Tra nuove regole e vecchi problemi la class action trova collocazione nel codice di procedura civile

Class Action


Il legislatore, conscio del pratico fallimento dei tentativi pregressi, introduce l’azione di classe tra gli istituti di diritto processuale civile, trasformando in un’azione di carattere generale, quella che era stata pensata, nell’art. 140 bis c. cons., in una logica molto consumeristica, Se merita un plauso la scelta di fondo che sorregge questo strumento, ciò non si può dire delle disposizioni in esame, che delineano un procedimento giudiziario piuttosto complicato. Molti sono, infatti, i limiti di questa normativa, sintomo di una cattiva tecnica legislativa: articoli troppo lunghi, commi disparati, disposizioni ridondanti e contraddittorie. Il rinvio di un anno della sua entrata in vigore segna un decollo eccessivamente cauto, ma, sarà quanto mai utile per dar tempo al legislatore di apportare le modifiche necessarie per armonizzare la novella con il corpus del codice di rito.

1. Cenni Introduttivi

A seguito delle modifiche normative introdotte dalla l. 12 aprile 2019, n. 311, l’istituto della class action2 non è più regolato dal Codice del consumo3, ma ha trovato collocazione nel Codice di procedura civile, alla fine del Libro IV, il Titolo VIII-bis, dedicato ai procedimenti collettivi (artt. 840 bis/840 sexiesdecies4). La scelta del legislatore è motivata dalla volontà di estendere il campo di applicazione dell’azione di classe5, ampliando le categorie di soggetti che possono utilizzare tale istituto e le situazioni giuridiche che possono essere oggetto di tutela.

Nonostante i promotori della riforma (in primis, le associazioni dei consumatori) confidassero nell’attuazione di procedure di immediata e diffusa applicazione che potessero rispondere alle concrete esigenze degli utenti, la L. 31/2019 ha, almeno in parte, deluso tali aspettative: da un lato, infatti, rinvia la sua entrata in vigore a un anno dalla sua pubblicazione e, dall’altro, riguarderà esclusivamente le condotte illecite commesse dopo la data di sua entrata in vigore6. La nuova disciplina sarà, infatti, operativa dal 19 aprile 2020, per consentire al Ministero della giustizia di approntare i servizi telematici cui è integralmente affidata la gestione del contenzioso di classe7. Un differimento così lungo trova giustificazione, per un verso, nell’esigenza di emanare la normativa di attuazione concernente l’elenco delle associazioni e organizzazioni abilitate a innescare le azioni collettive e, per l’altro, nella necessità di adeguamenti tecnici funzionali all’efficace gestione delle procedure. Il legislatore ha, inoltre, previsto che nel periodo transitorio continuerà a trovare applicazione la disciplina prevista dall’art. 140 bis del Codice del consumo8.

2. La Legittimazione attiva e passiva della nuova azione di classe

Una prima novità riguarda la legittimazione ad agire. Il legislatore sceglie di estendere la titolarità attiva dell’azione, riconosciuta non più soltanto ai consumatori per i casi di responsabilità contrattuale delle imprese verso i propri clienti. Questa nuova azione si apre a tutti coloro che avanzino pretese risarcitorie9, anche di natura extracontrattuale10, in relazione alla lesione di “diritti individuali omogenei”11. In particolare, potrà agire in giudizio, non solo qualsiasi componente della classe, pure singolarmente, ma anche un’organizzazione o un’associazione senza scopo di lucro12 i cui obbiettivi statutari comprendano la tutela dei diritti individuali lesi13.

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Una seconda importante modifica concerne la possibilità per tali soggetti di stare autonomamente in giudizio e non quali rappresentanti nel processo del componente della classe resasi per suo tramite attrice.

La normativa in esame appare, invece, piuttosto lacunosa ove non prevede un meccanismo per l’individuazione di un rappresentante della classe capace di tenere conto dell’interesse di tutti o, almeno, della maggioranza dei potenziali membri. Semplicemente, in molti casi – secondo la ben nota formula del first come, first served – chi prima si muove diventerà il primo della classe e deciderà unilateralmente come condurre la lite, ivi incluse eventuali transazioni.

