Esiste un rapporto di pregiudizialità tra la controversia promossa dall’affittuario di fondo rustico, per far valere il proprio diritto di riscatto e la causa che l’acquirente instauri per il rilascio del bene, sulla base di fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto, ovvero per il pagamento dei canoni maturati in epoca successiva.
GIURISPRUDENZA
Cassazione Civile, sez. III, 14-04-1995, n. 4281
La controversia promossa dall’affittuario di fondo rustico, per far valere il diritto di riscatto, è rivolta all’accertamento della sostituzione dell’affittuario medesimo nella posizione del terzo acquirente a partire dalla data della stipulazione della compravendita fra il concedente e detto terzo, e, pertanto, ha carattere pregiudiziale, agli effetti dell’art. 295 c.c., rispetto alla causa che lo stesso acquirente instauri per il rilascio del bene, sulla base di fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto, ovvero per il pagamento dei canoni parimenti maturati in epoca successiva.
Cassazione Civile, sez. III, 30-12-1993, n. 13007
Attesa la natura dichiarativa dell’azione di riscatto esercitata dall’affittuario del fondo rustico, la quale comporta che il riscattante diventi, “ex tunc”, proprietario del fondo, e in quanto tale non debba subire gli effetti del diritto di ripresa dell’acquirente estraneo al rapporto agrario e non debba rispondere delle obbligazioni sorte successivamente all’atto di acquisto operato dal terzo in spregio ai suoi diritti di preferenza. L’accertamento con efficacia di giudicato del diritto del riscattante è pregiudiziale rispetto all’esercizio del diritto di ripresa o alla domanda di rilascio da parte dell’acquirente con la conseguenza che quest’ultima causa va sospesa ai sensi dell’art. 295 c.p.c. in attesa della definizione della prima.
Cassazione Civile, sez. Unite, 26-03-1992, n. 3730
La controversia promossa dall’affittuario di fondo rustico, per far valere il diritto di riscatto, è rivolta all’accertamento della sostituzione dell’affittuario medesimo nella posizione del terzo acquirente a partire dalla data della stipulazione della compravendita fra il concedente e detto terzo, e, pertanto, ha carattere pregiudiziale, agli effetti dell’art. 295 c.p.c., rispetto alla causa che lo stesso terzo acquirente instauri per il rilascio del bene, sulla base di fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto, ovvero il pagamento di canoni parimenti maturati in epoca successiva. (Enunciando il principio di cui sopra, le Sezioni Unite della Suprema corte hanno precisato che, rispetto ad azione di risoluzione del contratto agrario introdotta dal proprietario alienante prima della vendita e basata su inadempimenti pregressi, la relativa causa assume natura pregiudiziale, in considerazione dell’efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, con il conseguenziale venir meno dei presupposti del diritto di riscatto). La causa introdotta dall’affittuario per il riscatto di un fondo rustico è in rapporto di pregiudizialità necessaria rispetto a quella, successiva, di pagamento dei canoni di affitto introdotta dal terzo acquirente del fondo