Il contributo esamina se e in quali termini i sistemi agrivoltaici “Tipo 2” (interfilari a bassa altezza) comportino l’inammissibilità ai pagamenti diretti PAC, alla luce della Nota MASAF, 21 luglio 2025 e del quadro normativo vigente. Vengono ricostruite le tre condizioni cumulative per la coesistenza di usi non agricoli — limite temporale d’interferenza (<60 giorni/anno), assenza di strutture permanenti ostative al ciclo colturale, rispetto della condizionalità (BCAA) — e il rinvio alle Linee guida MITE/MASE 2022, lette in chiave funzionale (altezze utili, corridoi, continuità delle lavorazioni, gestione di tilt/inseguimento). L’analisi affronta i profili giuridici: natura di soft law della Nota e rapporto con il diritto UE; onere e standard della prova in istruttoria; ingegneria contrattuale (titolo e pieno controllo dell’agricoltore, clausole di priorità agronomica, cooperazione probatoria, manleva e coperture per il “PAC-risk”). Sono discussi i possibili argomenti difensivi (proporzionalità, valutazione in concreto, tutela dell’affidamento, tesi pro-quota) e il coordinamento con gli incentivi FER-X. Si propone, infine, un’armonizzazione basata su standard verificabili e procedure di attestazione, per rendere prevedibile l’esito istruttorio dei progetti realmente compatibili senza arretrare sulla prevalenza agricola.
Sommario
1. Il perimetro della controversia
La questione oggetto di indagine riguarda l’ammissibilità ai pagamenti diretti PAC delle superfici su cui insistono impianti agrivoltaici “interfilari” (c.d. Tipo 2). Essa prende le mosse dalle osservazioni formulate da Confagricoltura su una bozza di circolare AGEA e dalla conseguente Nota MASAF del 21 luglio 20251 con cui il Dipartimento ha ricostruito il quadro regolatorio applicabile all’uso misto agricolo/non agricolo e ha chiarito l’impatto delle diverse configurazioni agrivoltaiche ai fini dell’“ettaro ammissibile”. In tale Nota2, dopo aver richiamato il quesito e il contesto procedimentale, il MASAF qualifica gli impianti Tipo 2 come “strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell’ordinario ciclo colturale”3, con la conseguenza che le relative superfici non soddisfano le condizioni per l’accesso ai pagamenti diretti; diversamente, i Tipi 1 e 3, con moduli elevati e continuità delle lavorazioni sotto-modulo, sono ritenuti in astratto compatibili con il mantenimento dell’attività agricola.
Il posizionamento ministeriale si inserisce in un’architettura multilivello. A livello dell’Unione, il Reg. (UE) 2021/2115 definisce la cornice dei Piani Strategici della PAC, rimettendo agli Stati membri la specificazione delle categorie rilevanti (tra cui attività agricola, superficie agricola, ettaro ammissibile) e delle condizioni per la coesistenza di usi non agricoli, purché l’attività agricola resti prevalente secondo i parametri nazionali.
Sul piano interno, il DM 23 dicembre 2022 (come richiamato dalla stessa Nota) collega l’ammissibilità al mantenimento della superficie in condizioni idonee al pascolo o alla coltivazione mediante almeno una pratica colturale annua, nonché al rispetto della condizionalità; nelle ipotesi di co-utilizzo agricolo e non agricolo, il decreto condiziona l’ammissibilità al mancato superamento del limite di 60 giorni/anno di interferenza, all’assenza di strutture permanenti che ostacolino il ciclo colturale e alla persistenza delle buone condizioni agronomiche e ambientali. È precisamente lungo questo crinale che la Nota innesta la propria lettura restrittiva, ritenendo che gli assetti interfilari tipici del Tipo 2 non consentano, in via generale, il soddisfacimento dei suddetti requisiti.
Per i profili tecnici e definitori si rinvia alle sezioni sul recepimento nazionale (DM 23 dicembre 2022) e sulle Linee guida MITE/MASE 2022; in questa sede rileva l’approdo applicativo della Nota MASAF: gli assetti interfilari (Tipo 2) integrano una struttura permanente ostativa al ciclo colturale, con inammissibilità ai pagamenti diretti, mentre i Tipi 1 e 3 restano in astratto compatibili ove sia garantita la continuità delle lavorazioni.
2. Coordinate UE: definizioni e prevalenza dell’attività agricola
Nel diritto dell’Unione, l’art. 4 del Reg. (UE) 2021/2115 affida ai Piani strategici nazionali la definizione operativa di “attività agricola”, “superficie agricola” ed “ettaro ammissibile”, entro parametri comuni. È ammissibile la superficie nella disponibilità dell’agricoltore e, nell’anno di domanda, effettivamente utilizzata per un’attività agricola; la coesistenza di usi non agricoli è consentita solo se l’uso agricolo resta predominante. Sono comunque tollerate caratteristiche paesaggistiche o elementi non agricoli purché non prevalenti e non ostativi allo svolgimento delle pratiche colturali, con facoltà per gli Stati membri di fissare soglie a livello di particella.
Questo impianto è completato dal Reg. (UE) 2021/21164, che disciplina gestione, finanziamento e controlli attraverso l’IACS e l’Area Monitoring System (AMS): ne deriva l’esigenza di una verifica oggettiva delle condizioni di ammissibilità (disponibilità del fondo, prevalenza dell’uso agricolo, assenza di impedimenti sostanziali), a presidio della governance PAC 2023-2027. Entro tale cornice vincolante, i Piani nazionali specificano criteri e limiti attuativi coerenti, come illustrato nelle sezioni dedicate al recepimento interno.
3. Il recepimento nazionale: DM 23 dicembre 2022 e PSN-PAC

Nel passaggio dall’impianto unionale alla declinazione interna, un ruolo dirimente è svolto dal DM 23 dicembre 2022, che assume il lessico della riforma 2023-2027 e lo traduce in criteri operativi per l’ammissibilità delle superfici. Due sono i fuochi: la nozione di attività agricola e la qualificazione dell’ettaro ammissibile.
Sul primo versante, il decreto chiarisce che rientra nell’“attività agricola” non soltanto la produzione (vegetale o animale), ma anche il mantenimento della superficie “in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione”. Tale mantenimento, per essere giuridicamente rilevante, deve concretarsi almeno in una pratica colturale ordinaria all’anno ed essere svolto nel rispetto della condizionalità. L’angolo visuale è dichiaratamente funzionale: ciò che conta non è la forma dell’assetto o la sua etichetta tecnica, bensì la praticabilità effettiva delle operazioni agricole con i mezzi e i metodi ordinari, senza che occorrano interventi eccezionali per superare ostacoli indotti da usi diversi.
Quanto all’ettaro ammissibile, la regola è costruita su tre pilastri, tra loro connessi. In primo luogo, la disponibilità giuridica del fondo in capo all’agricoltore per l’anno di domanda, ancorata a un titolo di conduzione idoneo e attuale: l’agricoltore deve potere organizzare la coltivazione, assumere il rischio e beneficiare dell’esito delle scelte colturali. In secondo luogo, la destinazione effettiva a un’attività agricola nel periodo di riferimento, che esclude configurazioni meramente formali o di facciata. In terzo luogo, la coerenza con la condizionalità e con i relativi standard (BCAA), che fungono da cornice di legalità e sostenibilità per l’uso della superficie.
Il decreto affronta, poi, esplicitamente l’ipotesi — centrale per il nostro tema — della coesistenza di usi agricoli e non agricoli sulla medesima particella. In questi casi, l’ammissibilità non è preclusa in astratto, ma è subordinata al rispetto cumulativo di condizioni precise, che rendono la disciplina prevedibile e verificabile:
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una comunicazione all’organismo pagatore dell’attività non agricola che insiste sulla superficie, così da consentire il corretto inquadramento istruttorio;
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la prova che tale attività non interferisce con l’ordinario svolgimento delle operazioni colturali oltre un limite temporale predeterminato (60 giorni nell’anno di domanda);
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l’assenza di strutture permanenti che, per caratteristiche e posizionamento, ostacolino il ciclo colturale;
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il mantenimento delle buone condizioni agronomiche e ambientali richieste dalla condizionalità.
Queste condizioni non sono meri adempimenti formali: costituiscono il crinale sostanziale su cui si misura la legittima coesistenza tra usi diversi e, al tempo stesso, l’oggetto dei controlli amministrativi. In altre parole, il DM non si limita a definire: orienta l’istruttoria. Esige che l’agricoltore possa documentare, con registri aziendali e pianificazione delle lavorazioni, che l’uso non agricolo rimane ancillare rispetto alla funzione produttiva del fondo e non la comprime né sul piano temporale (interferenze oltre soglia), né su quello materiale (ostacoli strutturali), né su quello ambientale (standard BCAA). In tale prospettiva, anche il PSN-PAC si colloca come strumento di raccordo: recepisce questi snodi definitori, li calibra sulle specificità nazionali e li innerva nei meccanismi di gestione e controllo (IACS/AMS), assicurando che l’“ettaro ammissibile” sia, innanzitutto, una superficie realmente coltivabile e coltivata, nella disponibilità effettiva dell’agricoltore e priva di ostacoli permanenti o interferenze temporali che ne snaturino la destinazione agricola.
4. La Nota MASAF del 21 luglio 2025: contenuto, ratio e portata
La Nota MASAF del 21 luglio 2025 (prot. n. 0336902) affronta in modo organico l’ammissibilità ai pagamenti diretti delle superfici interessate da impianti agrivoltaici, muovendo da un presupposto selettivo: i pagamenti spettano all’agricoltore che, in forza di un titolo di conduzione valido, mantiene il pieno controllo della superficie—cioè capacità decisionale sulle scelte colturali, assunzione dei rischi e benefici dell’attività, e accesso effettivo al fondo nei tempi e nei modi richiesti dal ciclo produttivo—e ciò anche quando sul medesimo fondo insistano usi non agricoli. In tale cornice, la coesistenza è consentita solo nel rispetto delle tre condizioni del DM 23.12.2022.
La Nota valorizza, a fini qualificatori, il rinvio alle Linee guida MITE/MASE 2022: la distinzione tra assetti con moduli elevati (tipicamente riconducibili alle tipologie 1 e 3, idonee a garantire la continuità delle lavorazioni sotto-modulo) e l’assetto interfilare (Tipo 2), nel quale l’altezza e il layout non consentono le operazioni sotto la proiezione dei moduli, non è un orpello classificatorio ma un indice funzionale per accertare se la presenza dell’impianto integri, in concreto, un impedimento strutturale alla pratica agricola ordinaria. Su questa base, la Nota formula l’approdo decisivo: l’impianto Tipo 2 “rappresenta una struttura permanente che interferisce con lo svolgimento dell’ordinario ciclo colturale” e, pertanto, non garantisce il rispetto delle condizioni per l’accesso ai pagamenti diretti; ne consegue l’inammissibilità ai fini PAC della superficie interessata. L’effetto è a cascata: la perdita dell’“ettaro ammissibile” si riflette anche su ecoschemi, sostegni accoppiati e complementi legati alla superficie. La qualificazione del Tipo 2 come struttura permanente è, dunque, una presunzione forte dell’Amministrazione (iuris tantum), superabile solo da prova contraria rigorosa sulla praticabilità integrale del ciclo colturale.
La ratio dell’intervento è duplice: da un lato, salvaguardare la prevalenza sostanziale dell’uso agricolo, impedendo che l’attività fotovoltaica degradi l’ettaro a funzione meramente residuale; dall’altro, rendere prevedibili e controllabili gli esiti istruttori, ancorando la valutazione a parametri misurabili (giorni di interferenza, presenza/assenza di ostacoli strutturali, evidenze di condizionalità). La portata applicativa è significativa: sul piano aziendale, essa incide sulla pianificazione colturale (dotazioni di mezzi, finestre operative, rotazioni), sulla gestione dei cantieri e degli accessi; sul piano negoziale, impone di riconsiderare gli equilibri tipici dei progetti agro-energetici (diritto di superficie, servitù, usufrutto a favore dell’operatore elettrico) introducendo clausole di salvaguardia che diano priorità alle esigenze agronomiche e ripartiscano in modo espresso il PAC-risk (garanzie, indennizzi, penali e manleve per eventuali recuperi AGEA), nonché procedure di coordinamento operativo (accessi in sicurezza, fermate impianto in periodi critici, tracciabilità delle lavorazioni).
Sul versante amministrativo-probatorio, la Nota prefigura un’istruttoria che privilegia la documentazione: comunicazioni preventive dell’uso non agricolo, registri di campo, planning dei passaggi macchina, verbali di accesso e di sicurezza, report agronomici utili a dimostrare l’assenza di interferenze oltre soglia e di ostacoli permanenti; ciò in coerenza con l’ecosistema dei controlli (IACS/AMS) della PAC 2023-2027, che richiede un riscontro oggettivo della piena praticabilità agricola della superficie.
5. Le Linee guida MITE/MASE 2022: dalla tassonomia alla prova funzionale dell’ammissibilità
Le Linee guida MITE/MASE 2022 sull’agrivoltaico non si limitano a coniare la tassonomia “Tipi 1–2–3”, ma ancorano ogni configurazione a criteri funzionali osservabili, utili tanto alla progettazione quanto all’istruttoria amministrativa. Ai soli fini PAC, ciò che qualifica il Tipo 2 non è l’etichetta tipologica, bensì il tratto funzionale: l’impossibilità di eseguire lavorazioni sotto-modulo che, in assenza di misure compensative adeguatamente documentate, si traduce in ostacolo permanente al ciclo colturale. In questa prospettiva, la forma dell’impianto è valutata come “dispositivo agronomico”, oltre che energetico: perciò le Linee guida connettono la geometria dei moduli (quota da terra, ampiezza dei corridoi, disposizione dei sostegni, passo/interfila, densità/rapporto di copertura) a parametri operativi quali la continuità delle lavorazioni (anche sotto-modulo nei Tipi 1 e 3), l’accessibilità dei mezzi e il rispetto del calendario colturale.
In quest’ottica, il riferimento ai “corridoi operativi” e alla LAOR5 assume un ruolo probatorio: la larghezza utile, le altezze di passaggio e la distribuzione dei sostegni sono documentabili in planimetrie e sezioni quotate e consentono di verificare, in concreto, se le attrezzature impiegate dall’azienda possano circolare, eseguire le lavorazioni in sicurezza e rispettare la tempistica agronomica.
Analogamente, la gestione degli ombreggiamenti e del tilt dei moduli non è un dettaglio accessorio: le Linee guida esigono che il progetto specifichi come l’inseguimento o la regolazione d’inclinazione vengano modulati in funzione dei fabbisogni colturali (per esempio bloccando il tilt durante sfalci o operazioni delicate), così da salvaguardare resa e qualità delle colture.
Questi elementi consentono all’amministrazione di passare dal “nome” del tipo installato alla sua effettiva funzionalità: un Tipo 1 o 3 è tale non per etichetta, ma perché dimostra, con misure e disegni, che sotto ai moduli restano percorsi continui e altezze utili adeguate al parco macchine realmente impiegato; viceversa, nelle architetture interfilari (Tipo 2) la funzionalità agricola si concentra tra le file dei moduli e non al di sotto, con un rischio intrinseco di interferenza sul ciclo colturale qualora i sostegni o la disposizione dei moduli riducano gli spazi di manovra o impongano frequenti indisponibilità dei campi.
Da qui discendono alcuni “spunti istruttori” concreti: (i) allegare un Piano di gestione agronomica che, coltura per coltura, traduca le scelte geometriche in calendario lavori (semina, sfalci, trattamenti, raccolta), indicando per ciascuna operazione i mezzi utilizzati, i passaggi previsti e le finestre temporali; (ii) fornire layout e sezioni con quote minime/medie delle altezze libere, ampiezze dei corridoi, ingombri dei sostegni e raggi di sterzata, rapportandoli alle schede tecniche dei mezzi aziendali (larghezza, altezza, carreggiata, sbraccio), così da dimostrare la compatibilità meccanica in modo verificabile; (iii) includere uno studio di ombreggiamento stagionale che metta in relazione densità dei moduli, traiettorie del sole e fenologia colturale, indicando le soluzioni operative (tilt/inseguimento, turnazione delle lavorazioni, scelte varietali) adottate per prevenire cali produttivi non fisiologici; (iv) descrivere le procedure di accesso al fondo e di sicurezza (es. blocchi del sistema durante il transito dei mezzi, segnaletica, corridoi vincolati) affinché sia chiaro che l’agricoltore mantiene un pieno e non occasionale controllo operativo del lotto; (v) per i casi borderline, impegnare in progetto indicatori di performance agronomica monitorabili (rese attese, numero di passaggi/ettaro, giornate effettive di cantiere o indisponibilità, livelli minimi di copertura vegetale), con relativo piano di monitoraggio e tracciabilità (report fotografici georeferenziati, registri digitali delle lavorazioni).
