GIURISPRUDENZA
Cassazione civile , sez. trib., 06-08-2023 , n. 15764
Essendo entrambi imprenditori agricoli, sia il soccidante che il soccidario, con riguardo alla cessione dei prodotti di cui alla tabella A, parte I, allegata al d.P.R. n. 633/1972, derivanti dal comune esercizio dell’impresa di allevamento, sono soggetti passivi ai fini Iva e possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell’Iva di cui all’art. 34 d.P.R. n. 633 del 1972 per le operazioni compiute verso terzi.
Ne consegue che sia il soccidante che il soccidario possono portare in detrazione l’Iva relativa agli acquisti di beni strumentali per l’esercizio dell’attività e, ricorrendone i presupposti di legge, chiedere il rimborso del credito Iva medesimo.
Corte Giustizia Trib. II grado , Venezia , sez. II, 19-01-2023 , n. 66
Lo svolgimento di una impresa agricola in forma associata, sulla base di un contratto di soccida, comporta che il soccidante ed il soccidario siano entrambi imprenditori agricoli atteso che condividono il comune rischio di impresa assunto con la stipula del contratto, sicché gli stessi sono contitolari dell’impresa di allevamento sulla cessione dei prodotti di cui alla tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 , derivanti dal comune esercizio dell’impresa di allevamento e dunque sia il soccidante che il soccidario possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell’I.V.A. di cui all’art. 34, C.I.T.
Tribunale , Lecce , 03-08-2022 , n. 2381
In tema di usucapione, il periodo di autonomo possesso non può confondersi con la mera detenzione qualificata del fondo ricevuta in virtù di un contratto di soccida.
Cassazione civile , sez. trib. , 17-01-2022 , n. 1146
Il contratto di soccida si configura quale contratto agrario di tipo associativo per l’esercizio dell’attività di allevamento sicché, ai sensi dell’ art. 2135 c.c. , lo stesso dà luogo ad una impresa agricola associata, di cui sono contitolari, sebbene con obbligazioni e funzioni diverse, sia il soccidante che il soccidario. Ne consegue che, essendo entrambi imprenditori agricoli, sulla cessione dei prodotti di cui alla tabella A, parte I, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 , derivanti dal comune esercizio dell’impresa di allevamento, sia il soccidante che il soccidario possono avvalersi del regime speciale di detrazione dell’Iva di cui all’ art. 34 D.P.R. n. 633 del 1972 .
Cass. civ. Sez. V Sent., 14-01-2022, n. 987
In tema di IVA, il soccidante e il soccidario, in quanto coinvolti nell’attività di allevamento del bestiame, sono entrambi imprenditori agricoli e possono, pertanto, avvalersi dello speciale regime di detrazione, previsto nel campo dell’agricoltura dall’art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972, sulla cessione dei prodotti di cui alla tabella A, parte I, allegata al d.P.R. cit., derivanti dal comune esercizio dell’impresa di allevamento.
Tribunale Parma Sez. lavoro Sent., 11-08-2021
Come contratto a struttura associativa al fine dell’esercizio dell’impresa agraria e, in particolare, dell’allevamento e dello sfruttamento del bestiame, la soccida è caratterizzata, come del resto la lettera della norma chiarisce (art. 2170 c.c.), dalla comunanza di scopo, consistente nel fatto che le parti si associano non già nella attesa di una controprestazione dell’altro contraente, ma per il conseguimento del diritto di proprietà, nella misura convenuta, sui prodotti e sugli utili dell’esercizio dell’impresa, che deve aver luogo sotto la direzione del soccidante. Oltre alla comunanza dello scopo, è dunque elemento qualificante del contratto la comunanza degli effetti, la quale già trova generica designazione nella definizione del contratto di società (art. 2247 c.c.), in cui il conferimento di beni o servizi è fatto da due o più persone per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili. Nella disposizione dell’art. 2170 c.c., in cui l’associazione del soccidante e del soccidario è prefigurata per l’allevamento e lo sfruttamento del bestiame, al fine della ripartizione dell’accrescimento del bestiame stesso e degli altri prodotti ed utili che ne derivano, il detto scopo ha specifico, essenziale, risalto, attesi gli effetti che si realizzano con l’acquisto della comune proprietà tra le parti sui rispettivi oggetti.
