Negli ultimi anni, il fotovoltaico galleggiante o flottante (FPV) si è affermato come una delle soluzioni più promettenti per integrare la produzione di energia rinnovabile nel panorama energetico globale. Si tratta di una tecnologia innovativa, che prevede l’installazione di pannelli solari su piattaforme galleggianti e offre numerosi vantaggi rispetto ai tradizionali impianti fotovoltaici a terra. In primo luogo, l’FPV consente di sfruttare superfici d’acqua esistenti, come bacini artificiali, laghi e invasi, superando le limitazioni legate alla disponibilità di terreni agricoli o urbanizzati. Questa caratteristica è particolarmente rilevante in contesti geografici caratterizzati da elevata densità abitativa e limitata disponibilità di suolo, come molte regioni in Italia.
Oltre a ridurre la competizione per l’uso del suolo, il fotovoltaico galleggiante offre anche numerosi altri vantaggi ambientali. L’effetto ombreggiante dei pannelli solari sulla superficie dell’acqua contribuisce a ridurre significativamente l’evaporazione, preservando, così, una risorsa preziosa come l’acqua dolce, soprattutto in regioni soggette a siccità. Inoltre, il raffreddamento naturale dell’acqua migliora l’efficienza dei pannelli fotovoltaici, aumentando la produzione di energia elettrica.
Sommario
1. Il potenziale del fotovoltaico flottante in Italia
Il fotovoltaico galleggiante si differenzia dal fotovoltaico a terra essenzialmente per la collocazione dei pannelli su piattaforme galleggianti1. Questi impianti, non essendo fissati al suolo, possono adattarsi dinamicamente alle condizioni variabili dell’ambiente acquatico2. Alcuni sistemi sono, inoltre, progettati per seguire le fluttuazioni del livello dell’acqua, riuscendo a funzionare anche con variazioni di decine di metri. Anche in caso di invaso prosciugato, le strutture possono continuare a operare senza compromettere la loro funzionalità, mantenendo la produzione di energia.
I pannelli fotovoltaici galleggianti possono essere efficacemente integrati con le centrali idroelettriche3, offrendo un approccio sinergico alla produzione di energia rinnovabile. In questo contesto, sono state sperimentate soluzioni che prevedono l’utilizzo di turbine di pompaggio alimentate dall’energia solare per spostare l’acqua in quota, migliorando l’efficienza del sistema idroelettrico4. Questa combinazione consente non solo di ottimizzare l’uso delle superfici d’acqua, ma anche di stabilizzare la produzione energetica, poiché l’energia fotovoltaica può essere impiegata per pompare l’acqua nelle ore diurne e rilasciarla per generare elettricità durante le ore serali o nei periodi di picco della domanda. Tali sistemi ibridi contribuiscono, inoltre, a ridurre l’evaporazione dai bacini, mantenendo livelli d’acqua più costanti e migliorando la gestione complessiva delle risorse idriche
I pannelli fotovoltaici galleggianti offrono diversi vantaggi rispetto agli impianti a terra L’occupazione del suolo è praticamente azzerata, le operazioni di installazione e smantellamento risultano più rapide e meno invasive, mentre la pulizia dei moduli è facilitata grazie all’accessibilità delle superfici d’acqua. Tuttavia, occorre considerare che i costi di investimento iniziale (Capex) per queste soluzioni sono mediamente superiori di circa il 10% rispetto ai parchi fotovoltaici tradizionali, a parità di potenza installata, a causa della necessità di strutture galleggianti e sistemi di ancoraggio specializzati.
Il fotovoltaico flottante offre, dunque, una soluzione efficace ai problemi legati all’utilizzo del suolo, un aspetto particolarmente rilevante in Paesi come l’Italia, dove l’urbanizzazione è molto densa. Tale sistema beneficia, inoltre, di un raffreddamento naturale, grazie alla presenza dell’acqua, che contribuisce a migliorare l’efficienza energetica dei pannelli5.