In questa cornice, le Linee guida diventano uno strumento “abilitante” per la valutazione PAC: non solo classificano, ma forniscono la grammatica tecnica per accertare la prevalenza dell’uso agricolo e, soprattutto, la non interferenza strutturale sul ciclo colturale nelle configurazioni che lo consentono (Tipi 1 e 3). Per contro, se un progetto interfilare (Tipo 2) non è in grado di dimostrare, con le stesse evidenze, l’assenza di ostacoli permanenti alle lavorazioni, la qualificazione di “struttura che interferisce” diventa una conseguenza logica, non un automatismo lessicale. Per progettisti e aziende, dunque, la strada per ridurre il “PAC-risk” non è disputare sul nome del tipo, ma portare in istruttoria un fascio coerente di prove funzionali—geometriche, operative e agronomiche—che traducano le Linee guida in condizioni verificabili sul campo.
6. Criteri di valutazione amministrativa: dal principio alla prova in concreto
Nel passaggio dai principi alle decisioni, l’amministrazione è chiamata a un giudizio funzionale e motivato che non si esaurisce nella tassonomia dell’impianto, ma verifica, in concreto, se l’uso agricolo rimanga prevalente e non ostacolato. Ciò implica, anzitutto, l’applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza: dove la prova dimostri continuità delle lavorazioni e rispetto della soglia temporale, l’esito istruttorio non può riposare su automatismi tipologici.
Al tempo stesso, la qualificazione amministrativa del Tipo 2 quale struttura permanente rileva come presunzione robusta, superabile solo mediante una catena di evidenze coerenti (titolo e controllo del fondo, planimetrie e sezioni as built rapportate al parco macchine, registri delle interferenze, tracciati e log tecnici).
In questa prospettiva, il margine di apprezzamento tecnico è controbilanciato da un onere motivazionale rafforzato, specie nei casi di confine, e dall’esigenza di parità di trattamento tra fattispecie omogenee. La funzione degli strumenti digitali della PAC (domanda geospaziale, LPIS, AMS) non è meramente ricognitiva: essi consentono di ancorare la decisione a dati opponibili, riducendo l’alea valutativa e rendendo verificabili i tre presupposti sostanziali (prevalenza, assenza di ostacoli permanenti, interferenze sotto soglia).
7. PAC e FER-X: profili di coordinamento e cautele istruttorie
Sul versante energia, il Decreto direttoriale MASE 20 maggio 2025 approva le Regole operative GSE6 del meccanismo FER-X transitorio7, per avviare rapidamente procedure competitive e manifestazioni di interesse finalizzate all’assegnazione degli incentivi, con relativi contingenti di potenza, criteri di priorità e adempimenti fideiussori8; si tratta di un quadro schiettamente energetico che disciplina come si accede al sostegno (portale dedicato, bandi, documentazione tecnica da allegare, cauzioni), senza, tuttavia, occuparsi dell’ammissibilità PAC delle superfici9.
Nel quadro 2025, il FER-X transitorio opera come stabilizzazione di prezzo più che come nuova iniezione contributiva, mentre la finestra PNRR “avanzato” risulta chiusa.
Nel canale PNRR–agrivoltaico avanzato, il DD 19 giugno 2025, n. 14910 ancora l’attestazione di fine lavori alla registrazione GAUDÌ11 e fissa 18 mesi per l’entrata in esercizio, con decalage tariffario (–0,5%/mese fino a 9 mesi) e decadenza oltre tale soglia; sono ammissibili le sole spese quietanzate entro l’entrata in esercizio. Queste scansioni temporali attengono al solo binario energetico e non incidono, di per sé, sull’ammissibilità PAC, che resta legata alla prevalenza agricola, all’assenza di ostacoli permanenti e al rispetto della soglia di interferenza temporale e della condizionalità.
Ne discende una potenziale frizione regolatoria: mentre il sistema FER-X sollecita la realizzazione di impianti (anche agrivoltaici) con tempi stretti e requisiti concorsuali, la Nota MASAF 21.7.2025 condiziona l’accesso ai pagamenti diretti alla prevalenza agricola effettiva e, soprattutto, esclude le superfici interessate da interfilare “Tipo 2” qualificato come struttura permanente che interferisce con il ciclo colturale.
Il coordinamento, dunque, non si risolve appellandosi alla tassonomia tecnica dell’agrivoltaico, ma richiede un doppio allineamento: (i) di progetto, privilegiando assetti e “soluzioni operative” che, pur competendo nei bandi FER-X, garantiscano continuità delle lavorazioni (altezze utili, corridoi, gestione di tilt/inseguimento in fasi critiche), così da non innescare le cause di inammissibilità PAC; (ii) contrattuale/istruttorio, inserendo nei fascicoli di gara e nelle relazioni tecniche la prova funzionale della compatibilità agricola (layout “as-built” con quote, piano agronomico e registri delle interferenze) e, nelle convenzioni con l’operatore energetico, clausole di priorità agronomica12, fermi impianto programmabili, manleva per rischio PAC e piani BCAA integrati.
