Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla riforma della disciplina dell’impresa agricola, numerosi sono ancora i problemi irrisolti. Resta, infatti, ancora da definire quale sia l’esatta distinzione tra imprenditore agricolo e commerciale o il perimetro dell’area operativa delle “attività connesse a quella agricola“, a seguito della riformulazione dell’articolo 2135, cod. civ. Il contributo, oltre ad approfondire tali temi, analizza la disciplina giuridica della cessione, da parte dell’impresa agricola, di energia elettrica e calorica derivante dall’impiego di fonti rinnovabili.
- 1. Le attività connesse in agricoltura
- 2. Il principio di prevalenza
- 3. La classificazione delle attività agricole “per connessione”
- 4. La produzione di energia da fonti rinnovabili
- 5. La fallibilità dell’impresa agricola
- 6. I profili fiscali delle attività connesse
- 7. Nuove attività connesse e principio di prevalenza
- 8. Conclusioni
1. Le attività connesse in agricoltura
La necessità di rendere più moderna la figura dell’imprenditore agricolo1 ha portato a una profonda riforma dell’articolo 2135, cod. civ.2, attraverso la sostanziale distinzione tra attività agricole “tradizionali”3 e “per connessione”.
In particolare, il comma 3, che ridefinisce la parte dedicata alle “attività connesse”4, contribuisce a configurare un’impresa agricola di tipo “plurifunzionale“5. Rientrano, infatti, in questa categoria, oltre alle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura e allevamento di animali6, anche le lavorazioni connesse, complementari e accessorie, dirette alla trasformazione e alienazione dei prodotti agricoli. In particolare, tra l’attività agricola principale e quella di trasformazione dei prodotti deve ricorrere uno stretto collegamento7. Le attività connesse devono, inoltre, essere svolte esclusivamente per lo sviluppo e il sostegno della coltivazione o dell’allevamento8; a supporto dell’attività principale (uniaziendalità)9 ed essere esercitate dal medesimo soggetto che svolge l’attività principale (unisoggettività)10.
2. Il principio di prevalenza
Nella sua formulazione originaria, l’articolo 2135, cod. civ. considerava “agricole per connessione”11 le attività rientranti nell’esercizio “normale” dell’agricoltura12. La Riforma del 2001 ha introdotto, così sostituendo il precedente requisito della “normalità”, il criterio di “prevalenza” nell’utilizzo di prodotti e servizi provenienti dall’attività principale13.
È consentito, pertanto, conservare, trasformare14 manipolare15 e commercializzare16 prodotti provenienti anche da fondi altrui17, purché tali attività riguardino – in prevalenza18 – prodotti del proprio fondo19.
Nell’ottica di una maggior efficienza ed economicità della conduzione, l’imprenditore può esercitare le attività connesse anche con materiali e beni acquistati presso terzi, ma il loro impiego non deve eccedere quantitativamente20 l’uso dei prodotti ottenuti direttamente dal proprio fondo e/o dall’allevamento del proprio bestiame21.
La struttura organizzativa dell’impresa, l’entità delle spese, i beni ammortizzabili utilizzati, il numero di personale, l’organizzazione amministrativa, possono, agevolare l’analisi in ordine alla sussistenza o meno del requisito in esame. È, però, necessario individuare parametri oggettivi e misurabili quantitativamente. A tal fine, possiamo trarre spunto dal concetto di mutualità prevalente nelle società cooperative agricole (comma 3, articolo 2513, cod. civ.), che ricorre “quando la quantità o il valore dei prodotti conferiti dai soci è superiore al 50% della quantità o del valore totale dei prodotti”.
Ove, invece, l’acquisto sul mercato interessi beni o generi differenti da quelli usualmente coltivati o allevati, bisognerà fare ricorso al raffronto tra il prezzo dei prodotti agricoli ottenuti dall’attività principale e il costo dei quelli acquistati da terzi.
Infine, nell’ipotesi di attività dirette «alla fornitura di beni e servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse normalmente impiegate nell’attività agricola…», per accertare se sussiste il rapporto di connessione, occorre verificare se il fatturato derivante dall’impiego delle attrezzature normalmente utilizzate nell’attività agricola principale superi quello ottenuto attraverso l’uso degli altri beni strumentali. Non bisognerà però, considerare il fatturato originato da quei beni le cui potenzialità economiche risultino sproporzionate rispetto all’estensione dei terreni coltivati e, più genericamente, rispetto alle dimensioni dell’attività esercitata.
