Giurisprudenza Mantovana

Massime e testi integrali di pronunce del Tribunale di Mantova


Tribunale Mantova, 21 novembre 2022
Il comodato è un contratto reale, di natura unilaterale (perché nel sorge il solo obbligo di restituire lo stesso bene ricevuto), è essenzialmente gratuito, si presume avente durata indeterminata ove non ve predeterminata specificamente una ed è, essenzialmente, fondato sul c.d. intuitus personae, ovvero sul rapporto fiduciario intercorrente tra le parti, spesso legati da vincoli familiari. Sulla base di questa caratterizzazione generale, va precisato che il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha un carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l’eventuale crisi coniugale, salva l’ipotesi – nel caso di specie nemmeno manifestata dalla comodante – di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno ai sensi dell’art. 1809, comma 2, c.c. (ferma, ricorrendo tale eventualità, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante). La citata nozione di “urgente e impreveduto bisogno” fa riferimento alla necessità del comodante – su cui gravano i relativi oneri probatori – di appagare impellenti esigenze personali, e non a quella di procurarsi un utile, tramite una diversa opportunità di impiego del bene.

Tribunale Mantova, 15 settembre 2022
Ove l’associazione non riconosciuta svolga in concreto attività commerciale è assoggettabile a liquidazione giudiziale purché l’attività commerciale sia prevalente su quella istituzionale sebbene non persegua fini di lucro. Grava sul creditore istante fornire la prova della qualità di imprenditore commerciale del debitore nei cui confronti si chiede l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Tribunale Mantova, 1 luglio 2022
La custodia del bene immobile pignorato è affidata al debitore e ai familiari conviventi sino al decreto di trasferimento, salvo che non sussistano ragioni specifiche per una liberazione anticipata. Nel caso in questione però è ravvisata l’occupazione dei beni pignorati da parte dei soli familiari e non anche del debitore. Pertanto, non sussiste la condizione dettata dall’art. 560, comma 3, c.p.c., per non ordinare la liberazione dell’immobile pignorato.

Tribunale di Mantova, sentenza del 10.05.2022, n. 381
Per quanto previsto dall’art. 12 preleggi c.c., nell’applicare la norma, si deve anzitutto privilegiare il senso reso palese dal significato proprio delle parole secondo la loro connessione (c.d. interpretazione letterale) e dalla intenzione del legislatore (c.d. interpretazione logica). Se i primi due criteri non sono sufficienti, occorre ricorrere alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe (c.d. analogia legis); se il caso rimane dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (c.d. analogia iuris).

Tanto premesso l’art. 557, terzo comma, non menziona la nota di trascrizione fra i documenti da depositarsi entro un certo termine, a pena di inammissibilità. Al contrario, la lettera della norma è chiara nel collegare l’inefficacia al mancato o ritardato deposito di una serie di atti – la nota di iscrizione a ruolo, copia dell’atto di pignoramento, copia del titolo esecutivo, copia del precetto- tra i quali non figura la nota di trascrizione; vieppiù, il fatto stesso che esista un terzo comma dell’art. 557 c.p.c., volto ad indicare gli atti da depositarsi nel termine quindicinale a pena di inefficacia, conferma che solo alcuni dei documenti indicati al secondo comma dell’art. 557 c.p.c. rilevano, quanto alla tempestività del deposito, sulle sorti del processo esecutivo. Se così non fosse, il legislatore si sarebbe limitato a comminare l’inefficacia direttamente al comma secondo dell’art. 557 c.p.c., con riferimento al mancato tempestivo deposito di tutti i documenti ivi elencati; e non vi sarebbe stata alcuna ragione per introdurre il terzo comma dell’art. 557 c.p.c., se tutti gli incombenti di cui al secondo comma del medesimo articolo fossero prescritti entro un termine perentorio, a pena di inefficacia del processo.

In sostanza non esiste alcun dato letterale che consenta di affermare che il creditore, allorchè provveda direttamente alla trascrizione del pignoramento, debba procedere al deposito della nota entro quindici giorni dalla restituzione a pena inefficacia; ed anzi appare difficile sostenere che, a fronte della chiara previsione dell’ultimo periodo del secondo comma dell’art. 557 c.p.c., che impone al creditore di provvedere al deposito della nota “non appena restituitagli”, senza ulteriori specificazioni, i quindici gg. debbano decorrere dalla data di consegna del Conservatore.