Così impostato, il disegno agro-energetico consente di partecipare alle procedure FER-X senza compromettere, a valle, l’“ettaro ammissibile” e i pagamenti diretti: una vera governance a due binari, in cui il successo al bando non è confuso con la tenuta PAC della superficie, ma è accompagnato da evidenze e pattuizioni che rendono verificabile—anche ex post, con IACS/AMS—che l’energia non ha preso il sopravvento sull’agricoltura.
8. Dalla regola alla prova: metodo, tempi e architettura documentale della compatibilità PAC
Se la Nota ministeriale traccia i presupposti sostanziali dell’ammissibilità, l’esito dell’istruttoria dipende da come l’azienda costruisce e governa la prova nel tempo. La compatibilità PAC va, quindi, concepita come un processo scandito in tre fasi — ex ante, in itinere, ex post — ciascuna con propri atti, responsabilità e fonti documentali.
Ex ante (progettazione e pre-qualifica istruttoria). Prima ancora di misurare corridoi o altezze, occorre definire una teoria del caso aziendale: colture, finestre operative, parco macchine, interferenze prevedibili e modalità di gestione. Ne discende un fascicolo di pre-qualifica che non si limita ai disegni, ma integra: la ricostruzione del titolo di conduzione e del pieno controllo sulla superficie (con eventuali pattuizioni di coordinamento con l’operatore energetico); un piano agronomico che traduca il progetto in calendario lavori; un protocollo di compatibilità che anticipi strumenti e metriche (fermi programmati, gestione del tilt/inseguimento “neutro”, vie d’accesso e perimetrazione delle aree tecniche). La fase ex ante serve anche a tipizzare la prova: si decidono le evidenze da raccogliere (planimetrie e sezioni as built quotate, schede dei mezzi, tracciati GPS dei passaggi, report fotografici geo-referenziati, comunicazioni all’organismo pagatore) e i ruoli di raccolta/conservazione, così da prevenire lacune probatorie.
In itinere (gestione e tracciabilità). Durante l’esercizio, la conformità non si proclama: si registra. La coppia piano agronomico/diario delle operazioni diventa il perno per dimostrare che l’agricoltura è stata effettivamente praticata nei tempi previsti e che eventuali limitazioni si sono mantenute entro la soglia temporale. La soglia dei sessanta giorni si traduce in una metrica operativa, il “giorno di interferenza”, definito e contato con criteri omogenei (durata della limitazione, causa, porzione di campo interessata) e agganciato a evidenze oggettive (log dei fermi impianto, email di preavviso, tracciati dei mezzi, fotografie con timestamp). In parallelo, il piano BCAA13 è reso visibile: coperture minime, fasce tampone, rotazioni e ripristini sono attestati da registri, mappe aggiornate e verifiche periodiche interne. Gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione del canale agrivoltaico “avanzato” (output agricoli/energetici, tracciabilità delle spese) generano dati opponibili — time-stamp, log, geo-tag — riutilizzabili in istruttoria PAC come prova della praticabilità agricola e della non interferenza. L’obiettivo è creare continuità probatoria tra fatto agricolo (le lavorazioni realmente eseguite) e condizione giuridica (ettaro ammissibile).
Ex post (verifica e difendibilità). A valle, l’azienda deve poter esibire un dossier coerente che leghi ogni affermazione a un documento: titoli e contratti per il controllo della superficie; tavole tecniche “as built” con quote verificabili; diari di campo e contabilità delle interferenze; comunicazioni all’organismo pagatore; riscontri fotografici e — quando opportuno — estratti di monitoraggio satellitare (AMS) o report terzi. La coerenza interna del dossier è decisiva: se le planimetrie parlano di corridoi di una certa ampiezza ma il parco macchine richiede misure superiori, la difesa cade; se i giorni di interferenza dichiarati non coincidono con i fermi impianto registrati, la soglia temporale diventa indimostrabile. La logica è quella della catena di custodia della prova: dati nativi, modalità di raccolta, conservazione e opponibilità.
Questo approccio temporale consente anche di allocare gli oneri tra i soggetti coinvolti: l’azienda presidia il fatto agricolo (piani, diari, BCAA); l’operatore energetico fornisce i log tecnici (fermi, impostazioni di tilt/inseguimento14, accessi) e garantisce che l’impianto non generi ostacoli strutturali né superi la soglia temporale concordata. La contrattualistica non è dunque un orpello: è lo strumento che rende esigibili e misurabili gli impegni (priorità agronomica, fermo impianto, accesso, ripristini, manleva per eventuali recuperi), saldando progettazione, gestione e prova in un unico sistema.
In definitiva, ciò che differenzia un progetto conforme da uno a rischio non è l’etichetta tipologica, ma la qualità della prova che accompagna l’intero ciclo di vita dell’impianto. La compatibilità PAC, letta in questa chiave, non si limita a evitare il superamento dei sessanta giorni o a proclamare l’assenza di strutture permanenti: si traduce in una metodologia di conformità che anticipa le criticità, le governa nel corso dell’anno agrario e le rende verificabili ex post.
9.Profili giuridici e contrattuali: controllo del fondo, allocazione del “PAC-risk” e rimedi
Il nodo centrale, sul piano privatistico, è dare effettività giuridica ai presupposti sostanziali fissati dalla Nota ministeriale: “pieno controllo” dell’agricoltore sulla superficie, non interferenza oltre soglia e assenza di ostacoli permanenti. Nel diritto dei contratti, ciò si traduce anzitutto nella tipologia del titolo con cui l’operatore energetico insiste sul fondo e nelle pattuizioni che governano l’uso promiscuo. Tra gli strumenti più ricorrenti si collocano il diritto di superficie (art. 952 c.c.), le servitù (art. 1027 c.c.) e, in talune prassi, l’usufrutto (art. 978 c.c.) o la locazione; ciascuno presenta implicazioni diverse su chi detiene la disponibilità giuridica e materiale del bene e come essa si coordina con l’esercizio dell’impresa agricola. Un impianto concepito come “superficie”15 con ampia disponibilità dell’area in capo al superficiario tende, se non controbilanciato, a comprimere il controllo agricolo; per converso, servitù mirate (di cavidotto, di accesso, di appoggio) possono essere calibrate in modo non espropriativo della disponibilità del fondo. La scelta del titolo, dunque, non è neutra: condiziona la prova del controllo agricolo e la tenuta dell’“ettaro ammissibile”.
