La dichiarazione resa dal legale di una parte a quello dell’altra, secondo cui l’eventuale controversia tra le parti non potrà che essere affrontata di fronte alla giurisdizione ordinaria ha il significato di rinunzia al procedimento arbitrale.
CASO
Il caso ha avuto origine da una controversia relativa allo scioglimento e cancellazione di una società a responsabilità limitata dal Registro delle imprese, che, secondo alcuni soci, era stata deliberata in mancanza dei requisiti previsti dalla legge. In conformità a quanto previsto dallo Statuto, gli istanti adivano la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Roma, per una serie di questioni legate all’asserita invalidità di alcune delibere assembleari con le quale la società era stata sciolta. Essi chiedevano, inoltre, l’accertamento della responsabilità dell’amministratore unico e liquidatore, oltre alla condanna della società e del suo legale rappresentante al risarcimento dei danni.
Il Collegio Arbitrale, dapprima, emanava un lodo parziale, che dichiarava l’invalidità delle delibere assembleari contestate e stabiliva la responsabilità dell’Amministratore Unico e Liquidatore per i danni subiti dalla società. Successivamente, con lodo definitivo, quantificava l’importo dei danni da risarcire e le spese legali.
L’impugnazione del lodo veniva respinta dalla Corte d’Appello e l’Amministratore della società proponeva ricorso in Cassazione fondato su due motivi.
Nel primo motivo, veniva denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e 829 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Si contestava, in particolare, la pronuncia di nullità dei lodi impugnati, poiché la Corte d’Appello aveva ritenuto la natura rituale e non irrituale dell’arbitrato, con ciò violando i limiti della convenzione, atteso che gli stessi attori, nel formulare la domanda alla Camera arbitrale, avevano evidenziato la natura irrituale dell’arbitrato.
La clausola compromissoria, presente nello Statuto della società, prevedeva espressamente che il Collegio Arbitrale dovesse funzionare come “amichevole compositore” e che la stessa si doveva interpretare, analizzando congiuntamente il dato letterale e la comune intenzione delle parti, quale desumibile dal loro complessivo comportamento.
Sempre secondo il ricorrente, la motivazione della Corte d’Appello era, inoltre, contraria alla giurisprudenza richiamata nella stessa sentenza, secondo cui dovrebbe prevalere la qualifica dell’arbitrato rituale in caso di incertezza, poiché, nel caso di specie, l’interpretazione letterale della clausola compromissoria e l’insieme dei comportamenti delle parti non potevano trasformare l’arbitrato irrituale in rituale.
In questo contesto, non poteva, poi, assumere rilievo il fatto che si trattasse di un arbitrato in materia societaria, atteso che la clausola statutaria non faceva riferimento al D.Lgs.5/2003, né il fatto che la decisione fosse delegata a un terzo, in assenza di disposizione al riguardo.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la controparte non avrebbe esercitato un’azione sociale di responsabilità, ai sensi dell’art. 2476 n. 3 c.c., nei confronti dell’Amministratore, ma si sarebbe limitata alla richiesta di un risarcimento danni, ex art. 2476 n. 6 c.c., esercitando una ordinaria azione di inadempimento.
Veniva, inoltre, denunciata la violazione dell’art. 829 n. 4, 10, 11 e 12 c.p.c., poiché la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto che l’interpretazione della domanda costituisse, nel caso di specie, solo un giudizio di merito riservato agli arbitri. Questi ultimi, invece, avrebbero superato i limiti di cui al citato art. 112 e la pronuncia sarebbe frutto di un ragionamento basato su presupposti errati, sì da integrare un vero e proprio vizio di motivazione.
Ad avviso del ricorrente, le iniziali domande erano state sostituite “dall’interpretazione – meglio qualificazione errata degli arbitri – con una successiva pronuncia ben oltre il chiesto e che poi ha fatto parte della nuova domanda formulata dalle appellate”, ed, invece, il Collegio arbitrale non avrebbe interpretato le originarie domande, ma d’ufficio, averebbe qualificato per le attrici una nuova domanda, su cui aveva deciso, peraltro, condannando una società non più esistente sulla base delle risultanze documentali.
SOLUZIONE
La Corte di Cassazione ritiene il motivo non fondato e rigetta il ricorso.
In via preliminarmente, il collegio osserva che, diversamente da quanto stabilito dal Tribunale, l’arbitrato in esame è rituale. La clausola compromissoria non presentava, infatti, alcun elemento da cui si potesse desumere che l’arbitrato debba essere qualificato come strumento di composizione amichevole riconducibile alla stessa volontà delle parti, né vi erano deroghe alla norma per cui il lodo ha efficacia di una sentenza (cfr. Cass. 7 agosto 2019, n. 21059; Cass. 7 aprile 2015, n. 6909).
La precisazione è indispensabile perché, a differenza di quanto previsto per l’arbitrato irrituale, il regolamento di competenza è, in questa ipotesi, ammissibile (cfr. Cass. 31 luglio 2017, n. 19060; Cass. 17 gennaio 2013, n. 1158).
Secondo la Suprema Corte, il giudice di merito avrebbe correttamente interpretato la dichiarazione del difensore della ricorrente – in risposta alla richiesta di controparte di esprimere l’assenso sulla persona dell’arbitro proposta – secondo cui “l’eventuale controversia tra le parti, pertanto, non potrà che essere affrontata di fronte alla giurisdizione ordinaria“, attribuendole il significato di manifestazione di volontà di non voler aderire alla procedura di arbitrato e di voler risolvere la controversia dinanzi al giudice ordinario.
