Il pignoramento in generale

Rassegna di dottrina e giurisprudenza sugli artt. 491-497 c.p.c.


SINTESIIl pignoramento, atto iniziale dell’espropriazione forzata, consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario rivolge al debitore di astenersi da qualunque atto dispositivo sul bene colpito. Dottrina e giurisprudenza hanno variamente interpretato la rilevanza di tale intimazione, con distinzioni legate anche al tipo di pignoramento effettuato, attribuendole, talora valenza di requisito essenziale, talora di pura formalità priva di qualsiasi rilievo.
Nella disciplina generale vengono anche analizzate quelle vicende che, con riferimento alla loro incidenza pratica, vanno qualificate come anomale: il pignoramento su domanda di più creditori, quello su un bene già pignorato, il pagamento diretto nelle mani dell’ufficiale giudiziario e la riduzione del pignoramento per rimediare ad intenti persecutori del creditore procedente. Particolare attenzione va, infine, prestata all’istituto della conversione del pignoramento che, nelle varie modifiche testuali succedutesi negli ultimi anni, vuole cessare di essere strumento per un improprio differimento dell’esecuzione per recuperare la funzione di tutela delle ragioni del debitore senza lesione per quelle del creditore.
Il testo evidenzia le novità introdotte dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 di conversione del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, con le integrazioni disposte dalle L. 28 dicembre 2005, n. 495 e 24 febbraio 2006, n. 52.


Sommario:
show

DOTTRINA

[1] Il pignoramento quale primo atto dell’espropriazione forzata

La precisa determinazione del momento iniziale dell’espropriazione forzata assume notevole rilevanza pratica, determinando il limite di validità del precetto e la competenza in caso di opposizione preesecutiva o al pignoramento.

Nella quasi generalità dei casi, l’espropriazione forzata inizia con il pignoramento. Le uniche eccezioni a questa regola sono rappresentate dall’esecuzione su mobili soggetti a pegno o ipoteca, in quanto il bene risulta già vincolato o appreso, e dall’esecuzione in forma specifica, in cui bisogna far riferimento al precetto1. Con l’entrata in vigore della L. 14 maggio 2005, n. 80 e succ. modd. ed integrazioni, a tale elencazione si aggiunge anche l’esecuzione per consegna o rilascio. Infatti, il comma I dell’art. 608 c.p.c. è stato così sostituito: “l’esecuzione inizia con la notifica dell’avviso con il quale l’ufficiale giudiziario comunica almeno dieci giorni prima alla parte che è tenuta a rilasciare l’immobile, il giorno e l’ora in cui procederà”.

A differenza del pignoramento positivo, ma non portato a compimento, quello infruttuoso non costituisce valido atto iniziale2, né evita la sopravvenuta inefficacia del precetto3.

[2] Natura, forma ed effetti del pignoramento

Il pignoramento assolve due funzioni strettamente interdipendenti: determina l’oggetto dell’espropriazione4, aggredendo uno o più beni precisamente individuati e, nel contempo, imprime un vincolo di indisponibilità sugli stessi. Rende, pertanto, inefficaci, nei confronti dei soli creditori pignorante ed intervenuti, eventuali atti dispositivi del bene e, in attuazione della sua funzione conservativo-cautelare5, trasforma la garanzia patrimoniale gravante sul debitore da generica in specifica.

studium iuris

Dal punto di vista oggettivo, il pignoramento si sostanzia in un’ingiunzione, che l’ufficiale giudiziario rivolge al debitore, la cui rilevanza è variamente interpretata dalla dottrina. Secondo l’orientamento prevalente, si tratta di un requisito essenziale, in quanto, per un verso, è comune a tutti i tipi di esecuzione e, per altro verso, provenendo dall’ufficiale giudiziario – che è un pubblico ufficiale – è idoneo a creare un vincolo pubblicistico sui beni che colpisce, e ciò al contrario degli atti compiuti dalle parti private, del tutto inidonei a produrre un tale vincolo6. Il suo difetto, a parere di tale dottrina, impedisce il perfezionarsi dell’atto e lo rende, pertanto, inesistente7. Una posizione minoritaria ritiene, invece, che l’ingiunzione sia una formalità priva di qualsiasi rilievo, talché il pignoramento si perfezionerebbe solo con il rispetto degli adempimenti previsti per ciascuna forma di espropriazione8. Non manca, poi, una tesi intermedia9 che riconosce all’intimazione valenza formale. La sua omissione (censurabile con l’opposizione agli atti esecutivi) genererebbe solo una nullità processuale, tra l’altro impedita dal raggiungimento dello scopo dell’atto10.

[2bis] Le novità apportate all’art. 492 c.p.c., dalla L. 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, successivamente integrata dalle L. 28 dicembre 2005, n. 263 e 24 febbraio 2006, n. 52.

Con la L. 14 maggio 2005, n. 80 (e succ. mod.), la norma in commento si è arricchita di ulteriori sette commi. La prima novità introdotta dal nuovo comma II è l’invito, rivolto al debitore, a dichiarare la residenza o l’elezione di domicilio in uno dei comuni del circondariato in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione, con l’avvertimento che, in mancanza, ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni, a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice. Tale invito dovrà essere aggiunto anche nella redazione del pignoramento immobiliare11.

La norma pone, così, a carico dell’esecutato, un onere, che pare ispirato al perseguimento di diversi obiettivi:

  1. semplificare le comunicazioni, nei suoi confronti, degli atti esecutivi;
  2. evitare rinvii della procedura per omessa notifica degli avvisi;
  3. conseguentemente, scongiurare eventuali nullità riflesse degli atti successivi a quello non comunicato.