Sotto un profilo sistematico, poi, alla luce del principio, vigente in materia esecutiva, della tassatività delle cause estintive del processo esecutivo, non è qui rinvenibile una causa di estinzione tipica, in quanto né il secondo né il terzo comma dell’art. 557 c.p.c. comminano espressamente l’inefficacia del pignoramento per il caso di deposito della nota di trascrizione oltre i quindici giorni dalla sua consegna al creditore da parte del Conservatore.

Tribunale Mantova Sent., 15 giugno 2022
L’art. 2043 c.c. prevede che qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Tale norma costituisce espressione del generale principio del neminem laedere e consacra la natura atipica dell’illecito civile, rimettendo al giudice il compito di stabilire se una determinata condotta possa ritenersi lesiva di situazioni giuridiche meritevoli di tutela secondo l’ordinamento. Sotto il profilo della ripartizione dell’onere della prova, trova applicazione il criterio generale sancito dall’art. 2697 c.c., sicché spetta al danneggiato che agisce per il risarcimento del danno l’onere di provare il fatto dannoso allegato, il danno e il nesso di cui causalità fra la lesione e l’evento dannoso, nonché, salvo le ipotesi di responsabilità oggettiva e di responsabilità aggravata, il dolo o colpa del danneggiante.

Tribunale Mantova, 7 giugno 2022
In caso di mancato accoglimento del ricorso concernente il piano del consumatore, deve ritenersi ammissibile l’istanza di conversione nella procedura di liquidazione del patrimonio sia perché tale modalità è prevista dagli artt. 14 bis e 11 della legge n. 3/2012 in casi cui il procedimento di sovraindebitamento instaurato non può utilmente proseguire sia perché nel rito camerale (quale è quello applicabile alle procedure di sovraindebitamento) non vigono le preclusioni previste per il giudizio di cognizione ordinario sia infine perché tale possibilità deve ritenersi conforme al principio di ragionevole durata del processo, posto che non sarebbe precluso all’istante promuovere autonomo ricorso ex art. 14 ter della legge n. 3/2012.

Tribunale Mantova Ord., 1 giugno 2022
La procura conferita nell’istanza di fallimento, che riferimento “ad ogni azione legale (in ogni stato e grado del giudizio, incluso il giudizio di appello, di opposizione, o la procedura esecutiva) che possa essere necessaria per la soddisfazione dei crediti e diritti” non può ritenersi validamente conferita anche per il giudizio relativo alla conferma delle misure protettive. Questo giudizio non è necessario per la soddisfazione di crediti e diritti, ma si configura come una fase (o incidente) giurisdizionale che si innesta nell’ambito di trattative per la soluzione negoziata della crisi che ben possono concludersi senza intervento del Tribunale (art. 11 del D.L. n. 118/2021).

Tribunale Mantova Sent., 18 maggio 2022
La nomina del consulente tecnico di parte ex artt. 87 e 201 c.p.c., costituente esercizio del diritto di difesa della parte, instaura tra il professionista e il cliente un rapporto sussumibile nella fattispecie negoziale tipica del contratto d’opera intellettuale, disciplinato dagli artt. 2222 e ss. c.c. Da tale inquadramento giuridico discende che l’obbligazione inerente all’esercizio di detta attività professionale è, di regola, obbligazione di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l’incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Ciò comporta che, ai fini del giudizio di responsabilità nei confronti del professionista, rilevano le modalità dello svolgimento della sua attività, da valutarsi alla stregua del parametro della diligenza commisurata alla natura dell’attività professionale svolta, secondo quanto previsto dall’art. 1176, comma 2 c.c. Di conseguenza, la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell’attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente ed implica inoltre una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito che la specifica prestazione professionale “sub iudice” avrebbe avuto ove fosse stata diligentemente eseguita.

Tribunale Mantova Sent., 26 aprile 2022
In virtù del disposto di cui all’art. 1079 c.c., la violazione all’esercizio del diritto di servitù legittima la proposizione dell’azione confessoria che, per il suo carattere reale, può essere proposta dall’attuale titolare della servitù e contro l’autore della violazione.