3. La classificazione delle attività agricole “per connessione”
Le attività connesse si possono differenziare, a seconda della loro fonte giuridica, in “tipizzate” e “non tipizzate”: nel primo caso, il riferimento va all’articolo 2135, cod. civ.; nella seconda ipotesi, a una serie di disposizioni normative che prevedono ulteriori attività “assimilate”22.
Il primo gruppo, a sua volta, si distingue in attività connesse “per prodotto”, che si collocano “a valle” del ciclo produttivo “primario”, con lo scopo di integrare la produzione e assicurarne il collocamento sul mercato; e attività connesse “per azienda”, che, al contrario, trovano posto “a monte” del ciclo produttivo, con l’obiettivo di ampliare lo sfruttamento dei fattori produttivi, pur restando essi destinati prioritariamente alle necessità dell’azienda agricola23. All’interno di quest’ultimo macro-gruppo trovano spazio le attività dirette alla fornitura di beni o servizi24. Nella prima categoria rientrano la raccolta di frutti spontanei e l’allevamento degli animali, quando quest’ultima attività non è svolta a titolo principale (come previsto dal comma 1). La fornitura di servizi25 da parte dell’imprenditore agricolo riguarda, invece, le attività esercitate mediante l’utilizzazione di mezzi e attrezzature proprie dell’azienda agricola, di agriturismo e valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale o le attività svolte per conto terzi (contoterzismo26).
Quanto alle attività connesse c.d. “assimilite”, tra le svariate fonti extracodicistice, si ricorda l’articolo 2, comma 3, L. 141/2015 (“Disposizioni in materia di agricoltura sociale”) che introduce:
- le prestazioni e le attività sociali e di servizio per le comunità locali mediante l’utilizzazione delle risorse materiali e immateriali dell’agricoltura per promuovere, accompagnare e realizzare azioni volte allo sviluppo di abilità e di capacità, di inclusione sociale e lavorativa, di ricreazione e di servizi utili per la vita quotidiana;
- le prestazioni e i servizi che affiancano e supportano le terapie mediche, psicologiche e riabilitative, anche attraverso l’ausilio di animali allevati e la coltivazione delle piante;
- i progetti finalizzati all’educazione ambientale e alimentare, alla salvaguardia della biodiversità, nonché alla diffusione della conoscenza del territorio attraverso l’organizzazione di fattorie sociali e didattiche riconosciute a livello regionale (quali, accoglienza e soggiorno di bambini in età prescolare e di persone in difficoltà sociale, fisica e psichica).
È, dunque, evidente che le attività ora incluse nello statuto dell’impresa agricola risultano talmente diverse fra loro che, se fossero esercitate senza collegamento con l’impresa agricola, avrebbero – ai sensi dell’articolo 2195, cod. civ. – carattere commerciale; ma anche come le stesse rimangano attratte nell’orbita dell’agrarietà per relationem, solo in quanto svolte da un imprenditore che eserciti l’attività di produzione agricola all’interno della medesima organizzazione27.
4. La produzione di energia da fonti rinnovabili
Rientra senza dubbio tra le attività “assimilate”28 anche quella di produzione di biomasse29 destinate alla trasformazione in fonti energetiche rinnovabili. Per “fonti rinnovabili agroforestali“30 deve intendersi la componente biodegradabile dei prodotti o degli scarti ottenuti attraverso l’attività agricola31 e dalla silvicoltura32. Tale produzione avviene attraverso un impianto di digestione anaerobica che, sfruttando il gas ottenuto dalla fermentazione dei prodotti o degli scarti, consente alle turbine di produrre energia elettrica33.
La Legge Finanziaria 200734 ha, poi, esteso la qualifica di agrarietà anche alle produzioni di energia da fonti fotovoltaiche, da carburanti vegetali35 (ottenuti prevalentemente dalla coltivazione dei fondi rustici) e da prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli del fondo36, allo scopo di qualificare il reddito derivante da tali attività come agrario. Sul punto va ricordato che per energia fotovoltaica s’intende quella prodotta attraverso l’utilizzo di pannelli a celle di silicio, capaci di trasformare l’energia termica del sole in energia elettrica e/o termica. L’energia elettrica o termica prodotta sul suolo agricolo37 può essere destinata all’autoconsumo o immessa in rete, ottenendo un corrispettivo (il cui ammontare è concordato a livello nazionale)38.
