Agrivoltaico avanzato e transizione agro-energetica: sfide, modelli e futuro dopo il Decreto 149/2025

La disciplina dell’agrivoltaico avanzato rappresenta oggi uno snodo cruciale nel processo di transizione agro-energetica italiana, imponendo a operatori, istituzioni e legislatori una riflessione di sistema che va oltre la dimensione meramente incentivante. A partire dalle innovazioni e dai nodi aperti dal decreto direttoriale 19 giugno 2025, n. 149, questo contributo propone un’analisi critica delle principali sfide operative, regolatorie e di governance, con attenzione agli impatti reali sulle imprese agricole e alle soluzioni già sperimentate in contesti europei. Vengono esaminati non solo gli aspetti normativi, ma anche le strategie di adattamento, i meccanismi di supporto tecnico-amministrativo e le prospettive di una governance multilivello. L’agrivoltaico, da fenomeno tecnico e amministrativo, emerge così come laboratorio di innovazione e occasione per ripensare i rapporti tra energia, suolo e produzione primaria in chiave di sostenibilità e resilienza.

Sommario

1. La riforma degli incentivi per l’agrivoltaico avanzato

L’agrivoltaico, quale modello di integrazione tra attività agricola e produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica, si è progressivamente affermato come leva strategica nella politica nazionale di decarbonizzazione e nella valorizzazione delle superfici agricole. La sua inclusione tra gli investimenti strategici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)1 ha attribuito al comparto un ruolo centrale nel perseguimento degli obiettivi europei di transizione energetica, oltre che nel rafforzamento della resilienza e della competitività delle imprese agricole italiane di fronte alle sfide poste dai cambiamenti climatici e dall’evoluzione dei mercati2.

L’attuazione dei meccanismi incentivanti, tuttavia, ha fatto emergere una serie di criticità di carattere operativo e procedurale, legate tanto alla complessità degli iter autorizzativi e dei requisiti di accesso, quanto alla difficoltà di coordinare interessi differenti – agricoli ed energetici – all’interno di un unico schema di sostegno. In questo contesto si colloca il decreto direttoriale 19 giugno 2025, n. 1493, con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è intervenuto per modificare in modo sostanziale la disciplina applicativa del bando agrivoltaico avanzato, recependo molte delle difficoltà operative riscontrate dagli operatori nelle prime fasi di applicazione della misura.

Tra le innovazioni di maggior rilievo introdotte dal nuovo provvedimento figurano: la ridefinizione del concetto di “fine lavori” – ora ancorato alla registrazione dell’impianto sul sistema GAUDÌ4 gestito da Terna –; l’introduzione di nuove tempistiche per l’entrata in esercizio degli impianti e di un sistema di decadenza progressiva dagli incentivi in caso di ritardo; nonché ulteriori precisazioni in materia di rendicontazione delle spese, tracciabilità dei flussi finanziari e requisiti soggettivi dei beneficiari. Se da un lato tali interventi sono volti a garantire maggiore certezza giuridica e rispetto delle tempistiche imposte dal PNRR, dall’altro aprono questioni circa la reale praticabilità e l’impatto concreto sulle imprese agricole, specie su quelle di minori dimensioni o con minore capacità organizzativa.

Il presente contributo mira a offrire una lettura critica e approfondita delle principali innovazioni introdotte dal decreto direttoriale 19 giugno 2025, n. 149, mettendone in luce i riflessi applicativi, i nodi ancora aperti e le possibili prospettive evolutive della disciplina dell’agrivoltaico avanzato alla luce della più recente prassi amministrativa e delle esigenze del settore.

2. Il nuovo quadro normativo e operativo dopo il decreto 19 giugno 2025, n. 149

Il decreto direttoriale 19 giugno 2025, n. 149 rappresenta un intervento applicativo di rilievo sistematico, che si innesta sulla disciplina già definita dal D.M. 22 dicembre 2023, n. 436 in materia di agrivoltaico avanzato5. Il provvedimento nasce all’esito di un periodo caratterizzato da segnalazioni critiche, provenienti tanto dagli operatori agricoli quanto dai soggetti impegnati nello sviluppo di impianti a fonti rinnovabili, in merito alla non adeguatezza delle procedure disponibili e alla rigidità delle scadenze rispetto alle effettive tempistiche dei cantieri e delle connessioni alla rete.

