Giurisprudenza sull’agrivoltaico

Giurisprudenza

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 1° aprile 2026, n. 474
Ai fini della PAS relativa a un impianto agrivoltaico, la “disponibilità” del suolo richiesta dall’art. 6 d.lgs. n. 28/2011 va accertata in chiave sostanziale e funzionale, non essendo necessaria la proprietà dell’area, ma un titolo negoziale che attribuisca all’operatore poteri concreti per promuovere e perfezionare il procedimento autorizzativo; tale funzione può essere assolta anche da un preliminare di compravendita condizionato.

T.A.R. Venezia -Veneto, sez. IV, 13 ottobre 2025, n.1775

I divieti del Comune violano l’art. 20, commi 1, 6 e 8, del d.lgs. 199/2021, in quanto introducono un regime discriminatorio per le aree agricole di pregio, escludendo in modo generalizzato gli impianti fotovoltaici, anche quelli agrivoltaici, che invece la L.R. Veneto n. 17/2022 riconosce come compatibili con l’uso agricolo in quanto riducono il consumo di suolo e mantengono la coltivazione. L.R. Veneto n. 17/2022 non vieta in modo assoluto gli impianti FER nelle aree agricole di pregio, ma introduce solo una presunzione relativa di non idoneità, superabile con valutazioni caso per caso. Mentre il Comune ha imposto i divieti senza motivazione né istruttoria, ignorando la natura agrivoltaica dei progetti, compatibile con l’attività agricola e il minor consumo di suolo. Di conseguenza, i divieti sono dichiarati illegittimi e annullati, con riconoscimento del silenzio-assenso sui titoli abilitativi degli impianti.

T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I 30 settembre 2025, n. 1537
Gli impianti agrivoltaici sono ex lege astrattamente compatibili con la destinazione agricola dei terreni (art. 12, comma 7, d.lgs. n. 387/2003). Tale compatibilità implica che la loro localizzazione possa avvenire anche su aree classificate come agricole senza necessità di specifica previsione urbanistica, ferma restando la verifica puntuale dei profili ambientali e paesaggistici nel procedimento autorizzatorio. Ne consegue che vincoli di carattere solo programmatico (come proposte di legge regionali non approvate o mere previsioni di piani comunali di protezione civile) non sono idonei a escludere la realizzabilità dell’impianto; parimenti, la destinazione dei fondi gravati da usi civici non comporta un’assoluta inidoneità, potendo operare la disciplina autorizzatoria ordinaria e gli strumenti di mutamento di destinazione previsti dalla normativa vigente.

T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. I, 3 settembre 2025, n. 789
la D.g.r. 15 luglio 2024 – n. XII/2783 adottata dalla Regione Lombardia, nella parte in cui subordina il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di impianti agrivoltaici al possesso dei requisiti soggettivi indicati al paragrafo 6, lett. D) dell’allegato A, è illegittima e va annullata, in quanto introduce limitazioni non previste dalla normativa nazionale, restringendone il campo di applicazione in assenza di qualsivoglia presupposto legittimante contemplato dalla disciplina di riferimento e dunque con essa in contrasto

T.A.R. Calabria, Catanzaro, Sez. I, sentenza 4 agosto 2025, n. 1340
In tema di impianti agrivoltaici, l’autorizzazione alla realizzazione ed esercizio dell’impianto e delle opere connesse rientra nella procedura abilitativa semplificata (PAS) disciplinata dal d.lgs. n. 28/2011, normativa speciale rispetto alla legge regionale n. 17/2000; ne consegue che non è legittimo imporre al privato un doppio titolo autorizzativo, costituente ingiustificato aggravio procedimentale in contrasto con il regime nazionale di favore per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.

T.A.R. Puglia Lecce – Sez. II 26 maggio 2025, n. 1083

In tema di impianti agrivoltaici localizzati in aree “idonee” ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, d.lgs. 199/2021, l’amministrazione non può negare la procedura abilitativa semplificata (PAS) sulla base di ragioni genericamente urbanistiche, paesaggistiche o ambientali, senza una specifica motivazione rafforzata che tenga conto delle concrete ed effettive caratteristiche dell’impianto di ultima generazione. In particolare, è illegittimo il diniego che assimila l’agrivoltaico al fotovoltaico tradizionale, senza valutare la peculiare compatibilità dell’intervento con la destinazione agricola dell’area e senza riscontrare puntualmente le osservazioni procedimentali dell’istante. Il favor legislativo per la diffusione delle fonti rinnovabili e la presunzione di compatibilità paesaggistica degli impianti agrivoltaici in aree idonee impongono un bilanciamento effettivo degli interessi pubblici coinvolti, non potendo prevalere, in assenza di puntuali ragioni ostative, una tutela paesaggistica astratta e non circostanziata.

