La Legge di Bilancio 2023, all’art. 1, commi 110 e 111, interviene in tema di trasferimenti dei terreni agricoli
Il comma 110 introduce nell’articolo 2 D.L. 194/2009, un nuovo comma, il 4-ter, con cui viene estesa l’agevolazione c.d. piccola proprietà contadina anche agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di persone fisiche di età inferiore a 40 anni a condizione che nell’atto di trasferimento essi dichiarino di volere conseguire, entro il termine di 24 mesi, l’iscrizione nell’apposita gestione previdenziale e assistenziale prevista per i coltivatori diretti e gli Iap.
Questa norma si affianca a quanto previsto dall’articolo 1, comma 5-ter, D.Lgs. 99/2004 che ha creato la figura dello Iap in itinere: un soggetto a cui sono riconosciute le disposizioni previste per lo Iap e che ha già presentato istanza per il riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si sia già iscritto all’apposita gestione Inps.
Questa norma, a differenza di quella di nuova creazione, non prevede alcun limite di età ai fini dell’applicazione e necessita che il richiedente abbia già presentato l’istanza all’organo delegato dalla Regione ai fini del riconoscimento della qualifica di Iap e sia già iscritto, con riserva, nella gestione previdenziale agricola Inps.
Al contrario, il nuovo comma 4-ter posticipa l’istanza e l’iscrizione Inps a un momento successivo, riconoscendo l’agevolazione agli under 40 “sulla fiducia”.
Il comma 111 interviene sull’articolo 9 D.P.R. 601/1973 riguardanti i terreni montani che vengono individuati dal comma 1 in quelli:
- situati ad una altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare e in quelli rappresentati da particelle catastali che si trovano soltanto in parte alla predetta altitudine;
- compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale;
- facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Per tali terreni, il successivo il nuovo comma 2 conferma l’applicazione delle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e l’esenzione per le imposte catastale e di bollo, ma ne cambia il perimetro soggettivo di applicazione.
Possono azionare il regime agevolato i coltivatori diretti e gli Iap regolarmente iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale, nonché le cooperative agricole che conducono direttamente i terreni.
A questi soggetti si aggiungono anche coloro che, pur non essendo iscritti nella gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione contenuta nell’atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di 5 anni.
È espressamente previsto che se, prima che siano trascorsi 5 anni dalla stipula degli atti di acquisto, tali soggetti procedano all’alienazione volontaria dei terreni, ovvero cessino di coltivarli o di condurli direttamente, decadano dall’agevolazione in oggetto.