Leasing

La L. 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza), all’art 1 commi 136 e seguenti dell’art. 1 reca la disciplina della locazione finanziaria. Una prima precisazione, non fondamentale ma mai tipizzata, attiene alla quantificazione del canone di locazione finanziaria, il quale deve tenere conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. I commi da 137 a 139 disciplinano cause ed effetti del grave inadempimento dell’utilizzatore, con ciò abrogando implicitamente tutta la disciplina elaborata dalla giurisprudenza. In particolare il comma 137 stabilisce che costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno: a) per i leasing immobiliari sei canoni mensili o due canoni trimestrali anche non consecutivi, o un importo equivalente; b) per i leasing finanziari quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente.


Cass. civ. Sez. Unite, 29 gennaio 2021, n. 2142
La legge n. 124 del 2017 (cfr., art. 1, commi 136-140) non ha effetti retroattivi e trova, quindi, applicazione per i contratti di leasing finanziario in cui i presupposti della risoluzione per l’inadempimento dell’utilizzatore (previsti dal comma 137) non si siano ancora verificati al momento della sua entrata in vigore; sicché, per i contratti risolti in precedenza e rispetto ai quali sia intervenuto il fallimento dell’utilizzatore soltanto successivamente alla risoluzione contrattuale, rimane valida la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, dovendo per quest’ultimo social-tipo negoziale applicarsi, in via analogica, la disciplina di cui all’art. 1526 cod. civ. e non quella dettata dall’art. 72-quater L. Fall., rispetto alla quale non possono ravvisarsi, nella specie, le condizioni per il ricorso all’analogia legis, né essendo altrimenti consentito giungere in via interpretativa ad una applicazione retroattiva della legge n. 124 del 2017. In base poi alla disciplina dettata dall’art. 1526 cod. civ., in caso di fallimento dell’utilizzatore, il concedente che aspiri a diventare creditore concorrente ha l’onere di formulare una completa domanda di insinuazione al passivo, ex art. 93 L. Fall., in seno alla quale, invocando ai fini del risarcimento del danno l’applicazione dell’eventuale clausola penale stipulata in suo favore, dovrà offrire al giudice delegato la possibilità di apprezzare se detta penale sia equa ovvero manifestamente eccessiva, a tal riguardo avendo l’onere di indicare la somma esattamente ricavata dalla diversa allocazione del bene oggetto di leasing, ovvero, in mancanza, di allegare alla sua domanda una stima attendibile del valore di mercato del bene medesimo al momento del deposito della stessa.

Cass. civ. Sez. Unite Sent., 28-01-2021, n. 2061 
In tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all’art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l’entrata in vigore della legge stessa; per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest’ultima figura, della disciplina dell’art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell’utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l’art. 72 quater l.fall.

Cass. civ. Sez. III Ord., 31 ottobre 2019, n. 27999
In caso di scioglimento per mutuo consenso del contratto di leasing traslativo non trova applicazione – nemmeno in via analogica – il disposto dell’art. 1526 c.c. (che prevede il ripristino delle originarie posizioni delle parti attraverso la restituzione all’utilizzatore delle rate versate e il riconoscimento al concedente del diritto all’equo compenso per l’uso del bene), mancando il presupposto dell’inadempimento imputabile all’utilizzatore determinante la risoluzione, sicché l’accordo solutorio – ove non contenga ulteriori previsioni concernenti il rapporto estinto – produce il solo effetto di liberare i contraenti dall’obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni ancora dovute in virtù del contratto risolto

Cass. Civ., Sez. III, 10 ottobre 2019, n. 30520
La condizione di procedibilità relativa all’esperimento della mediazione, introdotta dall’art. 5 del D. Lgs. n. 28 del 2010 con riferimento ai contratti bancari e finanziari, non può automaticamente estendersi alla diversa ipotesi del leasing immobiliare. Ciò in quanto il menzionato articolo contiene un richiamo esclusivamente alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB, nonché alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF. Pertanto, la delineata disciplina non è estendibile arbitrariamente, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, al leasing immobiliare, indipendentemente dal fatto che la sua finalità sia proprio quella di finanziamento specificamente funzionale all’acquisto del bene, ovvero alla mera utilizzazione dello stesso.