T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. III 22 maggio 2025, n. 1825
In materia di impianti agrivoltaici, è illegittima la delibera regionale che introduce requisiti soggettivi e oggettivi ulteriori e più restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa statale, subordinando l’autorizzazione alla qualifica di imprenditore agricolo o a specifiche forme di gestione societaria e imponendo limiti percentuali non conformi alle Linee Guida nazionali. In un ambito di legislazione concorrente, quale quello della produzione di energia da fonti rinnovabili, le Regioni non possono dettare condizioni che restringano la massima diffusione degli impianti agrivoltaici, principio garantito dal diritto interno ed eurounitario (art. 117, co. 3, Cost.; Corte cost. n. 221/2022; Reg. UE 2022/2577; Linee guida MASE 2022).

T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III 8 aprile 2025, 696
In materia di impianti agrivoltaici, è illegittima la delibera regionale che, nelle more dell’individuazione delle aree idonee ex art. 20 d.lgs. 199/2021, subordini l’ammissibilità delle istanze di PAUR a criteri di riequilibrio territoriale fondati su tetti massimi di potenza installata per provincia, in quanto tale disciplina si risolve in una moratoria di fatto, preclusiva dell’accesso al procedimento autorizzativo anche per progetti agrivoltaici, in violazione dei principi di massima diffusione delle rinnovabili e del divieto di sospensioni generalizzate sancito dalla normativa statale.

T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. III, 19 febbraio 2025, n. 292
La realizzazione di impianti agrivoltaici in aree agricole deve rispettare i valori paesaggistici, ambientali e rurali, garantendo la continuità delle attività agricole e la tutela del suolo fertile, senza compromettere la biodiversità, la connettività ecologica e il patrimonio agroalimentare locale. L’agrivoltaico, pur rappresentando una soluzione innovativa per combinare produzione energetica e agricola, non può prescindere da una valutazione concreta degli impatti territoriali e paesaggistici, né può essere considerato automaticamente compatibile con il contesto rurale solo in virtù della sua natura ibrida. La pianificazione e l’autorizzazione di tali impianti devono essere sottoposte a un rigoroso bilanciamento tra interessi energetici, ambientali e agricoli, nel rispetto dei principi di sviluppo sostenibile e precauzione

T.A.R. Sicilia – Catania, Sez. I, 3 febbraio 2025, n. 458
Il silenzio dell’Amministrazione competente (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) in relazione alla mancata adozione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per un impianto agrivoltaico, oltre i termini perentori previsti dalla legge, costituisce illegittimità. L’Amministrazione è obbligata a concludere il procedimento di VIA entro i termini stabiliti, anche in presenza di un elevato numero di pratiche pendenti, garantendo il rispetto dei principi di buon andamento, trasparenza e certezza dei tempi. In caso di inerzia, è prevista la nomina di un commissario ad acta per l’adozione sostitutiva del provvedimento, previo concerto con l’Assessorato Regionale competente per i beni culturali e paesaggistici.

Cons. Stato, Sez. IV 20 gennaio 2025, n. 392
La realizzazione di un impianto agrivoltaico in un’area idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, del D.Lgs. 199/2021, è legittima anche in presenza di pareri negativi della Soprintendenza, purché l’area sia effettivamente idonea secondo la normativa vigente al momento della decisione. I successivi provvedimenti di vincolo paesaggistico o culturale non hanno effetto retroattivo e non possono invalidare il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) già rilasciato, a meno che non si tratti di un’area già sottoposta a vincoli al momento della decisione.

T.A.R. Campania – Napoli, Sez. V 24 gennaio 2025, n. 612 e T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. V 23 gennaio 2025, n. 178
Il silenzio serbato dall’amministrazione competente sulla richiesta di rilascio del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per un progetto di impianto agrivoltaico, oltre i termini perentori previsti dalla legge, costituisce illegittimità e obbliga l’amministrazione a concludere il procedimento, anche mediante l’esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), nel rispetto dei termini stabiliti dalla normativa vigente

T.A.R. Puglia – Bari, Sez. II, 9 dicembre 2024, n. 1264
In tema di impianti agrivoltaici, l’inerzia dell’amministrazione nel concludere il procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) entro i termini perentori previsti dall’art. 25 del codice dell’ambiente costituisce violazione di legge. L’adozione di criteri di priorità o il richiamo a difficoltà organizzative non possono giustificare la mancata conclusione del procedimento. In assenza dei pareri richiesti, si applica il meccanismo del silenzio-assenso di cui all’art. 17-bis della legge n. 241/1990, che impone comunque all’autorità competente di adottare un provvedimento espresso entro i termini di legge.

T.A.R. Emilia-Romagna – Bologna, Sez. I, 9 dicembre 2024, n. 921
È illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione in relazione all’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) per un progetto di impianto agrivoltaico di competenza statale, nonostante i termini per la conclusione del procedimento siano ampiamente scaduti. Tale inerzia viola l’obbligo legale di definire i procedimenti nei termini prescritti, in particolare, per interventi rientranti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) o considerati prioritari ai sensi della normativa vigente.

Cons. Stato, Sez. IV 6 dicembre 2024, n. 9777
In relazione agli impianti agrivoltaici, il mancato rispetto dei termini perentori previsti dall’art. 25 del codice dell’ambiente per la conclusione del procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA) costituisce violazione dell’obbligo di provvedere da parte dell’amministrazione. Né il criterio di priorità per impianti di maggiore potenza, di cui all’art. 8 del medesimo codice, né eventuali difficoltà organizzative possono giustificare tale inadempimento. Anche in presenza di un provvedimento espresso sopravvenuto, è ammissibile l’accertamento dell’illegittimità del silenzio amministrativo a fini risarcitori, in conformità al principio di effettività della tutela giurisdizionale

T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II 16 luglio 2024, n. 932
E’ illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione rispetto al proprio obbligo di provvedere all’adozione del provvedimento di VIA per la costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico.

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 29 aprile 2024, n.414
Il provvedimento dichiarativo di interesse culturale insistente su beni di proprietà privata, a differenza di quello concernente il patrimonio dello Stato, ha natura costitutiva e non meramente dichiarativa; esso pertanto non incide in via retroattiva sulla qualificazione in termini di idoneità dell’area interessata all’installazione di un impianto f.e.r. e sugli esiti del relativo procedimento di v.i.a. (Nella fattispecie il MISE ha rilasciato un provvedimento di v.i.a. senza acquisire il concerto della Soprintendenza Speciale per il p.n.r.r., in quanto l’area interessata dalla realizzazione di un impianto agrivoltaico ricadeva in area idonea ex lege, ossia in area sita a più di 500 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, d. lgs. n. 199/2021. Successivamente all’adozione del provvedimento, il Ministero della Cultura dava corso al procedimento per la dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 10, comma 3, lett. a), e 13 d. lgs. n. 42/2004 di un bene posto nelle vicinanze dell’area interessata concludendo il procedimento con la dichiarazione di vincolo archeologico).

Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2024, n. 2645
Tanto l’art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 (secondo cui in «attuazione delle linee guida, le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti»), quanto il punto 17.1 delle linee guida assegnano alle Regioni (e alle Province autonome) – e non ai Comuni – il compito di individuare le aree non idonee all’installazione di impianti di energia da fonti rinnovabili. Gli eventuali atti di pianificazione comunale operano una valutazione di «primo livello», ma non possono creare preclusioni assolute e aprioristiche.

T.A.R. , Bari , sez. II , 11 dicembre 2023 , n. 1432
I termini per la conclusione del procedimento volto al rilascio del provvedimento autorizzatorio unico regionale (p.a.u.r.), finalizzato alla realizzazione di un impianto agrivoltaico, ai sensi dell’ art. 27-bis d. lgs. n. 152/2006 , sono perentori; pertanto, è illegittimo il silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione anche qualora il procedimento, pur formalmente iniziato, dopo prolungata inerzia, non si sia concluso nei termini ex lege sanciti.

