Le varie ipotesi di nullità del lodo arbitrale: rassegna di giurisprudenza
Cass. civ., ord., 26-06-2023, n. 18220
Il vizio di incompatibilità del giudice, ove pure sia stata disattesa l’istanza di ricusazione, resta sempre deducibile quale ragione di nullità del lodo. L’avere una parte proposto l’istanza di ricusazione al presidente del tribunale sin nel corso del procedimento arbitrale, producendola inoltre innanzi agli arbitri che, in tal modo, ne siano stati edotti, vale a dedurre la specifica nullità innanzi ad essi, integrando la fattispecie ex art. 829, comm
Cass. civ. Sez. I, Sent., 25-03-2022, n. 9733
– l’art. 829 cod. proc. civ., nel nuovo testo a seguito delle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 40/2006, si applica ai procedimenti arbitrali nei quali la domanda di arbitrato è stata proposta successivamente alla data di entrata in vigore del predetto decreto, pur se riferita a clausola compromissoria stipulata in epoca anteriore;
– fermo il principio secondo il quale, nel giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale, trova applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi (prescritta per il ricorso per cassazione), in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice ed alla parte convenuta di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dall’art. 829 cod. proc. civ., non è assolutamente necessario che l’impugnazione contenga l’indicazione specifica delle disposizioni di legge in tesi violate, ma occorre che dal complesso del ricorso risulti quale sia stata la norma (o regola giuridica) violata dagli arbitri, anche se priva della sua (esatta) denominazione, ovvero il principio di diritto che si assume violato, il cui onere di identificazione compete a colui che impugna il lodo arbitrale;
– non sono ammissibili motivi aggiunti, rispetto a quelli dedotti nell’atto introduttivo di impugnazione della decisione arbitrale
Cass., Sez. I, ordinanza 21-06-2021, n. 17645
In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie (corrispondente a quella prevista, per la medesima fattispecie, dall’odierno art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ.) non corrisponde a quella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale.
con nota del titolo La nullità del lodo per disposizioni contraddittorie, su Ec legal 13-07-2021
Cass. civ., Sez. I, ordinanza 7-06-2021, n. 15785
In tema di giudizio arbitrale, la questione della violazione del contraddittorio deve essere esaminata non sotto il profilo formale, ma nell’ambito di una ricerca volta all’accertamento di una effettiva lesione della possibilità di dedurre e contraddire, onde verificare se l’atto abbia egualmente raggiunto lo scopo di instaurare un regolare contraddittorio e se, comunque, l’inosservanza non abbia causato pregiudizio alla parte; ne consegue che la nullità del lodo e del procedimento devono essere dichiarate solo ove nell’impugnazione, alla denuncia del vizio idoneo a determinarle, segua l’indicazione dello specifico pregiudizio che esso abbia arrecato al diritto di difesa.
Cass., Sez. II, 4 giugno 2021, n. 15613
La nullità del lodo per omessa pronunzia su domande ed eccezioni delle parti, in conformità alla convenzione di arbitrato, ex art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., è configurabile solo nel caso di mancato esame, da parte degli arbitri, di questioni di merito e non anche di rito, nel qual caso l’impugnazione per nullità può essere proposta soltanto, in base ad altri numeri del medesimo art. 829 c.p.c., per far valere la mancanza delle condizioni per la decisione nel merito da parte degli arbitri.
Cass. civ. Sez. Unite, 12-02-2019, n. 4135
Il prospective overruling è un meccanismo finalizzato a porre la parte al riparto dagli effetti nocivi di mutamenti imprevedibili delle “regole del gioco” attraverso la sterilizzazione delle conseguenze pregiudizievoli del nuovo indirizzo interpretativo, consentendosi all’atto compiuto con modalità ed in forme ossequiose dell’orientamento giurisprudenziale successivamente ripudiato, ma dominante al momento del compimento dell’atto, di produrre ugualmente i suoi effetti. Pertanto, nel caso in cui un nuovo indirizzo interpretativo, modificativo di un precedente orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, sia ampliativo di facoltà e poteri processuali non vi può essere una lesione dell’affidamento meritevole della tutela da prospective overruling ma possono ricorrere, in ipotesi, gli estremi per una rimessione in termine ordinaria a norme dell’art. 153, secondo comma. c.p.c.
L’affidamento qualificato meritevole di tutela con il rimedio dell’overruling è riconoscibile solo in presenza di stabili approdi interpretativi del giudice di legittimità i quali soltanto assumono il valore di communis opinio tra gli operatori del diritto se connotati dai caratteri della costanza e ripetizione, mentre a tal fine non rilevano pronunzie adottate in sede di merito.
L’errore di diritto in cui sia incorsa la parte nell’interpretazione della legge processuale non può di regola giustificare la rimessione in termini che potrà essere concessa solo qualora tale errore sia dipeso da circostanze di fatto cui la parte sia del tutto estranea ed imputabili, al contrario, alla controparte o a terzi.
Cass. civ. ordinanza 12 novembre 2018 n. 28997
La denuncia di nullità del lodo arbitrale postula, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, l’esplicita allegazione dell’erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi, e non è, pertanto, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d’indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l’inosservanza di legge solo all’esito del riscontro dell’omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo. (Nella specie, il ricorrente aveva censurato per violazione di legge i criteri di determinazione temporale del danno di cui aveva chiesto il risarcimento così formulando una censura infondata perchè involgente la valutazione di merito degli arbitri e non i limiti della clausola compromissoria, la S.C., in applicazione del principio, ha rigettato il ricorso).
Cass. civ. 27 settembre 2018, n. 23325
È nullo, per violazione del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa, il lodo arbitrale nel quale sia posta a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio e mai sottoposta alla valutazione delle parti. (In applicazione del predetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della corte d’appello che, in sede di impugnazione del lodo arbitrale, aveva omesso di valutare la dedotta violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, nonostante la decisione fosse stata fondata sull’inefficacia del contratto per difetto di un progetto preliminare, questione mai discussa dalle parti, che nel giudizio arbitrale avevano chiesto, reciprocamente, la risoluzione del contratto per inadempimento, con ciò presupponendo la validità del titolo originario).
Cass. civ. 18 maggio 2018, n. 12321
In tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di motivazione, quale vizio riconducibile all’art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all’art. 823 n. 3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell’ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l’individuazione della “ratio” della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un “iter” argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non-motivazione.
Cass. civ. 18 novembre 2016, n. 23463
Nel giudizio arbitrale, la questione concernente l’esistenza o la validità della convenzione giustificativa della “potestas iudicandi” degli arbitri ha natura pregiudiziale di rito, in quanto funzionale all’accertamento di un “error in procedendo” che vizia una decisione giurisdizionale, quale è il lodo.
Cass. civ. 9 maggio 2016, n. 9284
In tema di arbitrato, l’art. 829, comma 3, c.p.c., come riformulato dall’art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006, si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l’entrata in vigore della novella, ma, per stabilire se sia ammissibile l’impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge – cui l’art. 829, comma 3, c.p.c., rinvia – va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, sicché, in caso di convenzione cd. di diritto comune stipulata anteriormente all’entrata in vigore della nuova disciplina, nel silenzio delle parti deve intendersi ammissibile l’impugnazione del lodo, così disponendo l’art. 829, comma 2, c.p.c., nel testo previgente, salvo che le parti stesse avessero autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile.