La natura del fotovoltaico galleggiante solleva, tuttavia, una serie di questioni normative che devono essere affrontate per garantire una corretta implementazione. Fra queste si annoverano la gestione delle concessioni demaniali, l’impatto ambientale, la tutela delle risorse idriche e il quadro delle autorizzazioni necessarie.
2. L’energia solare galleggiante nelle cave: una nuova frontiera
In Italia, sono attualmente in fase avanzata di autorizzazione diversi progetti per impianti di fotovoltaico galleggiante, con una capacità complessiva che ammonta a diverse centinaia di MW6. Questo segmento di mercato si sviluppa principalmente nelle ex cave private del Nord Italia, concentrate lungo la Pianura Padana7, dove si trovano numerosi bacini artificiali che offrono condizioni ideali per l’installazione degli impianti galleggianti. La scelta di queste aree consente di riqualificare siti dismessi, utilizzando superfici già modificate dall’attività estrattiva e riducendo così l’impatto ambientale associato all’uso di nuove superfici.
Negli ultimi anni, l’Anepla (Associazione Nazionale Produttori di Lapidei e Affini) ha avviato un dialogo con i propri associati e con gli operatori del fotovoltaico galleggiante, esplorando le potenzialità offerte dall’installazione di impianti solari sulle superfici acquatiche delle cave, siano esse dismesse o ancora attive. L’obiettivo è valutare come queste aree possano essere riconvertite in modo sostenibile, integrando nuove funzioni con l’attività estrattiva tradizionale.
Le motivazioni che spingono le imprese estrattive a sviluppare il fotovoltaico flottante sono strettamente legate alle caratteristiche geologiche di molte aree del nostro Paese, in particolare della Pianura Padana, dove i depositi alluvionali saturi d’acqua sono una presenza costante. In queste zone, l’attività di scavo porta rapidamente all’incontro con falde acquifere e depositi saturi. Una volta conclusa l’attività estrattiva, i siti possono essere recuperati dal punto di vista ambientale e riconvertiti per nuove funzioni, come la produzione di energia rinnovabile, trasformando le cave in spazi multifunzionali con un’impronta sempre più “green”.
L’evoluzione normativa8 ha dato un impulso decisivo a questa nuova frontiera. Le recenti semplificazioni legislative9 consentono, ora, l’installazione di impianti fotovoltaici galleggianti sui bacini d’acqua delle cave, facilitando, così, l’integrazione tra estrazione mineraria e produzione energetica.
L’utilizzo delle superfici acquatiche per l’installazione di pannelli solari presenta notevoli vantaggi: non comporta il consumo di suolo, permette la generazione di energia a emissioni zero, e offre alle aziende estrattive l’opportunità di diversificare le proprie attività, con risparmi sui costi energetici. Tuttavia, questa soluzione non è applicabile in ogni contesto. Ad esempio, nelle cave di marmo l’installazione del fotovoltaico galleggiante non è praticabile, mentre nella Pianura Padana, dove circa il 50% delle cave in Lombardia presenta specchi d’acqua, le condizioni sono ideali.
Ci troviamo, quindi, di fronte a una nuova forma di attività, che vede protagoniste sia le imprese estrattive che le società del settore energetico, le quali riconoscono in questo mercato emergente un’opportunità per espandere la produzione di energia rinnovabile e contribuire alla transizione ecologica.
3. Il quadro normativo europeo
A livello europeo, il fotovoltaico galleggiante è principalmente regolamentato dalla Direttiva sulle Energie Rinnovabili 2018/2001 (RED II)10, che stabilisce un quadro comune per la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili11. La direttiva, in particolare, incoraggia gli Stati membri a sviluppare piani nazionali per promuovere le energie rinnovabili, includendo anche soluzioni innovative come il fotovoltaico galleggiante. L’obiettivo principale è incentivare l’uso di queste tecnologie in aree a basso impatto ambientale, come le superfici d’acqua esistenti, offrendo un quadro normativo flessibile che ne faciliti l’installazione.