T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II 4 novembre 2024, n. 1200
L’impianto agrivoltaico, a differenza dell’impianto fotovoltaico tradizionale, consente la coltivazione del terreno sottostante senza impedimenti per la produzione agricola, integrando la produzione energetica con l’attività agricola. Pertanto, l’equiparazione tra le due tipologie di impianti, ai fini dell’applicazione di norme che regolano l’idoneità delle aree, costituisce un errore di valutazione e un vizio di motivazione. L’impianto agrivoltaico non può essere automaticamente escluso da aree considerate non idonee per impianti fotovoltaici, in quanto presenta caratteristiche distintive e finalità differenti, volte a conciliare la produzione energetica con la valorizzazione del paesaggio rurale e delle attività agricole.

Cons. Stato, Sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8260
Deve ritenersi impropria la valutazione di un progetto agrivoltaico alla stregua dei criteri previsti per gli impianti fotovoltaici, che mal si conciliano con le caratteristiche proprie degli impianti agrivoltaici. Il che non vuol dire che una simile tipologia di impianti debba ritenersi sempre e comunque consentita in deroga al regime vincolistico posto a presidio dei valori paesaggistici ed ambientali ma che le autorità competenti ad esprimere il giudizio di compatibilità debbano necessariamente tenere conto delle peculiarità tecnologiche ed impiantistiche finalizzate ad evitare – o comunque a ridurre fortemente – il consumo di suolo che limita l’utilizzo per fini agricoli e che rappresenta una delle principali finalità di tutela sottese alle prescrizioni limitative di tutela ambientale e paesaggistica. Non rileva dunque la questione meramente nominalistica se l’agrivoltaico rappresenti o meno una species del più ampio genus fotovoltaico, quanto la questione di ordine sostanziale circa la necessità di esprimere il giudizio di compatibilità ambientale e paesaggistica tenendo conto delle concrete ed effettive caratteristiche di tali impianti di ultima generazione nel quadro di una disciplina univocamente orientata nel senso della ricerca di scelte amministrative capaci rendere compatibili interessi pubblici comprimari.

Cons. Stato Sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8258
Le valutazioni demandate all’amministrazione nell’istruttoria preordinata alla localizzazione di un impianto agrivoltaico differiscono da quelle relative ad un impianto fotovoltaico. L’agrivoltaico si connota per non determinare consumo di suolo e per la compatibilità con la prosecuzione delle attività  agricole.

L’insediamento di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili è favorito da norme orientate alla ricerca di un ragionevole bilanciamento tra valori costituzionali in potenziale conflitto quali il paesaggio e l’ambiente, secondo uno schema comunque retto dal principio della massima diffusione degli impianti per garantire il rispetto dei vincoli sovranazionali

Cons. Stato Sez. IV, 08 settembre 2023, n. 8235
E’ illegittimo il diniego di rilascio del PAUR per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, basato sulla valutazione delle competenti amministrazioni che hanno ritenuto preclusa la possibilità di rilasciare una positiva valutazione ambientale per effetto dell’assimilazione degli impianti agrivoltaici a quelli fotovoltaici. Non si comprende, infatti, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivolotaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell’agricoltura.

Cons. Stato, sez. IV, 11 settembre 2023, n. 8258
Le innovative caratteristiche tecnologiche degli impianti agrivoltaici (o agrifotovoltaici) impongono agli organi competenti di operare una attenta verifica circa la compatibilità di tali impianti con le previsioni del PPTR, attraverso un’interpretazione evolutiva e finalistica idonea a verificare se le nuove tecnologie possano ritenersi idonee a tutelare le finalità di salvaguardia insite nelle previsioni del piano stesso. Più nello specifico, l’Amministrazione competente deve dare conto dei caratteri innovativi e distintivi dell’impianto agrivoltaico progettato, volto a preservare con moduli elevati da terra, appositamente distanziati ed opportunamente posizionati, la continuità dell’attività di coltivazione agricola e gli elementi di “naturalità” del sito di installazione (come la permeabilità del suolo e la sua irradiazione da parte della luce solare) garantendo, al contempo, la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e, dunque, assicurando, attraverso l’integrazione tra attività agricola e produzione elettrica, la valorizzazione di entrambi i sottosistemi