La legittimazione passiva investe, viceversa, le imprese, gli enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle loro rispettive attività.

3. L’azione inibitoria collettiva

Con tale azione chi vi abbia interesse, comprese le organizzazioni e associazioni no profit, può chiedere al giudice di ordinare alle imprese o agli enti gestori di servizi di pubblica utilità di cessare un comportamento lesivo di una pluralità di individui ed enti, espletato nello svolgimento delle attività, o il divieto di reiterazione di una condotta commissiva o omissiva degli stessi soggetti. Di particolare interesse il fatto che, all’interno di questa pronuncia, il tribunale possa, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all’art. 614-bis c.p.c., anche fuori dei casi ivi previsti.

Va, infine segnalato che la nuova formulazione dell’azione inibitoria rappresenta, secondo taluni esponenti a rappresentanza della categoria dei consumatori, un inspiegabile passo indietro rispetto alla formulazione precedente. La nuova legge non avrebbe, infatti, migliorato né potenziato questo istituto, restituendo, invece, uno strumento di ben più difficile utilizzo., Più opportuno sarebbe stato tenere ferma la disciplina vigente ed estenderla ad illeciti diversi da quelli consumeristici14.

4. La Prima fase di “filtro” del procedimento

Il nuovo procedimento abbandona il sistema bifasico di accertamento-condanna in cui si sviluppava la “vecchia” azione collettiva in favore di un processo articolato in tre fasi: la prima e la seconda relative, rispettivamente, all’ammissibilità dell’azione e alla decisione sul merito, e l’ultima inerente alla liquidazione delle somme dovute agli aderenti all’azione.

Nella prima fase la domanda dovrà essere introdotta con ricorso15, proposto davanti alla sezione specializzata in materia di impresa16, competente per il luogo ove ha sede la parte resistente17 e si applicheranno, con diverse e importanti variazioni in rito, le norme del procedimento sommario18 di cui all’art. 702 bis c.p.c.19 Il giudizio, infatti, si conclude definitivamente con sentenza, una volta che – con ordinanza20 da assumere entro trenta giorni dalla prima udienza21 – il tribunale abbia giudicato ammissibile l’azione22.

È evidente come la previsione di un termine massimo per decidere sull’ammissibilità imprima velocità a questa fase della procedura, in linea con l’architettura complessiva della disciplina. Si noti, inoltre, come il legislatore introduca un nuovo rito sui generis, in cui si intrecciano elementi del processo ordinario sommario e processo di classe23.

Non mutano, invece, i criteri del giudizio di ammissibilità della class action. La domanda viene dichiarata inammissibile quando:

  1. è manifestamente infondata24;
  2. il Tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili;
  3. il ricorrente si trova in conflitto di interessi nei confronti della parte resistente;
  4. non appare in grado di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei fatti valere in giudizio. Tale ultimo criterio desta, tuttavia, molte perplessità, poiché si presta per le sue troppo generali caratteristiche a costituire un possibile freno all’operatività di questo nuovo strumento.

Se l’istanza viene dichiarata inammissibile, il ricorrente potrà riproporre azione di classe quando di verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto25. Onde evitare l’eventuale pluralità di azioni di classe aventi lo stesso oggetto, trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione del ricorso, le nuove azioni di classe sui diritti nascenti dai medesimi fatti dovranno essere dichiarate inammissibili. Le azioni di classe proposte medio tempore saranno, invece, riunite a quella per prima pendente26.

La cancelleria dovrà, infine, pubblicare “nell’area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia”, sia il ricorso introduttivo27 (entro 10 giorni dal suo deposito), sia l’ordinanza di ammissibilità/inammissibilità dell’azione28.

