Il compromesso arbitrale, disciplinato all’art. 807 c.p.c., rappresenta l’accordo che ha ad oggetto le controversie già insorte tra le parti e riguardanti diritti disponibili. Con la sottoscrizione del compromesso arbitrale alle parti è preclusa la possibilità di adire il giudice dello Stato per la risoluzione della controversia.
Tribunale di Rieti, 18 gennaio 2021, n. 43 – Giudice Gianluca Morabito
Il legislatore della novella del 2006 attuata con il D.lgs. 2.2.2006, n. 40, ha dettato sub art. 808-ter cod. proc. civ., perseguendo finalità sistematiche, una norma “ad hoc” in tema di arbitrato c.d. irrituale o improprio o libero, che attribuisce alle parti di un rapporto giuridico la facoltà di optare, espressamente e con forma scritta “ad substantiam”, per la risoluzione informale di controversie presenti o future in via alternativa, ancorché non sostitutiva – come invece accade con l’arbitrato rituale – rispetto a un giudizio ordinario. In altri termini, le parti stabiliscono, con convenzione esplicita, che le liti tra esse insorte, o che possono in futuro nascere in relazione a determinati rapporti giuridici, vengano decise da un arbitro, quale terzo giudicante, unico o collegiale, senza (necessariamente) attenersi alla regole di procedura scritte nel codice di rito, con una pronuncia, racchiusa nel lodo, avente gli stessi effetti di una determinazione contrattuale, che le parti medesime, già con la stipula del patto compromissorio, si impegnano ad accettare come espressione della propria volontà. Il risultato finale dell’arbitrato irrituale è quindi un lodo con effetto di contratto tra le parti, il che comporta, a monte, la compromettibilità dei soli conflitti che permettano una regolamentazione contrattuale ai sensi dell’art. 1321 cod. civ.
Tribunale di Vicenza, 4 marzo 2021, n. 478 – Giudice Martina Rispoli
Secondo il combinato disposto degli artt. 807 ed 808 cod. proc. civ. la forma scritta è requisito di validità della clausola compromissoria e, in tema di arbitrato rituale, il requisito della forma scritta richiesto dall’art. 807 cod. proc. civ. è soddisfatto quando la volontà negoziale di compromettere la causa è contenuta in un atto scritto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice adito, accogliendo l’eccezione sollevata dall’opponente, ha dichiarato la propria incompetenza, per essere competente a conoscere la controversia l’arbitro previsto da una clausola del contratto di appalto sottoscritto tra le parti, revocando, al contempo, il decreto ingiuntivo opposto).
Cassazione civile, sez. VI, 20 agosto 2012, ord. n. 14570
In tema di condizioni generali di contratto, essendo la specifica approvazione per iscritto delle clausole cosiddette vessatorie (nella specie: clausola compromissoria), ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., requisito per l’opponibilità delle clausole medesime al contraente aderente, quest’ultimo è il solo legittimato a farne valere l’eventuale mancanza, sicché la nullità di una clausola onerosa senza specifica approvazione scritta dell’aderente non può essere invocata dal predisponente.
Cassazione civile, sez. VI, 5 aprile 2011, ord. n. 7839
La clausola compromissoria può essere contenuta anche in un patto integrativo del contratto, non occorrendo che la volontà negoziale sia manifestata in un unico documento, attesa l’autonomia della clausola compromissoria rispetto al negozio cui essa si riferisce. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la clausola compromissoria contenuta in una scrittura a latere, dal tribunale correttamente qualificata come patto integrativo dello statuto di un’associazione professionale).
Cassazione civile, sez. I, 30 settembre 2010 n. 20504
Il requisito della forma scritta ad substantiam richiesto dall’art. 807 c.p.c. è soddisfatto anche quando la volontà negoziale di compromettere la causa sia contenuta in atti separati e in documenti prodotti in copia da ciascuna delle parti e non disconosciuti