Controversie tra utenti e società telefoniche: conseguenze del mancato esperimento del tentativo obbligatorio
di conciliazione
Autore:
Francesco Tedioli
Il
testo integrale 
della nota è pubblicato su
Euroconference LEGAL, 6 luglio 2020.
Le Sezioni Unite, con la
sentenza 28 aprile 2020, n. 8241

hanno stabilito che la mancanza del previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione,
richiesto per poter dare inizio a una controversia in materia di telecomunicazioni, determina l’improcedibilità
della domanda e non la sua improponibilità, con la conseguenza che il giudice, senza emettere una pronuncia in rito,

deve sospendere il giudizio e stabilire un termine per consentire alle parti di dar luogo
al tentativo suddetto per poi proseguire il giudizio dinanzi a sé.
L’art. 1, comma 11, della L. 31 luglio 1997, n. 249 prevede, infatti, che, per le controversie che possono insorgere tra utenti o
gruppi di utenti ed un soggetto autorizzato o destinatario di licenze, non può proporsi ricorso in sede giurisdizionale fino
a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla presentazione delle relativa istanza all’Autorità.
Come ricordato, la disposizione richiamata ha introdotto l’obbligo di conciliazione nelle cause in materia di telecomunicazioni senza, tuttavia,
disciplinarlo in maniera analitica, ma delegando questa attività all'Authority.