Pubblicità, effetti dell’iscrizione e della cancellazione dal registro delle imprese
Principali pronunce giurisprudenziali in tema di cancellazione dal registro delle imprese, estinzione della società e conseguenti effetti giuridici sostanziali e processuali
Cass. civ. Sez. I Ord., 27 aprile 2023, n. 11041
Dall’omessa iscrizione nel Registro delle imprese della causa di scioglimento della società non discende automaticamente la responsabilità degli amministratori, che presuppone la dimostrazione del pregiudizio derivante da tale omissione
Cass. civ. ord., 7 febbraio 2023, n. 3653
Qualora, nelle diverse situazioni previste dalla normativa sostanziale, il processo ordinario di cognizione e il procedimento camerale (come quello che si svolge, a norma degli artt. 2190 ss. c.c., innanzi al giudice del registro delle imprese) finiscano, in tutto o in parte, per sovrapporsi, la necessità della pronuncia nel procedimento camerale non esclude che nel giudizio ordinario possa intervenire un accertamento sulla situazione giuridica controversa con idoneità al giudicato.
Cass. civ. ord., 13 dicembre 2022, n. 36407
In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell’art. 2495, comma 2, c.c. implica che l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.
Cass. civ. 18 ottobre 2022 n. 30718
La cancellazione dal registro delle imprese della società debitrice non rientra tra gli atti tipici idonei ad interrompere la prescrizione ai sensi dell’art. 2943 c.c. perché non è atto idoneo a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto obbligato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora.
Cass. civ. Sez. VI – 3, Ord., 13 aprile 2022, n. 12064
L’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.
Cassazione Civile, Sez. V, 17 marzo 2021, n. 7545
In tema di responsabilità solidale del cessionario di azienda o di un ramo di azienda, la iscrizione a ruolo del debito tributario della società cedente deve essere eseguita nei confronti di quest’ultima, in quanto soggetto passivo del tributo, anche in caso di cancellazione dal registro delle imprese e conseguente estinzione.
In tema di responsabilità solidale del cessionario di azienda o di un ramo di azienda e di beneficium excussionis, la cancellazione della società cedente dal registro delle imprese e la sua conseguente estinzione costituiscono dimostrazione certa dell’insufficienza del patrimonio sociale per la realizzazione del credito, con conseguente immediata operatività della responsabilità sussidiaria della società cessionaria.
Cass. civ. Sez. VI -1, Ord., 04-03-2021, n. 5889
In tema di effetti della cancellazione delle società di persone dal registro delle imprese, non si verifica la successione dei soci nella titolarità di mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, e di crediti ancora incerti o illiquidi che, ove non compresi nel bilancio di liquidazione, devono ritenersi rinunciati dalla società a favore della conclusione del procedimento estintivo (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di condanna per il riconoscimento, a titolo di indebito oggettivo, di somme dovute per interessi anatocistici, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la decisione gravata con la quale la corte territoriale, riformando la pronuncia di prime cure, aveva rigettato le domande della società attrice originaria osservando che la società ricorrente non aveva diritto a subentrare nel credito vantato dall’attrice originaria, non potendosi riconoscere all’appellata, quale socio, né la qualità di successore a titolo universale ex art. 110 cod. proc. civ. per l’insussistenza dei presupposti, né quella di successore a titolo particolare ex art. 111 cod. proc. civ.)
Cass. civ. Sez. V, Ord., 02-03-2021, n. 5605
La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10 l. fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 c.p.c.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso
Cass. 11-02-2021 n. 3454
A seguito dell’estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, viene a determinarsi un fenomeno di tipo successorio, in forza del quale i rapporti obbligatori facenti capo all’ente non si estinguono, ma si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime giuridico dei debiti sociali cui erano soggetti pendente societate. Ne discende che i soci, in qualità di successori della società, subentrano, altresì, nella legittimazione processuale facente capo all’ente, la cui estinzione è equiparabile alla morte della persona fisica, ai sensi dell’art. 110 c.p.c., in situazione di litisconsorzio necessario per ragioni processuali, ovverosia a prescindere dalla scindibilità o meno del rapporto sostanziale.
