Il tentativo di conciliazione per le controversie agrarie

Le controversie agrarie, priva di essere instaurate in giudizio, devono essere precedute da un tentativo di conciliazione avanti l’Ufficio Regionale territoriale competente (ex Ispettorato provinciale dell’agricoltura), ai sensi dell’art. 46, l. 3.5.1982, n. 203 e dell’art. 11, comma III, D.Lgs. 1.9.2011, n. 150.


GIURISPRUDENZA


Cass., Sez. VI, 11-11-2022, n. 33379
In materia di contratti agrari, la “domanda”, in relazione alla quale va esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione, deve essere intesa nel significato onnicomprensivo di istanza volta al riconoscimento di un diritto o comunque alla tutela di un bene della vita avente scaturigine in un contratto agrario, non assumendo alcuna rilevanza, a tali fini, la sequenza procedimentale attivata (ordinaria o semplificata) o la modalità di proposizione seguita (in via principale o riconvenzionale). (In attuazione del predetto principio, la S.C. ha ritenuto assoggettata al tentativo obbligatorio di conciliazione la domanda riconvenzionale formulata, ai fini del riconoscimento dell’indennità per i miglioramenti apportati al fondo, dal soggetto convenuto in giudizio per l’accertamento della cessazione di un contratto di affitto agrario e la conseguente condanna al rilascio del fondo medesimo).

Tribunale , Civitavecchia , sez. I , 21-01-2022 , n. 110
Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile – ossia se sussista la condizione di procedibilità del previo esperimento della conciliazione prevista dall’ art. 11, comma 3 del d.lgs n. 150 del 2011 – non si può limitare alla verifica formale del deposito di un verbale di conciliazione, ma deve accertare non solo la perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto nel successivo giudizio la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalle parti siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto.

Tribunale , Mantova , sez. agraria , 18-10-2021 , n. 963
In tema di controversie agrarie, il tentativo obbligatorio di conciliazione – che è condizione di proponibilità dell’azione giudiziaria – è assolto con la mera richiesta di attivazione della procedura presso l’ispettorato provinciale dell’agricoltura ed alla controparte. Di conseguenza, trascorso il termine fissato dalla normativa, la parte può incardinare il giudizio senza che rilevi né l’avvenuta convocazione delle parti e delle associazioni di categoria ad opera dell’ispettorato, né l’eventuale mancata presentazione delle stesse, pur convocate, né, ancora, l’eventuale fallimento del tentativo di conciliazione.

Corte d’Appello Napoli Sez. agraria, 23-09-2021
Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sia o meno proponibile, deve accertare se sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione (disposto dall’art. 46 della L. n. 203/1982), sia in ordine alla coincidenza dei soggetti partecipanti allo stesso con le parti del giudizio sia in ordine all’identità delle domande ivi formulate con quelle successivamente proposte nel giudizio, dichiarandone, in difetto, l’improponibilità. L’improponibilità della domanda riconvenzionale, per non essere stata preceduta dal tentativo di conciliazione, non esclude la possibilità di valutare le circostanze poste a base della stessa come costitutive di un’eccezione di inadempimento ai fini della decisione della sola domanda principale. Qualora il conduttore abbia continuato a godere dell’immobile locato, pur in presenza di vizi, non è legittima la sospensione da parte sua del pagamento del canone, perché tale comportamento non sarebbe proporzionale all’inadempimento del locatore.

Tribunale Castrovillari , 20-10-2020 , n. 847
In materia agraria il tentativo di conciliazione deve essere sempre preventivo, attivato cioè prima dell’inizio di qualsiasi controversia agraria, atteso che la norma di cui all’ art. 46 della legge n. 203 del 1982 , inderogabile e imperativa, non consente che il filtro del tentativo di conciliazione possa essere posto in essere successivamente alla domanda giudiziale. Ne consegue che l’esperimento preventivo del tentativo di conciliazione di cui al citato articolo costituisce condizione di proponibilità della domanda la cui mancanza, rilevabile anche d’ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità.

