I diritti di reimpianto dei vigneti

Giurisprudenza

T.A.R. Veneto, Sez. IV 23 gennaio 2026, n. 178
Nell’affitto agrario di terreni vitati, l’estirpo e soprattutto il reimpianto “dissociato” su superfici diverse richiedono il consenso del proprietario; l’ordinanza di estirpazione obbligatoria per flavescenza dorata non legittima, di per sé, lo spostamento del vigneto su altri mappali, sicché (in difetto di assenso) il reimpianto resta vincolato agli stessi mappali.

T.A.R. Veneto, Sez. IV 23 gennaio 2026, n. 177
Nel contratto di affitto agrario relativo a terreni vitati, è legittima la disciplina regionale che vincola l’autorizzazione all’estirpo e soprattutto al reimpianto “dissociato” al consenso del proprietario, poiché il vigneto incide sulla consistenza economico-giuridica del fondo; l’obbligo di estirpazione per ragioni fitosanitarie non comporta automaticamente il diritto dell’affittuario di trasferire il reimpianto su altri mappali senza assenso dominicale.

T.A.R. Molise, Sez. I 28 maggio 2025, n. 172
Le autorizzazioni per nuovi impianti viticoli, rilasciate ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e della normativa nazionale di attuazione, non sono liberamente trasferibili tra soggetti diversi da quello originariamente autorizzato. La trasmissione è ammessa solo in specifici casi previsti dalla legge, come successione ereditaria, fusione, scissione, matrimonio o unione civile.

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 15 febbraio 2024, n. 4188
In tema di sanzioni amministrative, la procedura di autorizzazione di nuovo impianto di vigneti per uva da vino di derivazione eurounionale è tesa al monitoraggio del rilascio delle autorizzazioni nella complessiva misura prevista dell’1% della superficie vitata nazionale, allo scopo di garantire il perseguimento della finalità, prefissata nel Regolamento UE n. 1308/2013, di aumentare ordinatamente gli impianti viticoli attraverso uno sviluppo controllato e contingentato dei diritti all’impianto, con la conseguenza che la mancata o tardiva comunicazione alla Regione dell’avvenuta fruizione, totale o parziale, dell’autorizzazione al nuovo impianto non costituisce una mera irregolarità negli adempimenti comunicativi, ma determina il mancato completamento della fattispecie acquisitiva del diritto al nuovo impianto, ed il perfezionamento della condotta illecita, ossia la realizzazione di un nuovo impianto viticolo senza aver utilizzato l’autorizzazione.

Corte giustizia Unione Europea, Sez. V, 23 settembre 2023, n. 354/22
La nozione di «azienda», ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 1, del regolamento delegato 2019/33, non è limitata ai soli terreni di proprietà del viticoltore, o a quelli vicini, ma può estendersi a vigneti presi in affitto finanche situati in un luogo diverso da quello in cui tale viticoltore possiede i propri vigneti, fatte salve le altre condizioni enunciate in tale disposizione.

Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 20 maggio 2021, n. 13825
La cessione dei diritti di reimpianto dei vigneti va assoggettata ad IVA, con applicazione dell’aliquota ordinaria, in quanto il diritto costituisce un bene immateriale strumentale per l’esercizio dell’attività agricola e, come tale, rientra nel reddito agrario e non nel reddito dominicale.

T.A.R. Sicilia Palermo, Sez. II, 17 marzo 2020, n. 635
Per la concessione dell’autorizzazione al reimpianto dei vigneti, la normativa prevede, come unico requisito, che dopo l’estirpo previamente autorizzato, il terreno sia rimasto nella disponibilità del medesimo richiedente, a nulla rilevando ulteriori motivazioni aziendali connesse all’attività richiesta che, pertanto, non possono essere poste alla base del diniego dell’autorizzazione.

Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 05 marzo 2020, n. 6310
In tema di sanzioni amministrative, la violazione del divieto di impianto di nuovi vigneti o di reimpianto di cui all’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 260 del 2000 (applicabile “ratione temporis“) ha carattere permanente e il relativo termine di prescrizione, sia riguardo alla violazione che alla sanzione, decorre dal momento della cessazione della permanenza che coincide con la rimozione materiale dell’impianto o con il momento della contestazione dell’illecito che, valendo anche come atto interruttivo, conferisce all’eventuale protrazione della violazione il carattere di autonomo illecito amministrativo, ulteriormente sanzionabile

T.A.R. Toscana Firenze, Sez. III, 08 maggio 2019, n. 684
Non è soggetto al previo rilascio né di un titolo edilizio né di un’autorizzazione paesaggistica il reimpianto di un nuovo vigneto in sostituzione di quello precedente ormai improduttivo atteso che tale opera può essere qualificata come movimento di terra pertinente ad attività agricola.

 
 
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