i soggetti coinvolti durante tutto il procedimento amministrativo, favorendo una maggiore chiarezza e semplificazione operativa.

Un ulteriore punto di interesse riguarda l’applicazione specifica del SUER agli impianti agrivoltaici avanzati, dove la piattaforma si dimostra particolarmente strategica. Grazie alla sua capacità di monitorare in modo continuo le normative di settore, il SUER rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la conformità ai requisiti richiesti e per accelerare il percorso autorizzativo di questi innovativi impianti, che uniscono produzione energetica e tutela agricola.

In particolare, sarà possibile:

  • Monitorare il rispetto delle normative specifiche, come i criteri di tutela della biodiversità e delle tradizioni agroalimentari locali.

  • Facilitare l’accesso agli incentivi statali e regionali, grazie alla connessione diretta con le banche dati dei gestori delle agevolazioni.

  • Accelerare l’approvazione dei progetti, con un flusso documentale semplificato e controlli incrociati automatizzati sulle superfici disponibili e sui vincoli esistenti.

Nonostante le potenzialità, la piena operatività della piattaforma SUER presenta ancora alcune criticità. La mancanza di un chiaro coordinamento tra le amministrazioni centrali e locali potrebbe ritardare l’implementazione delle sue funzionalità. Inoltre, il sistema richiederà un adeguato livello di formazione per gli operatori e per il personale amministrativo coinvolto, al fine di garantire un utilizzo efficace delle sue potenzialità.

6. Il sistema sanzionatorio e le garanzie di conformità

Il sistema sanzionatorio delineato nel Testo Unico sulle Rinnovabili, regolato dall’articolo 11, si configura come un elemento cardine per garantire la conformità normativa e promuovere una gestione responsabile degli impianti da fonti rinnovabili. Questo approccio riflette la volontà del legislatore di adottare misure proporzionate, volte non solo a reprimere le irregolarità, ma anche a incentivare comportamenti virtuosi e una pianificazione più sostenibile.

Le sanzioni amministrative si applicano a una vasta gamma di violazioni, tra cui la realizzazione di impianti senza autorizzazione o in difformità rispetto alle prescrizioni stabilite. Le pene pecuniarie variano in funzione della gravità dell’irregolarità e delle caratteristiche dell’impianto, tenendo conto della potenza nominale e dell’impatto ambientale del progetto. Questo approccio calibrato riflette l’intento del legislatore di garantire una proporzionalità tra l’entità della sanzione e la violazione commessa, evitando al contempo che comportamenti opportunistici possano minare l’efficacia del quadro normativo.

Di particolare rilevanza è la repressione di pratiche elusive, come il frazionamento artificioso della potenza degli impianti per sottrarli ai regimi autorizzativi più stringenti. Tale condotta, che compromette la trasparenza e la coerenza del sistema autorizzativo, è oggetto di sanzioni particolarmente severe, sottolineando l’importanza attribuita a una gestione uniforme e rigorosa delle autorizzazioni.

L’articolo 11 attribuisce, inoltre, ai Comuni un ruolo centrale nella vigilanza e nell’applicazione delle sanzioni, rafforzando il principio di sussidiarietà amministrativa. Le Amministrazioni non solo sono responsabili dell’accertamento delle violazioni, ma possono anche trattenere parte dei proventi derivanti dalle multe, destinandoli a interventi di riqualificazione ambientale e territoriale. Questa disposizione non solo incentiva un monitoraggio attivo da parte degli enti locali, ma assicura anche che le sanzioni contribuiscano direttamente al miglioramento del contesto in cui si sono verificati gli illeciti.

Il sistema sanzionatorio delineato dal Testo Unico FER, pur severo, rappresenta un equilibrio tra deterrenza, trasparenza e responsabilizzazione degli operatori e delle istituzioni, rafforzando la credibilità e l’efficacia della nuova disciplina normativa.