5. La seconda fase sul merito dell’azione e accertamento della responsabilità dell’impresa resistente

La seconda fase, disciplinata dagli artt. 840 quinquies e sexies c.p.c, si apre con l’ordinanza di ammissibilità. Il legislatore dispone che il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, proceda nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del giudizio29. È affidato, quindi, al giudice il compito di gestire la fase istruttoria, contemperando le esigenze di economia processuale e rapida conclusione del procedimento con la necessità di piena attuazione del contraddittorio.

Novità di rilievo vanno a incidere sull’acquisizione e sulla valutazione delle prove30: viene introdotto l’istituto della disclosure, per il quale il giudice, su istanza motivata del ricorrente, può ordinare al resistente l’esibizione delle prove rilevanti ai fini del giudizio che rientrano nella sua disponibilità. In questa fase del procedimento collettivo, il legislatore ha inteso favorire la posizione del ricorrente, prevedendo, non solo una sanzione amministrativa31 in caso di inosservanza all’ordine di esibizione di documenti utili al processo32, ma anche l’anticipazione da parte del resistente delle spese per la eventuale consulenza tecnica.

E’ prevista inoltre una norma di dubbia costituzionalità33 in base alla quale, ai fini dell’accertamento della responsabilità del resistente, il tribunale può avvalersi di dati statistici e presunzioni semplici.

La sentenza che accoglie l’azione di classe si limita a dichiarare la responsabilità del resistente per il pregiudizio arrecato ai diritti individuali omogenei. Come giustamente evidenziato34, si tratta di un ibrido: non ci troviamo di fronte ad una sentenza definitiva, in quanto non definisce il giudizio, che, invece, prosegue per la quantificazione e liquidazione delle somme; non può nemmeno definirsi una sentenza non definitiva, poiché ad essa non segue una sentenza definitiva, e non possono applicarsi le regole della riserva di impugnazione, ex art. 340 c.p.c.

Nello specifico, tale pronuncia (art. 840-sexies c.p.c.):

  1. provvede in ordine alle domande risarcitorie e restitutorie, quando l’azione è proposta da un soggetto diverso da un’organizzazione o da un’associazione;
  2. accerta che il resistente, con la condotta addebitatagli dal ricorrente, ha leso diritti individuali omogenei;
  3. definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei che consentono l’inserimento nella classe35;
  4. individua la documentazione che dovrà essere prodotta dagli aderenti;
  5. dichiara aperta la procedura di adesione, fissando i relativi termini perentori (da 60 a 150 giorni);
  6. nomina il giudice delegato per gestire la procedura di adesione e decidere sulle liquidazioni e un rappresentante comune degli aderenti, che deve avere i requisiti per la nomina a curatore fallimentare.

Un altro rilevante profilo di criticità riguarda l’art. 840 decies c.p.c. che si occupa dell’impugnazione della sentenza, senza, tuttavia, specificare se l’appello sia disciplinato dalle norme ordinare o da quelle dell’appello post sommario (i.e., ex art. 702 quater c.p.c.)36.

Riassumendo, in questa fase si accerta la responsabilità dei resistenti, senza che il giudizio si concluda con l’inizio ai pagamenti o, diversamente, con la fissazione dei criteri di calcolo per la determinazione dei risarcimenti, operazioni entrambe demandate allo stadio successivo del procedimento37.

6. La terza fase relativa alla verifica delle posizioni e alla liquidazione delle somme dovute agli aderenti all’azione

Ottenuta la sentenza di accoglimento, nella terza fase del giudizio, devono essere proposte le opzioni di adesione da parte di coloro che non l’abbiamo già presentata. Accertato il diritto degli aderenti, – nuovi e, ovviamente, anche di quelli che abbiano svolto domanda di intervento dopo l’ordinanza di ammissione dell’azione – vengono accolte le singole condanne e decretati i risarcimenti. Il resistente può contestare le richieste avanzate dai singoli aderenti.

Al rappresentante comune degli aderenti, nominato dal giudice con la sentenza, è affidato, invece, il compito di vagliare la fondatezza dei diritti individuali e sottoporre al giudice un documento riepilogativo, in vista del decreto che liquida il risarcimento nei confronti di ciascun aderente. Anche tale provvedimento può essere oggetto di impugnazione.