Tribunale Mantova, 18/10/2021, n.966
In tema di revocatoria fallimentare, con riferimento alla dichiarazione di inefficacia degli atti a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 64 l.f., la valutazione di gratuità od onerosità di un negozio va compiuta con esclusivo riguardo alla causa concreta, costituita dalla sintesi degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare e non può quindi fondarsi sull’esistenza o meno di un rapporto sinallagmatico tra le prestazioni sul piano tipico ed astratto, dipendendo invece dall’apprezzamento dell’interesse sotteso all’intera operazione da parte del soggetto poi dichiarato fallito, quale emerge dall’entità dell’attribuzione, dalla durata del rapporto, dalla qualità dei soggetti e soprattutto dalla prospettiva di subire un depauperamento, collegato o meno ad un sia pur indiretto guadagno ovvero ad un risparmio di spesa sicché il negozio posto in essere dal soggetto poi fallito può dirsi gratuito, solo quando dall’operazione egli non tragga nessun concreto vantaggio patrimoniale, avendo inteso recarne uno ad altri, mentre sarà oneroso tutte le volte che il fallito riceva un vantaggio per questa sua prestazione tanto da elidere quel pregiudizio cui l’ordinamento pone rimedio con l’inefficacia ex lege: ne deriva che gli atti a titolo gratuito, ai fini della norma in questione, non sono solo quelli posti in essere per spirito di liberalità , che è requisito necessario della donazione, ma anche quelli caratterizzati semplicemente da una prestazione in assenza di corrispettivo.

Tribunale Mantova Sez. II, 01 febbraio 2021
Nella liquidazione del patrimonio la fissazione del termine entro il quale i creditori devono trasmettere le istanze di partecipazione alla liquidazione è rimesso alla discrezionalità del liquidatore. Peraltro, nel vigore della legislazione attuale, nulla è previsto con riferimento alla possibilità di presentare istanze tardive. Il problema che si pone è se le domande trasmesse dopo la scadenza del termine fissato dal liquidatore siano ammissibili o meno. La circostanza per cui il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla liquidazione non sia fissato dalla legge e non sia espressamente qualificato come perentorio, induce a ritenere che esso sia ordinatorio.

Tribunale Mantova Sez. II, 02 novembre 2020
Si deve escludere che configuri una compartecipazione, quel contratto che preveda un minimo garantito per il concedente, perché la suddetta clausola altera la natura di questo negozio giuridico, facendo gravare il rischio unicamente sul compartecipante.

Tribunale Mantova Sez. II, 09 ottobre 2020
E’ legittima l’estinzione di una procedura esecutiva immobiliare dichiarata in conseguenza dell’omesso tempestivo deposito della documentazione ipocatastale. (Nel caso di specie, potesse utilmente operare la sospensione per il compimento di atti processuali disposta dal d.l. “Cura Italia”, essendo piuttosto onere della parte di richiedere un provvedimento di rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.).

Tribunale di Mantova, sez. Fallimentare, 21 luglio 2019
L’art. 8/4 legge n. 3/12 deve essere interpretato in senso restrittivo, atteso che ove si concede, nei soli casi di piano del consumatore e di accordo con i creditori in continuità d’impresa quale quello oggi in esame, la possibilità di una “moratoria fino a un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio”, debba intendersi che i creditori privilegiati debbano essere soddisfatti, nella misura prevista nel piano, entro un anno dall’omologa.

Tribunale di Mantova, sez. II, 25 febbraio 2019
Gli atti dispositivi del fideiussore, successivi alla prestazione della fideiussione medesima, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti ad azione revocatoria ai sensi dell’art. 2901, n. 1 prima parte, c.c., in base al solo requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia damni), ed al solo fattore oggettivo dell’avvenuto accreditamento di denaro da parte della Banca. L’acquisto della qualità di debitore del fideiussore nei confronti del creditore procedente risale al momento della nascita del credito, sicché a tale momento occorre fare riferimento per stabilire se l’atto pregiudizievole sia anteriore o successivo al sorgere del credito.

Tribunale di Mantova, sez. II, 22 gennaio 2019
Al di là della divergenza delle domande proposte, rispettivamente, in sede di mediazione e in sede giudiziale, tra i due procedimenti sussiste una piena identità di causa petendi, e dunque dei fatti allegati a sostegno delle pretese attoree. Tale circostanza garantisce che la parte convenuta abbia avuto, in sede di mediazione, piena cognizione dei fatti di causa rilevanti, e sia dunque stata adeguatamente messa in condizione di valutare l’opportunità della conciliazione. Pertanto, con un’interpretazione che, nel caso di specie, si dimostra particolarmente rispettosa del principio di ragionevole durata del processo, il Tribunale di Mantova si esprime nel senso dell’avvenuto rispetto di quanto richiesto dall’art. 5, comma 1-bis, D.Lgs. n. 28/2010, e dunque per la procedibilità della domanda giudiziale.