La dichiarazione del debitore non presuppone, ovviamente, una sua formale “costituzione” nel processo12. Si ricorda che il debitore, pur godendo di un diritto al contraddittorio pieno soltanto nelle opposizioni all’esecuzione ed agli atti esecutivi, ha diritto di essere ascoltato a garanzia della regolarità delle procedure. In quest’ottica, si può comprendere la particolare importanza di una sua collaborazione mediante la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio, in mancanza della quale potrebbe vedere compromesso, salva un’assidua vigilanza in cancelleria, il proprio diritto a contestare eventuali irregolarità (con l’opposizione agli atti esecutivi da compiersi entro venti giorni dal deposito dell’avviso in cancelleria).

Va precisato, inoltre, che, qualora non sia stato formulato l’invito ed il debitore non venga edotto delle conseguenze della mancata dichiarazione di residenza, non sorge alcun onere a carico dell’esecutato. Saletti13 sottolinea che, tra il caso in esame e quelli in cui l’onere di elezione di domicilio è stabilito ex lege senza necessità di alcuna previa informativa – ad es., l’art. 638 c.p.c. -, vi sia una profonda differenza. Nel processo esecutivo, infatti, il debitore non è tenuto ad avvalersi dell’assistenza tecnica e ciò giustifica la puntuale segnalazione degli oneri cui deve adempiere. In ogni caso, l’invito potrà essere effettuato in un momento successivo al pignoramento che ne è carente.

Il comma III, introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, prevede che l’ufficiale giudiziario dia notizia al debitore della possibilità di ricorrere alla conversione del pignoramento. L’avvertimento, da formalizzare nel verbale o nell’atto di pignoramento, deve contenere modalità, termini ed adempimenti come analiticamente prescritti nell’art. 495. La sua mancanza importa la nullità del pignoramento che il debitore deve far valere, entro il termine di venti giorni dal momento in cui ne ha conoscenza legale, con l’opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., a pena di sanatoria14.

I commi IV e V stabiliscono, invece, l’obbligo per l’ufficiale giudiziario di invitare il debitore ad indicare ulteriori beni utilmente pignorabili, i luoghi in cui si trovano, ovvero le generalità dei terzi debitori. Si tratta di un procedimento che può essere attivato nell’ipotesi in cui i beni assoggettati a pignoramento appaiano insufficienti o qualora l’ufficiale giudiziario giudichi manifesta la lunga durata della loro liquidazione. A queste ipotesi deve essere equiparata, nonostante il tenore letterale della norma, anche quella di mancato reperimento di alcun bene pignorabile. Il debitore (ovvero l’amministratore, il direttore generale o il liquidatore nel caso la debitrice sia una società) deve, inoltre, essere avvertito del fatto che, se omette di rispondere nel termine di quindici giorni o effettua una falsa dichiarazione, incorrerà nella sanzione di cui all’art. 388, comma quinto, c.p. (richiamato dal comma sesto, introdotto dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52). Esiste, infine, un ulteriore applicazione dello strumento di cui al comma IV, qualora il compendio dei beni pignorati diventi insufficiente per effetto dell’intervento di altri creditori (v. comma VI). In concreto, l’ufficiale giudiziario, così richiesto dal creditore procedente, deve recarsi, nuovamente, dal debitore e rivolgergli l’invito di cui al comma IV; successivamente, in caso di dichiarazione positiva, potrà, così, venire esercitata la facoltà di cui all’articolo 499, comma IV, in base al quale il creditore pignorante può indicare l’esistenza di altri beni del debitore utilmente pignorabili, invitando i creditori chirografi, intervenuti tempestivamente, ad estendere il pignoramento, o ad anticipare le spese necessarie per l’estensione. Se i creditori intervenuti, senza giusto motivo, non estendono il pignoramento ai beni indicati, entro il termine di trenta giorni, il creditore pignorante ha diritto di essere loro preferito in sede di distribuzione. Deve, peraltro, osservarsi che lo svolgimento del procedimento in esame non costituisce presupposto imprescindibile affinché il creditore procedente possa godere della prelazione processuale di cui all’art. 499, comma III. Infatti, ove quest’ultimo conosca ulteriori beni del debitore utilmente pignorabili, può immediatamente indicarli ai creditori intervenuti senza dover preventivamente seguire il procedimento di cui all’articolo in commento15.

L’indicazione, che viene verbalizzata e sottoscritta anche dal debitore16, rende le cose mobili pignorate dal momento della dichiarazione medesima, anche agli effetti dell’art. 388, comma III, c.p. (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice da parte del custode). L’ufficiale giudiziario deve recarsi nel luogo in cui esse si trovano, nominare un custode (persona o ente che deve essere diverso dal debitore) e provvedere, ove richiesto, al loro asporto presso un luogo di pubblico deposito. Se, invece, i beni mobili si trovano in un luogo compreso in un diverso circondario, trasmette copia del verbale all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Qualora il debitore indichi crediti o cose mobili che sono in possesso di terzi, il pignoramento si considera perfezionato nei confronti del (solo) debitore esecutato dal momento della dichiarazione e questi è costituito custode della somma o della cosa anche agli effetti dell’articolo 388, IV comma, del codice penale quando il terzo, prima che gli sia notificato l’atto di cui all’articolo 543, effettua il pagamento o restituisce il bene. Nei confronti del terzo, il creditore deve, invece, rispettare le forme di cui all’art. 543. Se, infine, sono indicati beni immobili il creditore deve procedere ai sensi degli articoli 555 e seguenti; il pignoramento, pertanto, non si estende a questi ulteriori cespiti, per i quali il procedente dovrà notificare e trascrivere un nuovo pignoramento. Bisogna evidenziare, dunque, che, a seconda della tipologia dei beni indicati, non corrisponde un regime giuridico perfettamente identico: in particolare, soltanto nel caso ove siano indicati beni mobili nel possesso del debitore e nel circondario di competenza dell’ufficiale giudiziario, il pignoramento si perfeziona; al contrario, in tutte le altre ipotesi, il creditore deve attivarsi per lo svolgimento del rispettivo procedimento di pignoramento.