Parallelamente, assume particolare rilevanza per il fotovoltaico galleggiante anche la Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE)12, che disciplina la gestione e la tutela delle risorse idriche in Europa. Tale normativa stabilisce criteri stringenti per mantenere il “buono stato ecologico” delle acque superficiali, imponendo che le installazioni di impianti FPV non compromettano la qualità dell’ecosistema acquatico. In tal senso, vengono definiti requisiti precisi per valutare e prevenire eventuali impatti negativi, garantendo un uso sostenibile delle superfici idriche e minimizzando i rischi per la biodiversità13 e le funzioni ambientali legate alle risorse idriche.
4. La legislazione italiana
In Italia, la normativa sul fotovoltaico galleggiante si inserisce nel più ampio contesto della regolamentazione delle energie rinnovabili e dell’uso del demanio idrico. Attualmente, la legislazione italiana non prevede una disciplina ad hoc per il fotovoltaico galleggiante, ma è possibile individuare diverse norme che ne regolamentano indirettamente l’installazione e la gestione.
4.1. Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima
Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC)14 costituisce lo strumento di pianificazione strategica attraverso il quale l’Italia definisce i propri obiettivi e traiettorie di sviluppo nel settore energetico. Elaborato in linea con le direttive dell’Unione Europea, il PNIEC copre il periodo 2021-2030 e pone una particolare enfasi sullo sviluppo delle energie rinnovabili e sull’innovazione tecnologica per favorire la transizione energetica15.
Nonostante il PNIEC non dedichi una sezione esplicitamente riservata al fotovoltaico galleggiante, riconosce l’importanza di espandere la capacità di generazione da fonti rinnovabili, sfruttando superfici non convenzionali. Questo approccio si allinea alla necessità di massimizzare l’uso delle risorse disponibili senza competere con l’uso del suolo agricolo o urbanizzato, un fattore cruciale in un paese caratterizzato da elevata densità abitativa e limitata disponibilità di superfici libere.
Il piano si adopera, infatti, per promuovere la diversificazione delle tecnologie rinnovabili: una strategia che comprende il potenziamento dell’energia solare in contesti innovativi come i bacini artificiali, i laghi di cava e le superfici idriche di proprietà del demanio. Questa impostazione promuove non solo l’incremento della produzione di energia rinnovabile, ma facilita anche la riduzione dell’evaporazione dai corpi idrici e contribuisce alla preservazione delle risorse idriche. Nel breve termine la tecnologia fotovoltaica galleggiante potrà contribuire con installazioni su corpi idrici a minor valenza ambientale e a basso rischio idraulico e strutturale16.
Inoltre, il PNIEC invita a considerare l’integrazione del fotovoltaico galleggiante come soluzione tecnologica versatile, in grado di supportare gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra e di miglioramento dell’efficienza energetica. In questo contesto, gli impianti di fotovoltaico flottante si pongono come alleati strategici nell’ambito dell’economia circolare e della transizione ecologica, sostenendo l’Italia nel suo percorso verso un sistema energetico più sostenibile e resiliente.
Il piano sottolinea, infine, l’importanza della ricerca e dello sviluppo di nuove tecnologie, sottolineando la necessità di un regime normativo chiaro e adeguato, che possa facilitare l’implementazione e l’accettazione sociale di tali innovazioni. Di conseguenza, il PNIEC si configura, non solo come un quadro operativo, ma come una piattaforma per il dialogo continuo tra istituzioni, settore privato e società civile, affinché le politiche energetiche rispondano efficacemente alle sfide ambientali ed economiche attuali.
4.2. La normativa sulle concessioni demaniali
Un aspetto cruciale della regolamentazione giuridica del fotovoltaico galleggiante in Italia riguarda l’utilizzo delle risorse idriche che appartengono prevalentemente al demanio pubblico17. Tali superfici, siano esse marittime, fluviali o lacustri, richiedono una gestione attenta e regolamenti specifici per la concessione d’uso quando si intende implementare infrastrutture come gli impianti fotovoltaici galleggianti (FPV).
