L’eccezione di compromesso, la competenza arbitrale in caso di pluralità di domande, la decisione sulla competenza ed altre questioni disciplinate dall’art. 819 ter c.p.c.
Tribunale di Spezia, 24 febbraio 2021, n. 102
In tema di arbitrato societario, qualora i patti parasociali sottoscritti tra una società a responsabilità limitata ed un socio stabiliscano le modalità di erogazione di un finanziamento infruttifero, determinandone l’importo, le modalità di restituzione nonché la stessa competenza esclusiva del giudice ordinario in caso di controversia, non può invocarsi, in caso di insorgenza della stessa, l’applicazione della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale e riguardante le controversie che dovessero insorgere tra la Società ed i Soci inerenti al rapporto sociale in generale ed in particolare la violazione delle clausole statutarie.
Tribunale di Spoleto, 11 gennaio 2021, n. 12 – Giudice Agata Stanga
Qualora l’eccezione di arbitrato sia ritualmente sollevata nel corso di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice ordinario adito perde, se l’eccezione di rivela fondata, la competenza a decidere che sino ad allora aveva, devolvendola in favore degli arbitri. Infatti, come noto, l’esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l’emissione di provvedimenti “inaudita altera parte”), ma impone a quest’ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull’esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri. La “translatio iudicii” che consegue alla riassunzione del giudizio arbitrale fa salvi gli effetti della domanda prodotti dall’introduzione del giudizio ordinario, come avviene per l’effetto interruttivo sia istantaneo che permanente della prescrizione, ai rispettivi sensi dell’art. 2943, comma 3, e dell’art. 2945, comma 2, del codice civile.
Cass. civ. 5 giugno 2019, n. 15300
L’eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza che non ha natura inderogabile, così da giustificarne il rilievo d’ufficio ex art. 38, comma III, c.p.c., atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare o meno la controversia agli arbitri. Ne consegue che, anche nel procedimento sommario di cognizione, tale eccezione deve essere formulata dalla parte interessata, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall’art. 702 bis, comma IV, c.p.c.
Cass. civ. 22 ottobre 2018, n. 26553
In tema di arbitrato, il primo periodo dell’art. 819 ter, comma 1, c.p.c., nel prevedere che la competenza degli arbitri non è esclusa dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice ordinario, implica, in riferimento all’ipotesi in cui sia stata proposta una pluralità di domande, che la sussistenza della competenza arbitrale sia verificata con specifico riguardo a ciascuna di esse, non potendosi devolvere agli arbitri (o al giudice ordinario) l’intera controversia in virtù del mero vincolo di connessione; pertanto, ove le domande connesse non diano luogo a litisconsorzio necessario, l’accoglimento del regolamento di competenza comporta la separazione delle cause, ben potendo i giudizi proseguire davanti a giudici diversi in ragione della derogabilità e disponibilità delle norme in tema di competenza.
Cass. civ. del 6 ottobre 2017, n. 23473
La statuizione di un collegio arbitrale, che pronunci sulla propria competenza a decidere la controversia sottopostagli, non è impugnabile con il regolamento di competenza, sia alla stregua della novella introdotta dal d.l.vo n. 40 del 2006, sia nel regime previgente, emergendo chiaramente dal tenore letterale dell’art. 819 ter c.p.c. che il legislatore, ne ha consentito l’utilizzo esclusivamente avverso la pronuncia del medesimo tenore resa da un giudice ordinario.
Cass. civ. 13 giugno 2017. n. 14649
In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l’eccezione di compromesso, attesa la natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario da attribuirsi all’arbitrato rituale in conseguenza delle disciplina complessivamente ricavabile dalla l. n. 5 del 1994 e dal d.lgs. n. 40 del 2006, deve ricomprendersi, a pieno titolo, nel novero di quelle di rito, dando così luogo ad una questione di giurisdizione e rendendo ammissibile il regolamento preventivo di cui all’art. 41 c.p.c., precisandosi, peraltro, che il difetto di giurisdizione nascente dalla presenza di una clausola compromissoria siffatta può essere rilevato in qualsiasi stato e grado del processo, a condizione che il convenuto non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana, e dunque solo qualora questi, nel suo primo atto difensivo, ne abbia eccepito la carenza.
