Sull’incompatibilità tra la dottrina del forum non conveniens e la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

Forum non conveniens


1. Una recente pronuncia sui rapporti tra la dottrina del forum non conveniens e la Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968

Con una recente sentenza1, la Corte di Giustizia delle Comunità Europee si è occupata della dibattuta questione della compatibilità tra la dottrina anglosassone del forum non conveniens ed il sistema della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale2 (convenzione, oggi sostituita dal Regolamento di Bruxelles I, n. 44/2001)3.

In particolare, con tale decisione, si è affermato il principio, secondo cui la predetta Convenzione impedisce che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza, conferitagli dall’art. 2 della Convenzione medesima, sulla base del rilievo che il giudice di uno Stato non contraente costituirebbe un foro maggiormente idoneo a decidere la controversia, ancorché non si ponga la questione della competenza giurisdizionale di un altro Stato contraente, né tale controversia presenti alcun elemento di connessione con un altro Stato contraente.

Prima di svolgere alcune considerazioni critiche su questa importante pronuncia, occorre ricordare che con l’espressione forum non conveniens si intende fare riferimento a un istituto di common law4, consistente in un’eccezione in forza della quale un giudice nazionale può declinare discrezionalmente la propria competenza qualora un altro giudice, egualmente competente in un altro Stato, costituisca oggettivamente il foro più adeguato per decidere la controversia, avendo riguardo agli interessi di tutte le parti e ai fini della giustizia5.

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Il procedimento che conduce alla dismissione della lite si articola in due fasi: in un primo momento, il convenuto (the defendent) è ammesso a dimostrare che la prosecuzione della causa avanti il giudice adito è, per lui, vexatious or oppressive6, o, comunque, inappropriate7. Al fine del giudizio di convenience, possono essere presi in considerazione svariati fattori, tra i quali si possono rammentare, senza alcuna pretesa di completezza: la maggior o minor facilità di accesso alle fonti di prova (in sostanza, la disponibilità di testimoni e documenti), il diritto sostanziale applicabile al rapporto dedotto in causa; la residenza o il domicilio delle parti; la previsione, o meno, nel foro concorrente, di misure compulsorie per ottenere la comparizione dei soggetti renitenti; i tempi medi di durata del giudizio ed i presumibili costi8; la possibilità di ottenere un riconoscimento della sentenza resa all’estero, l’interesse politico ed economico a decidere la controversia9; la familiarità10dei giudici a statuire su quel determinato problema di diritto11.

Ove il convenuto riesca a dimostrare l’esistenza di un more convenient alternative forum, l’attore (the plaintiff), in ogni caso, può insistere per lo stay del procedimento, provando che il trasferimento gli causerebbe conseguenze negative di carattere patrimoniale o giuridico12.

Il giudice inglese che decida di declinare la propria competenza, in applicazione dell’eccezione del forum non conveniens, si spoglia della causa (c.d. dismissal) e sospende il giudizio. Il procedimento può essere, però, riassunto, qualora risulti in seguito che il giudice straniero, non è competente a conoscere la controversia o che, nel detto foro, l’attore non avrebbe accesso a una giustizia effettiva.

Come già accennato, la Court of Appeal (England & Wales), Civil Division, chiede alla Corte di Giustizia di vagliare la compatibilità della propria lex fori con l’intero sistema della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968. In sostanza, la domanda di pronuncia pregiudiziale non verte esclusivamente sull’interpretazione dell’art. 2 della Convenzione, ma anche sulle altre disposizioni contenute nel titolo II della Convenzione di Bruxelles, come, per esempio, l’art. 5, punti 1 e 313, in tema di competenza in materia contrattuale, di delitti e quasi delitti14; l’art. 21, in tema di litispendenza15; l’art. 2216, in tema di connessione.

Alla dottrina anglosassone, ammissiva di un potere discrezionale in capo al giudice rispetto all’esercizio della giurisdizione17, si contrappone, dunque, un sistema di norme positive ad applicazione necessaria. La Convenzione, infatti, da un lato prevede un criterio di competenza generale, dall’altro individua alcuni fori alternativi e speciali, altri esclusivi; tutti, comunque, specificamente previsti da precise regole volte ad eliminare i criteri di giurisdizione esorbitanti18. Ciò significa che, se una fattispecie può essere sussunta nell’ambito di una di queste astratte previsioni, non è lasciato spazio ad ulteriori questioni in ordine all’appropriatezza del foro.