Più in dettaglio, secondo il Codice della Navigazione18, l’occupazione di aree demaniali per scopi produttivi è subordinata al rilascio di un’autorizzazione da parte delle autorità competenti. Questo iter autorizzativo è essenziale per garantire che l’installazione e l’operatività degli impianti FPV avvenga nel rispetto delle normative vigenti, prevenendo conflitti con gli usi esistenti delle risorse idriche e minimizzando gli impatti ambientali.
Il rilascio della concessione demaniale per impianti di fotovoltaico galleggiante deve includere un’analisi dettagliata dell’utilizzo preesistente delle risorse idriche, per verificare la compatibilità con gli ecosistemi locali e le attività socio-economiche che dipendono dall’acqua, come l’irrigazione, la pesca e il turismo. È, infatti, fondamentale che l’iter autorizzativo adotti un approccio integrato, mirato a evitare interferenze negative con la biodiversità o l’economia locale, attraverso un’analisi dettagliata delle condizioni ambientali e la predisposizione di misure di mitigazione per salvaguardare gli usi idrici già consolidati.
Le competenze per il rilascio di tali concessioni sono spesso distribuite tra diverse autorità amministrative, comprendenti enti regionali e locali, ciascuno con propri regolamenti e protocolli operativi. Tale frammentazione del quadro normativo comporta gravi ritardi e incertezze per gli operatori del settore, che devono affrontare interminabili procedimenti autorizzativi.
Per ovviare a tali complessità, è, quindi, fondamentale che vi sia una concertazione interistituzionale che miri a standardizzare, per quanto possibile, le prassi amministrative e a facilitare l’integrazione delle nuove tecnologie nel rispetto degli obiettivi di sostenibilità. E’, infatti, evidente che una governance efficace e semplificata del rilascio delle concessioni potrebbe accelerare la transizione verso un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili, come quelle fornite dal fotovoltaico galleggiante, senza compromettere la salute ambientale e la coesione territoriale. In altre parole, se il fotovoltaico galleggiante offre un considerevole potenziale per la produzione energetica sostenibile in Italia19, il successo della sua implementazione dipende fortemente da un quadro normativo solido e ben articolato che coordini efficacemente le esigenze ecologiche, economiche e sociali sul territorio.
4.3. La Valutazione di Impatto Ambientale
L’installazione di impianti fotovoltaici galleggianti di grande scala richiede, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’Ambiente), una rigorosa Valutazione di Impatto Ambientale (VIA)20. Tale strumento risulta obbligatorio per progetti che potrebbero comportare significativi impatti ambientali21. Gli impianti di fotovoltaico galleggiante (FPV) ricadono frequentemente in questa categoria, in particolare, quando interessano ampi bacini idrici.
Nella VIA, diversi aspetti ambientali devono essere valutati, quali:
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gli effetti sulle comunità ecologiche acquatiche: l’interazione delle piattaforme galleggianti con gli ecosistemi marini e dulciacquicoli, considerando le variazioni nelle condizioni di luce e ossigenazione delle acque sottostanti e l’alterazione degli habitat naturali22;
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il rilascio di materiali contaminanti: valutazione del rischio di rilascio di sostanze nocive provenienti dai materiali costitutivi delle piattaforme o da eventuali processi di degrado, inclusi gli agenti chimici utilizzati nella manutenzione e pulizia dei pannelli;
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la gestione e tutela della fauna ittica: analisi dell’impatto potenziale sull’ittiofauna locale, con particolare riferimento alle specie protette e alle dinamiche di popolazione, nonché alle pratiche di pesca e acquacoltura esistenti;
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il monitoraggio e mitigazione ambientale: implementazione di piani di monitoraggio ambientale a lungo termine per rilevare e mitigare eventuali impatti negativi emergenti. Ciò include l’installazione di sensori per la qualità dell’acqua e l’integrità strutturale delle piattaforme.