Consulenza agricola 7 2025Un primo profilo di particolare rilievo attiene alla ridefinizione della nozione di “fine lavori”: la conclusione delle opere non si identifica più con la mera ultimazione materiale degli interventi, ma coincide ora, in via esclusiva, con la data di registrazione dell’impianto nel sistema GAUDÌ, la piattaforma gestita da Terna per la gestione anagrafica unificata degli impianti di produzione elettrica. Questa opzione risponde all’esigenza di individuare un parametro formale oggettivo e non suscettibile di margini interpretativi discrezionali da parte dell’amministrazione, superando, così, la storica incertezza sulla certificazione delle opere, tanto più rilevante in un contesto – quello agrivoltaico – dove l’integrazione tra componenti elettriche e agricole ha, spesso, dato luogo a controversie sull’individuazione della data di completamento effettivo delle attività rilevanti ai fini degli incentivi.

Il nuovo quadro temporale per l’accesso al beneficio prevede che, a decorrere dalla data di “fine lavori” (rectius: registrazione GAUDÌ6), il soggetto attuatore disponga di un termine di 18 mesi per la messa in esercizio dell’impianto7. La previsione, che accoglie in parte le sollecitazioni degli operatori in ordine ai frequenti ritardi imputabili a terzi (soprattutto DSO e TSO), mira a evitare la decadenza automatica dal beneficio per motivi estranei alla volontà del beneficiario. Tuttavia, il legislatore secondario ha ritenuto di introdurre una disciplina sanzionatoria articolata: per ogni mese di ritardo rispetto alla scadenza, fino a un massimo di nove mesi, la tariffa incentivante subisce una decurtazione (“decalage”) dello 0,5%8. Oltre tale periodo di tolleranza, il diritto all’incentivo decade integralmente. Il sistema, se, da un lato, garantisce una gradualità delle conseguenze in caso di ritardo, dall’altro, lascia aperto il problema della responsabilità per eventi di forza maggiore o per ritardi non imputabili al beneficiario, che restano privi di specifica disciplina derogatoria.

Particolare attenzione è dedicata dal decreto al tema della rendicontazione delle spese: la regola stabilisce che siano considerate ammissibili esclusivamente le spese quietanzate entro la data di entrata in esercizio dell’impianto, incluse quelle sostenute il medesimo giorno, a condizione che risultino pienamente tracciabili e riferite univocamente agli interventi agevolati9. Tale impostazione intende rafforzare la trasparenza nella gestione dei fondi PNRR10 e assicurare la verificabilità delle operazioni, in conformità ai principi di buona gestione finanziaria stabiliti dalla normativa europea e nazionale in materia di utilizzo di risorse pubbliche.

Sul piano dei requisiti di accesso, il decreto ribadisce e precisa i criteri già fissati a livello primario, richiedendo la dimostrazione della disponibilità giuridica del terreno per tutta la durata dell’incentivo11, la prevalenza effettiva dell’attività agricola in capo al soggetto beneficiario12, il rispetto di un volume d’affari minimo annuo13 e la congruità delle operazioni economiche, con particolare attenzione ai rapporti infragruppo e alle ATI14. Il rafforzamento delle condizioni soggettive mira a prevenire fenomeni di interposizione fittizia o di mero accesso opportunistico agli incentivi da parte di soggetti privi di reale radicamento agricolo, conferendo maggiore solidità e credibilità al sistema di sostegno pubblico.

Dal punto di vista tecnico, il decreto conferma e puntualizza le disposizioni riguardanti le caratteristiche impiantistiche e i parametri agronomici da rispettare, con particolare attenzione all’altezza minima dei moduli fotovoltaici15, condizione necessaria per assicurare la continuità dell’attività agricola sottostante e la compatibilità tra uso produttivo del suolo ed esercizio dell’impianto energetico. Vengono, altresì, rafforzati gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione delle produzioni agricole ed energetiche, da mantenere per tutta la durata del beneficio, al fine di assicurare che l’intervento conservi il carattere di effettiva multifunzionalità e di presidio attivo del territorio16.