7. Criticità e prospettive future: un'analisi complessiva

L’approvazione del Testo Unico sulle Rinnovabili rappresenta, senza dubbio, un passo significativo verso la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Tuttavia, il decreto non è esente da critiche e presenta punti di debolezza che sollevano interrogativi circa la sua capacità di tradurre le ambiziose finalità dichiarate in risultati concreti ed efficaci.

Tra le principali perplessità evidenziate da operatori ed esperti del settore vi è il rischio che alcune delle innovazioni introdotte possano, paradossalmente, generare nuovi ostacoli burocratici. Ad esempio, la generalizzazione dell’obbligo di ottenere un titolo edilizio, anche per interventi che dovrebbero rientrare nell’ambito dell’edilizia libera, appare in contrasto con l’obiettivo di semplificazione amministrativa e potrebbe determinare un aggravio degli oneri per i soggetti proponenti. Analogamente, la necessità di ottenere pareri vincolanti da parte delle Soprintendenze per interventi di revamping o repowering in zone vincolate potrebbe rallentare i processi autorizzativi, soprattutto in assenza di un coordinamento tra le diverse amministrazioni competenti.

Un altro elemento di criticità riguarda le zone di accelerazione, che pure rappresentano un’innovazione di grande potenziale. Sebbene concepite per velocizzare i procedimenti autorizzativi, la loro efficacia dipenderà dalla capacità delle Regioni di adottare piani adeguati entro i termini stabiliti e dalla coerenza di tali piani con le disposizioni nazionali e locali già in vigore. L’assenza di criteri uniformi a livello nazionale per la definizione delle aree idonee potrebbe portare a disparità applicative tra territori, compromettendo la finalità di omogeneità del quadro normativo. Inoltre, la mancata integrazione con il Decreto Aree Idonee e l’assenza di una chiara interconnessione con i principi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) sono stati segnalati come possibili lacune.

Non meno rilevanti sono le implicazioni economiche e ambientali delle nuove disposizioni. Mentre il sistema sanzionatorio appare strutturato per garantire il rispetto delle norme e favorire comportamenti virtuosi, l’introduzione di garanzie finanziarie per il ripristino dei luoghi potrebbe rappresentare un ulteriore costo a carico degli operatori, specialmente per i progetti di piccole dimensioni. Questo potrebbe penalizzare i soggetti meno strutturati, riducendo l’accessibilità al mercato delle energie rinnovabili. Inoltre, l’accento posto sulla tutela dei vincoli paesaggistici e ambientali, pur legittimo e condivisibile, potrebbe entrare in conflitto con l’urgenza di incrementare rapidamente la capacità di generazione rinnovabile, come richiesto dagli obiettivi europei.

Le prospettive future richiedono, dunque, un’attenta attuazione e un monitoraggio continuo delle disposizioni del Testo Unico. La piena operatività della piattaforma SUER sarà un elemento chiave per superare alcune delle attuali criticità procedurali, ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità del sistema di integrarsi con le piattaforme regionali e locali, evitando sovrapposizioni o conflitti di competenza. Parimenti, sarà necessario garantire un’adeguata formazione agli operatori pubblici e privati per assicurare una corretta applicazione delle nuove norme.

In definitiva, il Testo Unico rappresenta un’opportunità cruciale per il settore delle energie rinnovabili, ma il suo successo dipenderà dalla capacità delle istituzioni di tradurre le disposizioni legislative in strumenti pratici e funzionali, bilanciando le esigenze di semplificazione normativa, tutela ambientale e sviluppo economico. Un approccio concertato tra Stato, Regioni e operatori del settore, insieme a una revisione puntuale delle criticità emerse durante l’attuazione, sarà indispensabile per garantire che questa riforma ambiziosa possa realmente contribuire alla transizione energetica italiana, in linea con gli obiettivi del Green Deal europeo.

Il testo integrale della nota è pubblicato sulla rivista Consulenza Agricola, n. 12/2024.

Autore: Francesco Tedioli

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