In conclusione, risulta evidente come non sia stato risolto uno dei principali problemi che caratterizzavano la precedente azione collettiva risarcitoria: anche la procedura sin qui delineata risulta, infatti, oltremodo defatigante in termini di tempo e farraginosa nell’applicazione, ancorché sia imposta quasi obbligatoriamente dall’allargamento del perimetro della class action.

Si deve rilevare, infine, che la nuova legge non ha collegato un danno punitivo38 al successo dell’azione di classe, diversamente da quanto avviene nei Paesi d’oltre oceano dove tale previsione costituisce un forte incentivo all’esercizio dell’azione.

7. Il sistema di adesione

La nuova disciplina mantiene ancora fermo il sistema dell’opt-in39: organizzazione o associazione promotrice non hanno, infatti, la possibilità di dedurre automaticamente in giudizio i diritti di tutti i membri del gruppo. Non possono tutelare le pretese dell’intera classe, ma solo di quei soggetti che, danneggiati dal medesimo comportamento illecito, abbiano deciso di avvalersi dell’azione collettiva. Questi ultimi devono, quindi, conferire all’attore una procura per rappresentarli sin dall’inizio del processo o, più semplicemente, devono manifestare la volontà di aderire all’azione, nelle forme e nei modi prescritti dal procedimento di adesione.

Con il passaggio alla nuova disciplina, è stata operata una profonda revisione del sistema di adesione: il legislatore non limita più le adesioni ad una sola finestra temporale, ma ne introduce due (la prima, dopo l’ordinanza di ammissione dell’azione40 e, di nuovo, dopo la sentenza di suo accoglimento)41. La possibilità di aderire all’azione di classe anche in una fase successiva alla pronuncia che definisce il giudizio rappresenta una delle novità che maggiormente caratterizzano questa nuova azione di classe. Va, però, sottolineato che questo meccanismo temporale allarga incredibilmente il numero dei membri della classe, potendo anche determinare la nascita di comportamenti opportunistici42. Qualcuno vi potrà, infatti, ravvisare una forma inelegante di free ride, se non di sciacallaggio43, con ingloriosa corsa a montare sul carro del vincitore44.

La domanda di adesione va redatta secondo quanto stabilito dal modello che dovrà essere approvato con decreto del Ministero della giustizia, e caricata nel fascicolo informatico attraverso un’apposita area del portale dei servizi telematici45. La rappresentanza legale da parte dell’avvocato non è strettamente necessaria per tutti gli aderenti46, ma unicamente per il ricorrente. L’aderente non assume, infatti, la qualità di parte. Non può compiere, pertanto, atti processuali; non ha diritto di proporre appello contro la sentenza e non può essere condannato alle spese o al risarcimento del danno in caso di lite temeraria.

Due sono le ipotesi in cui l’adesione diventa inefficace. La prima è che l’aderente abbia revocato il potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune degli aderenti attraverso la domanda di adesione. L’inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d’ufficio. La revoca è opponibile all’impresa o all’ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico. La seconda ipotesi riguarda, invece, l’aderente che non abbia versato l’eventuale quota di fondo spese47 nella misura fissata dalla sentenza che accoglie l’azione di classe o dal giudice delegato48.

Il resistente può replicare, depositando una memoria, contenente le sue difese, entro 120 giorni dal termine per proporre le domande di adesione. A questo punto, il rappresentante comune degli aderenti49, entro novanta giorni dalla scadenza del termine concesso al resistente, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni; ulteriori 30 giorni sono concessi al resistente e gli aderenti, per depositare osservazioni scritte e documenti integrative ed, infine, il rappresentante comune ha altri 60 giorni per redigere il progetto definitivo e presentarlo al giudice delegato. Quest’ultimo potrà accogliere o rigettare ciascuna domanda, con decreto motivato con il quale “condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento del danno o restituzione”50.