In definitiva, il nuovo impianto regolatorio – pur ispirandosi ai principi di certezza e uniformità applicativa – lascia irrisolte alcune questioni cruciali circa l’effettiva capacità del sistema di incentivi di coniugare tempestività amministrativa, sostenibilità delle iniziative promosse e tutela delle realtà produttive più fragili, che rappresentano spesso il tessuto vitale del settore agricolo nazionale.

 

3. Profili critici e questioni applicative nella disciplina dell’agrivoltaico avanzato dopo il decreto 19 giugno 2025, n. 149

L’applicazione delle nuove regole operative dettate dal decreto direttoriale 19 giugno 2025, n. 149, sebbene ispirata a criteri di maggiore certezza e uniformità procedimentale, si sta scontrando, nella prassi, con un insieme articolato di problematiche tecniche, amministrative e giuridiche che rischiano di comprimere l’efficacia della misura incentivante, in particolare a detrimento delle imprese agricole meno strutturate o dotate di minore esperienza gestionale.

Un primo profilo di rilevante impatto operativo è rappresentato dalla gestione delle tempistiche di connessione degli impianti agrivoltaici alla rete elettrica nazionale. La previsione di un termine di 18 mesi, prorogabile di ulteriori 9 mesi con applicazione del decalage tariffario, si confronta con la realtà di procedure di allaccio fortemente condizionate da fattori esterni: la disponibilità e la capacità delle infrastrutture esistenti, i tempi di intervento dei DSO (Distribution System Operator17) e TSO (Transmission System Operator18), l’eventuale necessità di potenziamenti di rete e la variabilità degli iter autorizzativi locali. In numerosi casi concreti, tali fattori si sono tradotti in ritardi che hanno imposto agli operatori di adottare una programmazione finanziaria e contrattuale particolarmente prudente, sino a valutare la rinuncia o la revisione delle strategie di partecipazione al bando agrivoltaico avanzato. In questo scenario, il rischio di perdere l’accesso agli incentivi per motivi non imputabili al beneficiario si configura come una delle principali criticità sistemiche della disciplina attuale.

Di analogo rilievo è la questione della certificazione e dimostrazione della “fine lavori”. L’ancoraggio della data di completamento delle opere alla registrazione dell’impianto nel sistema GAUDÌ – per quanto funzionale a garantire oggettività e tracciabilità – non è sempre in grado di restituire la complessità dei progetti agrivoltaici avanzati, specie in presenza di iniziative che includano una componente agricola sofisticata, investimenti in infrastrutture accessorie, lavorazioni stagionali o attività non immediatamente rilevabili in ambito telematico. La mancata distinzione, a livello amministrativo, tra la parte elettrica e quella agricola è stata oggetto di ripetute interlocuzioni tra operatori e Ministero19, senza che sia stata ancora individuata una soluzione normativa in grado di conciliare la semplificazione procedurale con la tutela delle specificità agronomiche. Ne deriva un rischio elevato di interpretazioni restrittive da parte delle autorità preposte e di contenzioso, soprattutto nei casi in cui i cicli produttivi agricoli o le fasi di collaudo impongano una tempistica diversa rispetto al completamento dell’impianto fotovoltaico.

Non meno rilevanti sono le criticità relative alla rendicontazione delle spese e alla tracciabilità dei pagamenti. La regola che ammette solo le spese quietanzate entro la data di entrata in esercizio, benché finalizzata a garantire la massima trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche, richiede una programmazione finanziaria estremamente rigorosa, non sempre compatibile con i tempi tecnici di rilascio della documentazione contabile. Ciò è particolarmente evidente nei rapporti con fornitori esteri, nell’ambito di contratti EPC “chiavi in mano”20, e nei progetti complessi che coinvolgono più soggetti o fasi di lavorazione. L’obbligo di completa tracciabilità e congruità delle spese, nonché il ricorso obbligatorio a perizie terze indipendenti nei rapporti infragruppo o tra componenti di ATI, pur essendo strumenti di garanzia per l’amministrazione, determinano un aggravio documentale e gestionale che può incidere negativamente sulla sostenibilità e sulla tempistica di realizzazione dei progetti.