Tribunale , Reggio Emilia , sez. II , 06/02/2019 , n. 217
Ai fini della prelazione agraria non solo il conduttore del fondo deve essere titolare di un valido contratto d’affitto, ma deve altresì trattarsi di affitto che abbia per oggetto fondi su cui si svolga attività di coltivazione in senso stretto, conformemente al requisito della coltivazione biennale posto dallo stesso comma 1 dell’ art. 8. l. 590/1965 . Ne consegue che restano esclusi dall’applicabilità della norma l’affitto di terreno pascolativo, di terreni boschivi o i contratti di vendita di erbe -così come non forniscono titolo per la prelazione la locazione di vasche per itticoltura o la soccida di pascolo
Cass. civ. Sez. VI – 3 Ord., 26-07-2016, n. 15392
Qualora il titolo per la concessione del decreto ingiuntivo trovi ragione nell’obbligo di pagamento di somme concordate dalle parti in sede di risoluzione di contratti di soccida, e la controversia non verta sulla esistenza e sul contenuto del rapporto agrario ma sulla esecuzione delle clausole dell’accordo risolutivo, deve escludersi la natura agraria della causa e la competenza della sezione specializzata.
Cass. civ. Sez. V, 20-05-2016, n. 10471
In caso di vendita di latte senza emissione di fattura, la finalità di eludere la normativa unionale – nella specie, attraverso la simulazione del contratto di compravendita di bovini e il successivo contratto di soccida dei medesimi, stipulati dalle stesse parti al solo fine di aggirare il sistema comunitario di contenimento della produzione di latte – implica che la cessione di latte, anche se posta in essere da un produttore agricolo, non sia soggetta al regime speciale.
Cass. civ. Sez. V Sent., 06-11-2013, n. 24914
L’attribuzione al soccidante di acconti, in contanti, prodotti o capi di bestiame, sull’accrescimento non altera la funzione economico-sociale del contratto di soccida, in quanto non pregiudica la successiva applicazione del criterio di prelevamento e di ripartizione degli utili stabilito dagli artt. 2178 e 2181 cod. civ, consentendo comunque alle parti di operare, al termine del contratto o del ciclo di accrescimento, la definitiva attribuzione delle quote di utili a ciascuno spettanti, nonché la ripartizione delle quote delle spese da ciascuno sostenute, così salvaguardando la struttura associativa qualificata dalla comunanza di scopo del rapporto.
Corte d’Appello Bologna, 10-06-2007
In virtù dell’art. 9, L. 14.2.1990, n. 29, le controversia in materia di soccida sono di competenza della sezione specializzata agraria e seguono il rito del lavoro. Peraltro, per queste controversie non si applica la sospensione dei termini nel periodo feriale per l’espressa previsione di cui all’art. 3, L. 7.10.1969, n. 742, anche nel caso in cui il procedimento si sia comunque svolto senza l’osservanza del rito del lavoro.
Cassazione civile , sez. III , 07-11-2005 , n. 21491
Nel caso di soccida semplice con conferimento di bestiame da parte del soccidante, ove la quota latte sia stata assegnata al soccidante prima della nascita del rapporto, non spetta tale quota latte al soccidario a seguito della cessazione del rapporto di soccida.
Cassazione civile , sez. III , 07-11-2005 , n. 21491
Il contratto di soccida, nei suoi tre tipi (semplice, parziaria o con conferimento di pascolo), costituisce un contratto agrario associativo, e non un contratto di società, per cui, al momento dello scioglimento del rapporto, il soccidario può vantare solo i diritti (previsti dagli art. 2183 e 2184 c.c.) agli accrescimenti, ai prodotti e agli utili, secondo quanto stabilito dalla convenzione, dalle norme o dagli usi; ne consegue che, ove le quote latte siano state erroneamente attribuite al soccidante invece che al soccidario che, in quanto produttore, è l’effettivo destinatario della relativa disciplina pubblicistica, ciò non rileva nei rapporti interni con il soccidante a meno che la convenzione stipulata tra le parti non preveda anche la ripartizione delle quote latte. Con la ulteriore conseguenza che, in caso di assegnazione di quote latte effettuata erroneamente al soccidante anziché al soccidario, su di essa quest’ultimo non può vantare alcun diritto, neppure alla cessazione del rapporto, non assimilabile allo scioglimento di una società.
