La perizia contrattuale ricorre quando le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.
Tribunale Rieti, 06 novembre 2023, n. 583
Si ha arbitrato irrituale quando le parti conferiscono all’arbitro il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla loro volontà, mentre si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva.
Tribunale Milano, Sez. III, 18 luglio 2023
L’arbitrato irrituale di cui all’art. 808-ter c.p.c., prevedendo che le parti, con disposizione espressa per iscritto, possano stabilire che la controversia, in deroga a quanto disposto dall’art. 824-bis (che attribuisce al lodo gli effetti della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria) sia definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale, rende senz’altro inapplicabile la disciplina relativa al lodo racchiusa nell’art. 825 c.p.c.. In detta ipotesi il lodo arbitrale (nel caso specifico perizia contrattuale) non costituisce un titolo azionabile ma potrebbe convenientemente essere utilizzata quale prova scritta al fine di ottenere un provvedimento monitorio, ma in quanto atto a valenza negoziale e non già giurisdizionale, non legittimante l’emissione di un atto di precetto.
Cass. civ., Sez. I, 29 settembre 2020, n. 20624
La perizia contrattuale, che ricorre quando le parti deferiscono ad uno o più soggetti, scelti per la loro particolare competenza tecnica, il compito di formulare un accertamento tecnico che esse preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro volontà contrattuale, costituisce fonte di integrazione del contratto, ma essa si distingue dall’arbitraggio perché l’arbitro- perito non deve ispirarsi alla ricerca di un equilibrio economico secondo un criterio di equità mercantile, ma deve attenersi a norme tecniche ed ai criteri tecnicoscientifici propri della scienza, arte, tecnica o disciplina nel cui ambito si iscrive la valutazione che è stato incaricato di compiere.
Tribunale di Isernia, 20 gennaio 2010, n. 65
La distinzione fra un arbitrato irrituale e cd. perizia contrattuale deve essere individuata in base al contenuto concreto della pattuizione con ricorrenza della prima ipotesi nel caso in cui venga demandata a terzi la soluzione di controversie di natura giuridica nascenti dal contratto, e della seconda nel distinto caso in cui il collegio (nella specie, medico) debba soltanto fornire una valutazione prettamente tecnica sul grado di invalidità e sui criteri applicabili.
Tribunale di Nola, 18 settembre 2008
In tema di assicurazione contro i danni, qualora le parti affidino ad un terzo l’incarico di esprimere un apprezzamento tecnico sulla entità delle conseguenze di un evento al quale è collegata la prestazione dell’indennizzo, impegnandosi a considerare tale apprezzamento come reciprocamente vincolante ma escludendo esplicitamente dai poteri di detto terzo la soluzione delle questioni attinenti alla validità ed operatività della garanzia assicurativa, il relativo patto esula dall’ambito dell’arbitrato, rituale od irrituale, e configura una ipotesi di cosiddetta «perizia contrattuale», che non interferisce sull’azione giudiziaria esercitata dall’assicurato per il pagamento dell’indennizzo.
Cass. civ. Sez. I Sent., 10-05-2007, n. 10705
Si ha arbitrato irrituale quando le parti conferiscono all’arbitro il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra loro in ordine a determinati rapporti giuridici mediante una composizione amichevole riconducibile alla loro volontà, mentre si ha perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, scelto per la particolare competenza tecnica, non la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprezzamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diretta espressione della loro determinazione volitiva. L’inquadramento del mandato conferito agli arbitri nell’una o nell’altra fattispecie non incide sul regime impugnatorio delle relative decisioni, restando nell’un caso e nell’altro la decisione degli arbitri sottratta all’impugnazione per nullità ai sensi dell’art. 828 cod. proc. civ.