Dal punto di vista soggettivo, la disciplina aggiornata conferma la centralità della prevalenza dell’attività agricola in capo al soggetto beneficiario e la necessità di dimostrare un volume d’affari minimo di 7.000 euro nell’anno precedente alla partecipazione. Sebbene tali requisiti siano volti a escludere accessi meramente speculativi e a garantire che il beneficio sia riservato a soggetti effettivamente inseriti nel tessuto agricolo, non può non rilevarsi come il meccanismo rischi di penalizzare realtà agricole di minori dimensioni, nuovi insediamenti, giovani agricoltori e modelli di conduzione tradizionale che, pur radicati sul territorio, possono non raggiungere le soglie richieste. Analoghe incertezze si riscontrano nella disciplina delle ATI, ove l’obbligo di dimostrare la disponibilità giuridica del terreno e la prevalenza agricola da parte di tutti i membri può divenire motivo di esclusione o di ritardo per strutture consortili o multifiliera.

Dal punto di vista tecnico, permane una significativa rigidità nelle prescrizioni relative all’altezza minima dei moduli fotovoltaici, alla misurazione e configurazione degli impianti. L’inosservanza, anche solo parziale, dei requisiti dimensionali imposti comporta la perdita dell’incentivo sulle porzioni di impianto non conformi e impone l’installazione di contatori separati, con aggravio di costi e complessità gestionale che rischiano di superare i vantaggi legati alla multifunzionalità dell’intervento, specialmente in aziende di ridotte dimensioni o in siti caratterizzati da particolari condizioni morfologiche.

Non va infine trascurato il tema, di crescente rilievo, del coordinamento tra disciplina nazionale e quadro regolatorio europeo. L’applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo” (DNSH)21 e la necessità di coerenza tra le regole italiane e le linee guida adottate in sede UE per la promozione delle fonti rinnovabili pongono ulteriori interrogativi interpretativi, soprattutto in materia di cumulabilità degli incentivi, rapporti con altri regimi di sostegno, definizione delle condizioni di multifunzionalità e monitoraggio dei risultati. La mancanza di un sistema armonizzato di riferimento a livello unionale rende più difficile per gli operatori e le amministrazioni valutare la compatibilità delle soluzioni operative adottate a livello nazionale con le best practices europee, esponendo il sistema italiano al rischio di contenziosi e di inefficienza nell’impiego delle risorse disponibili.

L’insieme di questi elementi configura un quadro di tensione tra le esigenze, spesso confliggenti, di certezza e rigore amministrativo, da un lato, e di flessibilità operativa e adattabilità progettuale, dall’altro, nel quale il rischio di rinuncia, abbandono dei progetti o sotto-utilizzo dei fondi disponibili rimane, ad oggi, tutt’altro che marginale.

4. Prospettive di riforma, proposte operative e dibattito in corso

A fronte delle criticità applicative riscontrate nell’attuazione del decreto direttoriale 19 giugno 2025, n. 149, la comunità degli operatori del settore agrivoltaico – includendo sia soggetti agricoli sia operatori energetici – ha sviluppato un articolato dibattito istituzionale, sollecitando interventi di riforma che rispondano in modo puntuale alle specifiche difficoltà operative emerse nella prassi.

Un primo snodo riguarda la definizione e la certificazione della “fine lavori”. Come risposta ai numerosi casi in cui la registrazione su GAUDÌ non riflette pienamente il completamento delle opere agricole accessorie o le peculiarità dei cicli colturali, molte associazioni di categoria e consorzi agricoli hanno proposto di integrare alla registrazione GAUDÌ una dichiarazione asseverata di tecnico abilitato e indipendente (ad esempio, ingegnere, agronomo, perito agrario)22. Tale strumento – già adottato in settori come l’edilizia pubblica o, in ambito europeo, nei programmi agrivoltaici francesi e tedeschi – garantirebbe un controllo pubblico rafforzato, ma flessibile, consentendo una certificazione oggettiva e personalizzata delle tempistiche sia della componente elettrica che di quella agricola. In questo modo si ridurrebbero i rischi di contenzioso e si faciliterebbe la rendicontazione in presenza di investimenti “multilivello”.