2. Il caso di specie

Una volta chiarito, seppure in estrema sintesi, cosa si intenda per dottrina del forum non conveniens, passiamo ora ad esaminare il caso di specie all’origine della sentenza Corte Giust., Grande Sezione, 1° marzo 2005, C-281/02. Nel 1997 un cittadino britannico, domiciliato nel Regno Unito, mentre si trovava in vacanza in Giamaica, rimaneva vittima di un gravissimo incidente. Tuffatosi in mare, in un punto in cui l’acqua arrivava alla vita, urtava contro un banco di sabbia sommerso, subendo la frattura della quinta vertebra cervicale, con conseguente tetraplegia. A seguito di tale incidente, proponeva – nel Regno Unito – un’azione per responsabilità contrattuale nei confronti della società19 che gli aveva concesso in locazione la villa ove aveva risieduto in vacanza. Secondo l’attore, nel contratto, col quale si stabiliva che egli avrebbe avuto accesso ad una spiaggia privata, era implicitamente previsto che quest’ultima sarebbe stata ragionevolmente sicura o priva di pericoli occulti.

Proponeva parimenti un’azione di responsabilità per quasi-delitto20 nei confronti di diverse società giamaicane, vale a dire: la proprietaria, avente anche la gestione della spiaggia, che gli aveva offerto un accesso gratuito; un centro vacanze i cui clienti erano anch’essi autorizzati ad accedere alla detta spiaggia ed un grande albergo titolare di una licenza di accesso alla stessa, con obbligo di curarne la gestione, la manutenzione ed il controllo.

I convenuti depositavano, avanti la High Court (England & Wales) Civil Division, domanda di declinatoria di competenza, deducendo che la controversia presentava un più stretto momento di collegamento con la Giamaica i cui giudici costituivano il foro competente dinanzi al quale la controversia poteva essere trattata nel modo più adeguato per tutte le parti e al fine di una migliore giustizia.

La Corte adita, sentito il difensore del claimant21, ritenuto di dover applicare le norme della Convenzione di Bruxelles, anche se la controversia coinvolgeva convenuti domiciliati in Stati non contraenti22, dichiarava di non condividere quella giurisprudenza nazionale23 che ammetteva la possibilità di declinare, in applicazione dell’eccezione del forum non conveniens, l’esercizio della competenza attribuita dall’art. 2 della Convenzione.

Lo stesso giudice, che neppure sospendeva24 il giudizio, non si riteneva abilitato a sollevare la questione pregiudiziale presso la Corte di Giustizia25. Considerava, dunque, il Regno Unito, e non la Giamaica, lo Stato del foro adeguato per trattare la controversia e rifiutava di pronunciare la declinatoria di competenza.

Avverso tale ordinanza ricorrevano in appello il primo convenuto (domiciliato in Inghilterra), il terzo, il quarto e il sesto convenuto (domiciliati in Giamaica).

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3. Il rinvio pregiudiziale ed i quesiti sottoposti alla Corte di Giustizia.

La Court of Appeal (England & Wales), Civil Division26 rilevava che tanto i giudici inglesi che quelli giamaicani erano competenti a conoscere la controversia. Osservava, inoltre, che se l’art. 2 della Convenzione di Bruxelles si applicasse in modo cogente anche nel caso in esame, comunque l’attore non potrebbe perseguire il primo convenuto in Giamaica, ove si era verificato il danno. Questo Stato, infatti, non ha aderito alla predetta Convenzione. Ricordava, infine, che la possibilità di dismettere la lite, in applicazione dell’eccezione del forum non conveniens a favore di giudici di uno Stato terzo, quando uno dei convenuti è domiciliato in uno Stato contraente, non è mai stata oggetto di una decisione della Corte di Giustizia27.

Il giudice di seconda istanza riconosceva, inoltre, particolare rilievo all’eccezione, ex parte actoris, di inderogabilità del criterio di competenza generale. Se tale ipotesi si rivelasse fondata, la Corte, anche qualora ravvisasse un altro foro maggiormente idoneo in uno Stato terzo, non potrebbe sospendere il giudizio nei confronti di un convenuto domiciliato in Inghilterra. Ne deriverebbero, dunque, conseguenze rilevanti in numerosi altri casi relativi a fattispecie di giurisdizione esclusiva o di litispendenza28. Senza contare che una decisione nel merito, pronunciata in Inghilterra, ma da eseguirsi coattivamente in Giamaica contro convenuti giamaicani, potrebbe risultare contrastante con talune norme vigenti in tale Paese in materia di riconoscimento e di esecuzione di decisioni straniere.

