Affitto fondi rustici: miglioramento del fondo
Questioni in tema di diritto di ritenzione ai sensi dell'art. 15
L. febbraio 1971 n.11
Autore:
Avv. Claudio Tedioli
Nota a ord. Trib. Mantova 13 settembre 1971, 20 giugno 1972
in
Giurisprudenza di merito, 1973, fasc. 2, pagg. 141-146, pt. 1.
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L'Autore, considerato che la legge 11 febbraio, n. 11 tutela in modo
preminente l'affittuario nei confronti del proprietario, aderisce alla teoria
che definisce la ritenzione come un'eccezione personale dotata di efficacia
in rem e, quindi opponibile ai terzi acquirenti della cosa. Respinge,
quindi, la possibilitą di eccepire la ritenzione anche in sede esecutiva, una
volta che non si sia esperita tale difesa nel giudizio per il rilascio
poichč la ratio della norma dell'art. 615 codice di procedura civile
č quella di concedere una tutela fondata sui motivi che non si potevano far
valere precedentemente o in altra sede e tali, comunque, da contrastare la
legittimitą del titolo esecutivo.
art. 15 l. 11 febbraio 1971, n. 11
art. 429, 821, 1152, 1591 c.c.
art. 615 c.p.c.