Cassazione Civile, Sez. III Ord., 21-11-2019, n. 30329
Il “contegno delle parti” dal quale, ai sensi dell’art. 116, comma 2, c.p.c., il giudice è abilitato a trarre elementi indiziari di giudizio, è solo quello tenuto nel corso del processo, rimanendo, pertanto, ininfluente, ai predetti effetti, il comportamento tenuto innanzi al competente ispettorato agrario in sede di tentativo di conciliazione ex art. 46 della l. n. 203 del 1982, previsto come onere a carico di chi intenda proporre in giudizio una domanda relativa a controversia agraria

Cassazione Civile, Sez. III Ord., 14-10-2019, n. 25759
Nella controversia avente ad oggetto la risoluzione per inadempimento del conduttore di un contratto di affitto di fondo rustico, l’affittuario può beneficiare del termine di grazia previsto dall’art. 11 del d.lgs. n. 150 del 2011 (che riproduce nella sostanza il testo dell’abrogato art. 46, comma 6, della l. n. 203 del 1982) alla duplice condizione che formuli in modo espresso la relativa istanza e che le sue difese non risultino incompatibili con l’affermazione dell’esistenza del contratto.

Corte appello, Bari , sez. III , 31-10-2019 , n. 2218
Il tentativo di conciliazione in materia di contratti agrari deve essere incardinato prima dell’inizio di qualsiasi controversia. Infatti, l’ art. 46 della legge n. 203 del 1982 prevede che l’esperimento del tentativo di conciliazione sia condizione di proponibilità del successivo procedimento. Ne deriva, dunque, che la sua mancanza, rilevabile anche d’ufficio nel corso del giudizio di merito, comporterà la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità della domanda giudiziale incardinata.

Tribunale , Nola , sez. agraria , 22-07-2019 , n. 1657
Affinché sia proponibile la domanda giudiziale di risoluzione del contratto di affitto a coltivatore diretto, occorre che sussistano due presupposti processuali, ossia il previo esperimento del tentativo di conciliazione prescritto dall’ art. 46 della L. n. 203 del 1982 , nonché la previa contestazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, degli addebiti all’affittuario a norma dell’art. 5, comma 3, della citata legge. Tale adempimento mira a dare al conduttore la possibilità di sanare le inadempienze entro tre mesi dalla comunicazione, sì da evitare l’instaurazione del giudizio. Quest’ultimo adempimento è speciale, autonomo e separato dal primo, nel senso che il conduttore non può essere convocato dinanzi all’IPA per il tentativo di conciliazione se non sia inutilmente trascorso il tempo concessogli ex lege per adeguare l’esecuzione del contratto alle motivate richieste del concedente. Di talché, è improponibile la domanda di risoluzione nell’ipotesi in cui il concedente con un’unica comunicazione proceda alla contestazione delle inadempienze e richieda l’avvio del procedimento conciliativo.

Cassazione Civile, Sez. III Ord., 26-06-2019, n. 17059
In materia di contratti agrari, perché possa ritenersi osservata la prescrizione del preventivo tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 della legge n. 203 del 1982, è necessario che la pretesa fatta valere in sede di conciliazione sia identica, sotto il profilo soggettivo, del “petitum” e della “causa petendi“, a quella avanzata in giudizio, ma tale condizione è rispettata anche quando la domanda giudiziale abbia ad oggetto una richiesta ridotta rispetto a quella contenuta nella diffida, in modo tale che il più di quest’ultima contenga il meno di quella.

Cassazione Civile, Sez. III Sent., 18-06-2019, n. 16281
Il giudice investito di una controversia in materia di contratti agrari, al fine di verificare se la domanda sottoposta al suo esame sia o meno proponibile, ossia di valutare se la parte attrice abbia adempiuto all’onere posto a suo carico dall’art. 46 della l. n. 203 del 1982, deve accertare, prescindendo da ogni altra indagine, che esista non solo perfetta coincidenza soggettiva fra coloro che hanno partecipato al tentativo di conciliazione e quanti hanno assunto, nel successivo giudizio, la qualità di parte, ma anche che le domande formulate dalla parte ricorrente (e da quella resistente in via riconvenzionale) siano le stesse intorno alle quali il tentativo medesimo si è svolto (o si sarebbe dovuto, comunque, svolgere ove avesse avuto luogo).