Appare difficilmente giustificabile la scelta di qualificare come agricole tali “attività di produzione fotovoltaica”, perché esse non paiono riconducibili ai parametri di cui all’articolo 2135, cod. civ. e sono disomogenee rispetto alle tradizionali attività agricole agroalimentari.
In altri termini, l’impresa agronergetica – al di là dell’esplicita dichiarazione del Legislatore, che richiama il comma 3, articolo 2135, cod. civ.39 – non può essere fatta rientrare nell’ambito della produzione di prodotti agricoli e della prestazione di servizi. L’energia termica del sole non è, infatti, annoverabile tra i “prodotti agricoli e zootecnici ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali“.
L’articolo 814, c.c. specifica, poi, che le “energie naturali che hanno un valore economico” devono essere ricondotte tra i “beni mobili”40 e la relativa cessione deve essere non può essere inquadrata come “fornitura di servizi”. Trattandosi di beni41, tutt’al più si può richiamare l’articolo 2315, comma 3, cod. civ., laddove evoca la “fornitura di beni”, ma bisogna prestare attenzione al fatto che la norma prevede come ulteriore requisito “l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata“. È difficile pensare, però, che l’impianto fotovoltaico sia normalmente utilizzato per l’attività agricola principale. A ciò si aggiunga che i pannelli solari sono normalmente impiegati nell’attività connessa di produzione di energia fotovoltaica, per generare energia elettrica da immettere prevalentemente in rete. Utilizzare le attrezzature da cui si ricava energia (anche) per le attività principali – come prescritto dal comma 3, articolo 2135, cod. civ – significherebbe, invece, produrre energia (anche in misura prevalente) solo per l’autoconsumo aziendale42.
5. La fallibilità dell’impresa agricola
Come è stato evidenziato, in base all’articolo 2135, cod. civ., la nozione di impresa agricola comprende sia attività strettamente collegate alla produzione agricola o zootecnica o all’utilizzo della terra, sia iniziative solo potenzialmente legate al fondo. La differenza tra imprenditore agricolo e commerciale non è, dunque, così netta come era un tempo. Dal punto di vista della crisi d’impresa, negli ultimi 2 decenni, la linea di demarcazione, che, di fatto, le esentava dalla dichiarazione di fallimento, è, dunque, andata sfumandosi sempre più43.
La Riforma del 200144 ha stabilito che le attività “connesse” sono sottratte a fallimento, a causa della natura agricola – e, quindi, non commerciale dell’attività svolta – prevedendo per esse il diverso strumento della composizione della crisi da sovraindebitamento45.
Il criterio generale dell’esonero dall’assoggettamento alle procedure fallimentari viene, tuttavia, meno quando sia insussistente il collegamento funzionale con la terra – intesa come fattore produttivo – o quando le attività “connesse”, di cui all’articolo 2135, cod. civ., assumano rilievo decisamente prevalente, in quanto sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura46.
Tale indagine deve essere concretamente svolta per ogni singola fattispecie47, valutando le clausole statutarie e il loro tenore, nonché esaminando l’attività d’impresa svolta. In altri termini, non è sufficiente l’iscrizione della società nella sezione speciale del registro delle imprese, né il codice Ateco comunicato all’Amministrazione finanziaria. Per essere al riparo dall’applicazione della Legge Fallimentare, occorre che l’imprenditore sia in grado di dimostrare la natura prevalentemente agricola dell’attività principale, e, in particolare, che quelle connesse non siano così quantitativamente rilevanti da rendere l’impresa commerciale.
Va, inoltre chiarito che, ai fini dell’esenzione dal fallimento di un’impresa, costituita in forma societaria e avente quale oggetto statutario l’esercizio di attività commerciale, non rileva l’attività agricola effettivamente esercitata, poiché tali società acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, in considerazione di quanto previsto nello statuto, diversamente dall’imprenditore commerciale individuale, che assume la qualifica solo in conseguenza dell’esercizio effettivo dell’attività48.
6. I profili fiscali delle attività connesse
L’imposizione fiscale per le imprese agricole è sempre stata di estremo favore, in quanto il settore sopporta un rischio connesso alle avversità atmosferiche che possono mettere a rischio la produzione.
