Termini per la pronuncia del lodo arbitrale

Con gli articoli da 820 a 824 del c.p.c. vengono indicati agli arbitri i termini per l’esecuzione del proprio mandato ed i requisiti che il lodo deve avere.


Cass., Ord. 19-04-2023 n. 10444
L’atto con cui la parte intenda far valere, ai sensi e per gli effetti dell’art. 821 c.p.c., il decorso del termine per la pronuncia previsto dall’art. 820 c.p.c., come causa di nullità del lodo, deve essere notificato alle controparti e agli arbitri, a pena di inefficacia, con le modalità previste per gli atti processuali civili e, quindi, a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero dall’avvocato a ciò abilitato. La disposizione deve essere, infatti, interpretata in modo rigoroso, poiché tale notificazione non costituisce una mera eccezione da proporsi nell’ambito del procedimento arbitrale, ma un atto, imprescindibile, in difetto del quale la nullità del lodo non può essere fatta valere. E’, pertanto, inidonea una “dichiarazione di decadenza” inviata direttamente dall’indirizzo di posta elettronica certificata della parte interessata.

Cass. Sez. VI – 1 Ord., 30-11-2020, n. 27364
In tema di arbitrato, anche a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell’art. 829, comma 1, n. 6 c.p.c. il mero decorso del termine per la pronuncia del lodo non è, di per sé sufficiente a determinare la nullità, essendo necessaria, ai sensi dell’art. 821 c.p.c., una manifestazione della volontà diretta a far valere la decadenza la quale costituisce oggetto di un vero e proprio onere posto a carico della parte interessata il cui adempimento non si risolve in una mera eccezione da proporsi nell’ambito del procedimento arbitrale trattandosi, invece, di un atto di disposizione in merito alla nullità, in difetto del quale quest’ultima non può essere fatta valere.

Cass. Sez. I Sent., 22-06-2016, n. 12950
In tema di arbitrato libero, la proroga del termine fissato per la pronuncia del lodo può essere concordata sia dai difensori muniti di procura speciale, comprensiva della facoltà di transigere e dei più ampi poteri, che necessariamente includono anche la possibilità di concedere un termine per l’emissione del lodo, sia dai difensori privi di procura speciale, purché le parti non abbiano negato il proprio consenso alla proroga medesima, e l’accertamento dell’intervenuto accordo, risolvendosi nella ricostruzione della volontà delle parti, è rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, che, se congruamente e correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità.

Cass. civ. Sez. I, 26-10-2015, n. 21709
Qualora, con l’impugnazione per nullità, si sostenga che il lodo arbitrale sia stato sottoscritto in data diversa da quella da esso risultante, al fine di far accertare la tardività del deposito del lodo medesimo, si deduce una questione di falso, ammissibile solo se proposta con rituale querela, secondo le forme di cui all’art. 221 cod. proc. civ.

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