Tutela dei minori e Convenzioni internazionali

Ricerche in tema di diritto di famiglia, separazione, divorzio, sottrazione di minori, diritto di affidamento e di visita.


Cassazione Civile, Sez. Unite, Ord., 9 dicembre 2008, n. 28875
Nel caso di affidamento familiare di un minore, sia esso disposto con atto amministrativo, reso esecutivo dal giudice tutelare, o con decreto del tribunale per i minorenni del luogo di residenza abituale del minore alla data del ricorso introduttivo se deciso su domanda o a quella della decisione, se trattasi di provvedimento di ufficio, il successivo legittimo mutamento di dimora dell’affidato comporta che, su ogni intervento urgente nell’interesse di lui sono competenti rispettivamente, per l’esecutività di quanto deciso dal servizio sociale locale e per i provvedimenti urgenti da assumere, il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni del luogo ove l’affidato di fatto risiede. Decorsi ventiquattro mesi di durata massima del periodo di affidamento, spetta sempre al Tribunale per i minorenni del luogo di legittima residenza attuale del minore l’adozione, in rapporto all’interesse preminente dello stesso, dei provvedimenti di proroga o di cessazione dell’affidamento.

Cassazione Civile, sez. I, 13 maggio 2008, n. 11914
E’ suscettibile di revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. il contratto con cui un coniuge trasferisca all’altro un immobile, al dichiarato fine di dare esecuzione agli obblighi assunti in sede di separazione consensuale omologata. b) La domanda di revoca del contratto di trasferimento sottopone alla cognizione del giudice anche l’esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che abbiano dato causa al trasferimento, senza necessità che sia proposta specifica impugnazione contro gli stessi , sempre che siano stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione. c) La valutazione relativa alla sussistenza dei requisiti per la revoca ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. va compiuta con riferimento sia ai preliminari accordi di separazione, sia al contratto definitivo di trasferimento immobiliare.

Cassazione Civile, sez. I, 28 aprile 2008, n. 10810
Nel procedimento di divorzio trovano applicazione i principi della domanda e del contraddittorio; l’attribuzione dell’assegno divorzile è subordinata, pertanto, alla domanda di parte. Tale domanda non necessita di formule particolari e può essere anche implicita nonché ravvisabile in deduzioni inequivocamente rivolte al conseguimento dell’assegno medesimo. Per accertare se sia stata o meno proposta, il Giudice di merito deve avere riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere con riguardo alle finalità che la parte intende perseguire, con la conseguenza che un’istanza non espressamente e formalmente proposta può ritenersi implicitamente introdotta e virtualmente contenuta nella domanda dedotta in giudizio quando si trovi in rapporto di connessione necessaria con il “petitum” e la “causa petendi” formulati sia dalla parte stessa, che dalla controparte, senza perciò introdurre un nuovo “thema decidendum“.

Cassazione Civile, sez. I, 28 aprile 2008, n. 10809
Lo stato di abbandono che giustifica la dichiarazione di adottabilità , con conseguente sacrificio dell’esigenza primaria di vita e di crescita nella famiglia di origine, è ravvisabile soltanto quando si sia verificata una carenza di quel minimo di cure materiali, calore affettivo, aiuto psicologico, indispensabile per la formazione e lo sviluppo della personalità del minore non dovuta a forza maggiore, intesa quest’ultima come causa non contingente e comunque reversibile, estranea alla condotta dei genitori.

Cassazione Civile, sez. I, 17 aprile 2008, n. 10094
La sentenza di divorzio che affida i figli ad uno dei genitori e regola il diritto di visita dell’altro è titolo esecutivo, immediatamente attuabile. In particolare, detta pronuncia non ha natura costitutiva, in relazione ad un preteso diritto del genitore a vedersi riconosciuto l’affidamento, ma integra una misura adottata a tutela dell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, a fronte del quale la posizione dei genitori non si configura come diritto, ma come “munus“.

Cassazione Civile, sez. I, 20 marzo 2008, n. 7472
Tra gli istituti della “kafalah” di diritto islamico, quando questa non abbia natura esclusivamente negoziale, e dell’affidamento nazionale di un minore prevalgono i punti in comune sulle differenze; ne discende che il primo, il quale costituisce l’unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici nei confronti dei minori orfani, illegittimi o abbandonati, può fungere da presupposto per il ricongiungimento familiare e dare titolo allo stesso, ai sensi dell’art.29, comma 2, d.lgs. n.286 del 25 luglio 1998. (Rigetta, App. Bologna, 6 Marzo 2007)

Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961, concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minori

Convenzione Europea del Lussemburgo del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minorile di ristabilimento dell’ affidamento

Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori

Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità

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