Cass. civ. Sez. I 10 maggio 2019, n. 12552 e Cass. Civ. Sez. I, 10 luglio 2019, n. 18543
La disciplina prevista dall’art. 72-quater L.Fall., seppur dettata in relazione all’ipotesi in cui lo scioglimento del contratto di leasing derivi dalla scelta del curatore, è del tutto coerente con la fisionomia unitaria del leasing finanziario di cui alla L. n. 124/2017, dovendo ritenersi definitivamente superata la distinzione tra leasing traslativo e leasing di godimento ed il ricorso in via analogica all’art. 1526 c.c. Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing, verificatasi prima della dichiarazione di fallimento, dovranno essere regolati sulla base di quanto previsto dall’art. 72-quater L.Fall., che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali pattuizioni contrattuali difformi. Non è configurabile, inoltre, uno ius retentionis del bene in capo alla curatela, che è tenuta quindi alla restituzione quale effetto che discende in via immediata dalla risoluzione del contratto.

Cass.,Sez. I, 15 luglio 2011, n. 15701
Il credito che, a norma dell’articolo 72 quater l.f. è destinato a soddisfarsi sul bene oggetto di locazione finanziaria al di fuori del concorso sostanziale con gli altri creditori, è comunque sottoposto al concorso formale e deve pertanto essere verificato in sede di accertamento del passivo, anche se non si è ancora proceduto alla vendita o alla nuova allocazione del bene.
In tema di effetti del fallimento su preesistente rapporto di leasing, ai sensi dell’art. 72 quater l.f. (introdotto dall’art. 59 del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 e modificato dall’art. 4, comma 8, del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169), il concedente, in caso di fallimento dell’utilizzatore e di opzione del curatore per lo scioglimento del vincolo contrattuale, può soddisfarsi sul bene oggetto del contratto di locazione finanziaria al di fuori del concorso, previa ammissione del credito al passivo fallimentare essendo egli destinato ad essere soddisfatto al di fuori del riparto dell’attivo, mediante vendita del bene (analogamente al creditore pignoratizio e a quello garantito da privilegio speciale ex art. 53 legge fall.), con esenzione dal concorso sostanziale, ma non dal concorso formale.

Cass., 14 novembre 2006, n. 24214
Per stabilire se il contratto di leasing è di godimento o traslativo, occorre individuare la volontà delle parti al momento della conclusione di esso, accertando se il canone è stato pattuito come corrispettivo dell’utilizzazione del bene, ovvero come corresponsione anticipata di parte del prezzo per il suo acquisto alla prevista scadenza del contratto. Si ha infatti la figura del leasing di godimento allorchè l’insieme dei canoni è inferiore, in modo consistente, alla remunerazione del capitale investito nell’operazione di acquisto e concessione in locazione del bene, e lascia non coperta una parte non irrilevante di questo capitale, mentre il prezzo pattuito per l’opzione è di corrispondente livello; ricorre, invece, la figura del leasing traslativo se l’insieme dei canoni remunera interamente il capitale impiegato, ed il prevedibile valore del bene alla scadenza del contratto sopravanza in modo non indifferente il prezzo di opzione. La risoluzione della locazione finanziaria, per inadempimento dell’utilizzatore, non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell’art. 1458 primo comma c.c. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto (con consequenziale marginalità dell’eventuale opzione), e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell’uso dei beni stessi. La risoluzione medesima, invece, si sottrae a dette previsioni, e resta soggetta alla applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall’art. 1526 c.c. con riguardo alla vendita con riserva della proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare a quella scadenza un valore residuo superiore all’importo convenuto per l’opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto (rispetto a cui la concessione in godimento assume funzione strumentale).

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