Il decreto del giudice delegato, che costituisce titolo esecutivo, entro 30 giorni dalla sua comunicazione, potrà essere impugnato, con ricorso da parte del resistente; dagli avvocati destinatari in proprio della liquidazione del “compenso premiale”51 o del compenso per l’assistenza nella terza fase e dal rappresentante comune degli aderenti52.

L’art. 840-undecies c.p.c. prescrive, infine, ai ricorrenti di comunicare ricorso e decreto di fissazione dell’udienza a non meglio identificati soggetti “controinteressati”.

8. La chiusura del procedimento

Quattro sono le ipotesi satisfattive per gli aderenti. La prima riguarda il pagamento spontaneo del convenuto53 (art. 840 duodecies c.p.c.). Una volta che le somme sono state versate, il rappresentante comune degli aderenti deposita il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme a ciascun aderente54.

Il secondo scenario prevede, invece, un procedimento esecutivo collettivo, promosso dal rappresentante comune degli aderenti55 (art. 840 terdecies c.p.c.)56, al quale spetta un ulteriore compenso liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata. Appare utile evidenziare come l’adempimento del titolo esecutivo, portato dal decreto di cui all’art. 840-octies c.p.c., non è una fase separata e distinta dal procedimento in esame: quest’ultimo potrà, infatti, dirsi chiuso solo dopo che il giudice delegato (che funge da giudice della cognizione e dell’esecuzione allo stesso tempo) avrà verificato l’esito satisfattivo o meno delle pretese economiche degli aderenti (art. 840-quinquiesdecies c.p.c.)57.

Terza e quarta ipotesi di chiusura della procedura concernono, invece, la definizione anticipata del giudizio a seguito dell’accordo – proposto dal tribunale – tra attore e convenuto (art. 840 quaterdecies, co. 1, c.p.c.)58 o la transazione successiva alla sentenza di accoglimento dell’azione conclusa tra il rappresentante comune degli aderenti e il convenuto (art. 840 quaterdecies, co. 2, c.p.c.)59. In tal caso, ciascun aderente ha un termine di 15 giorni per presentare “motivate contestazioni” al testo dell’accordo. Entro i 30 giorni seguenti il giudice delegato pronuncia un provvedimento di autorizzazione alla stipula. Nei successivi 15, gli aderenti che abbiano sollevato contestazioni potranno uscire dalla classe, privando, di fatto, il rappresentante comune del potere di concludere per loro la transazione. In entrambe le ipotesi, l’accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. Le disposizioni di questo articolo sugli accordi transattivi si applicano, in quanto compatibili, anche quando l’azione è promossa da un’organizzazione o un’associazione e l’accordo può riferirsi anche al risarcimento del danno o alle restituzioni in favore degli aderenti che abbiano accettato o non si siano opposti all’accordo stesso.

Eventuali accordi transattivi saranno vincolanti solo per chi – individualmente – ha dato la propria adesione e non per l’intera classe. Sarà, quindi, molto difficile raggiungerli. Appare allora evidente come tale scelta60 rappresenti per i convenuti un forte incentivo a resistere, ad ogni costo, alla soccombenza. In caso di condanna, infatti, potrebbero trovarsi a pagare numerosi soggetti che non hanno partecipato al giudizio, né avranno alcuna garanzia che le conseguenze dei fatti contestati siano state definite una volta per tutte.

Infine, la chiusura non satisfattiva della procedura di adesione è disciplinata dall’art. 840 quinquiesdecies c.p.c. 61 Il giudice delegato – con decreto motivato, reclamabile ex art. 840 undecies c.p.c. può ritenere non opportuno andare oltre, ove risulti l’impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche in ragione dei costi da sostenere. Terminata tale ultima fase, gli aderenti insoddisfatti potranno, così, procedere ad esecuzioni forzate individuali, per recuperare il credito residuo, comprensivo degli interessi.


Il testo integrale del saggio è pubblicato su Studium Iuris, fasc. 10, 2019, pagg. 1413-1420.

Autore: Francesco Tedioli

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