Cassazione Civile, Sez. III Sent., 20-03-2018, n. 6839
In materia agraria, grava sulla parte che intenda proporre ricorso per decreto ingiuntivo a tutela di un diritto nascente da un rapporto agrario l’onere di esperire il preventivo tentativo di conciliazione secondo quanto previsto dall’art. 11 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, a pena di improponibilità della domanda, rilevabile di ufficio anche nel giudizio di opposizione.

Corte d’Appello Catanzaro Sez. agraria Sent., 20-02-2018
In materia agraria la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dall’art. 46 della legge del 3.5.1982, n. 203 (ora art. 11 D.Lgs. 1.9.2011, n. 150) configura una condizione di proponibilità della domanda la cui mancanza, rilevabile anche d’ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità.

Cass. civ. Sez. III Ord., 15-02-2018, n. 3689
Il “livello” ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all’enfiteusi anche in punto di disciplina ed estraneo ai rapporti regolati dalla speciale legislazione sui contratti agrari, sicché le domande di accertamento negativo e quelle di affrancazione dallo stesso non soggiacciono alla condizione di procedibilità del previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 della l. n. 203 del 1982.

Cassazione civile , sez. III , 22/09/2017 , n. 22048
In presenza di controversie agrarie l’onere del previo tentativo di conciliazione di cui all’ articolo 46 della legge n. 203 del 1982 grava anche sulla parte che propone una domanda riconvenzionale, qualora la domanda stessa non si ponga in rapporto di accessorietà e consequenzialità con quelle oggetto del tentativo di conciliazione esperito dell’attore.

Cassazione civile sez. III, 04-08-2017, n.19496
In tema di risoluzione di contratto agrario, la contestazione delle inadempienze, prevista dal terzo comma dell’articolo 5 della legge n. 203 del 1982 e costituente condizione di proponibilità della domanda giudiziale, avendo lo scopo di porre l’affittuario in condizione di provvedere, entro tre mesi dalla comunicazione, alle relative sanatorie, fissa una fase pregiudiziale che deve necessariamente precedere la convocazione dinanzi all’Ispettorato dell’agricoltura per il tentativo di conciliazione previsto dall’articolo 46 della medesima legge, e, quindi, formare oggetto di un atto separato e autonomo, posto che tale tentativo si giustifica solo dopo l’inadempienza effettuata dal locatore ex articolo 5 citato e comunque dopo che, attraverso eventuali contestazioni dell’affittuario in ordine alle inadempienze addebitategli, si siano chiariti i termini della controversia. Deriva da quanto precede, pertanto, che la domanda giudiziale di risoluzione proposta senza il preventivo adempimento di cui all’articolo 5 della legge n. 203 del 1982, nelle forme ivi previste, non si sottrae alla sanzione di improponibilità, quand’anche l’azione sia stata sperimentata dopo l’espletamento del tentativo di conciliazione, di cui al successivo articolo 46 e ancorché questo sia stato promosso mediante comunicazione di un atto contenente l’indicazione degli addebiti contestati all’affittuario.

Cassazione Civile, Sez. III, 14-11-1997, n. 11268
La “ratio legis” dell’art. 46 della l. n. 203 del 1982 (tentativo obbligatorio di conciliazione in tema di controversie agrarie) non impone che, al previsto tentativo di conciliazione, sia presente la parte personalmente, risultando, all’uopo, sufficiente la presenza di un suo legale in qualità di rappresentante, ancorché sfornito di documentata procura, vertendosi, nella specie, in tema di conciliazione amministrativa e non giudiziale (con conseguente inapplicabilità delle norme dettate per quest’ultima fattispecie, quale quella di cui all’art. 420 c.p.c.), e salva restando la facoltà, per la controparte, di richiedere al rappresentante la giustificazione dei suoi poteri, giusto disposto dell’art. 1393 c.c.

Cassazione Civile, Sez. III, 19-10-1994, n. 8518
In materia di contratti agrari, nel caso, non specificamente previsto dalla legge, di contestuale proposizione di più domande, la sussistenza della condizione di procedibilità del tentativo di conciliazione va accertata in relazione a ciascuna di esse, non potendo la rilevata improcedibilità di una incidere sull’accertata procedibilità delle altre.

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