Cons. Stato, Sez. IV, 30 agosto 2023 n. 8029
L’agrivoltaico è un settore di recente introduzione e in forte espansione, caratterizzato da un utilizzo «ibrido» di terreni agricoli, a metà tra produzioni agricole e produzione di energia elettrica, che si sviluppa con l’installazione, sugli stessi terreni, di impianti fotovoltaici, che non impediscono tuttavia la produzione agricola classica. In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici il suolo viene reso impermeabile e viene impedita la crescita della vegetazione, (ragioni per le quali il terreno agricolo perde tutta la sua potenzialità produttiva) nell’agrivoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti, e ben distanziati tra loro, in modo da consentire alle macchine da lavoro la coltivazione agricola. Per effetto di tale tecnica, la superficie del terreno resta, infatti, permeabile e quindi raggiungibile dal sole e dalla pioggia, dunque pienamente utilizzabile per le normali esigenze della coltivazione agricola. Alla luce di quanto osservato, non si comprende, pertanto, come un impianto che combina produzione di energia elettrica e coltivazione agricola (l’agrivolotaico) possa essere assimilato ad un impianto che produce unicamente energia elettrica (il fotovoltaico), ma che non contribuisce, tuttavia, neppure in minima parte, alle ordinarie esigenze dell’agricoltura. Contrariamente a quanto accade nei progetti che utilizzano la metodica fotovoltaica, infatti, nell’agrivoltaico le esigenze della produzione agricola vengono soddisfatte grazie al recupero, da un punto di vista agronomico, di fondi che versano in stato di abbandono.

T.A.R. Puglia Lecce, Sez. II, 22 luglio 2022, n. 1267
È illegittimo il diniego di realizzazione di un impianto agro-fotovoltaico, di potenza pari a circa 110 MW, quando la Provincia non ha effettuato un’esaustiva valutazione del “cuore” del problema, ossia la possibilità di installare o meno in area agricola un impianto di fonti energetiche rinnovabili (f.e.r.) di tipo agro-fotovoltaico,

T.A.R. Calabria – Catanzaro, Sez. I, 17 giugno 2023, n. 90
È inapplicabile l’art. 15, comma 4, lett. a) del Quadro territoriale regionale paesaggistico in caso di realizzazione di innovativi impianti agrofotovoltaici non realizzati a terra, ma innalzati dal suolo di circa 3 metri mediante appositi moduli infissi al suolo, così da ridurre al minimo il consumo del terreno agricolo sottostante. È inoltre realizzabile un impianto come quello suddetto in prossimità di una ZSC e di una ZPS qualora queste non presentino il requisito dell’«alta naturalità», costituita dalla totale assenza di antropizzazione.

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 10 marzo 2023, n. 322
Affinché l’impianto agrivoltaico possa effettivamente svolgere la funzione incentivante che il legislatore gli assegna deve consentire una implementazione dell’attività agricola già esistente e non già comportare un ulteriore consumo di suolo fertile identitario o comunque un decremento o depauperamento della superficie agraria destinata a colture identitarie.

Laddove l’impianto proposto preveda l’altezza dei pannelli da terra inferiore ai 2,10 mt. indicati dalle “Linee guida in materia di Impianti Agrivoltaici”, rientra nella tipologia 2, ossia tra gli impianti con “altezza dei moduli da terra non progettata in modo da consentire lo svolgimento delle attività agricole al di sotto dei moduli fotovoltaici”, nei quali i moduli fotovoltaici non svolgono alcuna funzione sinergica alla coltura e non si prevede alcuna integrazione fra la produzione energetica ed agricola, ma esclusivamente un uso combinato della porzione di suolo interessata. Infatti, i moduli non “sollevati da terra” comportano che la superficie del terreno non sempre sia raggiungibile dal sole e dalla pioggia diretta.

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 10 marzo 2023, n. 321
Non ogni impianto di tipo agrovoltaico si deve, per ciò solo, ritenere compatibile con le caratteristiche ambientali e paesaggistiche delle aree agricole in questione. Premesso che, pur se di tipo agrovoltaico, non è un impianto agricolo tout court, ma un elemento pur sempre tipico di aree con vocazione lato sensu industriale, è legittima la valutazione discrezionale negativa espressa dall’Amministrazione anche in considerazione del fatto che l’area sottesa ai moduli non sarebbe destinata alla coltivazione e verrebbe gestita con sfalci regolari e semi-meccanizzati.