Connessa a questa esigenza di oggettività è la richiesta, avanzata da più parti del settore, di introdurre specifici meccanismi di flessibilità regolata per la gestione dei ritardi non imputabili ai beneficiari, soprattutto in relazione ai tempi di connessione alla rete o all’occorrenza di eventi eccezionali di forza maggiore. In sede di confronto istituzionale è stata sollevata la necessità di prevedere clausole di salvaguardia, con istruttoria amministrativa, che consentano la sospensione o il differimento dei termini in presenza di cause ostative indipendenti dalla volontà degli operatori, così da evitare la perdita automatica degli incentivi per ragioni esogene. Tali istanze trovano riscontro in esperienze regolatorie di altri Paesi UE23, dove sistemi di proroga condizionata sono già stati implementati per favorire la resilienza degli investimenti nel settore FER.

Un ulteriore fronte di riforma è quello della semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti documentali, specie nella fase di rendicontazione: molti operatori e consulenti propongono di uniformare i criteri di ammissibilità delle spese e di accogliere, nei limiti della normativa PNRR, strumenti quali la fattura proforma o l’utilizzo di contratti EPC “chiavi in mano”, purché accompagnati da idonee attestazioni di congruità e tracciabilità. Tale soluzione, già accolta da alcuni programmi regionali e in bandi europei, permetterebbe di adattare la disciplina a casi reali di gestione multiappaltatore o subfornitura internazionale, senza sacrificare la trasparenza amministrativa.

Un tema trasversale particolarmente sentito riguarda la necessità di tutelare e valorizzare la componente agricola autentica nei progetti agrivoltaici avanzati. Molti stakeholder evidenziano che le attuali regole, volte a evitare accessi speculativi, rischiano di penalizzare le aziende agricole di minori dimensioni o con minori risorse organizzative, a vantaggio di operatori più strutturati o provenienti dal comparto energetico. Di qui la proposta di rivedere le soglie minime di ammissibilità, affiancare misure di accompagnamento e assistenza tecnica per i soggetti meno organizzati e rafforzare i controlli sostanziali sull’effettiva conduzione agricola e il mantenimento delle produzioni durante tutto il periodo incentivato. Esperienze europee dimostrano che sistemi di tutoring pubblico-privato e sportelli tecnici possono aumentare l’accesso e la qualità dei progetti delle PMI agricole.

In ultimo, si registra un crescente interesse per regimi alternativi di sostegno, quali il meccanismo FERX24, percepito da molti operatori come una soluzione più flessibile rispetto ai vincoli stringenti e alle incertezze interpretative che ancora caratterizzano il bando agrivoltaico avanzato25. Il dibattito attuale si focalizza sulla necessità di coordinare, a livello sistemico, le diverse misure di incentivazione, onde evitare sovrapposizioni, disparità di trattamento e fenomeni di spostamento strategico degli investimenti tra gli strumenti disponibili.

Le proposte e le richieste qui richiamate riflettono la consapevolezza, maturata dal settore, che la piena efficacia del sistema incentivante e una reale diffusione dell’agrivoltaico avanzato in Italia passano attraverso la capacità delle istituzioni di coniugare certezza regolatoria, flessibilità amministrativa e valorizzazione delle peculiarità tecniche e produttive delle imprese agricole.

 

5. Casi di successo e modelli replicabili nell’agrivoltaico avanzato

Nonostante le criticità operative e regolatorie che ancora caratterizzano la disciplina nazionale, l’esperienza concreta di alcune realtà imprenditoriali e agricole dimostra come il modello agrivoltaico avanzato possa essere declinato con successo in contesti produttivi eterogenei, generando effetti positivi tanto sul piano della sostenibilità ambientale quanto su quello della redditività aziendale.

Tra le esperienze più rilevanti si annoverano i progetti di integrazione tra vigneti e impianti fotovoltaici26. In questi casi, l’adozione di strutture sopraelevate rispetto ai filari consente la continuità delle pratiche colturali tradizionali (inclusa la meccanizzazione), garantendo al contempo la produzione di energia elettrica. Tali sistemi permettono di attenuare gli effetti dei cambiamenti climatici – ad esempio, riducendo i danni da grandine e mitigando lo stress idrico delle piante grazie all’ombreggiamento controllato – senza incidere negativamente sulle rese o sulla qualità del prodotto finale. I monitoraggi condotti in ambito sperimentale e applicativo hanno evidenziato come la produzione agronomica possa mantenersi sostanzialmente stabile, mentre l’azienda agricola beneficia di una nuova fonte di reddito correlata alla vendita di energia rinnovabile27.