Va subito precisato che, dopo decenni di dibattiti dottrinali sul tema della ricerca dei beni da pignorare17 e sull’effettività della tutela del creditore nell’esecuzione forzata18, il legislatore introduce il sistema della dichiarazione sia pur confessoria ma non giurata (tutt’altro istituto rispetto al giuramento del debitore sul modello del Offenbarungseid della ZPO tedesca). In sostanza, nel caso il debitore non risponda ovvero renda dichiarazioni false, la blanda previsione della reclusione fino ad un anno o della multa fino a euro 516 e la difficoltà di verificare l’attendibilità delle informazioni fornite rendono la norma di limitata utilità pratica. Risultano del tutto condivisibili, quindi, le osservazioni di Corsini19 che, giustamente, lamenta la mancata utilizzazione di strumenti più incisivi mutuabili da diversi ordinamenti stranieri20.

Altro strumento previsto per la ricerca dei bei del debitore da assoggettare a espropriazione forzata è costituito dalla consultazione delle banche dati pubbliche. Il comma VII, prevede, infatti, che quando non si rinvengano beni utilmente pignorabili oppure le cose e i crediti pignorati o indicati dal debitore appaiano insufficienti a soddisfare il creditore procedente e i creditori intervenuti, l’ufficiale giudiziario, su richiesta del creditore (non è necessaria l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione), debba rivolgersi ai soggetti gestori dell’anagrafe tributaria o di altre banche dati pubbliche, per ricercare ulteriori beni da sottoporre ad esecuzione. In proposito va precisato che la richiesta:

  1. deve indicare, distintamente, le generalità dei debitori e del creditore istante;
  2. non può essere formulata prima del pignoramento, ma sempre in qualunque momento successivo, anche ove il debitore sia irreperibile e non gli possa essere rivolto l’invito di cui al precedente comma quarto;
  3. consente di individuare, ad es. attraverso l’analisi delle dichiarazioni mod. 740, l’esistenza di beni immobili, partecipazioni societarie o rapporti di dipendenza, altrimenti non immediatamente disponibili se non attraverso ispezioni presso le singole Conservatorie dei Registri immobiliari o Camere di Commercio.

Pur ritenendo la novità seria ed incisiva, Comoglio21 ne sottolinea alcuni limiti di operatività. In primo luogo, l’accesso all’anagrafe tributaria si rivela poco produttivo, ogni qual volta si ricerchino cespiti mobiliari specifici (fondi di investimento, azioni di società quotate in borsa, obbligazioni …) ed il soggetto intestatario abbia optato per il regime di tassazione dei relativi proventi (interessi, ratei o dividendi) alla fonte. Infatti, non è tenuto ad indicarli nella propria dichiarazione annuale dei redditi (nel c.d. Modello unico). Dall’altro canto, le notizie su ulteriori cespiti mobiliari (ad es., quote di partecipazione in società di persone e di capitali non quotate, aziende…) si possono facilmente ottenere previa consultazione e visura informatizzata dei registri delle imprese istituiti presso le camere di commercio. Più fruttuoso è, invece, l’accesso alle banche dati dei diversi istituti di credito, indirizzato alla ricerca ed al reperimento dei conti correnti bancari del debitore.

L’articolo in esame, prevede, inoltre, che l’ufficiale giudiziario possa, infine, richiedere l’assistenza della forza pubblica, ove da lui ritenuto necessario. Si tratta di una facoltà che può esercitare direttamente, senza necessità di appositaautorizzazione o particolari giustificazioni.

Se il debitore è un imprenditore commerciale l’ufficiale giudiziario, negli stessi casi di cui al comma VII e previa istanza del creditore procedente, con spese a carico di questi, invita il debitore a indicare il luogo ove sono tenute le scritture contabili e nomina un commercialista o un avvocato ovvero un notaio iscritto nell’elenco di cui all’articolo 179 ter disp. att. per il loro esame al fine dell’individuazione di cose e crediti pignorabili. Il professionista nominato può richiedere informazioni agli uffici finanziari sul luogo di tenuta nonché sulle modalità di conservazione, anche informatiche o telematiche, delle scritture contabili indicati nelle dichiarazioni fiscali del debitore e vi accede ovunque si trovi, richiedendo quando occorre l’assistenza dell’ufficiale giudiziario territorialmente competente. All’esito della propria attività di esame, il professionista trasmette una relazione con i risultati della verifica al creditore istante e all’ufficiale giudiziario che lo ha nominato. Quest’ultimo provvede alla liquidazione delle spese e del compenso che sono anticipate dal creditore istante. Se dalla relazione risultano cose o crediti non oggetto della dichiarazione del debitore, le spese dell’accesso alle scritture contabili e della relazione sono liquidate con provvedimento che costituisce titolo esecutivo contro il debitore.

pignoramenti mantova

[3] Pignoramenti su istanza di più creditori: uno o più processi esecutivi?

Più creditori possono colpire, anche in forza di diversi titoli esecutivi, il medesimo bene con un unico pignoramento, ovvero pignorare un bene sul quale è già stato compiuto un pignoramento. In quest’ultimo caso, i successivi atti di espropriazione danno luogo ad un unico procedimento.

Si tratta di due ipotesi, configurate dall’art. 493 c.p.c., che anticipano il concorsonell’esecuzione rappresentato dall’intervento.

Va chiarito che ogni azione esecutiva intrapresa dal singolo creditore, anche se in forma congiunta, conserva la propria autonomia ed individualità. Ciò significa che ciascun creditore può promuovere gli ulteriori atti esecutivi; la sua rinuncia non si estende agli altri creditori; i vizi formali o sostanziali inficiano esclusivamente la sua iniziativa; le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. contro un pignoramento non hanno effetto rispetto alle altre parti22. In sostanza la riunione delle procedure esecutive, prevista solo ai fini di economia processuale, non configura alcun litisconsorzio facoltativo o, tantomeno, necessario tra i creditori23.