Cass. civ. 25 ottobre 2016, n. 21523
In tema di arbitrato rituale, l’art. 819 ter c.p.c., introdotto dall’art. 22 del d.l.vo n. 40 del 2006, il quale prevede l’impugnabilità con il solo regolamento di competenza delle pronunce affermative o negative della competenza in relazione ad una convenzione di arbitrato, si applica a tutte le sentenze pronunciate dopo l’entrata in vigore della citata disposizione (2 marzo 2006), a prescindere dalla data di instaurazione del relativo processo. La soluzione interpretativa si impone in ragione della riconosciuta natura giurisdizionale dell’arbitrato rituale ed in applicazione del principio “tempus regit actum“, per il quale, in assenza di diversa disposizione transitoria, il regime di impugnabilità dei provvedimenti va desunto dalla disciplina vigente quando essi sono venuti a giuridica esistenza.
Cassazione Civile, S.U., ordinanza 25-10-2013, n. 24153
Le Sezioni Unite, innovando la propria giurisprudenza, hanno affermato la natura giurisdizionale, e sostitutiva della funzione del giudice ordinario, dell’attività degli arbitri rituali, sicché, mentre lo stabilire se una controversia spetti alla cognizione del giudice ordinario o degli arbitri si configura come questione di competenza, il sancire se una lite appartenga alla competenza giurisdizionale del giudice ordinario e, in tale ambito, a quella sostitutiva degli arbitri rituali, ovvero a quella del giudice amministrativo o contabile, dà luogo, invece, ad una questione di giurisdizione. Ne deriva, altresì, che, in presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero, l’eccezione di compromesso determina il sorgere di una questione di giurisdizione, rendendo, quindi, ammissibile il regolamento ex art. 41 cod. proc. civ.
Corte Costituzionale, sentenza 19-07-2013 n. 223
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 819-ter , comma 2, c.p.c., nella parte in cui esclude l’applicabilità, ai rapporti tra arbitrato e processo, di regole corrispondenti alle previsioni dell’art. 50 c.p.c., ferma la parte restante dello stesso art. 819-ter .
Cassazione Civile, Sez. IV, ordinanza, 05-12-2012, n. 22002
L’art. 819-ter comma secondo, cod. proc. civ., laddove afferma che “nei rapporti tra arbitrato e processo” non si applica l’art. 50 cod. proc. civ., riguarda solo il caso in cui siano gli arbitri ad escludere la loro competenza ed a riconoscere quella del giudice ordinario. Allorquando, invece, sia il giudice togato a dichiarare la propria incompetenza a beneficio di quella degli arbitri, oppure sia la Corte di cassazione, adita con riferimento ad una pronuncia affermativa della competenza del giudice ordinario, a dichiarare la competenza degli arbitri oppure a rigettare, per ragioni di rito o di merito, l’istanza di regolamento contro una pronuncia declinatoria, è possibile la riassunzione dinanzi agli arbitri nel termine fissato o, in mancanza, in quello previsto dall’art. 50 cod. proc. civ., con salvezza dell’effetto interruttivo cd. istantaneo della prescrizione ai sensi dell’art. 2943 comma 3, cod. civ., e di quello permanente, di cui all’art. 2945, comma 2, dello stesso codice. (Regola competenza)
Cassazione Civile, Sez. VI, ordinanza, 04-08-2011, n. 17019
Ai sensi dell’art. 819-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., così come novellato dall’art. 22 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, in pendenza del procedimento arbitrale non possono proporsi all’autorità giudiziaria domande aventi ad oggetto l’invalidità o inefficacia della convenzione d’arbitrato, dovendosi ritenere, per converso, che possa essere proposta una domanda giudiziale intesa ad ottenere la declaratoria della invalidità o dell’inefficacia della convenzione, quando non sia stata introdotta una controversia davanti agli arbitri sulla base della convenzione stessa. L’invalidità o l’inefficacia della convenzione d’arbitrato può essere invocata davanti all’autorità giudiziaria con autonoma domanda di accertamento, o unitamente alla domanda relativa al rapporto cui la clausola compromissoria troverebbe applicazione, ovvero, ancora, in via di controeccezione proposta dalla parte attrice, allorché la parte convenuta abbia eccepito l’esistenza della clausola compromissoria invocando la competenza arbitrale. Ove avverso la decisione del giudice di merito, affermativa o negativa della competenza arbitrale, venga proposto regolamento di competenza, detto giudizio compete alla Corte di cassazione, nell’ambito dei poteri di statuizione sulla competenza. (Regola competenza)