Analoga rilevanza assume l’applicazione dell’agrivoltaico avanzato alle colture frutticole specializzate, come nel caso di impianti su kiwi e altre specie arboree28, dove la configurazione dei moduli e la gestione delle ombre vengono progettate in funzione delle esigenze fisiologiche della coltura. In questi progetti si è potuto apprezzare non solo la resilienza produttiva delle piante, ma anche la possibilità di valorizzare terreni a rischio di marginalità, ampliando la sostenibilità economica e ambientale delle aziende coinvolte.

Elemento comune a tali modelli replicabili è la flessibilità progettuale nell’adattare le soluzioni impiantistiche (altezza dei moduli, inclinazione variabile, distanze minime tra file) alle esigenze agronomiche specifiche del sito. Ciò si traduce in una doppia valorizzazione del suolo – agricola ed energetica – e nell’opportunità di moltiplicare i benefici in termini di bilancio idrico, tutela della biodiversità e continuità delle pratiche tradizionali.

Da una prospettiva comparata, le best practice sviluppate in alcuni Paesi dell’Unione europea, quali Francia, Germania e Spagna, evidenziano l’importanza di un approccio regolatorio che riconosca la funzione multifunzionale del suolo e valorizzi la coesistenza tra attività agricole e produzione energetica, anche attraverso incentivi specifici per i progetti realmente integrati e strumenti di accompagnamento tecnico-amministrativo rivolti alle aziende agricole di minori dimensioni29. In tali contesti, la regolazione si è evoluta verso criteri premianti per l’effettiva produzione agricola, l’adozione di pratiche innovative (agroecologia, monitoraggio avanzato) e la misurazione oggettiva dei risultati in termini sia energetici sia agronomici.

L’analisi di questi casi dimostra che, laddove il quadro normativo supporta soluzioni flessibili e premia l’innovazione autenticamente agricola, l’agrivoltaico avanzato può divenire uno strumento strategico di resilienza, diversificazione e sviluppo per le imprese, senza compromettere la destinazione produttiva dei suoli e garantendo la piena sostenibilità ambientale degli interventi.

 

6. Regole operative, scadenze e criticità applicative

Al fine di fornire un quadro organico e facilmente consultabile dei principali aspetti regolatori, tecnici e amministrativi che caratterizzano la disciplina dell’agrivoltaico avanzato a seguito del decreto direttoriale 19 giugno 2025, n. 149, si propone di seguito una sintesi strutturata secondo i profili di maggiore interesse per gli operatori.

Aspetto

Regola/Scadenza

Riferimento normativo / FAQ

Note operative e criticità

Completamento lavori (“fine lavori”)

Entro il 30 giugno 2026 (registrazione impianto su GAUDÌ)

DD 19/06/2025, n. 149; FAQ KB0016922

Criterio oggettivo, ma non sempre sincronizzato con parte agricola

Entrata in esercizio

Entro 18 mesi dalla “fine lavori”; oltre, decalage tariffario (-0,5%/mese, max 9)

DD 19/06/2025, n. 149; FAQ KB0016922

Superati i 27 mesi totali, perdita definitiva incentivo

Rendicontazione delle spese

Ammissibili solo quelle quietanzate entro entrata in esercizio (anche stesso giorno)

FAQ n.003, Regole Operative cap.9.A

Tempistiche stringenti; criticità per pagamenti internazionali/EPC

Volume d’affari minimo soggetto agricolo

7.000 nell’anno precedente

FAQ KB0016926, KB0017388

Esclude molte microimprese; attenzione a soccida e ATI

Disponibilità e destinazione del terreno

Deve essere garantita in capo al beneficiario per tutto il periodo di incentivo

FAQ KB0017026, KB0017018

Nessun vincolo su accatastamento; attenzione ai passaggi di ATI

Requisiti tecnici impianto

Altezza min. moduli: 1,3 m (zootecnia), 2,1 m (colture/misto)