[4] Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

Ai sensi dell’art. 494 c.p.c., il debitore può evitare in extremis il pignoramento versando la somma per cui si procede e l’importo delle spese nelle mani dell’ufficiale giudiziario. Quest’ultimo è legittimato ex lege a ricevere il pagamento da effettuarsi con denaro contante e da documentarsi in un verbale che vale come quietanza liberatoria24. Se, quindi, per qualsiasi ragione, la somma non giunge al creditore, il debitore non è tenuto a risponderne.

Il versamento, con riserva di ripetizione, non implica riconoscimento del debito e rinuncia alla sua contestazione.

Il debitore può, infine, depositare nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma non per essere consegnata al creditore, ma per essere pignorata. In questo caso, l’espropriazione prosegue il suo iter senza la fase della vendita forzata.

[5] La conversione del pignoramento: tempo ed effetti dell’istanza, natura, conseguenze e regime di impugnazione dell’ordinanza

L’art. 495 c.p.c. prevede che il debitore possa chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante ed ai creditori intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese di esecuzione. A seguito della modifica apportata dalla L. 80/2005, il dies ad quem, oltre il quale non è più possibile proporre l’istanza, viene individuato, chiaramente, con quello assegnato al giudice dell’esecuzione per emettere l’ordinanza di vendita o assegnazione , ai sensi degli artt.530, 552 e 569. Viene così recepita quella posizione dottrinaria minoritaria più rigorosa che, nel rispetto di esigenze di celerità, fruttuosità25 e di certezza nell’applicazione dell’istituto26, faceva riferimento all’inizio del procedimento di vendita. L’orientamento prevalente riteneva, invece, che l’istanza di conversione potesse essere presentata anche successivamente. In particolare, in caso di espropriazione immobiliare, con vendita senza incanto, poteva essere chiesta sino all’emanazione del decreto di trasferimento o di assegnazione; altrimenti, nella vendita con incanto (primo o nuovo), sino all’aggiudicazione definitiva, dopo l’aumento di sesto27 ed, addirittura, anche oltre, in caso di inadempienza dell’aggiudicatario28.

L’istanza deve essere accompagnata dal deposito, in cancelleria, a pena di inammissibilità, di una somma non inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e di quello dei creditori intervenuti. La sua presentazione non sospende l’esecuzione29 ma, di fatto, la arresta poiché il giudice non disporrà la vendita, finché non abbia esaminato la richiesta del debitore.

Onde evitare un uso distorto della conversione a fini dilatori, l’istanza può essere avanzata una sola volta, a pena di inammissibilità.

Il giudice dell’esecuzione, nell’ammettere la sostituzione, deve tener conto solo degli interventi effettuati sino al momento del deposito del ricorso e deve limitarsi ad un controllo della mera regolarità degli atti 30.

Pertanto, la sua ordinanza, preceduta dall’audizione degli interessati, non comporta alcun accertamento irrevocabile dei crediti, specie con riguardo agli intervenuti. Eventuali errori nella determinazione della somma possono essere censurati con l’opposizione agli atti esecutivi. Le contestazioni (anticipate) inerenti il diritto a procedere, la pignorabilità dei beni o i crediti degli intervenuti non influiscono sulla determinazione della somma e vanno, invece, proposte nelle forme di cui all’art. 615 c.p.c. L’ordinanza è, comunque, revocabile o modificabile sin che non abbia avuto esecuzione31.

Con lo stesso provvedimento il giudice dispone la liberazione dei beni dal pignoramento, sostituendo in loro vece la somma depositata. Anche nell’espropriazione mobiliare l’efficacia dell’ordinanza ed il venir meno, ex tunc, del vincolo sono subordinati al versamento integrale della somma stabilita, a prescindere da qualsiasi espressa menzione al riguardo32. Ci si riferisce al pagamento differito che si verifica con la concessione del beneficio alla rateizzazione, ammesso solamente nell’esecuzione immobiliare33 ove il termine massimo di nove mensilità è stato prolungato a diciotto dalla L. 80/2005.

[6] Condizioni per la riduzione del pignoramento

La riduzione del pignoramento, istituto volto a rimediare all’eccesso espropriativo, può avere luogo, su istanza del debitore o anche d’ufficio, quando il valore dei beni pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti del creditore procedente e degli intervenuti.

Essa presuppone, ai sensi dell’art. 496 c.p.c., il verificarsi di tre condizioni:

  • che sia stata pignorata una pluralità di beni od un bene facilmente divisibile. La forma espropriativa prescelta non incide sulla sua applicabilità34 salvo, forse, per il pignoramento dei crediti35;
  • che sia preclusa la possibilità di interventi tempestivi che possono far venir meno l’eccesso di valore dei beni pignorati36. L’istanza, pertanto, non può essere proposta prima dell’udienza di autorizzazione alla vendita37;
  • che la vendita non sia stata eseguita.

Il giudice provvede, su istanza del creditore o anche d’ufficio, con ordinanza, sentiti tutti i creditori. Tale provvedimento è modificabile o revocabile finché non sia stato eseguito38 ed è impugnabile, per vizi formali, con l’opposizione agli atti esecutivi.

[7] Cessazione dell’efficacia del pignoramento

Il pignoramento è sottoposto ad un termine perentorio di efficacia di novanta giorni dal suo compimento, entro il quale il creditore procedente ha l’onere di chiedere la vendita o l’assegnazione dei beni.

In difetto, viene meno il vincolo e gli atti dispositivi eventualmente compiuti dal debitore medio tempore sono opponibili ai creditori39.

Il termine di cui all’art. 497 c.p.c. è sospeso automaticamente dalla proposizione dell’opposizione ex art. 617 c.p.c., sino alla pronuncia di una decisione passata in giudicato, mentre in caso di opposizione all’esecuzione o di terzo rimane sospeso soltanto se il giudice dispone la sospensione dell’esecuzione medesima40. Tale termine è, altresì, soggetto alla sospensione nel periodo feriale.

