Il subaffitto di fondi rustici: quali rimedi vengono accordati al concedente?

In tema di contratti agrari, nelle ipotesi di violazione del divieto di subaffitto o di subconcessione di fondo rustico, l’art. 21 della legge 3 maggio 1982, n. 203, accorda al concedente due azioni distinte: quella di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento (costituito dalla violazione del divieto) nei confronti dell’affittuario, prevista genericamente dall’art. 5 ma che trova la sua disciplina speciale nello stesso articolo 21, e che pertanto non deve essere preceduta dalla contestazione di cui al terzo comma del cit. art. 5, ma è soggetta al preventivo tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 della stessa legge ed al termine di decadenza di quattro mesi dalla conoscenza, decadenza impedita dalla proposizione, entro il suddetto termine dell’azione giudiziale e non dalla sola promozione del tentativo di conciliazione; e quella di dichiarazione della nullità del subaffitto o della subconcessione (con conseguente domanda di restituzione del fondo) da proporsi nei confronti del subaffittuario (o subconcedente) anch’essa soggetta al tentativo di conciliazione


GIURISPRUDENZA


Cassazione Civile, sez. III, 07-01-2002, n. 112
Nell’affitto di fondi rustici, la sostituzione del conduttore senza il consenso del locatore costituisce violazione dell’obbligo di eseguire fedelmente il contratto, sì che ben può essere valutata come causa di risoluzione di questo, essendo a tal fine necessario che vi sia un distacco definitivo del conduttore dal fondo, con la cessazione della sua effettiva ed abituale presenza su di esso e della prestazione del suo lavoro, nemmeno sotto forma di direzione dell’azienda agricola (principio affermato dalla S.C. in fattispecie in cui era stato accertato dal giudice di merito l’inequivoca esistenza di uno scambio tra conduttori dei rispettivi fondi, nonché di un accordo volto ad attuare uno scambio di prodotti dei fondi stessi, il tutto in violazione dell’art. 21 della legge 203/1982).

Cassazione Civile, sez. III, 04-04-2001, n. 4982

In tema di contratti agrari, ove l’affittuario, in violazione del divieto di legge, conceda a terzi in subaffitto parte del maggior fondo di cui è nel godimento, la domanda di risoluzione del contratto, relativamente alla porzione rimasta nella sua disponibilità, proposta dal concedente, è formulata ai sensi dell’art. 5 legge n. 203/82 ed è irrilevante, pertanto, che il concedente stesso non abbia dedotto l’inadempimento del conduttore (consistente nell’avere l’affittuario concesso in subaffitto parte del fondo a terzi), entro i quattro mesi dalla data in cui è venuto a conoscenza della violazione, da parte del conduttore del divieto di instaurare rapporti di subaffitto o subconcessione.

Cassazione Civile, sez. III, 22-11-1999, n. 12957
In relazione al termine entro il quale il concedente deve reagire giudizialmente avverso il contratto di subaffitto posto in essere dal subaffittuario, dalla disposizione del secondo comma dell’art. 21 della legge n. 203 del 1982 si ricava che l’inosservanza, da parte del concedente, del termine di quattro mesi dalla data in cui è venuto a conoscenza dell’inadempimento (ai fini della declaratoria di nullità del subaffitto e della risoluzione del contratto d’affitto) è rilevante solo se v’è stata totale subconcessione del fondo oggetto dell’affitto o, in caso di concessione parziale, solo per la porzione di fondo relativa a tale subconcessione e non anche per la parte residua.

Cassazione Civile, sez. Unite, 13-11-1997, n. 11218
In tema di contratti agrari, nelle ipotesi di violazione del divieto di subaffitto o di subconcessione di fondo rustico, l’art. 21 della legge 3 maggio 1982, n. 203, accorda al locatore o concedente due azioni distinte : quella di risoluzione del contratto di affitto per inadempimento (costituito dalla violazione del divieto) nei confronti dell’affittuario, prevista genericamente dall’art. 5 ma che trova la sua disciplina speciale nello stesso articolo 21, e che pertanto non deve essere preceduta dalla contestazione di cui al terzo comma del cit. art. 5 , ma è soggetta al preventivo tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 della stessa legge ed al termine di decadenza di quattro mesi dalla conoscenza, decadenza impedita dalla proposizione, entro il suddetto termine dell’azione giudiziale e non dalla sola promozione del tentativo di conciliazione; e quella di dichiarazione della nullità del subaffitto o della subconcessione (con conseguente domanda di restituzione del fondo) da proporsi nei confronti del subaffittuario (o subconcedente) anch’essa soggetta al tentativo di conciliazione e al termine di decadenza sopracitati.

