In caso un fondo sia condotto da una pluralità di coltivatori (parti del medesimo contratto di affitto), la prelazione deve essere esercitata congiuntamente da tutti gli aventi diritto. Se, invece, viene venduto un fondo agricolo oggetto di distinti affitti agrari, la prelazione può essere esercitata dal singolo avente diritto per la sola parte da lui coltivata.
GIURISPRUDENZA
Cassazione Civile, sez. III, 05-07-1984, n. 3925
Nel caso di vendita di un fondo coltivato da una pluralità di affittuari, mezzadri o coloni, mentre la prelazione, in base alla espressa previsione del comma 9 dell’art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590, deve essere esercitata congiuntamente da tutti gli aventi diritto (tranne coloro che vi abbiano rinunciato), l’esercizio del riscatto, in difetto di analoga disposizione normativa, da parte di coloro che non intendano rinunciarvi (anche tacitamente, lasciando decorrere il termine all’uopo fissato), deve ritenersi consentito, sempre con riferimento all’intero fondo, sia congiuntamente, con unico atto, sia mediante una pluralità di atti individuali, pure se indipendenti l’uno dall’altro.
Cassazione Civile, sez. III, 14-04-1983, n. 2616
Il diritto di prelazione e quello di riscatto hanno ad oggetto il fondo rustico nella sua interezza, per cui ai contitolari di quei diritti non spetta un potere finalizzato all’acquisto di una quota, ancorché indivisa, del fondo, bensì la contitolarità del potere, ai fini dell’acquisto di tutto il fondo, insieme agli altri aventi diritto, sorgendo soltanto dopo la realizzazione dell’acquisto una comproprietà pro indiviso fra gli acquirenti, con tutte le relative facoltà, compresa quella di procedere fra loro alla divisione dell’immobile. Ne consegue che la perdita del relativo diritto che subisca uno dei titolari, per rinuncia, per sopravvenuta carenza di requisiti legali od anche per la formazione del giudicato sull’accertamento negativo circa la fondatezza del diritto (ipotesi queste ultime alle quali, stante l’unicità della ratio, si applica la disciplina che la L. 1965 n. 50 stabilisce espressamente per la rinuncia), non si riflette in maniera pregiudizievole nei riguardi degli altri contitolari ma, stante l’indivisibilità del diritto e dell’azione ad esso coordinata, opera nel senso opposto, con la concentrazione di quei poteri, giuridicamente integri, in un più limitato numero di soggetti, che pertanto possono esercitare la prelazione ed il riscatto su tutto il fondo.
Cassazione Civile, sez. III, 19-07-1982, n. 4242
Il diritto di prelazione e quello di riscatto hanno ad oggetto il fondo rustico nella sua interezza, per cui ai contitolari di quei diritti non spetta un potere finalizzato all’acquisto di una quota, ancorché indivisa, del fondo, bensì la contitolarità del potere, ai fini dell’acquisto di tutto il fondo, insieme agli altri aventi diritto, sorgendo soltanto dopo la realizzazione dell’acquisto una comproprietà pro indiviso fra gli acquirenti, con tutte le relative facoltà, compresa quella di procedere fra loro alla divisione dell’immobile. Ne discende che la perdita del relativo diritto che subisca uno dei titolari, per rinuncia, per sopravvenuta carenza dei requisiti legali od anche per la formazione del giudicato sull’accertamento negativo circa la fondatezza del diritto, non si riflette in maniera pregiudizievole nei riguardi degli altri contitolari, ma, stante l’indivisibilità del diritto e dell’azione ad esso coordinata, opera proprio nel senso opposto, con la concentrazione dei quei poteri, giuridicamente integri, in un più limitato numero di soggetti, che pertanto possono esercitare la prelazione ed il riscatto su tutto il fondo.
Cassazione Civile, sez. III, 08-04-1981, n. 1998
In tema di rapporti agrari, il diritto di prelazione e quello di riscatto hanno ad oggetto il fondo agricolo nella sua interezza, per cui ai contitolari di quei diritti non spetta un potere finalizzato all’acquisto di una quota, ancorché indivisa, del fondo, bensì la contitolarità del potere, ai fini dell’acquisto di tutto il fondo, insieme agli altri aventi diritto, sorgendo soltanto dopo la realizzazione dell’acquisto una comproprietà “pro indiviso” fra gli acquirenti, con tutte le relative facoltà, compresa quella di procedere fra loro alla divisione dell’immobile. Consegue che la perdita del relativo diritto che subisca uno dei titolari per rinuncia, per sopravvenuta carenza dei requisiti legali od anche per formazione del giudicato sull’accertamento negativo circa la fondatezza del diritto, non si riflette in materia pregiudizievole nei riguardi degli altri contitolari ma – stante l’indivisibilità del diritto e dell’azione ad esso coordinata – opera proprio nel senso opposto, con la concentrazione di quei poteri, giuridicamente integri, in un più limitato numero di soggetti, che pertanto possono esercitare la prelazione o il riscatto su tutto il fondo.