Il venditore non è legittimato passivo in una causa di riscatto agrario, ma può essere chiamato in causa dal riscattato che agisce nei suoi confronti per il risarcimento dei danni (il rimborso delle spese della vendita e, in caso di dolo o colpa grave, anche il lucro cessante o mancato guadagno).
GIURISPRUDENZA
Cassazione Civile, sez. Unite, 1-07-1997, n. 5895
Legittimato passivamente all’azione di riscatto agrario – ai sensi dell’art. 8 della l. 26 maggio 1965 n. 590 – è esclusivamente l’acquirente (nonché “ogni altro successivo avente causa”) e non anche il venditore, che può, eventualmente, essere chiamato in giudizio dall’acquirente per far valere la c.d. garanzia impropria, e nei cui confronti, non si pone, pertanto, un problema di litisconsorzio necessario di carattere sostanziale.