Giurisprudenza
Cons. Stato, Sez. VI 10 febbraio 2026, n. 1078
Ai fini della certificazione del rapporto di connessione tra attività agricola e attività agrituristica, le serre agricole possono essere riconosciute idonee per attività ricreative, culturali e didattiche, ma non per l’attività di degustazione (e, più in generale, per le attività riconducibili alla somministrazione di pasti e bevande), ove non garantiscano i requisiti igienico-sanitari richiesti dalla disciplina regionale; la distinzione tra serre in uso e serre dismesse, pur non espressamente tipizzata, può rilevare in concreto proprio in funzione della verifica dell’idoneità dei locali sotto il profilo igienico-sanitario.
Cass., Sez. trib., ord. 12 gennaio 2026, n. 670
In tema di TIA (oggi TARI), l’attività agrituristica, pur qualificandosi come attività agricola connessa ai sensi dell’art. 2135 c.c. e dell’art. 2, comma 5, l. n. 96/2006, non è assimilabile all’attività agricola propriamente detta ai fini dell’imposizione sui rifiuti, in quanto produce rifiuti propri, qualitativamente e quantitativamente assimilabili a quelli urbani. Ne consegue che le superfici destinate all’ospitalità, alla ristorazione e al pernottamento sono assoggettabili al tributo, dovendosi escludere che i rifiuti derivanti dall’attività agrituristica possano qualificarsi come rifiuti agricoli. In mancanza di una specifica categoria tariffaria, è legittima l’inclusione dell’agriturismo nella categoria più affine, quale quella alberghiera, salva la prova, a carico del contribuente, della minore attitudine a produrre rifiuti.
T.A.R. Campania, Sez. VIII 08/01/2025, n. 171
È illegittima l’assimilazione tra agriturismi e alberghi per l’applicazione della TARI, in quanto le due attività presentano differenze sostanziali sia sotto il profilo normativo che funzionale. Di conseguenza, l’attività agrituristica, strettamente connessa e complementare a quella agricola, deve essere trattata distintamente dall’attività alberghiera, nel rispetto delle specifiche finalità e caratteristiche definite dall’ordinamento.
Cons. Stato, Sez. V, 20/05/2024, n. 4478
L’inquadramento dell’attività agrituristica in quella agricola è subordinato alla condizione che l’utilizzazione dell’azienda agricola per fini di agriturismo sia caratterizzata da un rapporto di complementarità rispetto all’attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento del bestiame, che deve rimanere principale (ovvero “prevalente“).
Cass. civ., Sez. I, Ordinanza, 15/02/2023, n. 4790
L’indagine sulla natura, commerciale o agricola, di un’impresa agrituristica, ai fini della sua assoggettabilità a fallimento, ai sensi dell’art. 1 l.f., va condotta sulla base di criteri uniformi valevoli per l’intero territorio nazionale e non già sulla base di criteri valutativi evincibili dalle singole leggi regionali, che possono fungere solo da supporto interpretativo. L’apprezzamento, in concreto, della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività agrituristiche ed attività agricole, nonché della prevalenza di queste ultime rispetto alle prime, va condotto alla luce dell’art. 2135, comma 3 c.c., integrato dalle previsioni della L. 20 febbraio 2006 n. 96 sulla disciplina dell’agriturismo, tenuto conto che quest’ultima costituisce un’attività para-alberghiera, che non si sostanzia nella mera somministrazione di pasti e bevande, onde la verifica della sua connessione con l’attività agricola non può esaurirsi nell’accertamento dell’utilizzo prevalente di materie prime ottenute dalla coltivazione del fondo e va, piuttosto, compiuta avuto riguardo all’uso, nel suo esercizio, di dotazioni (quali i locali adibiti alla ricezione degli ospiti) e di ulteriori risorse (sia tecniche, che umane) dell’azienda, che sono normalmente impiegate nell’attività agricola.
Cass. civ., Sez. I, Sentenza, 14/12/2022, n. 36592
In tema di contributi per investimenti a fini agrituristici, ove a seguito di controlli venga avviato il procedimento per la dichiarazione di decadenza dal beneficio per mancato mantenimento della destinazione, l’art. 7, lett. c), del decreto della Regione Lombardia n. 3562 del 5 marzo 2004 prevede un termine perentorio per l’adozione del provvedimento decadenziale, come si evince dalle parole utilizzate (“entro e non oltre” 30 giorni successivi), diverse da quelle impiegate nell’art. 7, lett. b), dello stesso decreto per indicare un termine ordinatorio per l’attività istruttoria(“entro” i 15 giorni successivi), senza che assumano rilievo, ai fini interpretativi, le disposizioni dell’art. 1457 c.c. sul termine essenziale nel contratto, riguardanti ipotesi non assimilabili a quella in esame, ove il termine è contenuto in un provvedimento amministrativo, destinato a disciplinare in via preventiva una potenzialità indeterminata di casi, da interpretarsi secondo il criterio letterale di cui all’art. 12 delle preleggi.
Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 30/09/2019, n. 24271
La somministrazione di pasti e bevande svolta al di fuori dei locali (edifici o parti già esistenti del fondo) dell’azienda agricola, ove non rientri nelle attività di cui all’art. 2, comma 3, lett. d), della l. n. 96 del 2006, non costituisce attività agrituristica, con conseguente inapplicabilità del regime fortettario di determinazione del reddito di impresa e dell’ IVA di cui all’art. 5, comma 2, della l. n. 413 del 1991.
T.A.R. Puglia Bari, Sez. II, 09/07/2019, n. 983
Il rilascio dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di agriturismo ed i successivi compiti di controllo e monitoraggio affidati ai Comuni dall’art. 6 della Legge n. 96/2006 rientrano nella competenza dello Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del Comune e non in quella dell’ufficio tecnico del medesimo ente.
Cons. Stato, Sez. V, 19/02/2019, n. 1162
L’attività agrituristica è considerata specificazione dell’attività agricola e non attività assimilabile a quella alberghiera, dalla quale lo dividono finalità e regime.
Cass. civ., Sez. V, Sentenza, 03/06/2015, n. 11395
L’attività agrituristica include tipicamente l’organizzazione e l’esecuzione del servizio di ospitalità ed alloggio, che non può essere fornito se non attraverso la realizzazione e messa a disposizione di immobili costruiti sul fondo ed adibiti ad uso abitativo, in funzione del temporaneo soggiorno dei clienti. Ne consegue che le spese sostenute per la ristrutturazione e la manutenzione di tali immobili debbono godere dell’ordinario regime di detrazione IVA laddove la relativa opzione sia stata regolarmente esercitata.
Cass. civ., Sez. VI – Lavoro, Ordinanza, 18/05/2011, n. 10905
Il riconoscimento della qualità agrituristica dell’attività di “ricezione ed ospitalità” richiede la contemporanea sussistenza della qualifica di imprenditore agricolo da parte del soggetto che la esercita, dell’esistenza di un “rapporto di connessione e complementarietà” con l’attività propriamente agricola e della permanenza della principalità di quest’ultima rispetto all’altra. Ne consegue che non può essere considerata “agrituristica” un’attività di “ricezione” e di “ospitalità” svolta da un imprenditore che non possa qualificarsi “agricolo” ovvero che non sia o non sia più nel detto rapporto di “connessione e complementarietà” con l’attività agricola o, comunque, che releghi quest’ultima in posizione del tutto secondaria.