Parte della dottrina ritiene che la decadenza, integrando ipotesi di estinzione del processo esecutivo, debba essere eccepita dal debitore prima di ogni altra difesa; nel caso in cui sia stata emessa ordinanza di vendita, debba essere proposta opposizione agli atti esecutivi41. Secondo l’orientamento contrario, l’inefficacia del pignoramento opera automaticamente o di diritto. Il giudice deve dichiararla d’ufficio se vengono compiuti ulteriori atti di esecuzione oltre la scadenza del termine ed, in ogni caso, nell’esecuzione immobiliare, per permettere la cancellazione della trascrizione del pignoramento42.

Questa stessa dottrina ritiene che contro l’ordinanza (che accoglie o rigetta l’eccezione) sia ammesso unicamente il reclamo nelle forme degli art. 178 comma III, IV, V e 630 c.p.c., e non l’opposizione ex art. 617 c.p.c.

Va precisato, infine, che nell’esecuzione immobiliare il pignoramento si perfeziona con la trascrizione presso il competente conservatore dei registri immobiliari poiché tale forma di pubblicità ne è elemento costitutivo43.

GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE

[1] Il pignoramento quale primo atto dell’espropriazione forzata

La giurisprudenza di legittimità chiarisce che il precetto è mero presupposto e non atto iniziale dell’esecuzione la quale si instaura solo con il pignoramento44.

Nell’espropriazione mobiliare il pignoramento non implica attività di giudizio e, pertanto, non presuppone uno ius postulandi. Di conseguenza, il creditore istante può chiederlo personalmente, tramite rappresentante ad negotia ed anche per mezzo di difensore con mandato ad litem45.

La procura conferita a quest’ultimo nel ricorso per decreto ingiuntivo si estende anche al pignoramento46.

[2] Natura, forma ed effetti del pignoramento

Le conseguenze del difetto di ingiunzione da parte dell’ufficiale giudiziario sono diverse in relazione al tipo di pignoramento.

Nel pignoramento mobiliare se il debitore esecutato ha avuto comunque conoscenza dell’atto, non può dolersi, con l’opposizione agli atti esecutivi, dell’omessa intimazione47.

Nel pignoramento immobiliare l’ingiunzione costituisce, invece, un requisito essenziale e la sua mancanza è rilevabile in ogni stato del procedimento. Dal compimento dell’atto di pignoramento o dalla successiva costituzione del debitore nel processo esecutivo non decorre il termine decadenziale indicato dall’art. 617 c.p.c.; pertanto l’opposizione agli atti esecutivi, ancorché formulata oltre la scadenza, non deve reputarsi tardiva48.

Infine, nel pignoramento presso terzi, il difetto provoca soltanto una nullità formale censurabile con l’opposizione agli atti esecutivi entro cinque giorni (divenuti venti a seguito della recente novella) dall’udienza fissata a norma dell’art. 547 c.p.c.49.

La giurisprudenza fornisce, inoltre, un’ampia casistica di nullità del pignoramento ravvisando tale forma di invalidità nell’ipotesi di:

  • mancata sottoscrizione dell’ufficiale giudiziario; con la precisazione che il vizio opera solo se essa difetti sull’originale dell’atto e non anche sulla copia50;
  • incompetenza territoriale dell’ufficiale giudiziario procedente (quello del luogo ove si trovano i beni da pignorare). E’ colpito da nullità anche il pignoramento effettuato dall’aiutante ufficiale giudiziario51, mentre è inesistente se compiuto da soggetto che non ne condivide in alcun modo le funzioni, come accade per i commessi addetti all’UNEP. Nell’esecuzione immobiliare la notifica del pignoramento può essere eseguita sia personalmente dall’ufficiale giudiziario del luogo di residenza del debitore, sia a mezzo del servizio postale da parte di quello del luogo ove si trovano gli immobili e dove ha sede il giudice dell’esecuzione. La trascrizione deve essere, invece, eseguita dall’ufficiale giudiziario del luogo in cui sono situati gli immobili, ovvero dallo stesso creditore procedente52;
  • escussione del debitore in sua assenza53;
  • mancata sottoscrizione del pignoramento immobiliare da parte del difensore munito di procura 54.

Trattandosi di vizi che attengono alla regolarità formale del pignoramento e non alla validità sostanziale dell’azione esecutiva essi sono impugnabili ex art. 617 c.p.c.,entro il termine di cinque giorni (divenuti venti a seguito della recente novella) dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza legale.

[3] Pignoramenti su istanza di più creditori: uno o più processi esecutivi?

Nell’espropriazione forzata mobiliare, in caso di pluralità di pignoramenti, se questi vengono eseguiti sullo stesso o sugli stessi beni, il processo esecutivo è unico fin dall’origine. I creditori successivamente pignoranti vi si inseriscono quali intervenienti tempestivi o tardivi.

Invece, i pignoramenti eseguiti anche o soltanto su altri beni danno origine (per i beni diversi da quelli già pignorati) ciascuno ad un processo esecutivo distinto da quello precedentemente iniziato. In quest’ultimo caso ciascun processo esecutivo si svolge separatamente dall’altro senza confusione dei relativi compendi e delle loro rispettive destinazioni55.

La giurisprudenza chiarisce che la riunione di più procedimenti esecutivi iniziati contro la stessa persona da diversi creditori non altera la sostanziale autonomia ed indipendenza di ciascuna procedura rispetto alle altre. Pertanto, i creditori pignoranti ed i creditori intervenuti possono esercitare i poteri loro attribuiti dalla legge soltanto in ordine ai beni oggetto della procedura esecutiva riunita nella quale rivestono le suddette qualità e non anche in ordine ai beni colpiti dalle altre procedure. Il giudice dell’esecuzione non può, quindi, disporre la vendita forzata dei beni che costituiscono l’oggetto di una di tali procedure, sulla sola istanza dei creditori che hanno pignorato beni diversi o dei creditori intervenuti nelle altre procedure riunite56.

