Termine breve d’impugnazione e notificazione della sentenza alla P.A.
La Corte di Cassazione a Sezione Unite, con sentenza 30 settembre 2020, n. 20866, stabilisce che la notifica della sentenza di primo grado, senza alcuna menzione del difensore, deve ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare. Solo qualora l’atto sia dotato di tutti i requisiti formali minimi, la notificazione si perfeziona, così da sollecitare validamente un’eventuale impugnazione entro il termine breve.
IL CASO
Il caso in esame è estremamente specifico ed il principio di diritto affermato dalla Suprema Corte va circoscritto, nella sua applicazione, all’ambito che viene, di seguito, enunciato.
Un allevatore proponeva, nei confronti di una ASL, domanda di risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimo ordine di abbattimento di alcuni capi di bestiame.

Le sue pretese venivano accolte dal Tribunale, nonostante le contestazioni della convenuta, che si era costituita a ministero di un avvocato interno, domiciliato, ai fini del giudizio, presso la sede dell’Ente.
La sentenza di primo grado veniva notificata all’ASL in quella stessa sede, senza che fosse indicato il nominativo del difensore che aveva rappresentato l’ente in primo grado. In particolare, la relazione di notificazione dichiarava che la sentenza veniva notificata all’ASL soccombente, domiciliata in … (luogo nel contempo sede istituzionale della P.A. e domicilio eletto dal suo difensore nel precedente grado di giudizio).
Poiché era già decorso il termine breve (di 30 giorni), l’appello dell’ASL veniva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo. La Corte d’Appello riteneva, infatti, che la notifica della sentenza, eseguita con le modalità descritte, fosse pienamente valida e che l’ASL avrebbe dovuto impugnarla nel termine breve previsto dall’art. 325 c.p.c. Il mancato rispetto di tale termine determinava la tardività del gravame e, quindi, la sua inammissibilità.
L’Ente pubblico ricorreva in cassazione, la quale si è pronunciata a Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale sulle due seguenti questioni:
- se la notifica della sentenza di primo grado, effettuata (direttamente) ad una pubblica amministrazione presso la propria sede (e senza menzione del procuratore costituito), sia idonea a far decorrere il termine breve di cui all’art. 325 c.p.c., quando tale luogo è anche sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio;
- se, in questa ipotesi, all’omessa indicazione del difensore dell’ente, nell’atto notificato, possa sopperire il fatto che il nominativo del legale compaia comunque nell’intestazione della sentenza.
SOLUZIONE
La Corte di cassazione, accogliendo il ricorso, stabilisce che la notifica della sentenza di primo grado, senza alcuna menzione del difensore, deve ritenersi inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare, con conseguente erronea declaratoria di inammissibilità dell’appello.
QUESTIONI
Sul tema in esame si fronteggiano due distinti orientamenti giurisprudenziali.
Il primo, numericamente prevalente, afferma che, quando un ente è patrocinato dalla propria avvocatura interna ed ha eletto domicilio presso la propria sede, la notifica ivi compiuta senza l’indicazione del procuratore domiciliatario non è idonea a far decorrere il termine breve per proporre impugnazione. La sola identità del luogo di domiciliazione non sarebbe, infatti, sufficiente ad assicurare che la sentenza giunga a conoscenza della parte tramite il suo rappresentante processuale. Ciò principalmente a causa della complessità di organizzazione dell’ente destinatario della notifica, delle sue dimensioni e delle prassi locali1.
L’altro orientamento, dopo aver ricordato che la notifica della sentenza al procuratore costituito (art 170 c.p.c.) ha lo stesso effetto della notifica alla parte presso il procuratore, sostiene che, quando (1) una P.A. disponga di un servizio di avvocatura interna, (2) questa abbia la stessa sede dell’ente e (3) ivi la P.A. abbia eletto domicilio, vi è “una presunzione assoluta di irredimibile collegamento tra la parte, il suo procuratore costituito e il domicilio di quest’ultimo”, tale da creare una “assoluta identità, logistica e funzionale, del domicilio (del rappresentante dell’ente) e del domicilio eletto presso il suo difensore e procuratore costituito”2. In tale ipotesi, la notifica della sentenza nel luogo che è, al contempo, sede dell’ente, della sua avvocatura e domicilio eletto, produce gli effetti di cui all’art. 325 c.p.c. Ciò anche se non è indicato il nome del legale che ha patrocinato l’ente in giudizio, quando, comunque, risulti dall’epigrafe della sentenza notificata.

Secondo una recentissima giurisprudenza, inoltre, l’indicazione del nominativo del procuratore non è elemento formale espressamente richiesto dalla legge a pena di nullità. La notifica della sentenza presso lo studio del procuratore domiciliatario, senza l’indicazione del nominativo del legale, non è, quindi, nulla, a patto che il nominativo del destinatario dell’atto si evinca dalla pronuncia notificata3.
Le Sezioni unite, componendo il contrasto giurisprudenziale in atto, ritengono la soluzione espressa dall’indirizzo giurisprudenziale prevalente (il primo), la più idonea a bilanciare correttamente i vari interessi in gioco: l’esigenza primaria di un sollecito conseguimento di una pronuncia definitiva, il principio di certezza del diritto (la notifica eseguita alla parte personalmente non ha effetti sollecitatori ad esercitare il diritto di impugnazione) e il diritto di difesa di tutte le parti, compresa quella contro cui si vuole formare il giudicato.
A fondamento della propria decisione, la Suprema Corte specifica che, solo qualora l’atto sia dotato di tutti i requisiti formali minimi univoci sopra enunciati, la notificazione si perfeziona e sollecita validamente un’eventuale impugnazione entro il termine breve.
E’, quindi, indispensabile che il procuratore sia menzionato nella notifica, o che sia, con immediatezza, percepibile come destinatario dell’atto, pur senza necessità che il notificante usi formule sacramentali o sia assoggettato a formalismi eccessivi.
Al contrario, la notifica errata, fatta personalmente alla parte, senza alcuna menzione dell’univoca direzione a quel procuratore, non può avere il medesimo effetto, neppure nel caso in cui la stessa sia eseguita in un luogo che sia, al medesimo tempo, sede di una pubblica amministrazione, sede della sua avvocatura interna e domicilio eletto per il giudizio. In tale ipotesi opera, quindi, l’ordinario termine semestrale, che si applica in assenza di notificazione.
Il nominativo del difensore nell’intestazione della sentenza non comporta che la notifica sia diretta univocamente a quest’ultimo e, quand’anche il titolo sia dal medesimo ricevuto, non attiva il suo onere di impugnazione. Questo principio di diritto pare non operare, invece, nel caso più generale in cui, ferma la mancanza di indicazione del nominativo del procuratore nella relazione di notifica, l’atto sia diretto presso il suo studio professionale, diverso dalla sede o residenza del cliente.
Il testo integrale della nota è pubblicato su Euroconference LEGAL, 15 dicembre 2020.
Autore: Francesco Tedioli