Cass. 9 febbraio 2021 n. 3136
La cancellazione della società dal registro delle imprese ha effetto estintivo; la vicenda estintiva deve ricondursi ad un fenomeno normalmente successorio, con conseguente subentro dei soci nelle posizioni attive e passive della società. Rileva, dunque, la manifestazione di volontà di rinunciare al credito, al fine di escluderne la trasferibilità ai soci, quest’ultima da intendersi come regola generale del fenomeno estintivo societario. Solo in mancanza di una espressa manifestazione di volontà abdicativa soccorrono criteri presuntivi con i quali poter inferire egualmente una univoca volontà di rinuncia, quali la mancata menzione, nel bilancio finale di liquidazione, di poste illiquide e incerte, includibili nel novero delle c.d. mere pretese
Cass. civ. Sez. III Ord., 26-01-2021, n. 1724
La remissione del debito, quale causa di estinzione delle obbligazioni, esige che la volontà abdicativa del creditore sia espressa in modo inequivoco; un comportamento tacito, pertanto, può ritenersi indice della volontà del creditore di rinunciare al proprio credito solo quando non possa avere alcuna altra giustificazione razionale, se non quella di rimettere al debitore la sua obbligazione. Ne consegue che i crediti di una società commerciale estinta non possono ritenersi rinunciati per il solo fatto che non siano stati evidenziati nel bilancio finale di liquidazione, a meno che tale omissione non sia accompagnata da ulteriori circostanze tali da non consentire dubbi sul fatto che l’omessa appostazione in bilancio altra causa non potesse avere, se non la volontà della società di rinunciare a quel credito.
Cassazione, sez. I, 22-05-2020 n. 9464
L’estinzione di una società conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, ove intervenuta nella pendenza di un giudizio dalla stessa originariamente intrapreso, non determina anche l’estinzione della pretesa azionata, salvo che il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare (In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che ha ritenuto dovute agli ex soci di una società di capitali, estintasi nel corso della causa, le somme inizialmente pretese dalla medesima).
Cass. 22-01-2020, n. 1392. Il ricorso per cassazione proposto dall’ex (legale) rappresentante di società estinta è inammissibile, perché, per la sua proposizione, occorre la procura speciale. Non può valere l’ultrattività di procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio. Ne consegue la condanna alle spese in proprio del detto rappresentante, in quanto, salvo che particolari condizioni o circostanze o elementi anche indiziari non lo richiedano, non corrisponde ad uno specifico dovere professionale dell’avvocato, che si limita ad autenticarne la sottoscrizione, verificare costantemente la persistenza della qualità di legale rappresentante della persona fisica che gli conferisce il mandato. Quest’ultimo ha, invece, l’onere di conoscere la cessata persistenza dei propri poteri e di renderne preventivamente ed adeguatamente edotto il suo difensore.
Cass. 07-04-2017, n. 9094. I soci di società cancellata dal registro delle imprese sono destinati a succedere nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata, ma non definiti all’esito della liquidazione, indipendentemente dalla circostanza che essi abbiano goduto di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.
Cass. 22-06-2017, n. 15474. In tema di effetti della cancellazione di società di capitali dal registro delle imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, il disposto dell’art. 2495, comma 2, c.c. implica che l’obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, sicché grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio.
Cass. 23-03-2016, n. 5736. In tema di contenzioso tributario, la cancellazione dal registro delle imprese, con estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento e dell’instaurazione del giudizio di primo grado, determina il difetto della sua capacità processuale e il difetto di legittimazione a rappresentarla dell’ex liquidatore, sicché eliminandosi ogni possibilità di prosecuzione dell’azione, consegue l’annullamento senza rinvio, ex art. 382 c.p.c., della sentenza impugnata con ricorso per cassazione, ricorrendo un vizio insanabile originario del processo, che avrebbe dovuto condurre da subito ad una pronuncia declinatoria di merito.
Cass. 26-06-2015, n. 13259. La cancellazione della società dal registro delle imprese costituisce il presupposto della proponibilità dell’azione dei creditori sociali nei confronti dei soci; l’avvenuta percezione di somme in sede di liquidazione del bilancio finale costituisce il limite della responsabilità dei soci; sia la reale percezione delle somme, sia l’entità di tali somme rilevano sul piano probatorio e vanno provate dal creditore che intende agire contro i soci, secondo il normale riparto dell’onere della prova.