Cassazione Civile, sez. III, 11-04-2005, n. 4145
Nell’affitto di fondi rustici la sostituzione del conduttore senza il consenso del locatore costituisce violazione dell’obbligo di eseguire fedelmente il contratto, sì che ben può essere valutata come causa di risoluzione di questo, ma a tal fine è necessario che vi sia un distacco definitivo del conduttore dal fondo, con la cessazione della sua effettiva ed abituale presenza su di esso e della prestazione del suo lavoro, nemmeno sotto forma di direzione dell’azienda agricola. Pertanto, detta subconcessione vietata non sussiste qualora l’affittuario si associ con altro soggetto, integrando la sua capacità lavorativa e produttiva con l’apporto altrui, atteso che tale cooperazione non realizza un’alterazione della destinazione del terreno, né violazione dello scopo del contratto, né perdita della disponibilità dell’immobile da parte dell’affittuario medesimo.

Cassazione Civile, sez. III, 04-02-1993, n. 1382
In tema di rapporti agrari, a norma della legge 3 maggio 1982 n. 203, nella ipotesi di subaffitto o subconcessione di fondo rustico, il locatore (o concedente) è titolare di due distinte azioni; quella contro l’affittuario, prevista dall’art. 5 secondo comma della legge, riconducibile all’ambito della risoluzione per inadempimento, che non è soggetta a termine di decadenza ma deve essere preceduta dalla contestazione di cui al terzo comma della predetta norma e dalla concessione di un termine di tre mesi per la sanatoria dell’inadempimento; quella indicata dall’art. 21 comma secondo della legge, per la dichiarazione della nullità del subaffitto o della subconcessione e della risoluzione del contratto con conseguente condanna alla restituzione del fondo, la quale può essere proposta soltanto nei confronti del subaffittuario (o subconcessionario) ed è soggetta ad un termine di decadenza di quattro mesi che solo il subaffittuario (o subconcessionario) è legittimato ad eccepire perché unico interessato ad impedire la dichiarazione di nullità del subaffitto o della subconcessione, senza della quale egli subentra, “ope legis”, nella posizione giuridica dell’affittuario o del concessionario. Pertanto nel caso in cui sia proposta dal locatore (o concedente) la prima di dette azioni nei confronti dell’affittuario la sentenza che pronunci la risoluzione dell’affitto non è opponibile al subaffittuario, che non ha partecipato al giudizio, né comporta il venir meno del subaffitto, con la conseguenza che, in caso di decadenza del locatore dall’azione proponibile contro il subaffittuario, questi assume la posizione di affittuario.

Cassazione Civile, sez. III, 27-11-1984, n. 6142
L’acquirente di fondo rustico, oggetto di un rapporto di affittanza agraria, subentrando dal giorno dell’acquisto nella posizione del locatore, assume la duplice veste di terzo rispetto alla frazione temporale del contratto, che si è esaurita antecedentemente al suo acquisto, e di contraente rispetto a quella frazione che deve essere ancora eseguita. Pertanto il detto acquirente, non avendo titolo per opporre all’affittuario inadempienze precedenti all’acquisto, neanche fatte valere dal venditore, ben può, tuttavia, agire per ottenere la risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, ove permanga tuttora il comportamento inadempiente del conduttore, ovvero, ancorché sia cessata la condotta illecita, ne permangono gli effetti dannosi e di essi non sia tenuto conto nella determinazione del prezzo relativo al fondo compravenduto. In materia di locazioni, v. Cass., 21-11-1994, n. 9844 e Cass., 24.02.1997, n. 1685.

Cassazione Civile, sez. III, 13-12-1982, n. 6846
L’art. 21 della l. 11 febbraio 1971 n. 11, allorché vieta il subaffitto, ed in genere ogni forma di subconcessione di fondi rustici, intende tutelare l'”intuitus personae” che sta alla base del contratto di affitto del fondo rustico, impedendo che la totale conduzione di questo sia affidata ad un terzo; vanno invece ritenute ammissibili le forme di cooperazione o di integrazione della capacità lavorativa e produttiva dell’affittuario basare su rapporti personali, in quanto non violano lo scopo del contratto e non comportano la perdita della disponibilità del terreno da parte del conduttore

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