Se l’interessato non assolve all’onere di mettere seriamente in discussione l’attendibilità tecnico-scientifica dell’apprezzamento complesso svolto dalla P.A. procedente e si fronteggiano soltanto opinioni divergenti, tutte parimenti plausibili, il giudice deve dare prevalenza alla posizione espressa dall’organo istituzionalmente investito (dalle fonti del diritto e, quindi, nelle forme democratiche) della competenza ad adottare decisione collettive, rispetto alla prospettazione individuale dell’interessato. Non si tratta dunque di garantire all’Amministrazione un privilegio di insindacabilità, ma di dare seguito, sul piano del processo, alla scelta legislativa di non disciplinare il conflitto di interessi, ma di apprestare solo i modi e i procedimenti per la sua risoluzione.

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III 9 febbraio 2023, n. 200
Appare evidente che anche la realizzazione di impianti energetici alternativi soggiace agli interessi di carattere generale, fra i quali quelli ambientali paesaggistici e di programmazione urbanistica, proprio al fine di scongiurare collocazioni selvagge e distruttive dei valori identitari del territorio. Non sussiste pertanto alcuna anticomunitarietà dei provvedimenti impugnati, nonché delle norme del PPTR e delle Linee Guida 4.4 e 4.4.1 sulle energie rinnovabili, atteso che le stesse non vietano l’allocazione degli impianti da fonti rinnovabili in aree agricole, limitandosi, come risulta dall’art. 6 delle NTA del PPTR «Disposizioni normative» a chiarire che «le Linee Guida sono raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per orientare […] la previsione di interventi in settori che richiedono un quadro di riferimento unitario di indirizzi e criteri metodologici, il cui recepimento costituisce parametro di riferimento ai fini della valutazione di coerenza di detti strumenti e interventi con le disposizioni di cui alle presenti norme».

T.A.R. Puglia – Lecce, Sez. II 4 novembre 2022, n. 1750
È illegittimo il diniego di installazione di un impianto agrifotovoltaico, fondato su una valutazione incentrata unicamente sulla verifica di compatibilità del progetto con strumenti di programmazione regionale del 2015, con la conseguenza che se la presentazione del progetto e l’emanazione dell’atto impugnato sono avvenute dopo l’entrata in vigore dell’art. 20, comma 8, lett. c quater), d.lgs. n. 199/2021 (recante attuazione della direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili) la fattispecie ricade nell’ambito di applicazione della norma appena indicata.

T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 12 ottobre 2022, n. 1586
Impianti fotovoltaici e agrivoltaici costituiscono fenomeni non sovrapponibili tra di loro per la semplice ed elementare considerazione che, nel fotovoltaico, le potenzialità agricole del fondo vengono azzerate, ora e per il futuro (essendo del tutto problematica la ripresa dell’attività agricola, dopo decenni di utilizzazione dei fondi per le esigenze della produzione di energia, sia pure green), mentre, nell’agrivoltaico, le esigenze della produzione agricola restano intatte, e sono anzi spesso accresciute, in quanto il necessario “ibrido” tra le esigenze della coltivazione e quelle della produzione di energia pulita porta sovente a recuperare, da un punto di vista agronomico, fondi che versano in stato di abbandono.

All’evidenza, tra impianti fotovoltaici e agrivoltaici non sussiste un rapporto di genus ad species, ma si tratta di fenomeni largamente diversi tra loro, nonostante la loro comune base di partenza (la produzione di energia elettrica da fonte pulita).

T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 26 aprile 2022, n. 568
L’impianto agrivoltaico consente l’integrazione tra l’attività agricola e quella di produzione di energia da fonte rinnovabile, così che la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola. Devono ritenersi pertanto illegittimi i provvedimenti amministrativi che neghino l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto agrivoltaico sulla decisiva scorta del contrasto del progetto con la normativa tecnica dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici e ciò in quanto – nell’attuale assenza di una disciplina dell’agrivoltaico – l’Amministrazione deve comunque valutare il progetto mediante criteri effettivamente pertinenti alla tipologia dell’impianto e non adagiarsi su una normativa non applicabile in via analogica perché riguardante strutture che, diversamente, pregiudicano l’utilizzo agricolo dei suoli occupati.

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