La fallibilità dell’impresa agroenergetica

La normativa fiscale – che qualifica l’impresa agroenergetica come quella dedita ad attività agricola per connessione – e l’assenza di un orientamento giurisprudenziale in tema giustificano il seguente interrogativo: se l’impresa, iscritta nella sezione speciale delle “imprese agricole” presso il Registro tenuto dalla Camera di Commercio, la quale svolga anche attività agroenergetica, mantenga la propria qualifica o, esercitando attività commerciale, rischi di essere assoggetta a fallimento.

1. Le attività connesse in agricoltura

Prima di rispondere al quesito è opportuno ricordare i presupposti in presenza dei quali un’impresa viene qualificata “agricola”, ai sensi dell’art. 2135 c.c. Il D.lgs 228/2001 ne ha ampliato il perimetro, prevedendo due tipi di attività agricole: quelle “tradizionali”1 e quelle “per connessione”. Nelle prime rientrano la coltivazione del fondo, la selvicoltura e l’allevamento di animali2; nelle seconde vanno, invece, ricomprese le lavorazioni connesse, complementari e accessorie, dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli. Questa definizione mostra come la qualifica di “agrarietà” possa essere trasmessa – per connessione – a quelle attività economiche che costituiscono proiezione sul mercato o sul territorio dell’attività di produzione agricola e che la completano o la razionalizzano, assicurando all’imprenditore una più ampia utilizzazione dei fattori produttivi3. In altre parole, attività che svolte autonomamente sono commerciali4 mutano la loro natura se strettamente collegate5 – dal punto di vista «soggettivo»6 e «oggettivo»7all’attività agricola principale, così da integrare il fatturato complessivo dell’impresa, senza essere, in alcun modo, prevalenti o esclusive8.

biogas allevamenti

Le attività connesse si suddividono in “tipizzate” e “non tipizzate” a seconda della loro fonte: le prime sono enunciate nell’art.2135, comma 3, cod. civ.; le seconde, in una serie di disposizioni normative secondarie9. Tra le attività “assimilate” è contemplata quella di produzione di biomasse10, destinate alla trasformazione in energia rinnovabile11, mentre la produzione di energia da fonti fotovoltaiche, da carburanti vegetali12 (ottenuti prevalentemente dalla coltivazione dei fondi rustici) e da prodotti chimici estratti da prodotti del fondo13 trova la propria origine nella Legge Finanziaria 200714.

2. Eccezioni alla fallibilità: l’impresa agricola

Definita l’impresa agricola, passiamo ad esaminare la disciplina concorsuale. Come noto, l’imprenditore agricolo non può essere soggetto a fallimento15. Per giustificare tale privilegio si invocano svariate circostanze:

  1. l’asset principale dell’azienda (i terreni) è di limitata disponibilità (c.d. bene finito);
  2. la riconversione delle strutture produttive necessita di lunghe tempistiche;
  3. l’offerta dei frutti del fondo è polverizzata;
  4. bisogna rispettare i cicli produttivi nell’immettere il prodotto sul mercato;
  5. i beni agricoli sono deperibili16 e
  6. l’imprenditore è soggetto a rischi aggiuntivi (ad es., quello climatico ed ambientale).
Rivista per la consulenza in agricoltura

Al momento della redazione della norma (art. 1 L.F.17), vi era, infine, la convinzione che esentare l’imprenditore agricolo dalle conseguenze del fallimento non avrebbe arrecato gravi ripercussioni economiche sul mercato, in ragione dei ridotti capitali investiti nell’attività18.

Con la Riforma del 200119 l’utilizzazione del fondo è divenuta facoltativa, purché i prodotti siano, anche solo potenzialmente, collegati al terreno20. Allo stesso modo, le attività “connesse” sono state sottratte al fallimento a causa della natura agricola dell’attività principale.

Si può certamente dubitare, in considerazione della mutata situazione economica, che sia ancora opportuno mantenere una differenza di trattamento tra imprenditore agricolo e commerciale: l’evoluzione tecnologica ed i considerevoli investimenti di capitali necessari per lo sviluppo e la sopravvivenza stessa del comparto, hanno portato alla nascita di imprese agricole con dimensione e fatturato pari a quelli di importanti società commerciali.

Nel tentativo di salvare le imprese agricole in crisi, il legislatore ha attenuato la linea di demarcazione tra impresa commerciale e agricola21 prevedendo, da un lato, che anche la seconda possa accedere all’accordo di ristrutturazione del debito, ex art. 182 bis L.F., e alla c.d. transazione fiscale, di cui all’art. 182 ter22; dall’altro, ammettendo l’impresa agricola all’accordo per la composizione della c.d. crisi da sovraindebitamento (art. 7, comma 3 bis, l. n. 3/2012)23.

3. I recenti orientamenti di dottrina e giurisprudenza

Secondo dottrina24 e giurisprudenza25, l’imprenditore iscritto nella sezione speciale delle “imprese agricole” può essere sottoposto a fallimento26, qualora il collegamento funzionale con il fondo rustico risulti insussistente27 o quando le attività “connesse”, di cui all’articolo 2135, cod. civ., siano prevalenti e sproporzionate rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura28.

L’indagine in ordine alla fallibilità deve essere svolta con particolare attenzione alla singola fattispecie29, valutando il tenore delle clausole statutarie ed esaminando l’importanza dell’attività connessa rispetto a quella agricola principale, sulla scorta di dati cronologico temporali, quali la breve durata dell’attività secondaria o il suo esaurirsi in un unico atto30.

Ad evitare la dichiarazione di fallimento non è sufficiente richiamare l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese31, né il codice Ateco comunicato all’Amministrazione finanziaria32, ma il debitore deve provare lo svolgimento, in concreto 33, di un’attività prevalentemente agricola34 e che eventuali attività commesse35 non siano così rilevanti da rendere l’impresa commerciale36. In altri termini, lo svolgimento di un’attività agricola non pone al riparo dal fallimento ove l’impresa sia dedita, parallelamente, ad un’attività prevalente di carattere commerciale37 ed anche quando, in un secondo momento, essa venga meno in tutto o in parte38.

Biogas

Allo stesso modo, la società che svolga solo attività agricole fallisce, se nel suo oggetto sociale è previsto l’esercizio di attività commerciale: quest’ultima qualifica si acquista, infatti, dal momento della costituzione della società, in considerazione di quanto previsto nello statuto39.

L’impresa potrà, infine, essere assoggettata a fallimento anche quando commercializza generi che non abbiano caratteristiche di omogeneità, né abbiano una funzione integrativa rispetto a quelli prodotti dal fondo. In tal caso, la vendita potrebbe essere valutata attività indipendente e, quindi, disciplinata dall’articolo 2195, cod. civ40.

4. Attività agroenergetica e fallimento

Come abbiamo anticipato nel paragrafo precedente, la scelta di non assoggettare al fallimento l’imprenditore agricolo deriva da peculiarità non sempre ricorrenti nel caso di imprese agroenergetiche.

La produzione di energia collegata al fondo è spesso attività assimilabile a quella commerciale, per volume di affari, per necessità di ricorso al credito41 e, principalmente, per il modestissimo rischio biologico/ambientale (spec., in caso di biogas). Ove si tratti di biomasse42 e di energia da fonti fotovoltaiche43, l’attività non è ontologicamente agricola, ma lo diventa in forza della qualifica operata da una norma speciale.

Ritengo, quindi, che la definizione offerta dalla disciplina amministrativa o fiscale (come nella fattispecie) non debba influenzare, in alcun modo, il vaglio in ordine alla fallibilità o meno dell’impresa agroenergetica, che deve avvenire esclusivamente in base ai parametri stabiliti dalle norme civilistiche, come interpretati dalla giurisprudenza.

Ove la produzione non sia limitata all’autoconsumo, è difficile trovare giustificazioni per esonerare l’imprenditore agroenergetico dal fallimento. Allo stesso modo, il mero acquisto, senza ricorrere ad un ciclo biologico, di scarti dell’agroindustria (trinciato di mais, sorgo o altre colture), dell’industria alimentare (farine di scarto o prodotti scaduti), o di quella zootecnica (reflui degli animali o carcasse), deve essere considerato attività commerciale e non connessa, perché manca la strumentalità e il collegamento funzionale con la produzione principale.

Al contrario, vi sarà connessione se:

  1. gli acquisti di residui vegetali o animali sono finalizzati alla cura e allo sviluppo successivo del loro ciclo biologico (autoconsumo calore ed energia elettrica) o se
  2. l’energia prodotta necessiti anche dell’impiego prevalente delle risorse aziendali tipicamente agricole (ad es. la fertilizzazione di liquami animali combinati con vegetali).

La presenza di queste circostanze potrà essere provata con una consulenza tecnica, che evidenzi il passaggio di un sufficiente lasso di tempo tra l’acquisto del materiale organico e la rivendita di energia o mostri un ricarico di prezzo (così da confermare la cura e lo sviluppo di almeno una fase del ciclo biologico o l’impiego delle risorse aziendali, tipicamente agricole).

A parere di chi scrive, dunque, l’unitarietà del concetto economico di impresa non può consentire ingiustificati trattamenti a favore di aziende definite agrarie solo da norme speciali: in particolare, imprese che sfruttano energie rinnovabili e si qualificano come agricole non possono essere privilegiate rispetto a quelle che sono pacificamente commerciali.


Il saggio è pubblicato sulla Rivista per la consulenza in Agricoltura, 55/2020.

Autore: Francesco Tedioli

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