Su questo sfondo si collocano le clausole di coordinamento tra attività agricole ed esercizio/manutenzione dell’impianto, oggi divenute essenziali per tradurre il “pieno controllo” in diritti esigibili. La priorità agronomica – inserita come clausola espressa – vincola l’operatore a modulare esercizio e manutenzioni in funzione del calendario colturale; in termini sistematici, si tratta di un’applicazione rafforzata dei canoni di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.), che la prassi rende cogenti tramite obblighi specifici (preavvisi, fermi impianto programmati, accessi garantiti) e standard di servizio. In mancanza, il rischio è che la prevalenza agricola resti un enunciato privo di tutela effettiva. In presenza di termini GAUDÌ/entrata in esercizio, il contratto deve prevedere hardship clause (art. 1467 c.c.) e forza maggiore per ritardi imputabili a DSO/TSO, nonché fermi impianto programmati nelle finestre agronomiche, penali proporzionate (art. 1382 c.c.) e manleva per ogni recupero PAC riconducibile alla corsa ai termini energetici; tali pattuizioni rendono esigibili la priorità agronomica e la neutralità del binario energetico rispetto all’ammissibilità delle superfici.
Cardine della costruzione contrattuale è l’allocazione del “PAC-risk”: riduzioni, esclusioni e recuperi AGEA (con interessi e sanzioni) in caso di perdita dell’ammissibilità. L’operatore energetico, quale causa efficiente delle possibili interferenze, dovrebbe assumere manleva piena a favore dell’azienda agricola, impegnandosi a tenere indenne quest’ultima da ogni pregiudizio economico riconducibile all’impianto. Perché la clausola sia solida, vanno evitati profili di nullità ex art. 1229 c.c. (divieto di esonero per dolo o colpa grave): la redazione dovrà circoscrivere l’esonero dell’agricoltore, non già quello dell’operatore per i propri inadempimenti qualificati, e prevedere coperture assicurative dedicate (rischio PAC/BCAA) con massimali adeguati e designazione del beneficiario. La clausola penale (art. 1382 c.c.) può presidiare l’osservanza di preavvisi, fermate e corridoi operativi, ma dev’essere calibrata per evitare la riduzione giudiziale (art. 1384 c.c.), ancorando l’importo a un criterio ex ante (ad es., giorno di interferenza definito e misurabile). In presenza di inosservanze seriali o superamento della soglia temporale, è opportuno prevedere una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) riferita a obblighi chiave (fermi, accessi, ripristini, manleva), così da accelerare i rimedi senza contenziosi sulla gravità dell’inadempimento.
Un ulteriore profilo riguarda il rischio regolatorio (ius superveniens). La disciplina PAC è soggetta a interventi interpretativi e correttivi; per evitare liti sulla sopravvenuta onerosità (art. 1467 c.c.) o sull’impossibilità parziale (art. 1256 c.c.), è consigliabile una hardship clause che distribuisca il rischio di mutamenti normativi e attivi meccanismi di rinegoziazione secondo buona fede, salvaguardando il nucleo minimo di funzionalità agricola16. Connesso a ciò è il tema della circolazione del rapporto: per garantire la tenuta delle cautele anche in caso di subentro dell’SPV o trasferimenti d’azienda, il contratto deve contenere divieti/condizioni di cessione (art. 1406 c.c.) e obblighi di subentro del terzo cessionario agli impegni PAC-risk; ove possibile, la trascrizione del titolo reale (superficie/servitù) e l’annotazione di taluni vincoli conferiscono opponibilità ai terzi, ferma la consapevolezza che non tutte le obbligazioni possono assumere natura propter rem (salvo specifici presupposti di legge).
La dimensione probatoria è, a sua volta, un problema giuridico prima che documentale: chi sopporta l’onere di dimostrare la prevalenza agricola e la non interferenza? La regola generale dell’art. 2697 c.c. impone a chi invoca l’ammissibilità di provare i fatti costitutivi (titolo, controllo, praticabilità agricola); la contrattualistica deve allora imporre all’operatore obblighi di cooperazione probatoria (fornitura dei log di fermo/tilt, verbali, “as built”, report fotografici) e di conservazione dei dati utili anche ai controlli pubblici (IACS/AMS), con sanzioni in caso di inadempienza. In assenza di tali obblighi, il rischio è che il fascicolo aziendale risulti monco proprio nei punti decisivi.
Sul piano della responsabilità, l’inadempimento degli obblighi di coordinamento o la causazione di recuperi PAC integra una responsabilità contrattuale ai sensi degli artt. 1218 e 1223 c.c., con risarcibilità del danno emergente (recuperi, spese, interessi) e del lucro cessante (perdita di contributi futuri, se provata), salva la prova liberatoria dell’operatore; le parti possono tipizzare voci e criteri di liquidazione (senza travalicare l’art. 1229 c.c.). Non va trascurato, infine, il profilo della sicurezza: le procedure di accesso ai sensi della normativa antinfortunistica, se “impraticabili” o eccessivamente restrittive, possono integrare ostacolo giuridico al pieno controllo del fondo, con ricadute sia sulla colpa dell’operatore in caso di danno, sia sulla valutazione amministrativa della compatibilità PAC.