Tribunale di Mantova, sez. II, 16 gennaio 2019
Nonostante la speciale competenza della Corte d’Appello, prevista dall’art. 33 della legge n. 287/1990, dinanzi al Tribunale ordinario, che giudica in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, può essere valutata l’eccezione di nullità del negozio fideiussorio per contrasto con la normativa sulla concorrenza, in quanto diretta a paralizzare la pretesa creditoria.

Tribunale di Mantova, 22 luglio 2018 Aste telematiche: l’offerta necessita dell’invio della PEC
Per la presentazione di una valida offerta telematica nelle procedure esecutive immobiliari che si svolgono con modalità telematiche non è sufficiente che l’offerente completi il wizard ministeriale per la presentazione dell’offerta e riceva dal Portale delle Vendite Pubbliche via email il pacchetto dell’offerta presentata, risultando indispensabile che la domanda di partecipazione alla gara sia inviata via PEC all’indirizzo [email protected], secondo la previsione degli artt. 12 e 13 D.M. 26 febbraio 2015, n. 32.


Tribunale di Mantova, 15 giugno 2018 Finita locazione: valida la domanda di condanna al rilascio anche se introdotta con rito difforme
In tema di rito speciale locatizio, in difetto di norme contrarie, si può domandare la stessa pronuncia di condanna al futuro rilascio seguendo un procedimento diverso, come quello disciplinato ex 447 bis c.p.c., rispetto a quello ordinariamente previsto dall’art. 657 c.p.c. La volontà della parte di impedire il rinnovo del contratto, e di ottenere la liberazione dell’immobile, invero, può essere considerata implicita nella domanda della ricorrente, al di là di quanto previsto dall’art. 657 c.p.c., il che rende ammissibile una domanda che abbia le medesime finalità e solo un contenuto formale diverso.

Trib. Mantova, 7 luglio 2011 Decreto ingiuntivo europeo – Opposizione – Effetto – Esecutività del decreto già disposta – Sospensione – Giudizio di opposizione nelle forme dell’articolo 645 c.p.c. – Necessità.
L’opposizione a decreto ingiuntivo europeo, che ai sensi dell’art. 4, par. 16 del Regolamento europeo n. 1896/06 può essere presentata su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione – anche elettronico – accettato dallo Stato membro d’origine, ha il solo effetto d’impedire la concessione dell’esecutività del decreto (art. 18 stesso regolamento). Tuttavia ove l’esecutività sia stata disposta, nonostante l’opposizione sia stata inviata con raccomandata a.r. all’ufficio giudiziario emittente, la sospensione di detta esecutività può avvenire solo ai sensi dell’art. 649 c.p.c e in un giudizio d’opposizione instaurato dall’opponente nelle consuete forme di cui all’art. 645 c.p.c, non essendo prevista l’instaurazione ex officio del giudizio di cognizione né essendo applicabili il riesame previsto in casi eccezionali dall’art. 20 del predetto regolamento o il procedimento ex art. 700 cp,c.