[4] Pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario

La giurisprudenza di legittimità distingue le due ipotesi disciplinate dall’art. 494 c.p.c. quanto ai loro effetti.

Il versamento della somma all’ufficiale giudiziario, con l’incarico di consegnarla al creditore al fine di evitare il pignoramento, ha contenuto e valore di pagamento e produce, perciò, effetti liberatori immediati.

Tali effetti non si verificano, invece, se la consegna sia fatta con riserva di ripetizione e non implichi, quindi, riconoscimento del debito o rinunzia alla sua contestazione57.

Solo il versamento di denaro contante ha effetto solutorio, non la consegna di un assegno bancario di conto corrente58.

[5] La conversione del pignoramento: tempo ed effetti dell’istanza, natura, conseguenze e regime di impugnazione dell’ordinanza

Come già anticipato nella parte dedicata alla dottrina, a seguito della modifica apportata dalla L. 80/2005, l’incipit dell’art. 495 c.p.c. così recita: prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552, 569, il debitore può chiedere

Nel dubbio ingenerato dalla precedente formulazione testuale, la giurisprudenza di legittimità riteneva che la conversione del pignoramento potesse essere chiesta in qualsiasi momento anteriore alla vendita del bene pignorato. Se si trattava di espropriazione immobiliare, a mezzo di vendita con incanto, l’istanza era tempestiva anche se proposta dopo l’aggiudicazione del bene, ma quando ancora non fosse trascorso il termine di dieci giorni di cui all’art. 584 c.p.c. per le offerte in aumento di sesto, ovvero, nel caso di presentazione di offerte siffatte, fino a quando non fosse stata espletata la gara appositamente prevista59. La riforma legislativa ha chiarito, finalmente, che il termine ultimo è quello dell’ordinanza con cui il G.e. dispone la vendita o l’assegnazione.

La presentazione della domanda di conversione del pignoramento non importa l’automatica sospensione degli atti esecutivi, spettando esclusivamente al giudice dell’esecuzione valutare, caso per caso, la possibilità di un semplice differimento della vendita prefissata ed imminente, senza pregiudizio per i creditori60.

La conversione è ammissibile anche ove il bene sia ipotecato senza che ciò comporti la perdita della garanzia, dato che la cancellazione dell’ipoteca può essere ordinata solo dopo l’estinzione dei crediti per il cui soddisfacimento è stata promossa l’azione esecutiva61.

Il limite temporale per il tempestivo intervento dei creditori nell’esecuzione viene individuato nell’udienza fissata per l’audizione delle parti, prima che il giudice emetta l’ordinanza di conversione62.

Tale incombente non è prescritto a pena di nullità rilevabile d’ufficio e la relativa inosservanza può essere fatta valere, secondo il principio generale di cui all’art. 157, comma I, c.p.c., soltanto dai creditori pretermessi63 e dal debitore ove venga violato il principio del contraddittorio64.

La giurisprudenza ritiene, inoltre, che il provvedimento con cui il giudice determina la somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate comporti una valutazione soltanto sommaria delle pretese dei creditori e non abbia, pertanto, contenuto decisorio rispetto al diritto ad agire in executivis di quelli intervenuti65.

Quanto al pagamento della somma indicata nell’ordinanza, esso non ha alcuna incidenza sul titolo esecutivo o sul credito dal quale trae origine. Non è, pertanto, un modo d’estinzione dell’obbligazione sostanziale o dei crediti vantati, né comporta il venir meno della procedura esecutiva che continua sulle somme versate66.

Il debitore, con l’opposizione ex art. 617 c.p.c., può censurare esclusivamente la violazione dei criteri67 che il giudice deve rispettare nel determinare la somma da sostituire.

Nel giudizio conseguente, l’opponente non può limitarsi ad affermare in modo generico l’illegittimità dell’ordinanza, ma è tenuto a formulare censure specifiche di fatto o di diritto, nonché a depositare, nel rispetto dei termini stabiliti dal provvedimento impugnato, la somma che egli indichi come dovuta68.

Eventuali contestazioni circa l’esistenza e l’ammontare dei singoli crediti o la sussistenza di diritti di prelazione69 vanno proposte in sede di distribuzione ex art. 512 c.p.c., ovvero con l’opposizione all’esecuzione70. In quest’ultimo caso il giudizio può essere instaurato in qualsiasi fase del procedimento esecutivo, senza attendere la distribuzione71.

Una giurisprudenza innovativa ammette, infine, l’opposizione ex art. 615 c.p.c. anche contro la stessa ordinanza di conversione precisando che, nel giudizio conseguente, l’opposto dovrà fornire la prova del proprio credito, producendo i titoli sui quali esso si fonda. A tal fine, potranno essere presi in considerazione anche i titoli che non siano stati allegati al ricorso per intervento nella procedura esecutiva, in quanto l’intervenuto non è tenuto a corredare il ricorso con il titolo, la cui esibizione è necessaria solo per provocare atti di esecuzione e per partecipare al riparto72.

[6] Condizioni per la riduzione del pignoramento

Secondo la giurisprudenza di legittimità, la norma di cui all’art. 496 c.p.c. integra una misura speciale di salvaguardia a tutela del debitore volta ad evitare eccessi nell’uso del procedimento di esecuzione forzata. Pertanto, eventuali intenti persecutori del creditore non possono essere censurati con l’opposizione all’esecuzione73.

La riduzione del pignoramento presuppone la mancanza di contestazioni in ordine all’entità del credito a garanzia del quale siano stati pignorati beni del debitore in quantità eccessiva rispetto alle obiettive esigenze del creditore. In altre parole, deve trattarsi di un eccesso relativo alla misura del pignoramento.