10. Contenzioso e argomenti difensivi: tra soft law ministeriale, diritto UE e tutela dell’affidamento
L’assetto definito dalla Nota MASAF solleva una serie di questioni tipicamente giuridiche, che emergono in sede di controlli, riduzioni o recuperi dei pagamenti diretti e, a monte, nelle scelte progettuali e contrattuali dei soggetti coinvolti.
Il primo nodo è la natura della Nota: si tratta di un atto di indirizzo/interpretazione (soft law) che orienta l’azione amministrativa (AGEA, organismi pagatori, strutture regionali), ma non vincola il giudice né può derogare alla normativa UE o nazionale primaria. In giudizio, dunque, la Nota vale come criterio argomentativo: può essere seguita quando è coerente con fonti superiori e con i fatti di causa; al contrario, se applicata meccanicamente a situazioni in cui l’attività agricola è dimostrata come prevalente e non ostacolata in concreto, il giudice può disapplicarne la lettura rigida.
Il secondo profilo riguarda il rapporto con il diritto dell’Unione. Il Reg. (UE) 2021/2115 affida agli Stati membri un margine di conformazione su “attività agricola”, “superficie agricola” ed “ettaro ammissibile”, entro una cornice funzionale: prevalenza dell’uso agricolo e tolleranza di elementi non agricoli solo se non predominanti né ostativi. Ne discende un argomento difensivo su tre livelli: (i) interpretazione conforme: chiedere che l’amministrazione legga la propria Nota alla luce del criterio UE della prevalenza, privilegiando verifiche funzionali e in concreto; (ii) proporzionalità: contestare prassi automatiche di esclusione (specie per tipologie ibride o progetti interfilari “radi”) se non sorrette da un’istruttoria che accerti davvero ostacoli permanenti o interferenze oltre soglia; (iii) parità di trattamento e ragionevolezza: situazioni eguali vanno trattate egualmente e quelle diverse in modo differenziato, evitando generalizzazioni tipologiche che ignorino il dato funzionale.
Terzo tema: onere della prova e standard istruttori. La regola generale (art. 2697 c.c.) impone a chi pretende il sostegno di provare i fatti costitutivi (titolo e controllo della superficie, praticabilità agricola, rispetto della condizionalità). Per gli standard istruttori e la “catena di custodia” della prova si rinvia alla sezione «Dalla regola alla prova: metodo, tempi e architettura documentale», in cui sono definiti il “giorno di interferenza” e i dataset opponibili (LPIS/AMS, planimetrie/sezioni as built, registri e log tecnici).
Quarto: affidamento e transizione. Qualora l’azienda abbia investito sulla base di un quadro regolatorio o di prassi meno rigorose, l’applicazione improvvisa di un’interpretazione più restrittiva può porre questioni di legittimo affidamento e certezza del diritto. In tali casi, la difesa può articolarsi su: (i) richiesta di applicazione non retroattiva delle nuove letture; (ii) necessità di una istruttoria individualizzata che ponderi costi, tempi e vincoli sopravvenuti; (iii) misure mitigatrici (es. piani di adeguamento, periodi transitori) in luogo di tagli secchi, in ossequio ai principi di proporzionalità e buona fede. Sul piano amministrativo, eventuali revoche/annullamenti d’ufficio di contributi presuppongono un vaglio puntuale dei presupposti e dei termini applicabili, con una motivazione rafforzata laddove venga inciso un affidamento qualificato.
Quinto: argomento “pro-quota”. Si tratta, allo stato, di una tesi difensiva e non di diritto vigente. Può essere spesa solo ove l’istruttoria, con metriche oggettive, dimostri che l’ostacolo è circoscritto e che l’inter-fila coltivata soddisfa prevalenza e BCAA. In giudizio, l’argomento si innesta nei canoni di proporzionalità e adeguatezza del provvedimento, riducendo l’effetto espulsivo alla sola porzione effettivamente impedita.
Sesto: rimedi e foro. I provvedimenti di riduzione/esclusione/recupero sono di regola impugnabili dinanzi al TAR competente (spesso il TAR Lazio per atti di rilevanza nazionale), con possibilità di misure cautelari quando sia allegato un pregiudizio grave e irreparabile (es. interruzione del cash flow aziendale). In alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica può essere valutato per profili eminentemente di legittimità. Nei giudizi tecnici, è frequente l’apporto di CTU/consulenze su accesso, corridoi e interferenze: ciò rafforza l’importanza di aver impostato sin dall’inizio un metodo probatorio fondato su dati misurabili e replicabili. Da qui la rilevanza, anche processuale, della tracciabilità e opponibilità dei dati già organizzati nella sezione metodologica.
11. Prospettive di policy: verso un’armonizzazione PAC–agrivoltaico fondata su standard verificabili
La Nota MASAF del 21 luglio 2025 ha delineato con chiarezza il perimetro applicativo dell’«ettaro ammissibile» in presenza di impianti. Nondimeno, l’indirizzo di policy17 non può arrestarsi a un approccio meramente tipologico: occorre costruire una disciplina della coesistenza che, salvaguardando la prevalenza dell’uso agricolo, renda prevedibile l’esito istruttorio dei progetti effettivamente compatibili.
