L’impugnazione del lodo arbitrale

Modalità, termini e motivi per impugnare il lodo arbitrale


Cass., Sez. I Civ, 24 gennaio 2023, n. 2166
Il vizio di omessa motivazione di cui all’art. 829, co. 1, n. 5 cod. proc. civ. è ravvisabile nelle sole ipotesi in cui la motivazione del lodo sia del tutto inesistente ovvero sia a tal punto carente da non consentire di individuare la ratio della decisione, o ancora quando si caratterizzi per la scelta di un iter argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, si da risolversi in una sorta di non motivazione.

Cass. civ. Sez. I, 10 novembre 2022, n. 33140
Ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione del lodo, la notificazione della decisione arbitrale, prevista dall’art. 828 c.p.c., può essere effettuata mediante consegna alla parte personalmente o, in alternativa, al difensore da quest’ultimo eventualmente nominato ex art. 816 bis, comma 1, ultima parte, c.p.c., senza che assuma rilievo l’elezione o meno di domicilio presso tale professionista.

Cass., Sez. I Civ., 09 novembre 2022, n. 32996
In tema di arbitrato, il lodo parziale è immediatamente impugnabile, ai sensi dell’art. 827, comma 3, c.p.c., qualora, decidendo su una o più domande, definisca il giudizio relativamente ad esse, mentre deve essere esclusa l’immediata impugnazione del provvedimento arbitrale che risolva solo questioni istruttorie, premettendo alcune considerazioni a supporto della statuizione adottata, ma senza compromettere la decisione finale della controversia.

Cass., Sez. I Civ., 21 settembre 2022, n. 27615
In tema di impugnazione del lodo per contrarietà all’ordine pubblico, deve escludersi che la decisione arbitrale possa essere impugnata per violazione del divieto del patto commissorio, poiché il disposto dell’art. 2744 c.c., pur trattandosi di una norma imperativa, non esprime in sé un valore insopprimibile dell’ordinamento, ma è posto a tutela del patrimonio del contraente, tant’è che lo stesso legislatore ha previsto casi in cui tale divieto non si applica ex art. 6 del d.lgs. n. 170 del 2004.

Cass., Sez. I Civ., 18 maggio 2021, n. 13522
Nell’arbitrato irrituale, il lodo può essere impugnato per errore essenziale esclusivamente quando la formazione della volontà degli arbitri sia stata deviata da un’alterata percezione o da una falsa rappresentazione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame (c.d. errore di fatto), e non anche quando la deviazione attenga alla valutazione di una realtà i cui elementi siano stati esattamente percepiti (c.d. errore di giudizio); con la conseguenza che il lodo irrituale non è impugnabile per errores in iudicando, neppure ove questi consistano in una erronea interpretazione dello stesso contratto stipulato dalle parti, che ha dato origine al mandato agli arbitri; né, più in generale, il lodo irrituale è annullabile per erronea applicazione delle norme di ermeneutica contrattuale o, a maggior ragione, per un apprezzamento delle risultanze negoziali diverso da quello ritenuto dagli arbitri e non conforme alle aspettative della parte impugnante. Ne consegue che il lodo arbitrale irrituale non è impugnabile per errori di diritto, ma solo per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale, come l’errore, la violenza, il dolo o l’incapacità delle parti che hanno conferito l’incarico e dell’arbitro stesso.

Cass. Civ. Sez. I., 25 gennaio 2022, n. 2066
È inammissibile l’impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell’arbitrato qualora le questioni medesime risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza nel corso del giudizio arbitrale ex art. 817 c.p.c

Cass, Civ. Sez. I, ordinanza 12 maggio 2021, n. 12677
In tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista dall’art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ. per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’“iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio arbitrale incardinato per la determinazione del saldo-prezzo relativo alla cessione di quote sociali di una società a responsabilità limitata, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ritenuto che la corte territoriale avesse correttamente applicato l’enunciato principio di diritto, evidenziando l’insussistenza del denunciato vizio di nullità ex art. 829, primo comma, n. 11, cod. proc. civ., e riscontrando invece che il lodo arbitrale era corredato da una motivazione che spiegava l’iter logico e giuridico seguito dal giudice arbitrale per addivenire alla determinazione del valore della quota ceduta).
Nello stesso senso: Corte di cassazione, Sezione civile VI, ordinanza 13 maggio 2021, n. 12731

Cass. Civ. Sez. un., 30 marzo 2021, n. 8776
La lettera dell’art. 828, comma 2, c.p.c. non dà in sé adito a dubbi o perplessità interpretative, fissando sin dal momento dell’ultima sottoscrizione degli arbitri il dies a quo per impugnare nel c.d. termine lungo. Ma anche gli altri criteri, richiamati dall’art. 12 delle preleggi, non conducono a una diversa conclusione. È infondato l’assunto dei ricorrenti, secondo cui dovrebbe darsi una lettura forzata ed antiletterale dell’art. 828, comma 2, c.p.c., fissandosi giudizialmente la decorrenza del termine annuale per impugnare dal momento in cui il lodo è conoscibile dalle parti, con conseguente incertezza del diritto, che in tal modo si determinerebbe.

Cass. civ. Sez. I 24-09-2020, n. 20104
La questione concernente il dies a quo del cd. “termine lungo” per l’impugnazione del lodo arbitrale, configura questione di massima e particolare importanza, atteso che diverse sono le soluzioni percorribili. Di talché, nella fattispecie, la causa veniva rimessa all’esame del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, al fine di valutare la sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite civili.

Corte d’Appello Roma Sez. IV, 22-06-2020
L’incompatibilità dell’arbitro di cui la parte sia venuta a conoscenza sia prima sia dopo la decisione arbitrale non può essere fatta valere mediante l’impugnazione per nullità del lodo.

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