Va aggiunto che il reddito derivante dall’esercizio di attività agricole non è assoggettato a un prelievo fiscale unitario. Storicamente, i principi della tassazione dei redditi dell’impresa agricola49 si sono basati sulle “potenzialità del terreno”, ma, negli ultimi anni, numerosi interventi normativi50 hanno introdotto una serie di variabili, che spaziano dall’integrazione dei redditi agrari, all’introduzione di sistemi forfetizzati51, riservando il sistema catastale al solo comparto realmente collegato al fondo52.
Nello specifico, per quanto concerne le “attività connesse”, la tassazione su base catastale sussiste al verificarsi di 2 presupposti: venga rispettato il parametro della prevalenza e i prodotti siano compresi tra quelli elencati in un apposito Decreto Ministeriale, di emanazione biennale53. La tassazione su base catastale del reddito agrario si determina, pertanto – ai sensi dell’articolo 34, comma 1, Tuir – mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le previsioni della Legge catastale54.
L’articolo 1, commi 1093-1094, L. 296/2006, ha previsto, poi, che le società agricole55 (società di persone, a responsabilità limitata e società cooperative) possano optare per l’imposizione dei redditi su base catastale. Tale particolare regime di favore opera purché l’impresa eserciti esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ceduti ai soci.
Riassumendo, le attività agricole “connesse” sono, quindi, soggette a quattro regimi fiscali differenti56.
Il primo riguarda le attività “connesse” (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione) di prodotti agricoli “propri”. Esse rientrano sempre nel reddito agrario. Il secondo concerne le attività “connesse” relative a prodotti acquistati da terzi. Queste rientrano nel reddito agrario se prevalgono i prodotti-prodotti e se i beni rientrano nell’elenco diramato ogni 2 anni con apposito Decreto Ministeriale57. Il terzo interessa le attività “connesse” che abbiano a oggetto beni diversi da quelli indicati dal menzionato decreto ministeriale. In tal caso, trova applicazione il regime di determinazione su base forfetaria, ex articolo 56-bis, Tuir, comma 2, il quale prevede che:
“per le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, valorizzazione e commercializzazione di prodotti diversi da quelli indicati nell’articolo 32, comma 2, lettera c), ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, il reddito è determinato applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’Iva, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 15%”.
L’ultima ipotesi concerne le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano per oggetto beni interamente acquistati da terzi o che, comunque, non siano stati ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo. In tali casi, si è al di fuori del reddito agrario e trovano applicazione le regole previste in materia di reddito di impresa (articolo 56, Tuir).
È, chiaro, allora che, per stabilire se l’impresa possa beneficiare delle agevolazioni indicate, sarà importante individuare quali attività possono definirsi “connesse”. E in tale contesto, la questione della prevalenza rappresenta, dunque, un discrimine forte nella scelta tra attività a reddito agrario, di impresa analitico o forfettario.
7. Nuove attività connesse e principio di prevalenza
Al fine di favorire una più ampia diffusione delle imprese agro-energetiche, resta da chiarire come inquadrare tali attività tra le molteplici fattispecie connesse, contemplate dalla normativa di settore (anche extracodicistica). Bisogna, dunque, verificare se il rispetto dei principi giuridici posti a fondamento della disciplina dell’articolo 2135, cod. civ. e, in particolare, quello della «prevalenza», possa ostacolare la realizzazione di un impianto di produzione di energia in una impresa agricola58.
Poiché il Legislatore non ha fornito alcun parametro che definisca quando i prodotti del fondo siano prevalenti sull’attività agro-energetica, è intervenuta la prassi amministrativa tributaria, che, confrontarsi con il concetto di “strumentalità” proprio delle attività connesse all’agricoltura, ha sì assicurato la certezza del diritto, ma ha prospettato soluzioni applicative che si sono rivelate inidonee a prevenire possibili abusi delle agevolazioni riservate al comparto agricolo.