Cass. 11-10-2013, n. 23157. La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della fictio iuris contemplata dall’art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso.
Cass., 26-07-2013 n. 18138. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l’estinzione della società, ai sensi dell’art. 2495 c.c. (novellato dal d.lg. n. 6 del 2003), nondimeno entro il termine di un anno da tal evento è ancora possibile, ai sensi dell’art. 10 legge fall., che la società sia dichiarata fallita se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell’anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento.
Cass., 18-07-2013 n. 17564. Dopo la riforma del diritto societario, qualora all’estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale l’obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, “pendente societate“, fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali.
Cass., 30-05-2013 n. 13659. In tema di procedimento per la dichiarazione di fallimento di una società di capitali cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione al contraddittorio spetta al liquidatore sociale, poiché, pur implicando detta cancellazione l’estinzione della società, ai sensi dell’art. 2495 c.c. novellato nel 2003, nondimeno entro il termine di un anno da tale evento è ancora possibile, ai sensi dell’art. 10, R.D. n. 267/1972 (legge fallimentare), che la società sia dichiarata fallita se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla cancellazione o nell’anno successivo, con procedimento che deve svolgersi in contraddittorio con il liquidatore, il quale, anche dopo la cancellazione, è altresì legittimato a proporre reclamo avverso la sentenza di fallimento.
Corte Costituzionale, Ordinanza n.198 n. 2013. L’interpretazione secondo la quale la cancellazione dal registro delle imprese della società in pendenza di un giudizio da’ luogo ad un evento interruttivo del processo, che rende possibile l’eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci, comporta la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata sul presupposto che detta cancellazione pregiudicherebbe irrimediabilmente, la controparte.
Cass., S.U., 12-3-2013, n. 6070. La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società medesima, preclude che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio. Nell’ipotesi in cui l’estinzione della società cancellata dal predetto registro intervenga in pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. c.p.c., con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. Viceversa, laddove l’evento estintivo non sia stato fatto constare nei modi previsti dagli articoli citati o si sia verificato allorquando non sarebbe stato più possibile farlo constare in quei modi, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve provenire o essere indirizzata, a pena di inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.
Qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, cosicché le obbligazioni si trasferiscono ai soci, che ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, pendente societate, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali. Altresì, si trasferiscono ai soci, in regime di con titolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, benché azionate o azionabili in giudizio, nè i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore, giudiziale o stragiudiziale, il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato. Idem, Cass., 9.4.2013, n. 8596
Corte Suprema di Cassazione – Ufficio del Massimario e del Ruolo – Relazione su questione di massima di particolare importanza – Ricorsi civili nn. 9074/2009, 12379/2009 e 28238/2009
Rel. n. 167 Roma, 27 settembre 2012
SOMMARIO 1. Prima fattispecie -2. Seconda fattispecie -3. La questione -4. Le decisioni delle Sezioni Unite del febbraio 2010. -5. La giurisprudenza successiva -6. Riferimenti dottrinali -6.1.Teoria della perpetuatio societatis -6.2.Teoria della perpetuatio iurisdictionis -6.3.Teoria dell’estinzione successoria. -6.4.Teoria dell’estinzione liquidatoria -7. La nuova rimessione alle Sezioni Unite -8. Le soluzioni ipotizzabili -9. Osservazioni conclusive -10. Sinossi.
Cass., 16.5.2012, n. 7679 In caso di estinzione di una società avvenuta, nella pendenza del termine per l’impugnazione, i soci, pur non essendo successori universali della società, succedono nel processo ai sensi dell’art. 110 c.p.c., talché l’impugnazione va rivolta nei loro confronti. Il disposto secondo cui essi rispondono limitatamente alle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione (art. 2945 c.c.) non attiene soltanto alla concreta possibilità di successivo soddisfacimento del credito originariamente vantato nei confronti dell’ente estinto, ma è anche condizione della loro legittimazione processuale ai fini della prosecuzione del processo originariamente instaurato contro la società.
