Quando due fondi possano considerarsi confinanti?
La giurisprudenza ha fornito due diverse interpretazioni: quella della contiguità fisica e materiale e quella della contiguità funzionale. Secondo la prima tesi, i due fondi devono essere caratterizzati da un contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione. La seconda tesi prevede, invece, che siano considerati confinanti anche quei fondi che, benché separati da ostacoli naturali (quali strade, strade adibite a pubblico transito, strade vicinali o interpoderali, o corsi d’acqua) risultino in un rapporto di effettiva adiacenza, anche se non meramente fisica, in relazione alle caratteristiche della loro destinazione agricola ed alla loro idoneità ad essere conglobati in un’unica più ampia unità poderale.
GIURISPRUDENZA
Cassazione Civile, Sez. III 16-3-2021, n. 7292
Ai fini del riconoscimento del diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto, proprietario del terreno confinante, previsto dall’art. 7 della l. n. 817 del 1971, la confinanza richiesta dalla legge non deve sussistere per l’integralità del confine, essendo sufficiente che essa non sia limitata ad un solo punto e che il confine sia tale da consentire il raggiungimento dell’obiettivo che la legge si propone, cioè l’ampliamento delle dimensioni territoriali dell’azienda diretto-coltivatrice, che meglio realizzi le esigenze di ricomposizione fondiaria, di sviluppo aziendale e di costituzione di unità produttive efficienti sotto il profilo tecnico ed economico
Trib. Alessandria Sez. I Civ. 8-2-2021, n. 116
Il coltivatore del fondo confinante che, allegando la violazione del suo diritto di prelazione di cui alla l. 26 maggio 1965, n. 590, intenda esercitare il retratto, ha l’onere di provare il possesso di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla suddetta legge, ivi compreso quello relativo al possesso di una adeguata forza lavoro in grado di coltivare non solo la superficie oggetto della domanda di prelazione, ma l’intera superficie risultante dalla sommatoria del fondo posseduto e di quello retrattato.
Cassazione Civile, sez. III, 8-1-1996, n. 58
Il terreno che costituisce la sede di una strada vicinale non aperta al pubblico transito, ovvero di una strada privata agraria, può risultare dall’unione di porzioni distaccate dai fondi confinanti; in siffatta ipotesi queste porzioni non restano nella proprietà individuale di ciascuno dei conferenti, così da risultare soggette a servitù di passaggio a favore degli altri, ma danno luogo alla formazione di un nuovo bene, oggetto di comunione e goduto da tutti in base a un comune diritto di proprietà. Ne consegue che i fondi posti ai suoi lati non possono essere considerati contigui tra loro, ma vanno considerati come fondi non confinanti ai fini dell’istituto della prelazione agraria (art. 7, comma 2, l. 14 agosto 1971 n. 817 e art. 8 l. 26 maggio 1965 n. 590). (v. anche Cass., 8-1-1996, n. 58: la via agraria, formata ex collatione privatorum agrorum, dà luogo tra i proprietari latistanti ad una comunione avente le caratteristiche della communio incidens, onde il transito attraverso di essa avviene non iure servitutis, ma iure proprietatis. V. anche Cass., 16.02.1996, n. 1201: la presunzione di comunione di cui all’art. 897 c.c., del fosso interposto fra i fondi di rispettiva proprietà dei confinanti ed utilizzato per lo scolo delle acque, è operante anche quando il confine catastale corre lungo la mezzeria del fosso, mentre tale presunzione è esclusa quando il fosso, corra per tutta la sua lunghezza nella parte interna di uno dei due fondi confinanti).
Cassazione Civile, sez. III, 17-12-1991, n. 13558
Debbono considerarsi confinanti, agli effetti dell’art. 7 comma 2 n. 2 l. 14 agosto 1971 n. 817, due fondi anche se separati da un canale di scolo delle loro acque, ove, mancando una contraria prova, questo canale debba presumersi comune, ai sensi dell’art. 897 c.c., con la conseguente contiguità materiale dei fondi, che si estendono fino alla metà del canale fra essi interposto.
Cassazione Civile, sez. III, 23-06-1989, n. 2983
Ai fini di cui all’art. 7 l. 14 agosto 1971 n. 817 sono considerati terreni confinanti quelli in rapporto di continuità o contiguità materiale e, pertanto, non ha diritto di prelazione il proprietario il cui fondo sia separato da quello posto in vendita da un canale pubblico.