tribunale di mantova

Trib. Mantova, 18 aprile 2011 – Trust – Segregazione totale – Stato di insolvenza – Abusivo utilizzo – Effetti.
Un trust liquidatorio che si ponga come dichiarato scopo quello di tutelare i creditori ricorrendo alla segregazione patrimoniale di tutto il patrimonio aziendale, quando l’impresa si trova già in stato di insolvenza (ed avrebbe pertanto dovuto accedere agli istituti concorsuali), è incompatibile con la clausola di salvaguardia di cui all’art. 15, lettera e) della convenzione dell’Aja 1 luglio 1985. Un trust attuato in tale situazione costituisce un atto privatistico che mira a sottrarre agli organi della procedura concorsuale la liquidazione dei beni in assenza del presupposto sul quale poggia il potere dell’imprenditore di gestire il proprio patrimonio, ossia che l’impresa sia dotata di mezzi propri. Se così non fosse a qualunque imprenditore insolvente che intende evitare il fallimento potrebbe essere consentito lo spossessamento di tutti i propri beni mediante conferimento in trust rendendoli non aggredibili dai creditori. In questo caso, la causa in concreto perseguita dal disponente si pone in contrasto con le norme di cui agli articoli 13 e 15, lettera e) della citata convenzione e comporta la nullità dell’atto istitutivo del trust o comunque la nullità dell’effetto segregativo che ne scaturisce. Lo scopo di protezione dichiarato dal trust costituisce pertanto non un mezzo di tutela del patrimonio nell’interesse dei creditori bensì un abusivo utilizzo del trust finalizzato a sottrarre il disponente alla legislazione concorsuale italiana e comunque un atto negoziale in frode alla legge ex art. 1344 c.c. in quanto mirante a realizzare effetti (la sottrazione del patrimonio dell’imprenditore insolvente ai creditori) ripugnanti per l’ordinamento giuridico italiano.

Il trust cd. liquidatorio istituito quando l’impresa si trovi già in stato di insolvenza può armonizzarsi con l’articolo 15 della convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, resa esecutiva dalla legge 16 ottobre 1989, n. 364, esclusivamente alla condizione che contenga clausole che ne limitino l’operatività in caso di insolvenza e che prevedano la restituzione agli organi della procedura concorsuale dei beni conferiti in trust. In difetto di tale previsione, l’atto istitutivo del trust deve ritenersi affetto da nullità in quanto diretto ad eludere le norme imperative che presiedono alla liquidazione concorsuale.

Tribunale di Mantova 1 aprile 2008 – Dott. Mauro Bernardi Presidente relatore – Concordato fallimentare – Omologazione della proposta e valutazione dei voti.

Tribunale di Mantova 23 maggio 2007 Est. A. Pini Bentivoglio.
Separazione coniugi – gravame contro i provvedimenti pronunciati dal presidente del tribunale – errori di valutazione – circostanze sopravvenute – distinzione. Qualora, con riferimento ai provvedimenti pronunciati dal presidente del tribunale nei giudizi di separazione coniugi, la parte lamenti errori di valutazione da parte del presidente su fatti portati alla sua conoscenza e, quindi, impugni l’ordinanza presidenziale, dovrà proporre reclamo, entro il termine perentorio previsto dall’art. 708, comma 4, c.p.c., avanti alla corte d’appello; qualora, invece, affermi l’esistenza di circostanze sopravvenute o di fatti preesistenti di cui si è acquisita conoscenza successivamente, ovvero fatti emergenti da una successiva attività istruttoria, dovrà richiedere al giudice istruttore la revoca o la modifica del provvedimento presidenziale ai sensi dell’art. 709, ultimo comma, c.p.c.

Tribunale di Mantova – Sent. n. 1397/2002– Giudice unico Dott. Luigi Bettini
Opposizione all’esecuzione ex art. 615/2 c.p.c. – sentenza penale di condanna di primo grado contenente anche statuizioni civili – riforma da parte del giudice d’Appello- annullamento della sentenza di secondo grado da parte del Supremo Collegio – inidoneità a far rivivere la sentenza di primo grado – inesistenza della sentenza di primo grado e conseguente mancanza di un titolo esecutivo in capo al procedente.

Tribunale di Mantova – Sent. n. 365/2004 – Giudice unico Dott. Luigi Bettini
Opposizione all’esecuzione ex art. 615/2 c.p.c. – sentenza di rigetto della domanda principale contenente condanna accessoria al pagamento delle spese di lite – idoneo titolo per procedere ad esecuzione forzata – Il Tribunale di Mantova anticipa Cass. Civ. 10 novembre 2004, n. 21367 che riconosce la generalizzata esecutività di tutti i capi delle sentenze di primo grado aventi portata condannatoria.

Tribunale di Mantova – Sent. n. 626/2004 – Giudice unico Dott. Luigi Bettini
Opposizione di terzo all’esecuzione ex art. 619 c.p.c. – Opponibilità del pegno, costituito su titoli obbligazionari, al creditore sequestrante – validità ed efficacia del provvedimento di sequestro conservativo – il creditore pignoratizio non può opporsi all’esecuzione per sottrarre il bene al pignoramento – conseguente carenza di interesse ad agire in opposizione all’esecuzione

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