Le autorità competenti sono, dunque, chiamate a esaminare attentamente i rischi ambientali associati e a garantire che i progetti di impianti FPV siano concepiti e realizzati con soluzioni tecniche che minimizzino l’impatto ambientale, ottimizzando al contempo l’efficienza energetica e la sostenibilità.
5. Gli Incentivi per il fotovoltaico galleggiante
In linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione23, l’Italia ha sviluppato diversi strumenti per promuovere l’installazione di impianti da fonti rinnovabili, tra cui quelli fotovoltaici galleggianti. Gli incentivi attualmente disponibili sono di tipo economico (tariffe incentivanti, detrazioni fiscali) e normativo (concessioni burocratiche o semplificazioni procedurali)
5.1 Il Decreto FER 2
Il Decreto FER 224 segna un avanzamento significativo nel quadro normativo per incentivare l’utilizzo delle energie rinnovabili in Italia, con un focus su tecnologie emergenti e innovative come il fotovoltaico galleggiante. Tale provvedimento aggiorna e amplia le misure previste dal FER 1, introducendo nuovi meccanismi di sostegno25 per l’installazione di impianti fotovoltaici su superfici d’acqua, come bacini idrici artificiali, laghi di cava e invasi agricoli.
L’intervento normativo in esame riconosce, in particolare, il fotovoltaico galleggiante come una tecnologia di rilevante interesse per l’innovazione energetica, data la sua capacità di sfruttare superfici non tradizionalmente utilizzate per la produzione di energia26.
Si prevedono, poi, fondi straordinari per sostenere gli investimenti nel fotovoltaico galleggiante, specialmente nelle aree che affrontano sfide ambientali significative come la scarsità d’acqua. Questi incentivi non solo supportano gli impianti fotovoltaici installati su bacini artificiali o superfici idriche non utilizzate, ma contribuiscono anche alla generazione di energia rinnovabile e alla gestione sostenibile delle risorse idriche27. In questo contesto, tali agevolazioni possono coprire sia i costi di realizzazione degli impianti sia l’implementazione di soluzioni tecnologiche avanzate, assicurando, così, un impatto ambientale minimo.
In dettaglio, è istituito un meccanismo di bandi di gara competitivi, che prevedono l’assegnazione di una tariffa incentivante basata sulla capacità dell’impianto e sull’innovatività del progetto. Particolare rilevanza è data ai progetti che integrano tecnologie di mitigazione ambientale, come la riduzione dell’evaporazione28 dai bacini idrici o l’utilizzo congiunto con impianti di irrigazione o depurazione29.
Il Decreto FER 2 introduce, inoltre, semplificazioni procedurali per agevolare l’installazione di pannelli galleggianti, inclusa la possibilità di ricorrere alla Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per gli impianti su superfici demaniali idriche. Va, tuttavia, segnalato come, l’applicazione della Procedura Autorizzativa Semplificata (PAS) per i bacini privati presenta ancora ambiguità e può essere soggetta a diverse interpretazioni, specialmente nel contesto delle cave dismesse. Questa incertezza richiede una chiarificazione normativa per garantire una gestione coerente e uniforme delle autorizzazioni. Nonostante queste problematiche, la normativa è orientata a semplificare e accelerare i tempi di autorizzazione, riducendo i vincoli burocratici.
5.2 Il Decreto FER X
Il decreto FER X – in corso di approvazione30 – intende ulteriormente ampliare il sostegno alle rinnovabili, con nuove disposizioni che potrebbero includere condizioni più favorevoli per il fotovoltaico galleggiante, specialmente in contesti offshore.
Il provvedimento mira, in particolare, a sostenere progetti di grande scala e promuovere lo sviluppo di impianti con accesso diretto o tramite aste competitive, a seconda della capacità dell’impianto. Viene, infatti, previsto accesso diretto agli incentivi per impianti di potenza fino a 1 MW (fino a un limite massimo di 10 GW complessivi), mentre quelli con capacità superiore devono partecipare a gare d’asta fino al 2028, con una quota riservata al fotovoltaico di 40 GW su 57,15 GW complessivi.