Appello Milano, 18 aprile 2012 E’ rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2495 c.c. e 328 c.p.c. nella parte in cui non prevedono, in caso di estinzione della società per effetto di volontaria cancellazione dal registro delle imprese, che il processo prosegua o sia proseguito nei gradi di impugnazione da o nei confronti della società cancellata, sino alla formazione del giudicato. L’impossibilità di identificare un successore nel processo e nella res litigiosa in caso di estinzione della società per intervenuta cancellazione e, dunque, di un soggetto legittimato a stare in giudizio, nei cui confronti poter proseguire il processo, instaurando il giudizio d’impugnazione, viola non soltanto il principio di eguaglianza, di cui all’articolo 3 Cost, anche nelle sue declinazioni in termini di ragionevolezza – intesa come generale esigenza di coerenza dell’ordinamento giuridico – ma viola, altresì, i canoni fondamentali del giusto processo e del diritto alla difesa e alla tutela giurisdizionale di cui agli articoli 24 e 111 Cost.
Tribunale di Milano 12 marzo 2012. Fallimento Ristor c. Ristorazione Torino.
L’approvazione del bilancio finale di liquidazione è presupposto essenziale per la cancellazione della società dal registro delle imprese.
L’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione di una società di capitali effettuata in mancanza delle condizioni di legge è cancellabile d’ufficio con provvedimento del giudice del registro.
Appello Napoli, Sez. I, 8 febbraio 2012 Nel caso in cui la società sia stata cancellata dal registro delle imprese sono gli ex soci, da considerarsi quali successori a titolo universale della società estinta, a dover essere convocati all’udienza prefallimentare; la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata senza la previa instaurazione del contraddittorio nei confronti degli ex soci deve considerarsi nulla.
Cass. civ., 07-02-2012, n. 1677 L’estinzione della società rende carente di legittimazione attiva l’ente laddove sia attivata una procedura esecutiva posteriormente alla cancellazione dal registro delle imprese.
Trib. Milano, 1 agosto 2011 L’estinzione della società rende carente di legittimazione attiva l’ente laddove sia attivata una procedura esecutiva posteriormente alla cancellazione dal registro delle imprese.
Trib. Milano, 21 novembre 2011 L’iscrizione nel registro delle imprese della cancellazione di una società di capitali può essere cancellata solo nel caso in cui esistano in capo alla società cespiti attivi ovvero nel caso di bilancio finale di liquidazione solo apparente, non invece nel caso in cui sussistano passività non considerate in bilancio.
Cass. civ., 16-07-2010, n. 16758 In caso di cancellazione di una società di persone dal registro delle imprese, i singoli soci non sono legittimati all’esercizio di azioni giudiziarie la cui titolarità sarebbe spettata alla società prima della cancellazione ma che essa ha scelto di non esperire, sciogliendosi e facendosi cancellare dal registro, atteso che, in tal modo, la società ha posto in essere un comportamento inequivocabilmente inteso a rinunciare a quelle azioni, facendo così venir meno l’oggetto stesso di una trasmissione successoria ai soci.
Cass. civ. Sez. Unite, 22-02-2010, n. 4062 L’art. 2495, secondo comma, c.c., come modificato dall’art. 4 del D.Lgs. n. 6/2003, è norma innovativa e ultrattiva, che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni al registro delle imprese di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1° gennaio 2004). Essa prevede a tale data la loro estinzione, in conseguenza dell’indicata pubblicità, e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l’avvenire. Riconosce, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l’entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intraannuali di dette citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 preleggi, e dell’art. 73 Cost., ultimo comma.
Dalla stessa data per le società di persone, esclusa l’efficacia costitutiva della cancellazione iscritta nel registro, impossibile in difetto di analoga efficacia della loro iscrizione, per ragioni logiche e di sistema, può affermarsi la efficacia dichiarativa della pubblicità della cessazione dell’attività dell’impresa collettiva, opponibile dal 1° luglio 2004 ai creditori che agiscano contro i soci, ai sensi degli artt. 2312 e 2324 c.c..
