Il livello, non sempre enfiteusi, problemi pratici e possibili soluzioni
Consiglio di Stato , sez. VII , 15 luglio 2022 , n. 6070
Sussiste l’obbligo dell’Amministrazione di pronunciarsi in maniera espressa sull’istanza con la quale il privato chiede l’affrancazione di un livello enfiteutico, previa determinazione del capitale di affranco ai fini dell’estinzione del diritto di livello e, per superare l’inerzia della pubblica amministrazione, è azionabile il rito del silenzio dinanzi al giudice amministrativo.
Cass. civ. Sez. Unite Sent., 15 gennaio 2021, n. 617
In tema di domanda finalizzata a contestare non solo l’importo del livello – e, quindi, del capitale di affrancazione di un terreno – determinato dal Comune, ma anche, in via evidentemente preliminare e propedeutica, la stessa legittimità della unilaterale riapertura, in sede di autotutela, della procedura di determinazione del capitale di affrancazione già chiusa in precedenza, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che la determinazione della misura del canone, al pari di quella delle altre condizioni richieste per l’approvazione della concessione di legittimazione, e la conseguente trasformazione in allodio del bene gravato dall’uso civico, rientra nella valutazione autonoma dell’autorità pubblica, vantando il privato, in ordine all’esercizio del potere di autotutela decisoria da parte della pubblica amministrazione, una posizione di mero interesse legittimo.
T.A.R. Puglia Lecce 27 novembre 2020, n. 1336
Anche il livellario è ricompreso nell’ambito dei soggetti legittimati non solo a impugnare gli atti di una procedura espropriativa, in quanto il livello costituisce un diritto reale di godimento sul fondo e conferisce al titolare una posizione differenziata e qualificata relativamente all’area in suo possesso, ma anche ad agire in giudizio onde conseguire il risarcimento del danno subito a causa dell’illegittima espropriazione.
Consiglio di Stato , sez. II , 09 novembre 2020 , n. 6863
L’Amministrazione comunale, in forza del combinato disposto di cui all’art. 42-bis t.u.ed. con l’affermazione della titolarità del diritto all’indennizzo anche per il livellario, è tenuta ad attivarsi per concludere il procedimento espropriativo avviato (previa formale cancellazione del livello), acquisendo o restituendo il bene, previa rimessione in pristino, all’esito di una motivata valutazione comparativa degli interessi in gioco .
Il regime giuridico del cosiddetto “livello” va assimilato a quello dell’enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento. Ne consegue che l’accertamento positivo o negativo dell’esistenza del “livello” esula dalla competenza “ratione materiae” della sezione specializzata agraria, non attenendo ad un rapporto astrattamente riconducibile nell’ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contrati agrari
T.A.R. Puglia Bari Sez. II, 07 giugno 2018, n. 822
La controversia avente ad oggetto una vicenda di affrancazione di canoni livellari, di natura assimilabile a quelli enfiteutici, costituiti su beni divenuti allodiali ex artt. 7 e 10 della Legge n. 1766/1927 e gravati da usi civici è attratta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella del giudice amministrativo.
Cass. civ., 15 aprile 2018, n. 3689
Il “livello” ha natura di diritto reale di godimento su bene altrui, assimilabile all’enfiteusi anche in punto di disciplina ed estraneo ai rapporti regolati dalla speciale legislazione sui contratti agrari, sicché le domande di accertamento negativo e quelle di affrancazione dallo stesso non soggiacciono alla condizione di procedibilità del previo esperimento del tentativo di conciliazione di cui all’art. 46 della l. n. 203 del 1982.
T.A.R. Salerno, (Campania) sez. I, 17 aprile 2018, n.577
Anche il livellario è ricompreso nell’ambito dei soggetti legittimati non solo ad impugnare gli atti di una procedura espropriativa, — in quanto il livello, mediante il quale storicamente ai contadini veniva concesso di condurre in affitto i fondi, costituisce un diritto reale di godimento sul fondo e conferisce al titolare una posizione differenziata e qualificata relativamente all’area in suo possesso -, ma anche ad agire in giudizio onde conseguire il risarcimento del danno subito a causa dell’illegittima espropriazione. Più precisamente, in applicazione analogica della disciplina dettata in materia di enfiteusi (istituto al quale la giurisprudenza ha equiparato il contratto di livello), deve ritenersi che la previsione di cui all’art. 34, primo comma, d.P.R. n. 327/2001 (”l’indennità di esproprio spetta al proprietario del bene da espropriare ovvero all’enfiteuta, se ne sia anche possessore”) valga anche per il livellario, il quale ha quindi titolo a percepire l’indennità di esproprio. Al diritto del livellario di conseguire l’indennità di esproprio non può non corrispondere, peraltro, il diritto dello stesso a reclamare il risarcimento del danno patito per la privazione dell’immobile da parte della Pubblica Amministrazione in occasione dell’esercizio dei poteri ad essa attribuiti in materia espropriativa.
Corte d’Appello Potenza, 07 marzo 2018
Il procedimento di affrancazione del fondo enfiteutico, disciplinato dalla l. 22.7.1966, n. 607, ha natura unitaria e bifasica: la prima fase, necessaria e a cognizione sommaria, è affidata inderogabilmente al giudice monocratico del tribunale e si conclude con ordinanza immediatamente esecutiva, destinata a divenire definitiva in caso di mancata prosecuzione del processo; la seconda fase, eventuale ed a cognizione piena, è introdotta con opposizione all’ordinanza monocratica, è attribuita alla competenza della sezione specializzata agraria del tribunale, e si conclude con sentenza di primo grado suscettibile di appello.
Cass. civ., 20 dicembre 2016, n. 26327
L’interversione nel possesso non può aver luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore – rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi possa rendersi conto dell’avvenuto mutamento – dalla quale sia consentito desumere che il detentore abbia cessato d’esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, con correlata sostituzione al precedente “animus detinendi” dell'”animus rem sibi habendi“. Non rilevano, a tal fine, l’inottemperanza alle pattuizioni in forza delle quali la detenzione era stata costituita, verificandosi, in questo caso, un’ordinaria ipotesi di inadempimento contrattuale, né meri atti di esercizio del possesso, traducendosi gli stessi in un’ipotesi di abuso della situazione di vantaggio determinata dalla materiale disponibilità del bene.
Tribunale Roma, 11 luglio 2013
In materia di diligenza e responsabilità del notaio nell’eseguire le indagini ipocatastali, il professionista non può limitarsi temporalmente al ventennio anteriore al negozio da rogare, accontentandosi delle risultanze degli accertamenti effettuati nei registri della conservatoria anche relativamente ai precedenti trasferimenti dell’immobile; il notaio deve, invece, in relazione alla possibilità che l’immobile sia gravato da livello o da enfiteusi, effettuare richiesta all’Agenzia del demanio, specie se l’atto di cui è richiesto concerne una zona in cui non sia infrequente la presenza di tali diritti reali.
T.A.R. Catanzaro, (Calabria) sez. II, 03 luglio 2013, n.757
L’istituto del livello mediante il quale storicamente ai contadini veniva concesso di condurre in affitto i fondi può essere inquadrato nell’ambito dell’enfiteusi e l’art. 34, d.P.R. n. 380 del 2001 prevede espressamente l’indennità di esproprio a favore dell’enfiteuta che sia anche possessore, come nella fattispecie.
Tribunale , Latina , 17 settembre 2012
In materia di diligenza e responsabilità del notaio nell’eseguire le indagini ipocatastali, il professionista deve attenersi alle risultanze degli accertamenti effettuati nei registri della conservatoria anche relativamente ai precedenti trasferimenti dell’immobile; e ciò anche in relazione alla possibilità che l’immobile sia gravato da livello o da enfiteusi, a nulla rilevando le risultanze catastali.
Cassazione civile , sez. VI , 06 giugno 2012 , n. 9135
Il regime giuridico del cosiddetto livello va assimilato a quello dell’enfiteusi, in quanto i due istituti, pur se originariamente distinti, finirono in prosieguo per confondersi ed unificarsi, dovendosi, pertanto, ricomprendere anche il primo, al pari della seconda, tra i diritti reali di godimento. Ne consegue che l’accertamento positivo o negativo dell’esistenza del livello esula dalla competenza ratione materiae della sezione specializzata agraria, non attenendo ad un rapporto astrattamente riconducibile nell’ambito di quelli contemplati dalla speciale legislazione sui contrati agrari.
Tribunale Reggio Calabria, 09 novembre 2011
La figura codicistica che maggiormente risponde alla sostanza giuridica del c.d. livello è l’enfiteusi. Ne deriva quindi tendenzialmente l’estensione in via analogica della regolamentazione codicistica del diritto reale di enfiteusi.
Cass. civ. Sez. III, 08 gennaio 1997, n. 64
Colui che è legittimato, ai sensi degli art. 9 e 10 l. 16 giugno 1927 n. 1766, all’occupazione di terre del demanio civico, non ne diviene proprietario, tant’è vero che può affrancarle ai sensi della l. 22 luglio 1966 n. 607, deve apportarvi migliorie e deve corrispondere un canone enfiteutico al comune, al cui patrimonio privato esse appartengono. Perciò l’occupatore legittimato, nel caso confini con fondi offerti in vendita, non ha il diritto di prelazione che l’art. 7 l. 14 agosto 1971 n. 817 prevede a favore del proprietario coltivatore diretto e non del titolare di un altro diritto reale.
Pretura Latina, 20 luglio 1992
Il patrimonio di una associazione ecclesiastica estinta (nella specie una confraternita) si devolve “de iure” all’autorità tutoria di diritto canonico (nella specie alla curia arcivescovile), e da questa, dopo la legge n. 222 del 1985, all’istituto diocesano per il sostentamento del clero. Di conseguenza quest’ultimo è legittimato all’affrancazione del livello già esistente a favore dell’associazione estinta, gravante su di un fondo del ricorrente.
Cassazione civile , sez. lav., 05 dicembre 1979 , n. 6314
Siccome il concedente di un fondo in colonia ad meliorandum è proprietario del fondo stesso nonostante sia obbligato al pagamento di un livello o di un canone di uso civico, il colono ha diritto all’affrancazione nei suoi confronti, ai sensi dell’art. 3 l. 25 febbraio 1963 n. 327.
Cass. civ., 17 novembre 1979, n. 5995
L’onerato del livello e del canone di affranco di uso civico e pieno proprietario del fondo che ne è gravato, essendo egli soltanto obbligato a prestazioni che altro non sono che il corrispettivo della concessione in perpetuo del dominio sul fondo, a seguito della consensuale conversione in denaro delle preesistenti prestazioni fondiarie perpetue e, pertanto, nei suoi confronti è ammessa l’affrancazione del fondo da parte del coltivatore al quale egli abbia concesso il fondo in colonia perpetua miglioratizia, in uso nel basso Lazio.
Cass. civ. 2 febbraio 1973, n. 323
Il mancato pagamento del canone, benché protratto per vent’anni, non può estinguere il diritto del concedente alla sua percezione, in quanto il diritto del concedente non può estinguersi per non uso.
Cass. civ., 10 ottobre 1962, n. 2904
La ratio dell’art. 969 c.c., trova giustificazione nella esigenza di dare al concedente la possibilità di ottenere il riconoscimento del proprio diritto da parte di chi si trova nel possesso del fondo enfiteutico, per modo da impedire che l’ex enfiteuta, con il decorso del tempo, possa acquistare per usucapione l’utile dominio. L’atto di ricognizione funge in sostanza da mezzo di interruzione della prescrizione acquisitiva e non spiega altresì alcuna funzione conservatrice del diritto del concedente. Trattasi, quindi, di una mera facoltà e non di un obbligo, nel senso che il concedente, se non vuole esercitarla, non perde, per ciò solo, il suo diritto sulla cosa.
Corte cost., 15 luglio 1959, n. 46
l’istituto (del livello) è stato dal Legislatore considerato nella sua autonomia e disciplinato con criteri autonomi, che in parte coincidono e in parte contrastano con la disciplina giuridica dell’enfiteusi e degli altri istituti similari