Nello specifico, secondo l’orientamento dell’Agenzia delle entrate59, la produzione di energia da biomasse sarebbe inquadrabile, ai fini tributari, nell’ambito delle attività agricole connesse dirette alla fornitura di beni e servizi, di cui alla seconda parte del comma 3, articolo 2135, cod. civ.60 e il reddito prodotto deve essere assoggettato alla disciplina di cui all’articolo 56-bis, comma 3 Tuir61. Il requisito della prevalenza risulterebbe soddisfatto quando, in termini quantitativi, i prodotti utilizzati nello svolgimento delle attività connesse e ottenuti direttamente dall’attività agricola svolta nel fondo, risultano superiori, rispetto a quelli acquistati presso terzi. Laddove non sia possibile effettuare il confronto, in quanto i prodotti non sono suscettibili di valutazione (come, ad esempio, nel caso dei residui zootecnici), la prevalenza potrà essere riscontrata effettuando una comparazione “a valle” del processo produttivo dell’impresa, tra l’energia derivante da prodotti propri e quella dei prodotti acquistati da terzi.
Tale interpretazione non è, tuttavia, condivisa da parte della dottrina62, per una serie di ragioni. In primo luogo – aderendo alla interpretazione di cui supra – la produzione dell’energia non potrebbe avvenire attraverso l’utilizzo di attrezzature «normalmente» impiegate nell’attività principale, in quanto gli impianti per la produzione di energia hanno una destinazione specifica ed esclusiva rispetto alle attrezzature utilizzate per le attività propriamente agricole. Inoltre, per alimentare la produzione di energia, neppure vi sarebbe l’obbligo di utilizzare i prodotti del fondo. La produzione di energia rinnovabile effettuata da un imprenditore agricolo, ancorché considerata ex lege come connessa all’attività principale, non conserverebbe, dunque, alcun vincolo di connessione «oggettiva» con questa63.
Appare, allora, più corretto collocare tali attività nell’ambito di quelle “connesse”, finalizzate alla «manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall’allevamento di animali»64.
Solo cosi, si realizzerebbe quel vincolo di connessione oggettiva, rappresentato dalla «trasformazione/valorizzazione» dei prodotti agricoli ottenuti «prevalentemente» dall’impresa agricola (cereali anche allo stato ceroso, reflui zootecnici, etc.) da impiegarsi per la produzione di energia, tale consentire la giustificazione normativa della presunzione giuridica di «connessione» contenuta nella norma in esame.
Tuttavia, se tale interpretazione ben si adatta all’attività di produzione di energia da fonti agroforestali (biomasse), in quanto presuppone la «trasformazione/valorizzazione» di prodotti ottenuti prevalentemente dalla medesima impresa agricola, la stessa cosa non si può dire per l’impiego della tecnologia fotovoltaica (pannelli a celle di silicio alimentati dalla luce solare). Manca, infatti, l’utilizzo di prodotti ottenuti dall’azienda agricola, visto che tali impianti sono alimentati con la luce solare.
Secondo l’Agenzia delle entrate, la produzione di energia fotovoltaica è considerata attività agricola connessa, in quanto utilizza il fondo65. Proprio nel generico collegamento a questo bene aziendale, l’Amministrazione finanziaria individua il requisito oggettivo di connessione, così rispettando la ratio della norma civilistica che impone all’interprete di trovare specifici criteri di “connessione” con l’attività agricola. Dunque, il collegamento con l’attività tipica si manifesta nell’esigenza che l’attività connessa si svolga sui terreni di proprietà dell’imprenditore agricolo o, comunque, nella sua disponibilità. Il fondo deve, inoltre, essere condotto dall’imprenditore medesimo ed essere ubicato nello stesso Comune in cui è sito il parco fotovoltaico, ovvero in Comuni confinanti.
L’Agenzia delle entrate individua, inoltre, altri specifici requisiti, al fine di evitare che attività prive di un rapporto significativo con l’impresa agricola godano di benefici fiscali a questa accordabili. Sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero per le politiche agricole e forestali66, vengono, quindi, individuati limiti di natura qualitativa e quantitativa, oltre i quali la produzione di energia fotovoltaica cessa di essere attività connessa e diviene attività commerciale (generando reddito d’impresa da determinare in base alle regole ordinarie del Tuir). Nello specifico, il comma 423, articolo 1, L. 266/2005, come modificato dalla Legge di Stabilità per il 201667, introduce una franchigia, prevedendo che i primi 260.000 kWh/anno per il fotovoltaico siano sempre da considerare come attività connesse, a prescindere dalla verifica della prevalenza. Ove, invece, si generi potenza superiore, per la produzione eccedente, il reddito dei soggetti che per natura (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) e per opzione (società agricole ex D.Lgs. 99/2004) dichiarano un reddito agrario68 è determinato, ai fini Irpef e Ires, applicando all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai fini Iva, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25%, fatta salva l’opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari69.