Il debitore che, invece, affermi la sopravvenuta estinzione o modificazione del titolo esecutivo per parziale pagamento del debito prima del pignoramento deve proporre opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c.74

L’istanza di cui all’art. 496 c.p.c deve essere proposta al giudice dell’esecuzione il quale valuta le condizioni che autorizzano la riduzione con discrezionale apprezzamento75; non può, invece, essere avanzata, per la prima volta, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, al quale è naturalmente estranea76.

La riduzione del pignoramento può essere disposta anche d’ufficio, o su istanza di non tutti i debitori interessati, e può tradursi, in caso vi siano più condebitori in solido, anche nella eventuale concentrazione e conservazione del vincolo esecutivo sui beni di uno soltanto dei condebitori, il quale non può dolersi dell’adozione del provvedimento, poiché, se pur vantaggioso per i coobbligati, non lo espone a rischi più gravi di quelli originariamente compresi nella sua posizione di condebitore solidale, tenuto come tale per l’intero e soggetto ad escussione per il corrispondente importo. Inoltre, può essere disposta la riduzione del pignoramento anche se abbia l’effetto di liberare dal vincolo alcuni beni immobili ipotecati, purché rimangano assoggettati al pignoramento (solo) altri immobili ipotecati in misura sufficiente a soddisfare i creditori. Ciò non significa infatti sottrarre il bene al vincolo della causa di prelazione, che potrà tornare ad essere fatta valere esclusivamente se il credito risulterà insoddisfatto77.

Se l’istanza viene rigettata, il debitore ha l’onere di promuovere opposizione agli atti esecutivi78 censurando le irregolarità formali del provvedimento o la sua inopportunità79; non può, invece, proporre ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione80.

Va detto, infine, che la giurisprudenza di legittimità non fissa alcun limite temporale per richiedere e disporre la riduzione del pignoramento; pertanto l’ordinanza del giudice dell’esecuzione può essere emessa anche prima dell’udienza per l’autorizzazione alla vendita81 senza che possa aver rilievo l’eventualità del successivo intervento di altri creditori in tale fase 82.

[7] Cessazione dell’efficacia del pignoramento

Diversamente dalla dottrina prevalente, la giurisprudenza del Supremo Collegio ritiene che il termine di efficacia del pignoramento, nell’espropriazione immobiliare, decorra dalla data della sua notificazione al debitore e non da quella della sua trascrizione83. Secondo Cass. 21 febbraio 1977, n. 783, agli effetti di cui all’art. 497 c.p.c., ove sussista contrasto fra la data di presentazione risultante dalla certificazione apposta dal cancelliere in calce all’istanza di vendita e quella risultante dal registro delle esecuzioni, occorre dare prevalenza alla prima, salva la proposizione di un’eventuale querela di falso, poiché le annotazioni contenute nel suddetto registro hanno una mera funzione ricognitiva dei dati risultanti dagli atti originari.

Il termine è soggetto al regime di sospensione dei termini processuali nel periodo feriale84.

Ove l’istanza di vendita sia stata tardivamente depositata ed il pignoramento sia divenuto inefficace, la giurisprudenza propende per l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c., da proporsi tempestivamente anche avverso l’ordinanza di vendita85.

Se, invece, l’istanza di vendita è stata proposta tempestivamente, la successiva riassunzione del processo esecutivo, dopo la sospensione dello stesso, disposta a seguito di opposizione di terzo, non richiede un’ulteriore istanza nel detto termine perentorio, bensì il ricorso per la riassunzione del processo esecutivo con il rispetto del termine semestrale ai sensi dell’art. 627 c.p.c.86.

GIURISPRUDENZA DI MERITO

[1] Il pignoramento quale primo atto dell’espropriazione forzata

In contrasto con la più recente giurisprudenza di legittimità87 ma conformemente alla più accreditata dottrina88 già Trib. Massa 19 ottobre 1998, in G. it. 1999, p. 748 individuava il momento iniziale dell’esecuzione forzata per rilascio d’immobile, non nell’accesso dell’ufficiale giudiziario sul luogo dove devono compiersi gli atti esecutivi, ma nel preavviso di rilascio di cui all’art. 608, comma I, c.p.c., il quale instaura il primo contatto diretto tra l’ufficiale giudiziario e l’esecutato.

Momento iniziale dell’esecuzione è, anche, il pignoramento negativo o infruttuoso tale da rendere validi ed efficaci i successivi atti di pignoramento effettuati in epoca posteriore al novantesimo giorno dalla notificazione del precetto89.

[2] Natura, forma ed effetti del pignoramento

Il Pretore di Castellammare sul Golfo90 prendendo in esame il pignoramento mobiliare ai fini della sussistenza della responsabilità ex art. 388 c. p., ritiene che esso si perfezioni con l’ingiunzione ex art. 492 c.p.c., mentre la redazione del verbale ai sensi dell’art. 518 c.p.c., costituisca una formalità esclusivamente rilevante ai fini di una regolare continuazione del procedimento esecutivo.

Quanto agli effetti sulla disponibilità del bene staggito, secondo Pret. Mirandola 24 dicembre 1992, in Giust. civ. 1993, I, p. 801, il pignoramento di crediti derivanti da deposito di titoli di stato effettuato presso istituto bancario, non riguardando direttamente i titoli stessi nella loro materialità, non impedisce atti dispositivi di questi da parte del depositante.

[3] La conversione del pignoramento: tempo ed effetti dell’istanza, natura, conseguenze e regime di impugnazione dell’ordinanza

Conformemente alla miglior dottrina ed ora anche al disposto dell’art. 495 c.p.c (dopo la novella operata dalla Legge 80/2005, in vigore dall’1 marzo 2006), la giurisprudenza di merito riteneva che la conversione del pignoramento non possa essere chiesta oltre l’inizio della procedura di vendita, poiché il termine vendita, adoperato dall’art. 495 c.p.c., non andava inteso alla stregua di aggiudicazione. Secondo Trib. Roma 23 maggio 1985, in Giust. civ. 1985, I, p. 2863, l’articolo in esame si riferiva al procedimento di vendita globalmente inteso e non al suo atto finale.