Alla luce di tali considerazioni, la Court of Appeal decideva di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte di giustizia le seguenti questioni pregiudiziali:

  1. se, quando l’attore sostiene che la giurisdizione sia fondata sull’art. 2 della Convenzione di Bruxelles (…), l’esercizio del potere discrezionale di un organo giurisdizionale di uno Stato contraente, consentito dalla sua legge nazionale, di declinare la giurisdizione in un procedimento intentato nei confronti di una persona domiciliata in tale Stato a favore degli organi giurisdizionali di uno Stato non contraente, sia contrario alla suddetta Convenzione:
    a) nel caso in cui non sia in questione la giurisdizione di nessun altro Stato contraente;
    b) nel caso in cui il procedimento non abbia altri elementi di connessione con nessun altro Stato contraente;
  2. in caso di soluzione affermativa della questione sub 1), a) o sub 1), b), se la fattispecie configuri una violazione in ogni caso o soltanto in presenza di determinate circostanze e, in tal caso, di quali.

4. La definizione dell’ambito applicativo dell’art. 2 della Convenzione di Bruxelles, come premessa indispensabile per la soluzione delle questioni sottoposte alla Corte

Per risolvere la prima questione, la Corte di Giustizia si è domandata, preliminarmente, se l’art. 2 della Convenzione di Bruxelles sia applicabile quando – come nel caso di specie – l’attore ed uno dei convenuti siano domiciliati nel territorio del medesimo Stato contraente e la controversia, pendente avanti i giudici del detto Stato, presenti taluni momenti di collegamento con uno Stato terzo, ma non con un altro Stato contraente29. Solo in caso di soluzione affermativa, infatti, si pone la questione di compatibilità con l’eccezione del forum non conveniens.

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Se, dunque, la convenzione (ora Regolamento n. 44/2001), dettando norme vincolanti per i soli stati contraenti, fosse implicitamente limitata ai rapporti intracomunitari e non potesse regolare i rapporti con i paesi terzi30, non vi sarebbe alcuna incompatibilità con l’uso del forum non conveniens dato che ci si troverebbe in un ambito esterno alla convenzione stessa.

La Corte risolve positivamente la questione pregiudiziale, dopo aver osservato che:

  • l’art. 2 della Convenzione non presenta indici testuali tali da condizionare la sua applicazione all’esistenza di un rapporto giuridico che implichi più Stati contraenti;
  • l’applicazione delle norme sulla competenza presuppone l’esistenza di un elemento di estraneità. Tuttavia, il carattere internazionale del rapporto giuridico dedotto non deve necessariamente derivare, per quanto attiene all’applicazione dell’art. 2 della Convenzione, dall’implicazione di più Stati contraenti, in relazione al merito della controversia o al rispettivo domicilio delle parti. Tale carattere ricorre anche quando esistono criteri di collegamento con uno Stato contraente ed uno Stato terzo, sulla base, ad esempio, del domicilio delle parti31 nel primo Stato e dell’ubicazione del fatto controverso nel secondo32. D’altronde, quando si controverte di diritti reali immobiliari ovvero di locazione d’immobili tra soggetti domiciliati in uno Stato non contraente ed il bene è situato in uno Stato contraente, l’art. 16 della Convenzione, individua come foro quello del locus rei sitae. Del pari, l’art. 17 prevede che la competenza esclusiva spetti al giudice di uno Stato contraente, qualora, in una controversia con elementi di estraneità, ciò sia previsto da una clausola che vincoli almeno una parte domiciliata in uno Stato non contraente;
  • non è pertinente, se pur corretta, la tesi secondo la quale, per il principio dell’effetto relativo dei trattati, la Convenzione di Bruxelles non può imporre alcun obbligo a Stati che non abbiano prestato il proprio consenso ad esserne vincolati33. Neppure costituisce un limite all’applicazione dell’art. 2 la finalità essenziale di assicurare la libera circolazione delle sentenze tra Stati contraenti34, perché essa deve operare anche in presenza di situazioni che implichino Stati terzi.

Superato, dunque, questo primo ostacolo pregiudiziale, la Corte passa ad esaminare senz’altro la questione relativa alla compatibilità tra la dottrina del forum non conveniens e il sistema della Convenzione35.

5. Lo stato dell’arte, in giurisprudenza e dottrina, sul rapporto tra forum non conveniens e Convenzione di Bruxelles

In proposito, è d’uopo rammentare che il problema della compatibilità tra la disciplina anglosassone e la normativa comunitaria uniforme36 in materia di giurisdizione, ha cominciato a porsi dopo l’ingresso nella U.E. di Gran Bretagna ed Irlanda ed è variamente interpretato37.

Come già accennato, mentre la dottrina del forum non conveniens si pone come argine a questioni normative lacunose o troppo generose verso la giurisdizione nazionale, con interventi giurisprudenziali ad hoc38, la Convenzione aspira a risolvere, sul piano eminentemente legislativo, ogni questione di giurisdizione internazionale, colmando eventuali difficoltà o contrasti applicativi con l’attività uniformatrice ed interpretatrice della Corte di Giustizia.

Ebbene, negli ordinamenti estranei al sistema di common law, il conflitto viene risolto a favore della Convenzione, non ravvisandosi alcuna necessità di bilanciamento della convenience di un foro rispetto ad un altro. La risposta offerta da dottrina e giurisprudenza anglosassone è, invece, molto più articolata. Se il convenuto è domiciliato nella Comunità ed il conflitto di giurisdizioni riguarda solo Stati membri, nessuno mette in discussione che l’applicazione degli artt. 2 e ss. della Convenzione sia obbligatoria e incompatibile con la dottrina del forum non conveniens39. Infatti, il tenore letterale dell’art. 2 impone al giudice del luogo del domicilio del convenuto di decidere la controversia, senza la possibilità di spogliarsi del potere conferitogli.

Non altrettanto pacifica è l’applicabilità delle norme convenzionali in casi in cui il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro ma il conflitto di giurisdizioni riguardi uno Stato terzo40. In particolare, in Inghilterra si è ormai consolidato un orientamento giurisprudenziale secondo cui l’adesione alla Convenzione di Bruxelles non ha inficiato l’inherent discretion41 delle corti di dismettere la propria giurisdizione in forza della dottrina del forum non conveniens, se il conflict of jurisdictions coinvolga la Gran Bretagna e uno o più Stati terzi, a prescindere dal domicilio delle parti.

In un primo momento le decisioni inglesi sull’argomento avevano negato che il giudice potesse, al verificarsi di questa ipotesi, sospendere o dismettere la causa42. Tali statuizioni erano state unanimemente criticate dalla dottrina britannica43, che ha, invece, accolto con marcato favore44 la successiva sentenza della Court of Appeal nel caso Re Harrods (Buenos Aires) Ltd45, in cui il precedente orientamento è stato overruled. Dunque, con tale pronuncia, alla quale, si sono uniformate, in seguito, altre decisioni46, la Corte d’Appello, competente in base al domicilio della società convenuta, ha giudicato la dottrina del forum non conveniens non incompatibile con la convenzione e, pertanto, si è rifiutata di decidere la causa ritenendo che il giudice more convenient appartenesse ad un paese non contraente (l’Argentina). In particolare, la sospensione del processo ha trovato un fondamento normativo nel dettato della sez. 49 del Civil Jurisdiction Act del198247 con cui la Gran Bretagna ha dato attuazione alla Convenzione di Bruxelles.

Quanto alle argomentazioni addotte dalla giurisprudenza a favore della persistente validità della dottrina del forum non conveniens, esse sono fondamentalmente le seguenti:

  1. la funzione di tale dottrina, quale rimedio all’esercizio inappropriato della giurisdizione, non verrebbe meno con l’adesione alla Convenzione di Bruxelles. Infatti, se è indubbio che la Convenzione stabilisce regole certe di competenza, in forza di criteri di collegamento basati sullo stretto rapporto tra giudice e fattispecie, tuttavia è pur vero che tali norme generali ed astratte non sono in grado di prevedere tutte le peculiarità che si possono verificare nei casi concreti. Ed è proprio in tali ipotesi, che si rende necessario quel bilanciamento di interessi a cui è finalizzata la dottrina in esame;
  2. l’eccezione del forum non conveniens rientra tra le norme processuali di diritto interno48 e non attiene al riparto della competenza giurisdizionale o al riconoscimento delle decisioni, risultando, pertanto, estranea all’ambito di operatività della Convenzione stessa. A fronte di questa osservazione, si può, tuttavia, replicare che, anche se la Convenzione di Bruxelles non ha lo scopo diretto di creare un diritto processuale uniforme tra gli Stati contraenti, ma solo di dettare regole comuni in materia di giurisdizione e di riconoscimento delle decisioni49, tale principio non opera ove la lex fori svuoti di contenuto una o più disposizioni pattizie, o ne impedisca, comunque, un’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. Peraltro, anche ove si riconoscesse natura procedimentale al forum non conveniens, in ogni caso, l’eccezione rientrerebbe nel novero delle norme rispetto alle quali la convenzione dispiega un effetto espansivo ed eliminativi50;
  3. le norme della Convenzione, avente carattere pattizio, non possono pretendere di governare situazioni che fanno capo a Stati non contraenti51.

Prima di esaminare la soluzione offerta dalla Corte di Giustizia, è necessario porre ancora in rilievo che la discrezionalità utilizzata dai giudici inglesi nella valutazione della propria competenza non sconfina nell’arbitrio, ma è orientata da precise linee guida che ne riducono notevolmente il libero apprezzamento52. Bisogna, quindi, dare atto che la dottrina del forum non conveniens costituisce un’efficace risposta a forme più o meno sfrontate di forum shopping53. Talché la sospensione del procedimento e la declinatoria della giurisdizione possono apparire appropriate ove il processo in loco si riveli vexatious, oppressive or otherwise abusive54. In tale ipotesi, il potere discrezionale del giudice è indubbiamente utile ad impedire che il processo si radichi in fori idonei ad eliminare le garanzie approntate dalla legge nazionale del convenuto ovvero tali da indurlo a rinunciare alla difesa in considerazione della distanza o dei costi eccessivi della giustizia55.

6. La dottrina del forum non conveniens contrasta con l’art. 2 della Convenzione di Bruxelles

Detto questo, tornando a occuparci della sentenza che ha dato occasione a questo commento, che riguarda un conflitto tra uno Stato membro ed uno non contraente della Convenzione di Bruxelles, la Corte di Giustizia osserva quanto segue:

  1. l’art. 2 della Convenzione di Bruxelles ha carattere imperativo56 ed è derogabile solo in casi espressamente previsti dalla convenzione medesima57, tra i quali non è contemplata la possibilità di declinare la competenza, accogliendo un’eccezione fondata sulla teoria del forum non conveniens58;
  2. se un giudice, competente in forza delle norme pattizie, potesse applicare la dottrina prevista negli ordinamenti di common law, verrebbe meno il rispetto del principio della certezza del diritto, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della Convenzione di Bruxelles59. Tale certezza, in ordine alla ripartizione delle competenze tra i vari giudici nazionali, deve essere assicurata anche con riguardo alle norme che derogano al principio generale enunciato dall’art. 2. In particolare, esse devono essere interpretate in modo da consentire al convenuto di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale giudice, diverso da quello dello Stato del proprio domicilio, potrà essere citato60. Ovviamente, il principio di ragionevole prevedibilità del foro opera anche a vantaggio dell’attore61 il quale, agendo nei confronti di un convenuto domiciliato in uno Stato membro, “si aspetta di ottenere una sentenza soggetta al regime di automatico riconoscimento e di snella esecuzione in tutta la Comunità”62. Orbene, l’applicazione della teoria del forum non conveniens, che lascia un ampio margine di discrezionalità al giudice adito quanto alla questione se un foro straniero sia maggiormente idoneo a pronunciarsi sul merito di una controversia, è tale da inficiare la costante, uniforme, prevedibile applicazione ed interpretazione delle norme di competenza previste dalla Convenzione di Bruxelles. Infatti, l’applicazione di tale teoria a) non consente al convenuto, generalmente in grado di difendersi meglio nel proprio domicilio, di prevedere ragionevolmente dinanzi a quale altro giudice rischia di essere citato63 (ma sarebbe meglio dire, con un argomento non sviluppato dalla Corte, che priva l’attore della legittima aspettativa sulla competenza del giudice adito64); b) addossa all’attore l’onere di provare che non otterrebbe giustizia nel foro straniero considerato più idoneo dal convenuto, ovvero, nell’ipotesi in cui il giudice adito ritenga di accogliere l’eccezione, che il detto foro non è competente a conoscere la controversia; c) comporta costi aggiuntivi ed il conseguente protrarsi dei tempi del giudizio; d) determina la sospensione del processo, sottraendo all’attore la possibilità di ottenere una decisione autonomamente riconosciuta e facilmente eseguibile negli Stati membri. Infatti, mentre i giudici appartenenti agli altri Stati contraenti pronuncerebbero una sentenza soggetta al regime di circolazione vigente nello spazio giudiziario europeo, i giudici inglesi potrebbero declinare la competenza a favore di un more appropriate forum, sito in uno Stato terzo, che pronunci una statuizione non sottoposta al regime comunitario;
  3. poiché l’eccezione di forum non conveniens è riconosciuta solo in un numero limitato di Stati contraenti, la sua ammissibilità nel contesto della Convenzione, rischierebbe di inficiare l’applicazione uniforme delle norme di competenza in essa previste che devono, invece, prevalere sulle norme nazionali divergenti.

Infine, la Corte prende in esame l’ultima censura sollevata dai convenuti che si fonda sulle conseguenze pratiche negative, che discenderebbero dall’obbligo, per i giudici inglesi, di pronunciarsi sul merito della controversia. In particolare, tali conseguenze consisterebbero: negli elevati costi del giudizio; nelle difficoltà logistiche legate alla distanza geografica; nella necessità di valutare il merito della controversia in base a criteri vigenti in Giamaica; nella possibilità di ottenere, in tale Stato, l’esecuzione di una sentenza contumaciale e, di contro, nell’impossibilità di svolgere, in Inghilterra, una domanda riconvenzionale nei confronti degli altri convenuti. Tutti questi ostacoli vengono giudicati non sufficientemente rilevanti da mettere in crisi il carattere obbligatorio dell’art. 2 della Convenzione di Bruxelles.

Alla luce di tali considerazioni, dunque, la Corte di Giustizia scioglie la prima questione su cui è stata chiamata a pronunciarsi, enunciando il principio che la normativa comunitaria uniforme non permette che il giudice di uno Stato contraente declini la competenza, conferitagli dall’art. 2 della Convenzione di Bruxelles, sulla base del rilievo che il giudice di uno Stato non contraente costituirebbe un foro maggiormente idoneo a decidere la controversia. Tale principio di diritto opera, ancorché non si ponga la questione della competenza del giudice di un altro Stato contraente, ovvero tale controversia non presenti alcun altro momento di collegamento con un tale Stato.

Viene così composto il conflitto tra le due tradizionali scuole del diritto occidentale, quella di civil e quella di common law, con una soluzione che non appare determinata da un giudizio di valore e preminenza della prima sulla seconda, ma piuttosto dalla necessità di svincolare le norme comunitarie dalle leggi nazionali dei singoli Stati membri, rafforzando in tal modo la disciplina unitaria dettata dalla Convenzione di Bruxelles.

A parere di chi scrive, tale soluzione va dunque accolta con favore; e ciò non in quanto essa censura ogni forma di discrezionalità nell’applicazione delle norme di competenza65, ma perché impedisce che dottrine di diritto interno incidano sulle norme uniformi dettate da un testo convenzionale (ora regolamentare) che ha preminenza su di esse.

7. La Corte di Giustizia non può formulare pareri su questioni ipotetiche

Con la seconda questione, la Court of Appeal chiede alla Corte di Giustizia – in buona sostanza – se, qualora dovesse ritenere che la Convenzione di Bruxelles osti all’applicazione dell’eccezione del forum non conveniens, tale valutazione si imponga sempre e comunque, oppure solo in alcune circostanze. Nel caso di specie, il remittente, i convenuti principali ed il governo del Regno Unito intendevano riferirsi, segnatamente, alle ipotesi di litispendenza e di connessione con un procedimento (già) pendente dinanzi al giudice di uno Stato non contraente, della sussistenza di una clausola attributiva di competenza a favore di tale giudice o, ancora, del collegamento con il detto Stato in forza di una delle fattispecie di competenza giurisdizionale esclusiva, di cui all’art. 16 della Convenzione di Bruxelles66.

In tutti questi casi, nulla è previsto dalla disciplina comune europea67 e comunque, eventuali regole non sarebbero applicabili nei rapporti con gli Stati non contraenti. Dunque, poiché nessun ordinamento è tenuto a riconoscere le pretese giurisdizionali di altri Stati, va precisato che le previsioni della Convenzione (ora del Regolamento n. 44/2001) possono essere estese oltre l’ambito territoriale comunitario solo in base a valutazioni di comity68 o di equità.

Generalmente, qualora ricorra la competenza esclusiva di uno Stato terzo in base agli artt. 16 e 17 della Convenzione di Bruxelles, mentre gli ordinamenti continentali hanno elaborato varie soluzioni (non immuni, peraltro, da difetti o critiche69),dal canto loro i paesi di common law hanno fatto ricorso, più semplicemente, alla dottrina del forum non conveniens70.

Il problema testè prospettato, è apparso ancor più delicato nelle ipotesi di litispendenza e connessione con uno Stato terzo (i c.d. parallel proceedings di cui agli artt. 2171, 2272 e 2373 della Convenzione di Bruxelles), Infatti, pur non essendo consentito applicare la disciplina uniforme in tema di competenza74, non si può, comunque, ignorare una situazione di lis pendens, ove il convenuto sia domiciliato in uno Stato membro. Talché si sono considerate due alternative: applicare comunque l’art. 2175, oppure fare riferimento alle norme della lex fori dello Stato membro adito per secondo. Dando preferenza a quest’ultima soluzione, in Inghilterra il giudice potrebbe disporre, in applicazione della dottrina del forum non conveniens, la sospensione (stay)76 della causa per lis alibi pendens77. Così pure, nel caso di connessione di cui all’art. 22 e nell’ipotesi in cui il convenuto non sia domiciliato in uno Stato membro (ove ricorra una fattispecie contemplata dagli artt. 16, 17, 21, 22 della Convenzione di Bruxelles), ed un conflitto di giurisdizione sia tra uno Stato membro ed uno Stato terzo. In tale circostanza, infatti, opera l’art. 4 della Convenzione stessa, ove si prevede l’applicazione della lex fori, che, nuovamente, abilita i giudici di common law a fare uso del forum non conveniens78.

La Corte ritiene di non entrare nel merito della questione, rammentando che il procedimento contemplato dall’art. 234 CE costituisce uno strumento di cooperazione tra i giudici del Kirchberg e quelli nazionali, con il quale i primi forniscono ai secondi gli elementi interpretativi del diritto comunitario necessari per risolvere le liti dinanzi a loro pendenti79, ma non consente di esprimere pareri a carattere consultivo su questioni generali. In altre parole, la Corte ricorda come il rinvio pregiudiziale serva per dirimere controversie concretamente poste ai giudici emittenti80, e non, come nel caso di specie, meramente ipotetiche.

Il limite procedurale appena evocato, non esime, tuttavia, dall’abbozzare una possibile risposta, anche alla luce del principio di diritto enunciato dalla Corte, al quale va senz’altro riconosciuta portata generale: tutte le volte in cui la lex fori comporti un esercizio discrezionale della giurisdizione, viene meno quell’aspettativa di prevedibilità e di certezza, fondamento di tutta la disciplina convenzionale comunitaria. Ne deriva, quindi, che non dovrebbe essere ammesso il ricorso alla dottrina del forum non conveniens, anche nelle ipotesi di litispendenza, di proroga della giurisdizione e di connessione, qualora tali fattispecie presentino comunque un elemento di collegamento con uno Stato contraente. A tali considerazioni si può aggiungere, ancora, che, laddove operi il rinvio alla lex fori di cui all’art. 4, l’attore potrebbe essere privato del diritto a una sentenza soggetta al regime di circolazione nella Comunità previsto dalla Convenzione di Bruxelles.

Corte di Giustizia di Bruxelles, Grande Sezione, sentenza 1 marzo 2005, in Causa 281/2002

Il testo integrale della nota a Corte di Giustizia 1.3.2005 è pubblicato sulla Rivista giuridica sarda, 2005, fasc. 2, pagg. 547-570

Autore: Francesco Tedioli

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