Tale qualificazione sarebbe, infatti, coerente con i canoni ermeneutici previsti dalla legge in tema di interpretazione dei contratti, applicabili, in quanto compatibili, anche alle dichiarazioni unilaterali di volontà (cfr., su tale ultimo aspetto, Cass. 6 maggio 2015, n. 9127; Cass. 20 gennaio 2009, n. 1387), con particolare riguardo al tenore letterale della dichiarazione, valutato unitamente al contenuto della richiesta proveniente dalla controparte e della quale costituiva risposta (Sugli effetti della rinuncia all’arbitrato cfr. Punzi, Disegno sistematico dell’arbitrato, Padova, 2012, I, 666; Odorisio, Prime osservazioni sulla nuova disciplina dell’arbitrato, in Riv. dir. proc., 2006, 253 ss.; Bove, Aspetti problematici nella nuova disciplina della convenzione d’arbitrato rituale, in Giusto processo civ., 2006, 57).
QUESTIONI
Anzitutto, pare utile ricordare che, con la clausola compromissoria, le parti stabiliscono il deferimento agli arbitri, in via preventiva ed eventuale, delle controversie non ancora sorte, concernenti un determinato contratto o rapporto. In altri termini, mediante tale clausola – in virtù del principio di autonomia contrattuale sancito dall’art. 1322 c.c. e ai sensi dell’art. 808 c.p.c. – i contraenti decidono di rinunziare alla giurisdizione statale (Bove, Il patto compromissorio rituale, in Riv. dir civ., 2002, 403; Verde, Lineamenti di diritto dell’arbitrato, Torino, 2021; più di recente Bianchi, La controversia sulla convezione di arbitrato, Napoli, 2023).
Sia il compromesso, che la clausola compromissoria possono essere oggetto di rinuncia (purché, ovviamente, concorde), che può essere anche implicita, ovvero per facta concludentia, nella proposizione della domanda al giudice ordinario, senza eccezione dell’altra parte.
Sul tema la giurisprudenza precisa che, qualora la parte promuova nei confronti dei medesimi contraddittori un giudizio davanti al giudice ordinario avente identità, totale o parziale, di oggetto, tale comportamento costituisce implicita rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria, restando, così, ad essa preclusa la possibilità di far successivo ricorso al procedimento arbitrale (Cass. Sez. Unite 6 luglio 2016, n. 13722; Cass. 15 luglio 2004, n. 13121; Cass. 5 dicembre 2003, n. 18643).
La proposizione della domanda, contenuta nella citazione introduttiva ovvero nella comparsa di risposta (in via riconvenzionale), per la soluzione della medesima controversia compromessa in arbitri, configura una rinuncia all’eccezione di compromesso, stante l’evidente incompatibilità tra un’eventuale rinuncia all’azione giudiziaria e la successiva proposizione di quest’ultima (Cass. 5 dicembre 2003, n. 18643; Cass. 25 gennaio 1995, n. 874; Cass. 29 gennaio 1993, n. 1142; contra, Trib. di Civitavecchia 12 aprile 2022).
Secondo Suprema Corte, inoltre, la condotta di una parte, che sceglie di non avvalersi in un giudizio della clausola in esame, non esclude la possibilità che la stessa possa giovarsene in altro giudizio con petitum e causa petendi diversi, pur derivando dalla medesima controversia (Cass. 20 febbraio 2015, n. 3464).
Allo stesso modo, non si configura come rinuncia ad avvalersi della clausola compromissoria, relativa a controversia avente ad oggetto il rilascio di locali ceduti in affitto, la proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento dei relativi canoni scaduti, trattandosi di azioni diverse per petitum e causa petendi (Cass. 11 novembre 2011, n. 23651).
Il caso in esame è, però, differente, perché, a fronte delle proposizione della domanda avanti il G.O., la controparte ha formulato l’exceptio compromissi.
Lascia, quindi, molte perplessità la soluzione assunta dalla Suprema Corte, atteso che la rinuncia all’arbitrato è stata effettuata al di fuori del giudizio (con una dichiarazione stragiudiziale) da parte di un soggetto terzo (il legale, che si presume sprovvisto di una procura sostanziale per rappresentare la società).
Infatti, per aversi rinuncia definitiva agli effetti della clausola compromissoria è necessaria la legittimazione a disporre (di cui è privo lo stesso sostituto processuale); occorre, inoltre, un comportamento attivo della parte, che riveli chiaramente un intento incompatibile con la volontà di azionare il diritto dinanzi agli arbitri (cfr. Zucconi Galli Fonseca, Riforma del diritto arbitrale, in Nuove leggi civ. comm., 2007, 1205).
Ove la parte, sia un ente giuridico, si richiede, poi «una esplicita e valida manifestazione di volontà da parte del proprio organo deliberativo» (Henke, I conflitti di potestas iudicandi tra arbitrato e giudice statale nel diritto italiano e comparato, Torino, 2022, 891.
Il testo integrale della nota è pubblicato su Euroconference LEGAL, 12 aprile 2023.
Autore: Francesco Tedioli
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