L’implementazione di impianti galleggianti può beneficiare anche di criteri preferenziali, come la costruzione su aree già designate idonee o la presenza di sistemi di accumulo energetico.
Il decreto FER X si propone di semplificare le procedure di autorizzazione e di introdurre meccanismi di indicizzazione per adeguare i prezzi di assegnazione all’inflazione. Tuttavia, è importante notare che, in caso di ritardi nella messa in esercizio degli impianti, è prevista una riduzione del prezzo o la decadenza degli incentivi, se i ritardi si prolungano eccessivamente. Questo approccio mira a garantire l’efficienza dei progetti e a incentivare un rapido avvio delle installazioni nel settore delle energie rinnovabili.
6. Il Decreto Siccità: un ulteriore impulso allo sviluppo del fotovoltaico galleggiante
Il Decreto Siccità31, emanato per fronteggiare l’emergenza idrica in Italia e promuovere una gestione sostenibile delle risorse, introduce importanti innovazioni anche nel campo delle energie rinnovabili, con un focus particolare sull’utilizzo delle superfici idriche per impianti fotovoltaici galleggianti. Il decreto incoraggia l’impiego di bacini idrici, sia artificiali che inutilizzati, come serbatoi di riserva e laghi artificiali, per la produzione di energia rinnovabile. Ciò consente di sfruttare la doppia utilità di questi impianti: produrre energia pulita e ridurre l’evaporazione dell’acqua.
Tra gli obiettivi principali del provvedimento vi è la semplificazione delle procedure burocratiche per l’installazione di impianti fotovoltaici su superfici acquatiche. Viene, in particolare, prevista l’adozione di deroghe ai regolamenti locali, per snellire l’iter di concessione delle autorizzazioni, riducendo, così, i tempi di attesa per ottenere i permessi necessari. Il Commissario Straordinario per la Crisi Idrica ha il compito di coordinare questo processo, agevolando le aziende e gli enti locali nella realizzazione dei progetti.
Più specificamente, per gli impianti fotovoltaici galleggianti fino a 10 MW di capacità si applica la procedura abilitativa semplificata, fatte salve le disposizioni in materia di VIA e di tutela delle risorse idriche. Per quelli di potenza superiore a 10 MW si adotta, invece, la procedura di autorizzazione unica. Ferme restando, ovviamente, le disposizioni tributarie in materia di accisa sull’energia elettrica.
Il decreto conferisce, inoltre, priorità agli impianti che integrano la produzione di energia rinnovabile con la gestione delle risorse idriche, in particolare, quelli che aiutano a mitigare l’evaporazione dei bacini o che possono essere abbinati a sistemi di irrigazione o depurazione. Questi progetti, considerati strategici per affrontare gli effetti della siccità, beneficiano di corsie preferenziali nell’assegnazione delle concessioni.
Per stimolare ulteriormente lo sviluppo del fotovoltaico galleggiante, il Decreto Siccità prevede l’allocazione di fondi straordinari destinati a sostenere progetti innovativi e sostenibili, soprattutto nelle aree più colpite dalla crisi idrica. Tali fondi, gestiti dal Commissario Straordinario, puntano a incentivare investimenti in impianti capaci di affrontare la scarsità d’acqua e promuovere l’adozione di tecnologie avanzate per la produzione di energia.
7. Gli impianti fotovoltaici galleggianti offshore
Finora, l’analisi si è concentrata sugli impianti fotovoltaici galleggianti installati su bacini artificiali e superfici idriche interne, ma un ulteriore sviluppo riguarda le installazioni offshore. Queste soluzioni, situate al largo delle coste, sfruttano le risorse marine aperte per produrre energia rinnovabile, rappresentando un’alternativa all’utilizzo di bacini interni. In questo contesto, il fotovoltaico galleggiante offshore permette di ridurre l’uso del suolo terrestre e valorizzare ampie superfici marittime, integrandosi con altri usi del mare, come la pesca e la navigazione, e ottimizzando lo spazio disponibile32.
