La nomina degli arbitri

Nell’arbitrato societario gli arbitri sono designati dal Presidente del Tribunale nel cui circondario è situata la sede dell’arbitato. Sono nulle le clausole contrarie alla predetta regola, contenuta nell’art. 810, comma II, c.p.c.


Cass. civ. Sez. I Sent., 14-03-2023, n. 7335
Il vizio afferente l’invalida o irregolare costituzione del collegio arbitrale (anche costituito per obbligo di legge), derivante dal fatto che la nomina sia stata effettuata in violazione dei modi e delle forme di cui ai Capi I e II del titolo VIII del libro IV del codice civile, va ricondotto non già all’art. 158 c.p.c., relativo al vizio di costituzione del giudice, ma alle nullità previste dall’art. 829, comma 1, n. 2, c.p.c, in quanto il lodo arbitrale, che costituisce una decisione per la soluzione della controversia sul piano privatistico, non può in alcun modo accostarsi a un “dictum” giurisdizionale; tale carattere è stato accentuato dalla l.n. 25 del 1994, senza che le modifiche apportate dall’art. 819-ter c.p.c., introdotto dal d.lgs.n. 40 del 2006, possano condurre ad una diversa linea ricostruttiva dell’istituto.

Cass. civ. Sez. Unite, Sent., 18-01-2022, n. 1392
Non viola l’art. 809, co. 1, cod. proc. civ., che prescrive in maniera inderogabile il numero dispari degli arbitri, una clausola compromissoria che preveda un collegio arbitrale a composizione variabile, e attribuisca, in caso di numero pari di membri, un doppio voto al presidente del collegio.

Appello Firenze, 07 Giugno 2022
Nel procedimento di nomina dell’arbitro in materia societaria sussiste una competenza funzionale attribuita per legge al Presidente del Tribunale, cui deve sostituirsi necessariamente il Presidente della sezione imprese del tribunale competente per territorio; l’assunto è fondato sulla base dell’art. 810 c.p.c., che si occupa del procedimento di nomina degli arbitri, e che prevede al comma 4 la applicabilità delle disposizioni di cui ai commi 1-3 anche alle ipotesi di potere di nomina dell’arbitro conferito direttamente all’autorità giudiziaria. Vi è pertanto un richiamo alle fattispecie in cui è stabilita la competenza del Presidente del tribunale, attributiva quindi per legge di una competenza che deve intendersi effettuata, ai sensi della norma speciale di cui al citato art. 5, nel caso di arbitrato in materia societaria, in testa al Presidente della sezione specializzata.

Corte di cassazione, ordinanza 6 maggio 2021, n. 11847
Qualora una clausola compromissoria, nel prevedere la formazione del collegio arbitrale, disponga che esso debba essere composto da tre arbitri (uno nominato da ciascuna delle parti ed il terzo dagli arbitri o, in caso di mancata nomina, dal Presidente della Corte d’appello di un determinato foro) è legittima e coerente l’interpretazione che, in caso di accertata inesistenza del predetto ufficio giudiziario (Corte di appello), non deponga per la nullità della disposizione pattizia, ma ne preservi validità ed efficacia prevedendo che la nomina del terzo arbitro avvenga ad opera del Presidente del Tribunale del foro medesimo. Tale interpretazione, infatti, lungi dal rivelarsi come sostitutiva della volontà delle parti, è invece conservativa della clausola compromissoria medesima, in quanto permette di attribuire un significato alla disposizione negoziale che all’Ufficio Giudiziario territorialmente competente aveva demandato, in via suppletiva, la nomina del terzo arbitro, consentendo, in tal modo, la conservazione degli effetti utili del contratto in omaggio al principio consacrato nel disposto previsto dall’art. 1367 cod. civ.

Tribunale di Civitavecchia, 7 gennaio 2021, n. 2 – Giudice Soro
La disposizione di cui all’art. 34, secondo comma, del D.lgs. n. 5/2003, secondo la quale “La clausola deve prevedere il numero e le modalità di nomina degli arbitri, conferendo in ogni caso, a pena di nullità, il potere di nomina di tutti gli arbitri a soggetto estraneo alla società”, in quanto inserita nel predetto D.lgs. n. 5/2003, relativo alla “Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario” è riferita alle sole società e non anche ai consorzi di urbanizzazione ai quali è applicabile la disciplina delle associazioni non riconosciute e della comunione.

Cass. civ. 28 maggio 2019, n. 14476
La nomina dell’arbitro in violazione della regola, contenuta nell’art. 810, secondo comma, c.p.c. che attribuisce tale competenza, funzionale ed inderogabile, al presidente del tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato, determina la nullità del lodo, ai sensi dell’art. 829, primo comma, c.p.c., ove disposta da giudice territorialmente non competente, nei limiti in cui la questione venga dedotta nel giudizio arbitrale ma non l’invalidità della convenzione arbitrale sia perché si tratta di una disposizione destinata a regolare l’ipotesi residuale del mancato accordo delle parti in merito alla nomina, sia perché la previsione di un foro inderogabile opera, nel processo, in modo simile al meccanismo di sostituzione di diritto delle clausole contrattuali nulle, perché in contrasto con norme imperative, di cui all’art. 1419, secondo comma, c.c.

Cass. civ. 9 luglio 2018, n. 18004
È inammissibile il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. avverso il decreto di nomina o di sostituzione di un arbitro, essendo provvedimento privo di carattere decisiorio e insuscettibile di produrre effetti sostanziali o processuali di cosa giudicata.

Cass. civ. 20 aprile 2016, n. 7956
La nomina dell’arbitro in sede giudiziale, ai sensi dell’art. 810, comma 2, c.p.c., deve essere effettuata, in assenza di ragioni impeditive, tenendo conto della volontà manifestata dalle parti nella clausola compromissoria in relazione alla designazione di soggetti dotati di particolari qualità o appartenenti a determinate categorie, atteso che l’intervento del presidente del tribunale è di tipo integrativo-sostitutivo della volontà negoziale, ove questa non sia “contra legem” o non più concretamente attuabile.

Cass. civ. 14 maggio 2012, n. 7450
In tema di arbitrato ai sensi degli artt. 810 e 811 c.p.c., è pienamente legittimo il provvedimento del presidente del tribunale che proceda alla designazione dell’arbitro, non nominato tempestivamente da una delle parti, al di fuori delle categorie professionali previste nella clausola compromissoria, poiché questa non può estendere i suoi effetti sui poteri di nomina di cui la legge investe, nell’inerzia delle parti, l’autorità giudiziaria, il cui intervento non è dunque soggetto ai limiti fissati dall’autonomia privata, vincolante solo per gli autori degli atti che ne costituiscono esercizio a norma dell’art. 1372 c.c., ma si attua con la discrezionalità tipica del magistrato, che opera secondo legge nell’esercizio dei suoi poteri e senza vincoli di mandato.

Cass. civ, 2 dicembre 2005, n. 26257 – Nomina degli arbitri, per la parte inadempiente non scatta alcun effetto preclusivo.
Deve escludersi, alla luce del tenore letterale della disposizione di cui all’art. 810 c.p.c., primo comma, ultimo periodo (“La parte, alla quale è rivolto l’invito, deve notificare, nei venti giorni successivi, le generalità dell’arbitro o degli arbitri da essa nominati”) e della natura e struttura del giudizio arbitrale, il termine di venti giorni debba essere qualificato come perentorio.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *