Arbitrato e liquidazione giudiziale (ex fallimento)

L’arbitrato e il fallimento interagiscono con regole precise: il lodo arbitrale è opponibile alla procedura fallimentare se perfezionato prima della dichiarazione di fallimento, vincolando il curatore salva impugnazione per nullità. Le clausole compromissorie restano efficaci se il curatore subentra nel contratto, ma l’arbitrato cede alla competenza esclusiva del giudice fallimentare per azioni unitarie (es. responsabilità degli amministratori). L’equilibrio tra autonomia privata e tutela dei creditori è garantito da limiti funzionali alla procedura concorsuale.

Giurisprudenza

Cass. civ. 5 febbraio 2025, n. 2840
In tema opposizione allo stato passivo, il lodo arbitrale rituale, in quanto pienamente assimilabile dalla data della sua ultima sottoscrizione alla sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria, è come tale opponibile alla procedura fallimentare dalla suddetta data.
con nota: Lodo arbitrale e liquidazione giudiziale: opponibilità e limiti della tutela del curatore

Tribunale Bologna Sez. spec. Impresa, 17 settembre 2024, n.2439
La clausola compromissoria contenuta nello statuto della società fallita non opera con riguardo all’azione di responsabilità esercitata dal curatore ai sensi dell’art. 146 l. fall., stante la natura unitaria ed inscindibile di tale azione nella quale confluiscono sia l’azione spettante alla società, sia quella dei creditori sociali. Dunque il tribunale ordinario fallimentare è competente a conoscere anche dell’azione sociale di responsabilità promossa dal curatore, pur in presenza di una clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie tra la società e gli amministratori.

Tribunale Potenza, 28 maggio 2024, n. 899
La circostanza che una delle parti in causa sia il fallimento non produce alcuna caducazione della scelta della via arbitrale precedentemente operata dal soggetto in bonis. La giurisprudenza di legittimità ha escluso che, nel caso di convenzione contenente clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento di una delle parti, il mandato conferito agli arbitri sia soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista dalla L. Fall., art. 78, e ciò perché il compromesso per arbitrato configura un atto negoziale riconducibile all’istituto del mandato collettivo e di quello conferito nell’interesse anche di terzi – vale a dire delle altre parti richiedenti l’arbitrato.

Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 12 dicembre 2023, n. 34607
La instaurazione del giudizio arbitrale (coincidente con la notifica alla controparte della richiesta di nomina dell’arbitro), benché intervenuta quando il debitore sia in bonis, non preclude al curatore del fallimento nel frattempo instaurato di invocare la regola della improcedibilità, conseguente alla pendenza del rapporto contrattuale (preliminare di vendita) senza che vi sia stato sicuro subentro dell’organo concorsuale, ai sensi dell’art. 72 l.fall. La sospensione che ne consegue, finché non rimossa con una scelta di continuazione, impedisce al giudizio arbitrale di proseguire, accedendo la relativa clausola, dunque gli stessi poteri degli arbitri, ad un contratto che interinalmente non produce effetti, per cui il lodo ciononostante reso è nullo.

Corte appello Milano, 05 ottobre 2023
Fermo restando che non sussiste incompatibilità ontologica tra procedure concorsuali in genere e arbitrato, come desumibile per esempio dagli articoli 25 LF e 35 LF, in ogni caso, qualora il curatore subentri in un contratto contenente clausola compromissoria, la stessa conserva piena efficacia anche nei confronti del curatore subentrato.

Cass. civ. sez. un., 23 febbraio 2023, n.5694
L’apertura della procedura concorsuale in pendenza del rapporto contrattuale determina, per regola generale ex art. 72, comma 6, l. fall., valevole anche per l’appalto, l’inefficacia della clausola negoziale che ne fa dipendere la risoluzione da tale evento.

Il giudizio arbitrale promosso sulla base della clausola compromissoria accessoria ad un appalto e per l’accertamento di un credito da esso dipendente, diviene improcedibile al sopraggiungere della messa in liquidazione coatta amministrativa di una delle parti del contratto (nella specie, l’appaltatore), stante l’esclusività dell’accertamento del passivo nella sede concorsuale, a cui è comunque tenuta, ai sensi degli artt. 52 e 93 l. fall., la parte creditrice (nella specie, il committente) se il rapporto è ancora pendente e, cioè, non esaurito ai sensi dell’art. 72 l. fall.

Cass. civ., Sez. VI – 1, Ordinanza, 01 giugno 2022, n. 17823
La clausola compromissoria contenuta nello statuto del consorzio – che prevedeva la competenza arbitrale per qualunque controversia tra i soci ed il consorzio – è opponibile all’assuntore del concordato dell’impresa consorziata dichiarata fallita e poi esclusa dal consorzio, ove la lite abbia ad oggetto la liquidazione della sua quota, poiché tale clausola si applica alle pretese avanzate dalla consociata riguardanti il rapporto intercorso con l’ente collettivo, sebbene non sia più parte della compagine associativa.

Corte appello Perugia sez. I, 30 dicembre 2021, n.717
L’art. 83 bis legge fallimentare stabilisce la sorte dei procedimenti arbitrali pendenti, ossia già instaurati alla data della dichiarazione di fallimento, nonché relativi a contratti suscettibili di scioglimento, stabilendo che, ove il curatore abbia esercitato la facoltà di sciogliersi dal contratto, la domanda di arbitrato diventa improcedibile. Tale disposizione dunque comporta che il procedimento arbitrale già instaurato non può proseguire se il contratto in cui è presente la clausola compromissoria è stato sciolto e pertanto l’effetto ostativo non si produce se il curatore abbia omesso di esercitare tale facoltà, subentrando al fallito nel rapporto contrattuale, ovvero nel caso in cui la medesima facoltà non possa essere più esercitata, per avere il contratto già avuto totalmente o parzialmente esecuzione

Cassazione civile sez. VI, 16 novembre 2021, n. 34505
In tema di concordato fallimentare, la clausola compromissoria contenuta nello statuto di un consorzio – che prevede la competenza arbitrale per qualunque controversia tra i soci ed il consorzio – è opponibile all’assuntore del concordato dell’impresa consorziata dichiarata fallita e poi esclusa dal consorzio, ove la lite abbia ad oggetto la richiesta di condanna di quest’ultimo a corrispondere all’impresa la quota ad essa spettante di somme incassate per conto delle associate, poiché tale clausola si applica alle pretese avanzate dal consociato riguardanti il rapporto intercorso con l’ente collettivo, sebbene egli non prenda più parte della compagine associativa, continuando tali pretese a trovare causa nell’ambito del sodalizio d’impresa.

Tribunale Reggio Emilia sez. II, 27 gennaio 2021
Allorquando il curatore aziona un credito già presente nel patrimonio del fallito all’atto del fallimento, egli agisce in rappresentanza del fallito e non della massa dei creditori, facendo valere un’utilità derivante dall’esecuzione di un contratto; laddove tale contratto contenga una clausola arbitrale, vi è la continuità di funzionamento del meccanismo negoziale presidiato dalla clausola compromissoria stipulata dal soggetto già fallito, che risulta opponibile al curatore. Non può, dunque, invocarsi la competenza inderogabile del Tribunale fallimentare, atteso che questa non si estende alle azioni che già si trovino nel patrimonio del fallito, all’atto del fallimento e che quindi avrebbero potuto essere esercitate dall’imprenditore, a tutela del proprio interesse, ove non fosse fallito. In sostanza, nel caso di convenzione contenente clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento di una delle parti, deve escludersi che il mandato conferito agli arbitri sia soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista dalla L. Fall. art. 78 e ciò poiché il compromesso per arbitrato configura un atto negoziale riconducibile all’istituto del mandato collettivo e di quello conferito nell’interesse anche di terzi – vale a dire delle altre parti richiedenti l’arbitrato.

Nel caso di convenzione contenente una clausola compromissoria stipulata prima della dichiarazione di fallimento di una delle parti, il mandato conferito agli arbitri non è soggetto allo scioglimento previsto dall’art. 78 l. fall., configurandosi come atto negoziale riconducibile all’istituto del mandato collettivo e di quello conferito anche nell’interesse di terzi; e ciò trova indiretta conferma nell’art. 83 bis l. fall., atteso che, se il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito nel caso di scioglimento del contratto contenente la clausola compromissoria, deve di contro ritenersi che detta clausola conservi la sua efficacia ove il curatore subentri nel rapporto, non essendo consentito a quest’ultimo recedere da singole clausole del contratto di cui chiede l’adempimento

Cass. civ. sez. VI, 23 luglio 2020, n.15830
È inammissibile l’impugnazione di un lodo fondata su questioni relative alla natura rituale o irrituale dell’arbitrato qualora le questioni medesime risultino prospettate per la prima volta in sede di impugnazione, non essendo state mai sollevate in precedenza nel corso del giudizio arbitrale ex art. 817 c.p.c.

Cassazione civile sez. VI, 23 luglio 2020, n. 15830
Le domande proposte dal fallimento di una società nei confronti degli ex organi sociali per esercitare sia l’azione risarcitoria spettante alla società, sia quella competente ai creditori sociali per il ristoro dei danni conseguenti alla determinata insufficienza del patrimonio sociale devono essere conosciute dal tribunale, non operando la clausola contenuta nello statuto sociale che attribuisce ad arbitri la cognizione delle controversie fra la società e i suoi amministratori.

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