L’installazione di fotovoltaico galleggiante offshore richiede una gestione integrata e una pianificazione marittima che assicuri la coesistenza di diversi usi dello spazio marittimo33. Gli impianti devono, quindi, essere inseriti in un quadro di “zonizzazione”, che preveda un uso sostenibile delle risorse marine, evitando conflitti con altre attività economiche e rispettando i limiti imposti dal diritto internazionale. In particolare, la Direttiva 2014/89/UE impone agli Stati membri di adottare piani di gestione dello spazio marittimo che tengano conto delle esigenze di sviluppo energetico, come il fotovoltaico offshore, in armonia con la tutela ambientale.
In Italia, la normativa riguardante l’installazione di impianti fotovoltaici galleggianti offshore è regolata dal D.lgs. 17 ottobre 2016, n. 20134, che disciplina l’istituzione della Zona Economica Esclusiva (ZEE)35. Con la L. 14 giugno 2021, n. 91, il quadro normativo si è ulteriormente consolidato, garantendo allo Stato italiano il diritto di sfruttare le risorse marine, comprese quelle energetiche, entro il limite delle 200 miglia nautiche. Tale normativa consente l’installazione di impianti fotovoltaici offshore, a condizione che questi rispettino l’ambiente marino e non interferiscano con altre attività, come la pesca o la navigazione.
L’installazione di impianti fotovoltaici galleggianti offshore offre, dunque, numerosi vantaggi, come la possibilità di utilizzare ampi spazi marittimi non sfruttati e di ridurre la pressione sul territorio costiero. Tuttavia, essa presenta anche numerose criticità, quali la necessità di bilanciare gli interessi concorrenti per lo sfruttamento dello spazio marino e il potenziale impatto ambientale sugli ecosistemi acquatici36.
8. Sfide e prospettive future
Il fotovoltaico galleggiante rappresenta un’opzione innovativa e sostenibile per la produzione di energia rinnovabile, offrendo vantaggi significativi in termini di efficienza energetica e impatto ambientale. Grazie agli incentivi economici e alle politiche favorevoli, questa tecnologia ha prospettive di crescita promettenti in Italia. Tuttavia, per favorire uno sviluppo equilibrato, è necessario pianificare attentamente l’integrazione di tali impianti, garantendo sia la protezione delle risorse idriche sia la coerenza tra politiche energetiche e ambientali. L’attuazione di semplificazioni procedurali, incentivi economici e fondi straordinari può stimolare l’adozione di soluzioni innovative, che contribuiscano alla transizione energetica e alla gestione sostenibile delle risorse naturali.
Nonostante i numerosi benefici, permangono importanti sfide. Una delle principali è la mancanza di una normativa specifica e uniforme a livello nazionale, che rende complesso il processo autorizzativo per gli impianti fotovoltaici galleggianti. La competizione tra diversi utilizzi delle risorse idriche impone, infine, un’attenta pianificazione e la collaborazione tra le autorità competenti per trovare un equilibrio tra le esigenze energetiche, ambientali e socio-economiche.
L’Italia, con la vasta presenza di bacini artificiali e il crescente impegno verso le energie rinnovabili, dispone di un grande potenziale per lo sviluppo del fotovoltaico galleggiante. L’evoluzione delle normative, incentivata dalla necessità di accelerare la transizione energetica, dovrebbe favorire l’adozione di questa tecnologia. L’aggiornamento dei piani energetici nazionali e regionali può, inoltre, incentivare l’utilizzo delle superfici idriche per la produzione di energia pulita.
In conclusione, per sostenere lo sviluppo di questa tecnologia, è fondamentale che il quadro normativo si evolva rapidamente per soddisfare le nuove esigenze del settore, con una regolamentazione chiara e omogenea a livello nazionale, che stimoli gli investimenti e semplifichi le procedure autorizzative37.
Il testo integrale della nota è pubblicato sulla rivista Consulenza Agricola n. 10/2024.
Autore: Francesco Tedioli
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