FAQ KB0016916, KB0016917

Perdita incentivo per parti non conformi; serve contatore separato

Cumulabilità incentivi

Non cumulabile con altri incentivi pubblici (es. DL Transizione 5.0)

FAQ KB0017015, KB0016910

Attenzione a incompatibilità con ritiro dedicato e scambio sul posto

Durata incentivo

20 anni dalla data di entrata in esercizio commerciale

FAQ KB0016914

Possibile modificare la data solo una volta entro 180 gg

Modifiche potenza impianto

Non ammessa riduzione rispetto a potenza in graduatoria

FAQ KB0016923, KB0017016

Incentivo solo su potenza autorizzata o minore realizzata

Tariffa omnicomprensiva

Opzionale per impianti ≤ 200 kW, da scegliere alla stipula

FAQ KB0016912, KB0017019

Scelta irrevocabile per tutta la durata dell’incentivo

Spese tra società del gruppo/EPC/ATI

Ammissibili con congruità (perizia terza), tracciabilità completa

FAQ n.002, n.004, KB0016925

Oneri documentali rilevanti; attenzione a rapporti infragruppo

7. Verso una nuova cultura della sinergia tra agricoltura e innovazione

Il decreto direttoriale 19 giugno 2025, n. 149, offre l’occasione per riflettere su come l’agrivoltaico avanzato rappresenti, oggi più che mai, non solo una questione di incentivi e adempimenti tecnici, ma l’avvio di una profonda ridefinizione dei rapporti tra settore agricolo, filiera energetica e amministrazione pubblica. L’esperienza delle aziende che hanno saputo integrare con successo modelli colturali tradizionali e tecnologie fotovoltaiche, così come le best practice europee già documentate, conferma che il vero banco di prova per il sistema-Paese sarà la capacità di promuovere una nuova cultura della sinergia tra terra, impresa e tecnologia, dove le aziende agricole non siano meri “attuatori” di bandi, ma soggetti protagonisti di una trasformazione strutturale e durevole.

Numerosi esempi internazionali – dai knowledge hubs sviluppati in Germania30, agli sportelli di accompagnamento tecnico creati in Francia31, fino alle raccomandazioni sulle policy integrate elaborate da SolarPower Europe32 – dimostrano che il successo dell’agrivoltaico avanzato risiede nella costruzione di relazioni stabili e di fiducia tra agricoltori, investitori, istituzioni e comunità locali. Non sono sufficienti norme più precise o controlli più rigorosi: occorre favorire la partecipazione attiva degli agricoltori alle scelte progettuali, incentivare la nascita di partenariati pubblico-privati, e investire in formazione, consulenza tecnica e accesso a piattaforme digitali di monitoraggio.

Il futuro dell’agrivoltaico dipenderà dalla capacità di superare la mera logica dell’adempimento amministrativo, per abbracciare una visione di lungo periodo centrata sulla qualità agronomica dei progetti, sulla sostenibilità effettiva delle pratiche colturali e sulla creazione di valore condiviso nei territori. L’Italia, forte della sua tradizione agricola e delle numerose esperienze pilota avviate negli ultimi anni, può candidarsi a laboratorio avanzato per la governance dell’agrivoltaico, contribuendo in modo determinante alla definizione di standard europei per la multifunzionalità del suolo e la sinergia tra produzione agricola ed energetica.

La costruzione di una governance multilivello – in grado di valorizzare le specificità locali e di dialogare con le strategie dell’Unione europea – rappresenta, in definitiva, la vera sfida per garantire all’agrivoltaico avanzato un ruolo da protagonista nella transizione ecologica, nella sicurezza alimentare e nella competitività del sistema agroalimentare italiano a livello globale. In questa prospettiva, la creazione di un osservatorio nazionale ed europeo sull’agrivoltaico, che coinvolga tutti gli attori della filiera, potrà rappresentare uno strumento decisivo per monitorare, valutare e accompagnare il processo di innovazione in corso.

Il testo integrale della nota è pubblicato sulla rivista Consulenza Agricola, n. 7/2025.

Autore: Francesco Tedioli

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