Nel caso in cui un coerede ceda la propria quota ereditaria di un fondo, sul diritto di prelazione del coltivatore diretto prevale il diritto del coerede. Prevale, invece, il diritto di prelazione previsto dal citato art. 8 della legge 590/1965 qualora oggetto del trasferimento sia un fondo o una quota considerati nella loro determinata individualità.
GIURISPRUDENZA
Cassazione Civile, sez. II, 11-09-2017, n. 21050 – Comunione ereditaria: la prelazione agraria non opera tra coeredi
All’interno della comunione ereditaria ciascuno dei coeredi è libero di trasferire la propria quota di fondo rustico all’uno o all’altro coerede, non essendo applicabili tra i coeredi le limitazioni all’autonomia negoziale che discendono dalla prelazione riconosciuta dalla L. n. 590 del 1965, art. 8, u.c., a favore del coerede coltivatore diretto.
Cassazione Civile, sez. III, 23-02-2009, n. 4345
Qualora sia venduta la quota – o una sua frazione aritmetica – di un fondo tuttora indiviso, facente parte di una comunione ereditaria, il diritto di prelazione del coerede, di cui all’art. 732 c.c., prevale sul diritto di prelazione del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante, previsto dall’art. 8 l. n. 590 del 1965, sia che l’asse ereditario sia costituito soltanto da quel fondo sia che l’asse consista di altri cespiti; prevale, invece, il diritto di prelazione previsto dal citato art. 8 qualora oggetto del trasferimento sia un fondo o una quota di esso considerati nella loro determinata individualità, secondo l’incensurabile apprezzamento del giudice di merito, il quale ritenga, cioè, che con l’atto di cessione non si è operata la sostituzione del terzo acquirente al venditore nella quota o frazione di quota ereditaria a questi spettante; nel secondo caso, peraltro, ai sensi dell’ultimo comma del citato art. 8, il coerede coltivatore diretto, “a preferenza” degli altri coeredi non coltivatori diretti, può esercitare il diritto di prelazione “a precedenza” rispetto a quello spettante all’affittuario, mezzadro, colono, compartecipante, quale coltivatore insediato nel fondo.