La natura costitutiva riconosciuta per legge a decorrere dal 1° gennaio 2004 degli effetti delle cancellazioni già iscritte e di quelle future per le società di capitali che con esse si estinguono comporta, anche per quelle di persone, che, a garanzia della parità di trattamento dei terzi creditori di entrambi i tipi di società, si abbia una vicenda estintiva analoga con la fine della vita di queste contestuale alla pubblicità;, che resta dichiarativa degli effetti da desumere dall’insieme delle norme pregresse e di quelle novellate, che, per “analogia iuris”, determinano una interpretazione nuova della disciplina pregressa delle società di persone.
Per queste ultime, come la loro iscrizione nel registro delle imprese ha natura dichiarativa, anche la fine della loro legittimazione e soggettività è soggetta a pubblicità della stessa natura, desumendosi l’estinzione di esse dagli effetti della novella dell’art. 2495 c.c., sull’intero titolo V del libro quinto del codice civile dopo la riforma parziale di esso, ed è l’evento sostanziale che la cancellazione rende opponibile ai terzi (art. 2193 c.c.) negli stessi limiti temporali indicati per la perdita della personalità delle società oggetto di riforma.
Cass. civ. Sez. Unite, 22-02-2010, n. 4060 In tema di società di capitali, la cancellazione dal registro delle imprese determina l’immediata estinzione della società, indipendentemente dall’esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, soltanto nel caso in cui tale adempimento abbia avuto luogo in data successiva all’entrata in vigore dell’art. 4 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, che, modificando l’art. 2495, secondo comma, cod. civ., ha attribuito efficacia costitutiva alla cancellazione: a tale disposizione, infatti, non può attribuirsi natura interpretativa della disciplina previgente, in mancanza di un’espressa previsione di legge, con la conseguenza che, non avendo essa efficacia retroattiva e dovendo tutelarsi l’affidamento dei cittadini in ordine agli effetti della cancellazione in rapporto all’epoca in cui essa ha avuto luogo, per le società cancellate in epoca anteriore al 1° gennaio 2004 l’estinzione opera solo a partire dalla predetta data. Idem Cass. civ. Sez. Unite, 22-02-2010, n. 4061
Trib. Varese, 08-03-2010. In seguito all’intervento delle Sez. Unite della Corte di Cassazione (sent. n. 4060/2010) è possibile affermare che la regola contenuta nell’art. 2495 c.c., secondo la quale la cancellazione della società di capitali dal registro delle imprese, determina, in conseguenza della pubblicità legale ritualmente coltivata, l’estinzione della società, è applicabile anche alle società di persone. Le azioni dei creditori sociali, dopo la cancellazione della società di persone, vanno rivolte nei confronti dei soci.
Trib. Torino, 17-05-2010. Poiché a norma dell’articolo 2495, comma II, c.c., i soci di una società a responsabilità limitata rispondono dei debiti da questa contratti e rimasti insoddisfatti solo se e nei limiti in cui hanno riscosso somme in base al bilancio finale di liquidazione, ne deriva che gli stessi non possono essere considerati successori universali né successori a titolo particolare della società medesima nel vincolo obbligatorio, con la conseguenza, sul piano processuale, che non vi sono soggetti cui spetta proseguire il processo di cui la società estinta sia stata parte; pertanto, sulla domanda proposta contro la società che in corso di causa si cancelli del registro delle imprese, il giudice non può più statuire nel merito e le domande proposte nella causa eventualmente riassunta nei confronti dei soci e del liquidatore della società dovranno essere dichiarate inammissibili.
Trib. Milano, 27-09-2004. La liquidazione di una società non impedisce di realizzare i crediti di laboriosa esazione attraverso cessioni ovvero di assegnarli ai soci in conto della quota di riparto. E’ anche possibile eliminare il credito dell’attivo patrimoniale in rapporto è – per lo più – all’irrilevanza economica della partita rispetto all’economia generale della procedura. In tale ipotesi vi è inequivoco “abbandono” del credito da parte degli organi sociali, di cui il debitore può avvantaggiarsi. In definitiva, o il credito ha mutato titolare ovvero deve intendersi rinunciato, in collegamento con esigenze collettive di speditezza della fase liquidatoria, della quale il legislatore non prevede alcuna riapertura