Anche questa disposizione normativa è stata oggetto di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle entrate, la quale ha ribadito la necessità di rispettare i criteri di connessione indicati in precedenza70, pena, quanto alla parte di reddito derivante dall’energia prodotta in eccesso, l’applicazione delle regole ordinarie in materia di reddito d’impresa71. In ogni caso, il valore della produzione netta può essere determinato forfettariamente aumentando il reddito calcolato con la percentuale del 25%:
delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, e degli interessi passivi».
La base imponibile può essere calcolata – a seconda della forma giuridica rivestita dal soggetto esercente – in conformità alle previsioni contenute negli articoli 5 e 5-bis, D.Lgs. 1446/1997, ogniqualvolta non sia riscontrabile la connessione all’attività agricola principale72.
Se sul piano fiscale è stabilita con precisione la delimitazione tra il reddito di impresa e il reddito agrario, sotto il profilo civilistico, l’unica norma di riferimento (per un richiamo operato dalla Legge di Stabilità 2016 e dalle varie circolari citate), rimane, invece, l’articolo 2135, cod. civ., che si ricondurrebbe le attività che utilizzano fonti di energia fotovoltaica all’interno di quelle volte alla fornitura di un bene o servizio.
La scelta del Legislatore di qualificare come agricole tali attività connesse in una Legge Finanziaria – non agendo, invece, sull’impianto dell’articolo 2135, cod. civ. – mostra, dunque, il disinteresse a fornire un inquadramento specifico della fattispecie sul piano civilistico.
8. Conclusioni
La tendenza degli ultimi anni a un’eccessiva valorizzazione ed estensione delle attività passibili di qualificazione agricola non può che suscitare numerose perplessità. Vi è, infatti, il rischio che l’imprenditore commerciale sfrutti il requisito formale della relazione tra “attività connessa” e fondo agricolo quale grimaldello per beneficiare di tutti quegli incentivi fiscali che spettano unicamente all’impresa agricola.
A parere di chi scrive, si dovrà operare un profondo ripensamento della disciplina in esame, tale da scindere del tutto il profilo fiscale da quello civilistico.
Sotto il primo aspetto, pare corretto mantenerne il tetto massimo di produzione energetica (pari a 260.000 kWh annui). Tale soglia costringe, infatti, l’impresa agricola a utilizzare l’energia derivante da impianti fotovoltaici in misura prevalente per l’autoconsumo aziendale, pena, in caso di sforamento, la perdita dei benefici fiscali73.
Ai fini civilistici è, invece, necessario declinare il criterio di prevalenza in modo del tutto differente dal passato, in quanto le definizioni ora disponibili mal si adattano alla molteplicità funzionale dell’impresa agricola e a ricondurre le attività da fonti di energia fotovoltaiche alla disciplina agraria.
Si potrà intervenire ancorando il principio di prevalenza a elementi qualitativi e quantitativi, che andranno bilanciati, di volta in volta, secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità. Non ci si dovrà, pertanto, riferire unicamente ai parametri di natura quantitativa, limitandoli ai soli beni prodotti, ma estenderli alla dimensione dell’impresa, alla complessità dell’organizzazione, alla consistenza degli investimenti74 e all’ampiezza del volume d’affari, così da rendere maggiormente conciliabili le attività “collaterali” con la natura agricola dell’impresa. Ciò consentirebbe alle aziende che utilizzano fonti di energia fotovoltaica di aumentare la produzione, mantenendo la qualifica di imprese agricole (esentate dal fallimento). Ma, allo stesso tempo, ferma la disciplina fiscale, esse non beneficerebbero, oltre ai limiti già consentiti, di ulteriori vantaggi economici. Gli interventi sul piano definitorio, inoltre, allontanerebbero dall’orbita dell’impresa non commerciale quegli imprenditori estranei al mondo agricolo che, attualmente, sfruttano l’incertezza normativa per fini spiccatamente fiscali.
Il saggio è pubblicato sulla Rivista per la consulenza in Agricoltura, 53/2020.
Autore: Francesco Tedioli
Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.