Cassazione Civile, sez. Unite, 25-03-1988, n. 2582
Il diritto di prelazione e riscatto del coltivatore diretto proprietario del terreno confinante, di cui all’art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, integrando una limitazione della circolazione della proprietà agricola e dell’autonomia negoziale, spetta nel solo caso di fondi confinanti in senso giuridicamente proprio, cioè caratterizzati da contiguità fisica e materiale, per contatto reciproco lungo una comune linea di demarcazione (sia essa meramente ideale, ovvero materializzata con muri, siepi, recinzioni od altri segnali), e, pertanto, non può essere esteso alla diversa ipotesi della cosiddetta contiguità funzionale (fra fondi separati, ma idonei ad essere accorpati in un’unica azienda agraria).
Cassazione Civile, sez. III, 20-05-1987, n. 4621
In tema di diritto di prelazione e riscatto in favore del proprietario coltivatore diretto di un fondo confinante, secondo la previsione degli art. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7, comma 1 n. 2 della legge n. 817 del 1971, il termine confinante va inteso nel suo significato lessicale di contiguità fisica o spaziale. (Nella specie, la Corte Suprema in base all’enunciato principio ha confermato la decisione del merito che ha ritenuto non confinanti due fondi separati da un corso d’acqua, iscritto nell’elenco dei beni demaniali e destinato ad uso pubblico).
Cassazione Civile, sez. III, 14-02-1986, n. 895
Poichè nel nostro ordinamento il termine confine, con quello derivato di confinante, è accolto nel significato di linea reale od ideale tra due fondi aventi un rapporto di contiguità o di continuità fisica, nello stesso significato detto termine deve essere adoperato – sulla base del dato letterale e non risultando alcuna diversa “ratio” legislativa – nell’interpretazione dell’art. 7 della l. 14 agosto 1971 n. 817 in tema di prelazione agraria. Conseguentemente, il diritto di prelazione, da tale norma stabilito a favore del proprietario confinante del fondo posto in vendita, non sussiste qualora i due predii siano separati da un pubblico canale (nella specie, facente parte di un più vasto bacino imbrifero, destinato alla realizzazione di un programma di bonifica) non assimilabile ad un fosso di scolo praticabile nell’ambito di una medesima unità colturale.
Cassazione Civile, sez. III, 23-02-1983, n. 1393
Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazione (e di riscatto) da parte del proprietario confinante coltivatore diretto, è necessario, alla stregua dell’art. 8, comma 1, della l. 26 maggio 1965 n. 590, richiamato dall’art. 7 della l. 14 agosto 1971 n. 817, che l’estensione complessiva dei terreni – quelli posseduti dal suddetto in proprietà o in enfiteusi e quelli oggetti della prelazione (o del riscatto) – non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della sua famiglia.
Cassazione Civile, sez. III, 04-12-1982, n. 6644
Poichè nel nostro ordinamento il termine “confine”, e quello derivato di “confinante”, è accolto nel significato di linea immaginaria che determina fra due fondi un rapporto di contiguità o continuità fisica, nello stesso significato detto termine va adoperato, non risultando alcuna diversa “ratio” legislativa, nella interpretazione dell’art. 7 della l. 14 agosto 1971 n. 817. Conseguentemente il diritto di prelazione, da tale norma previsto a favore del proprietario confinante del fondo posto in vendita, non sussiste qualora i due predii siano separati da una strada comunale.
Cassazione Civile, sez. III, 09-02-1982, n. 758
Ai fini dell’esercizio del diritto di prelazioni agrarie previsto dall’art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590), che l’art. 7, comma 2 della l. 14 agosto 1971 n. 817 ha esteso al proprietario coltivatore diretto di terreno confinante con il fondo offerto in vendita, nella valutazione delle relative condizioni ed in ispecie della capacità lavorativa del confinante che agisce per la prelazione od il riscatto agrari, occorre tener conto del criterio soggettivo di cui all’art. 31 della legge n. 590 del 1965 e cioè che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento e governo del bestiame, cui corrisponde il criterio oggettivo di cui all’art. 8 della stessa legge, per il quale è necessario che il fondo oggetto della prelazione, in aggiunta a quello posseduto, non superi il triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa familiare del coltivatore diretto; l’accertamento dell’esistenza di siffatte condizioni è rimesso al giudice del merito e non è sindacabile in sede di legittimità se sostenuto da motivazione esente da vizi di logica e di diritto.
Appello Bologna, 05-05-1981
Ai fini della prelazione del confinante la contiguità non deve essere intesa in senso assoluto di contiguità fisica. Ne consegue che l’esistenza di un distacco (stradina, fosso, canale, dislivello ecc.) non è sempre di per sè sufficiente per escludere senz’altro la contiguità tra i due fondi: perchè questa venga meno, occorre che l’elemento materiale di separazione sia tale da impedire la formazione e l’esercizio di un unica impresa agricola.