Il primo snodo è procedurale: trasformare la lettura ministeriale in standard minimi nazionali espressi in forma misurabile18, così che la qualifica di “ostacolo permanente” non dipenda da etichette (tipo 1/2/3), ma da indicatori oggettivi. A tali standard dovrebbe corrispondere una procedura di attestazione: un PAC Compatibility Report allegato alla domanda aziendale, con tavole “as built” quotate, schede del parco macchine, piano agronomico con finestre critiche e registro digitale delle interferenze impostato ex ante. Per i casi a rischio grigio, si può immaginare una verifica terza (es. soggetti tecnici pubblici) con valore prevalente nell’istruttoria: non per deresponsabilizzare l’azienda, ma per consolidare una base probatoria comune e ridurre la variabilità applicativa tra territori.
In parallelo, l’armonizzazione richiede un raccordo istituzionale stabile tra filiere PAC e FER: un tavolo tecnico MASAF–AGEA–Regioni da un lato e MASE–GSE dall’altro, capace di produrre linee operative congiunte su tre piani: (i) progettazione (layout e gestione dell’impianto orientati alla continuità delle lavorazioni, anche mediante fermi programmati e protocolli di accesso in sicurezza); (ii) istruttoria (riuso, nel fascicolo PAC, della documentazione georeferenziata e fotografica già richiesta nei procedimenti energetici, così da unificare le basi di prova); (iii) monitoraggio (Area Monitoring System, diari di campo digitali, log tecnici dei fermi e delle impostazioni di inseguimento), con formati dati interoperabili. Ne deriverebbe una governance a due binari in cui gli incentivi energetici non presuppongono l’ammissibilità PAC (né viceversa), ma in cui i requisiti tecnici minimi sono disegnati per non rendere impossibile la coesistenza quando l’impianto è effettivamente “agronomico”.
Un ulteriore cantiere è la gestione transitoria. Alla luce dell’affidamento maturato su progetti già realizzati o in corso, la politica può prevedere periodi di adeguamento (con interventi su corridoi, altezze, vie di accesso, perimetrazione delle aree tecniche) e una graduazione degli effetti sull’ammissibilità (es. esclusioni limitate alle sole porzioni effettivamente ostative, ove dimostrabile in modo robusto), evitando che un mutamento interpretativo produca effetti espulsivi sproporzionati. Qui si inserisce anche la discussa tesi pro-quota: pur non essendo oggi regola positiva, può essere considerata come strumento transitorio di proporzionalità, condizionato a una mappatura fine (LPIS, ortofoto, shapefile) che distingua aree sotto-modulo da inter-fila realmente coltivate e conformi a BCAA.
Infine, la contrattualistica merita un impulso di sistema: modelli-tipo che rendano esigibili la priorità agronomica, i fermi impianto nelle finestre critiche, la cooperazione probatoria (log di fermo e di tilt, verbali, report), la manleva PAC e le coperture assicurative dedicate. Non è solo tecnica privatistica: è politica di compliance che riduce il contenzioso, allinea gli incentivi agli obiettivi agricoli e consente all’azienda di trasformare la “prevalenza agricola” da clausola generale a risultato verificabile. In questa chiave, l’armonizzazione PAC–agrivoltaico non equivale a un allentamento delle tutele, ma alla costruzione di un diritto probatorio condiviso: standard chiari, processi di verifica replicabili, responsabilità ben allocate. Solo così l’ordinamento può evitare l’alternativa secca tra espansione energetica e sostegno al reddito agricolo, e presidiare entrambi i beni giuridici in modo coerente.
12. Conclusioni
La Nota MASAF del 21 luglio 2025 ha ricondotto la questione dell’ammissibilità PAC in presenza di impianti agrivoltaici all’essenziale: prevalenza dell’uso agricolo, assenza di ostacoli permanenti al ciclo colturale e interferenze temporali contenute entro soglia, nel rispetto della condizionalità. Questa triade — declinata a livello nazionale nel solco del Reg. (UE) 2021/2115 — sposta la verifica dall’etichetta dell’impianto alla funzionalità concreta della superficie. In tale prospettiva, la qualificazione dei sistemi “interfilari” (Tipo 2) come strutture permanenti non è un automatismo nominalistico, ma l’esito di un giudizio tecnico-giuridico che misura, caso per caso, la praticabilità effettiva delle lavorazioni.
Ne deriva una doppia esigenza. Sul versante pubblico, il passaggio dalla tassonomia alle metriche verificabili (altezze utili, corridoi, raggi di manovra, giornate di indisponibilità, protocolli di tilt/inseguimento, piani BCAA) è decisivo per dare prevedibilità agli esiti istruttori e per allineare il binario PAC con quello FER senza sacrificare la finalità primaria di sostegno all’attività agricola. Sul versante privato, l’ingegneria contrattuale diventa il luogo naturale in cui rendere esigibili i presupposti dell’ammissibilità: priorità agronomica, cooperazione probatoria, manleva e coperture per il PAC-risk, governance degli accessi e dei fermi impianto. Solo così il “pieno controllo” dell’agricoltore, richiesto dalla disciplina, cessa di essere formula e diviene diritto effettivo.
In chiave sistematica, la tenuta dell’“ettaro ammissibile” si gioca dentro le regole e sulla prova: se l’azienda dimostra prevalenza agricola, assenza di ostacoli strutturali e interferenze sotto soglia, l’esclusione automatica perde fondamento. Il resto è governance: standard verificabili, procedure di attestazione e cooperazione probatoria per rendere prevedibili gli esiti istruttori senza arretrare sulla centralità dell’attività agricola.
Il testo integrale della nota è pubblicato sulla Rivista per la consulenza in agricoltura, n. 104/2025, pp.13-28
Autore: Francesco Tedioli
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