La competenza delle sezioni Specializzate Agrarie opera anche nel caso si richieda un provvedimento d’urgenza ex art 700 c.p.c.; la giurisprudenza appare, però, divisa sulla necessità o meno di esperire il previo tentativo di conciliazione.
GIURISPRUDENZA
Tribunale Foggia 16-12-1983
Il tentativo di conciliazione si applica solo ai giudizi che si propongono avanti la sezione specializzata agraria in via autonoma ed ordinaria sin dall’origine e non è, pertanto, obbligatorio nei casi in cui la sezione agraria sia adita in via d’urgenza per decidere su istanze di sequestro, ovvero di provvedimento ex art. 700 c.p.c. o, come nel caso di specie, su opposizione ad esecuzione. Edita in Giur. Agr. It., 1984, 486, con nota di BUSETTO.
Pretura Roma 13-05-1991
Non può essere accolto il ricorso ex art. 700 c. p. c., il quale non sia stato preceduto dal tentativo obbligatorio di conciliazione, poiché la sospensione del giudizio per la concessione del termine per la proposizione della relativa richiesta è incompatibile con la procedura d’urgenza (nella fattispecie in esame si trattava di domanda giudiziale ex art. 2, l. 11 maggio 1990, n. 108, la quale non può essere proposta se non è preceduta dalla richiesta del tentativo di conciliazione, presentata secondo le procedure previste dai contratti e accordi collettivi di lavoro, ovvero dagli art. 410 e 411 c. p. c.). Edita in Nuovo Dir., 1991, 972, con nota di BENTIVOGLIO.
Cassazione Civile, sez. III, 23-06-1986, n. 4159
L’art. 47 della legge n. 203 del 1982 non ha inciso sul regime della competenza in tema di controversie in materia agraria risultante dalla normativa anteriore, sia lasciando impregiudicata la ripartizione di essa fra giudice del lavoro e sezioni specializzate agrarie, sia conservando a queste ultime, anche in sede cautelare (ex art. 700 c.p.c.), la cognizione delle controversie relative all’applicabilità o meno della proroga ai rapporti associativi, alla risoluzione del contratto ed al conseguente rilascio del fondo, alla cessazione della proroga per una delle specifiche cause introdotte dalla legge stessa, come quella di cui all’art. 50 di essa, relativamente ai terreni che, in conformità degli strumenti urbanistici, abbiano perduto l’originaria destinazione agricola.
Cassazione Civile, sez. III, 07-10-1985, n. 4842
A norma dell’art. 26 della legge 11 febbraio 1971 n.. 11 appartengono alla competenza delle sezioni specializzate agrarie – anche in relazione alla pronuncia dei provvedimenti di natura cautelare di cui all’art. 700 c.p.c. – tutte le controversie relative all’affitto di fondi rustici, involgano esse l’interpretazione e l’applicazione di leggi speciali ovvero le norme del codice civile concernente tale istituto. Siffatta competenza non è stata modificata dalla legge n. 203 del 1982 la quale, all’art. 47, ha stabilito che restano ferme le disposizioni del citato art. 26 della legge n.11 del 1971 che la prevedono.
Cassazione Civile, sez. III, 02-08-1991, n. 4511
L’art. 46, della l. 3 maggio 1982 n. 203, in base al quale la proposizione di una domanda in materia di contratti agrari deve essere preceduta dall’esperimento del tentativo stragiudiziale di conciliazione non è applicabile alla opposizione ordinaria di terzo di cui all’art. 404, comma I, c.p.c., ancorché sia proposta avverso una sentenza pronunciata con riguardo a rapporti agrari, atteso che con la detta opposizione non si propone una domanda introduttiva di un giudizio in siffatta materia, ma si utilizza un rimedio processuale necessario per evitare ai diritti di un terzo il pregiudizio derivante da una decisione emessa in un giudizio tra altre persone