Il Tribunale di Torino con provvedimento 15 novembre 2001, in G. it. 2002, p. 1636, ritiene di non violare il testo normativo abilitando il debitore esecutato, non ammesso al beneficio della conversione del pignoramento, a reiterare l’istanza già dichiarata inammissibile per mancato deposito del quinto ex art. 495, comma II c.p.c. Secondo il giudice dell’esecuzione la sanzione d’inammissibilità colpisce solo l’istanza di conversione altra volta già ammessa.

Una pronuncia alquanto discutibile del Tribunale di Padova, resa in data 12 marzo 2004, stabilisce che, nel caso in cui creditori dotati di titolo esecutivo intervengano a seguito dell’udienza ove il giudice dell’esecuzione ha espresso la riserva circa la determinazione del quantum della conversione del pignoramento, il debitore avrà l’onere di manifestare l’intenzione in merito alla soddisfazione attraverso la conversione anche di detti creditori – potendo questi infatti richiedere, nonostante la procedura di conversione in corso, la vendita del bene – o in merito al riottenimento di quanto già versato in sede di conversione. Al contrario, i creditori tardivi e privi di titolo esecutivo potranno unicamente partecipare ai riparti dell’importo versato in sede di conversione, ove residui qualcosa. La giurisprudenza di merito si adegua anche ai principi enunciati dalla Cassazione in ordine alla natura dell’ordinanza di conversione del pignoramento ed ai compiti del giudice dell’esecuzione nel determinare la somma di denaro da versare in sostituzione delle cose pignorate.

Secondo Tribunale Torino 6 giugno 2001, in G. mer. 2001, p. 1311 e Tribunale di Brindisi 23 marzo 1994, in F. it. 1994, I, c. 2253 limitano l’indagine del giudice dell’esecuzione ad una valutazione sommaria delle pretese del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nonché delle spese già anticipate o da anticipare.

L’ordinanza resa prescinde, quindi, dalle controversie su sussistenza o ammontare di crediti e diritti di prelazione che possono sorgere soltanto in sede di distribuzione della somma ricavata.

La giurisprudenza unanime individua l’opposizione ex art. 617 c.p.c. quale mezzo di impugnazione del provvedimento del giudice dell’esecuzione che abbia violato i criteri di cui all’art. 495 c.p.c., assoggetta le controversie in sede di distribuzione del ricavato alla previsione dell’art. 512 c.p.c. e stabilisce che esse non coinvolgono le precedenti determinazioni rese in sede di conversione del pignoramento.

[4] Condizioni per la riduzione del pignoramento

Secondo il Pretore di Siracusa 8 novembre 1994, in G. it. 1995, I, 2, c. 372, la liberazione delle somme pignorate sine titulo, in quanto eccedenti l’ammontare indicato nel titolo esecutivo, non è confondibile con la riduzione del pignoramento a norma dell’art. 496 c.p.c. Quest’ultimo istituto presuppone, infatti, la sola eccedenza dei beni pignorati rispetto ai crediti e fa salvi i crediti degli intervenienti in forza del richiamo alle disposizioni dell’art. 495 c.p.c. operato dallo stesso art. 496 c.p.c.

Il rimedio in esame risulta precluso al debitore esecutato che affermi la sopravvenuta estinzione o modificazione del titolo per totale o parziale pagamento del debito prima del pignoramento e, quindi, l’eccessività della pretesa fatta valere.

In conformità alla giurisprudenza di Cassazione, quella di merito ritiene che, in tal caso, il debitore debba proporre opposizione all’esecuzione91.

Qualora, invece, il debitore abbia subito sequestro conservativo e ritenga eccessiva l’esecuzione su tutti od alcuni dei propri beni, la giurisprudenza è divisa sulle modalità con cui deve essere formulata la richiesta di riduzione del sequestro medesimo. Secondo un orientamento, l’istanza, non potendosi ricondurre nell’alveo delle misure dirette alla revoca e alla modifica di provvedimenti cautelari, bensì, essendo strettamente affine alle problematiche relative alla sua attuazione, non può essere rivolta al giudice del merito ma a quello dell’esecuzione92. Altro orientamento ritiene, invece, che il debitore debba agire in riduzione ai sensi dell’art. 669 duodecies c.p.c., seconda proposizione, non essendo consentito il ricorso al giudice dell’esecuzione (in applicazione analogica dell’art. 496 c.p.c.). Il debitore, secondo Tribunale di Palermo 25 agosto 2001, non può avvalersi dei rimedi previsti dall’art. 679 c.p.c. (riguardante soltanto l’aspetto formale e procedimentale dell’attuazione della cautela) e dall’art. 669 duodecies c.p.c., prima proposizione (che si adatta soltanto alle misure satisfattive e non conservative).

[5] Cessazione dell’efficacia del pignoramento

Secondo Tribunale di Monza 28 giugno 1984, in F. pad. 1984, I, 224, la tardività del deposito dell’istanza di vendita nel processo di esecuzione dà luogo ad estinzione del processo, da far valere dalla parte interessata in via di eccezione. In tale categoria rientra anche il creditore, iscritto posteriormente al pignoramento, ancorché non abbia fatto istanza di distribuzione del ricavo.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:
L. 14 maggio 2005, n. 80
D.L. 14 marzo 2005, n. 35
Artt. 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497 c.p.c.
L. 28 dicembre 2005, n. 495
L. 24 febbraio 2006, n. 52

Il testo integrale del saggio è pubblicato su Studium Iuris, 2006, fasc. 9, pagg. 1037-1048.

Autore: Francesco Tedioli

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *